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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 23/06/2025, n. 1141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1141 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e così composto:
- Dott. Gaetano Laviola Presidente rel. est.;
- Dott. Matteo Prato Giudice;
- Dott. Gianluca Di Giovanni Giudice;
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1268 del RGAC dell'anno 2024 avente ad oggetto affidamento dei figli nati fuori del matrimonio e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Maria Arvia
Ricorrente
E
(C.F ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Angela Garofalo
Resistente
NONCHE'
Il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1.1. La ricorrente ha chiesto l'affido congiunto del figlio nato il Persona_1
7 novembre 2016 dalla relazione more uxorio avuta con e Controparte_1 ormai cessata, con diritto di visita del padre e assegno di mantenimento a carico dello stesso.
1.2. Si è costituito il resistente, chiedendo anch'egli l'affido condiviso del minore con collocazione presso la madre, diritto di visita del padre e assegno di mantenimento a suo carico di importo inferiore rispetto a quanto chiesto da part e ricorrente.
1 1.3. All'udienza del 20 giugno 2025 le parti hanno chiesto congiuntamente l'accoglimento delle seguenti condizioni di affidamento: “le parti chiedono la decisione della causa concordando sull'affido e diritto di visita per come già indicato in atti, vale a dire, affido condiviso e collocamento del minore presso la madre e diritto di visita del padre, e concordano sull'assegno di mantenimento nella misura di euro 350,00 mensili, rivalutabili secondo gli indici istat annualmente, oltre diritto della ricorrente alla percezione integrale dell'assegno unico universale
e spese straordinarie al 50%”.
2. Nel merito, tenuto conto delle richieste delle parti, deve disporsi l'affido condiviso del minore con collocazione presso la madre, alla quale è assegnata la casa familiare.
Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio il lunedì e il venerdì pomeriggio dalle
16.00 alle 20.00, nonché, a fine settimana alterni, dalle 12.20 del sabato, allorquando, in periodo scolastico, lo preleverà da scuola, fino alla domenica sera alle ore 21.00, salvo diversi accordi tra le parti;
in caso di necessità ed impossibilità per il padre, lo stesso potrà preventivamente comunicare alla madre tali esig enze onde addivenire ad una soluzione immediata e confortevole per il figlio;
nel periodo natalizio il figlio trascorrerà, ad anni alterni, il periodo dal 23 al 30 dicembre con un genitore e il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore;
nel periodo pasquale il minore trascorrerà, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore e il lunedì dell'Angelo con l'altro genitore.
Il padre corrisponderà alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di mantenimento di euro 350,00 mensili , oltre rivalutazione secondo gli indici istat, e contribuirà, altresì, al 50% alle spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse del minore.
Viene stabilito in favore della madre il diritto a percepire integralmente l'assegno unico universale (cfr. Cass. civ., sez. I, 22 febbraio 2025, n. 4672, secondo cui “in tema di provvedimenti economici relativi ai figli, deve ritenersi legittima, in caso di affidamento condiviso, l'attribuzione integrale dell'assegno unico universale INPS in favore del genitore presso cui è collocato il figlio minore”).
3. Le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari –Sezione Civile – in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla c ausa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
2 1. Dispone l'affido condiviso del figlio, con collocamento presso la madre e diritto di visita del padre nei termini indicati in parte motiva;
2. Pone a carico del resistente l 'obbligo di corrispondere alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di mantenimento per il figlio di euro
350,00 mensili, rivalutabile secondo gli indici Istat, e di contribuire al 50% alle spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse dello stesso;
3. Dispone che la ricorrente percepisca per intero l'assegno unico universale;
4. Compensa le spese;
Così deciso in Castrovillari, 2 0 giugno 2025
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Gaetano Laviola
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e così composto:
- Dott. Gaetano Laviola Presidente rel. est.;
- Dott. Matteo Prato Giudice;
- Dott. Gianluca Di Giovanni Giudice;
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1268 del RGAC dell'anno 2024 avente ad oggetto affidamento dei figli nati fuori del matrimonio e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Maria Arvia
Ricorrente
E
(C.F ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Angela Garofalo
Resistente
NONCHE'
Il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1.1. La ricorrente ha chiesto l'affido congiunto del figlio nato il Persona_1
7 novembre 2016 dalla relazione more uxorio avuta con e Controparte_1 ormai cessata, con diritto di visita del padre e assegno di mantenimento a carico dello stesso.
1.2. Si è costituito il resistente, chiedendo anch'egli l'affido condiviso del minore con collocazione presso la madre, diritto di visita del padre e assegno di mantenimento a suo carico di importo inferiore rispetto a quanto chiesto da part e ricorrente.
1 1.3. All'udienza del 20 giugno 2025 le parti hanno chiesto congiuntamente l'accoglimento delle seguenti condizioni di affidamento: “le parti chiedono la decisione della causa concordando sull'affido e diritto di visita per come già indicato in atti, vale a dire, affido condiviso e collocamento del minore presso la madre e diritto di visita del padre, e concordano sull'assegno di mantenimento nella misura di euro 350,00 mensili, rivalutabili secondo gli indici istat annualmente, oltre diritto della ricorrente alla percezione integrale dell'assegno unico universale
e spese straordinarie al 50%”.
2. Nel merito, tenuto conto delle richieste delle parti, deve disporsi l'affido condiviso del minore con collocazione presso la madre, alla quale è assegnata la casa familiare.
Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio il lunedì e il venerdì pomeriggio dalle
16.00 alle 20.00, nonché, a fine settimana alterni, dalle 12.20 del sabato, allorquando, in periodo scolastico, lo preleverà da scuola, fino alla domenica sera alle ore 21.00, salvo diversi accordi tra le parti;
in caso di necessità ed impossibilità per il padre, lo stesso potrà preventivamente comunicare alla madre tali esig enze onde addivenire ad una soluzione immediata e confortevole per il figlio;
nel periodo natalizio il figlio trascorrerà, ad anni alterni, il periodo dal 23 al 30 dicembre con un genitore e il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore;
nel periodo pasquale il minore trascorrerà, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore e il lunedì dell'Angelo con l'altro genitore.
Il padre corrisponderà alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di mantenimento di euro 350,00 mensili , oltre rivalutazione secondo gli indici istat, e contribuirà, altresì, al 50% alle spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse del minore.
Viene stabilito in favore della madre il diritto a percepire integralmente l'assegno unico universale (cfr. Cass. civ., sez. I, 22 febbraio 2025, n. 4672, secondo cui “in tema di provvedimenti economici relativi ai figli, deve ritenersi legittima, in caso di affidamento condiviso, l'attribuzione integrale dell'assegno unico universale INPS in favore del genitore presso cui è collocato il figlio minore”).
3. Le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari –Sezione Civile – in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla c ausa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
2 1. Dispone l'affido condiviso del figlio, con collocamento presso la madre e diritto di visita del padre nei termini indicati in parte motiva;
2. Pone a carico del resistente l 'obbligo di corrispondere alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di mantenimento per il figlio di euro
350,00 mensili, rivalutabile secondo gli indici Istat, e di contribuire al 50% alle spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse dello stesso;
3. Dispone che la ricorrente percepisca per intero l'assegno unico universale;
4. Compensa le spese;
Così deciso in Castrovillari, 2 0 giugno 2025
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Gaetano Laviola
3