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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 04/11/2025, n. 933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 933 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. 184/2025 Ruolo Generale
CORTE DI APPELLO DI SALERNO SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Presidente di Sezione dott.
Vito Colucci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 184/2025 Ruolo Generale avente ad oggetto: Opposizione avverso provvedimento di rigetto di liquidazione spese legali, in relazione a difesa di ufficio, emesso dalla Corte di Appello di Salerno – Sezione Unica Penale, in composizione collegiale, nel proc.
n. 1002/24 R.G. liq., n. 1342/2 R.G. App., datato 24/02/24, depositato in data 28/10/24, avente ad oggetto “Decreto di rigetto di liquidazione e di pagamento delle spettanze del difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato”, e vertente
TRA
Avv. Buono Mary, nella qualità di difensore di ufficio di Per_1 nato a [...] il [...] e deceduto il 2/9/2021,
[...] difensore di se stesso, elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Salerno Via F. La Francesco 59;
RICORRENTE OPPONENTE
E
in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, presso cui ope legis domicilia in Salerno al Corso Vittorio Emanuele n. 58;
RESISTENTE OPPOSTO NON COSTITUITO
Conclusioni.
Le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da note di trattazione scritta in relazione all'udienza del 9/10/2025, nei termini specificati nelle note stesse. La causa, quindi, è stata rimessa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 7/2/2025 l'avv. Buono Mary, nella qualità di difensore d'ufficio di , nato a [...] Persona_1
Inferiore il 23/6/1990 e deceduto il 2/9/2021, ha proposto opposizione avverso il provvedimento di rigetto di liquidazione spese legali, in relazione a difesa di ufficio, emesso dalla Corte di Appello di Salerno –
Sezione Unica Penale, in composizione collegiale, nel proc. n. 1002/24
R.G. liq., n. 1342/2 R.G. App., datato 24/02/24, depositato in data
28/10/24, nei confronti del . Controparte_1
La parte resistente non si è costituita. Controparte_1
La parte ricorrente ha rassegnato le sue conclusioni come da note di trattazione scritta in relazione all'udienza del 9/10/2025, nei termini specificati nelle note stesse. La causa, quindi, è stata rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il provvedimento impugnato.
Il provvedimento impugnato è costituito dal decreto di rigetto di liquidazione e di pagamento delle spettanze del difensore, in relazione a difesa di ufficio, emesso dalla Corte di Appello di Salerno – Sezione
Unica Penale, più sopra indicato. Con il decreto oggetto di opposizione la
Corte di Appello ha rigettato l'istanza di liquidazione presentata in data
30/4/2024 (cfr. il decreto impugnato) dall'avv. Buono, nella veste più sopra specificata, in relazione al compenso concernente l'attività da tale difensore svolta con riguardo al processo penale n. 1342/2 R.G. App.; questo processo penale è stato definito con la sentenza n. 28/23 della
Corte di Appello di Salerno – Sezione Unica Penale attraverso lettura del dispositivo in data 12/1/2023, con la quale ha accolto parzialmente l'atto di appello proposto ed ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del predetto imputato per estinzione del reato.
La Corte di Appello – Sezione Unica Penale con il decreto attualmente impugnato ha rigettato l'istanza di liquidazione proposta dall'avv. Buono, quale difensore di ufficio di , sulla Persona_1 base della seguente motivazione: «… rilevato che dagli atti risulta che nel caso di specie, l'iter procedimentale necessario per il recupero del credito professionale si è arrestato a mancata azione verso gli eredi (non allegata)
e, dunque, non è stato completato con gli ulteriori adempimenti richiesti dalla Legge, al fine di accertare l'effettivo, infruttuoso, recupero del credito per l'attività professionale svolta;
che dunque l'istanza del 25/2/23 dell'Avvocato Buono va rigettata in quanto ella non ha completato l'iter procedimentale necessario per il recupero del credito professionale».
I motivi della impugnazione.
La parte ricorrente avv. Buono ha, in particolare, posto a fondamento dell'impugnazione i seguenti motivi: «… 6) che tale provvedimento di rigetto è totalmente errato ed ingiusto, in quanto il difensore d'ufficio dell'imputato deceduto, per ottenere la liquidazione dei propri onorari ai sensi dell'art. 116 del D.P.R. 115/2002, non deve previamente dimostrare di avere esperito senza successo la procedura per il recupero dei crediti professionali, dovendosi applicare in tal senso estensivamente la disciplina dettata con riguardo alla liquidazione dei compensi dei difensori d'ufficio di persona irreperibile ex art.117 DPR
n.115-2002 (cfr Corte Suprema di Cassazione Sezione Quarta Penale
Sentenza 16 ottobre 2007 – 2 luglio 2008, n. 26655 e Corte di Appello di
Catania proc. RGCA n. 365-2019 sentenza del 30.05.2002); 7) che a mezzo pec del 15.12.23 - che si allega - l'istante provvedeva a richiedere all'Agenzia delle Entrate di Salerno copia della denuncia di successione dell'imputato per recuperare il compenso nei confronti degli eredi;
8) che con pec del 19.12.23 - che si allega - l'Agenzia delle Entrate di Salerno comunicava la mancata presentazione della denunzia di successione dell'appellante e, di conseguenza, la mancanza di eredi dello stesso nei confronti dei quali recuperare il compenso maturato;
… ».
La decisione. L'opposizione è infondata e va rigettata.
Il provvedimento impugnato è costituito dal decreto di rigetto di liquidazione e di pagamento delle spettanze del difensore, in relazione a difesa di ufficio, emesso dalla Corte di Appello di Salerno – Sezione
Unica Penale, più sopra indicato. Va precisato che il provvedimento oggetto della opposizione reca la intitolazione “DECRETO DI RIGETTO
DI LIQUIDAZIONE E DI PAGAMENTO DELLE SPETTANZE DEL
DIFENSORE DI PERSONA AMMESSA AL PATROCINIO A SPESE
DELLO STATO artt. 82 e 83 del D.P.R. n. 115/02”, ma, in realtà si tratta di un decreto di rigetto di liquidazione e di pagamento di spettanze in relazione a difesa di ufficio, come emerge chiaramente dagli atti.
L'art. 116 del D.P.R. n. 30/5/2002, n. 115, dispone quanto segue: «Art. 116 (Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio) 1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.
2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore d'ufficio non chiede ed ottiene l'ammissione al patrocinio».
La cassazione ha affermato, sul punto, i seguenti principi:
Cass. pen., sez. 4, sentenza n. 26655 ud. 16/10/2007 (dep. 2/7/2008): «…
Il provvedimento di rigetto si affida all'ulteriore considerazione che il difensore istante non aveva esaurito nei confronti del cliente le procedure per il recupero dei crediti poi azionati nei confronti dello Stato. Questa
Corte, a partire dalla previsione espressa di legge che esclude che sia in ogni caso indispensabile il previo inutile esperimento delle procedura di recupero per il difensore dell'imputato irreperibile ha affermato un principio di equiparabilità della non necessità di previo esperimento a situazioni assimilabili a quella espressamente esonerata per comando esplicito della legge (per l'imputato latitante (Cassazione Penale Sez. 4^, sent. n. 115 del 05 gennaio 2006) e in una pronunzia apparentemente di contrasto ha sostanzialmente confermato il principio a condizione che la situazione equiparabile non sia frutto di una volontaria scelta dell'imputato (Cassazione Penale Sez. 4^, sent. n. 48217 del 15 dicembre
2004). Considerato che nel caso di specie le operazioni di previo recupero non furono completata e a causa della morte del debitore e della assenza di eredi che ne avessero accettato l'eredità, in applicazione del richiamato principio di equiparazione la Corte di Venezia avrebbe dovuto ritenere non necessario il previo completamento delle procedura di recupero a partire dalla data della morte senza successori del debitore». In motivazione la cassazione precisa che, nel caso di specie, “L'imputato prima risultò trasferito, poi deceduto e con eredi che avevano rinunziato alla eredità …”;
Va, a questo punto, osservato quanto segue, alla luce dei principi enunciati dalla Suprema Corte. La situazione dell'imputato deceduto può, in certi casi, assimilarsi alla situazione dell'imputato irreperibile (cfr. art. 117 d.p.r. n. 115/2002). Le due situazione, tuttavia, non sono del tutto equiparabili, come si evince dai suddetti principi enunciati dalla cassazione.
Il soggetto deceduto può avere o non avere degli eredi o ex lege o ex testamento. In mancanza di successibili, l'eredità è devolta allo Stato e l'acquisto opera di diritto senza bisogno di accettazione, né può farsi luogo a rinunzia (cfr. art. 586, primo comma, c.c.).
Nel caso del soggetto deceduto, quindi, esiste sempre un soggetto che ha la titolarità dei diritti successori (diverso, ovviamente, dal deceduto), mentre nel caso del soggetto irreperibile la titolarità di eventuali beni resta pur sempre in capo all'irreperibile e non sussistono ulteriori soggetti responsabili per i debiti dell'irreperibile.
Dalle pronunce della cassazione più sopra citate, quindi, si evince chiaramente che, nel caso di soggetto deceduto, il difensore di ufficio è gravato dall'onere di cui all'art. 116, primo comma, ultima parte, del
D.P.R. n. 115/2002, e cioè dall'onere di dimostrare di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali, ed è esonerato da questo onere soltanto qualora le operazioni di previo recupero non furono completate a causa della morte del debitore e della assenza di eredi che ne avessero accettato l'eredità [cfr., in particolare,
Cass. pen., n. 26655 del 2008, più sopra citata). In altri termini, il difensore di ufficio che chiede la liquidazione dell'onorario e delle spese deve dimostrare che, deceduto il soggetto obbligato, non vi sono eredi di tale soggetto (eredi diversi dallo Stato, con riguardo al disposto dell'art. 586 c.c.). Solo qualora dimostri di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali o di non aver potuto esperire tali procedure per assenza di successibili, il difensore potrà ottenere la liquidazione ai sensi dell'art. 116 del d.p.r. n. 115/2002.
Su questa conclusione non incide la circostanza che lo Stato, dopo aver anticipato le somme al difensore, abbia diritto di ripetere le somme anticipate, ai sensi dell'art . 116, secondo comma, d.p.r. n. 115/2002 (“a meno che la persona assistita dal difensore d'ufficio non chiede ed ottiene l'ammissione al patrocinio”: cfr. art. 116, secondo comma, d.p.r. n.
1215/2002). La liquidazione in favore del difensore, infatti, va effettuata sempre che sussistano tutti i presupposti di cui all'art. 116, primo comma,
d.p.r. n. 115/2002, a prescindere da ogni ulteriore vicenda. Una volta, poi, che lo Stato abbia anticipato le somme, quest'ultimo potrà procedere al recupero delle somme stesse.
Nel caso di specie, la parte ricorrente opponente avv. Buono ha allegato quale prova dell'assenza di successibili e, quindi, dell'impossibilità di esperire le procedure di recupero, la comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate di Salerno attestante la mancata presentazione della dichiarazione di successione relativa al sig. Per_1
Tuttavia, la mancata presentazione della dichiarazione di
[...] successione all'Agenzia delle Entrate non è una prova certa e inoppugnabile dell'assenza di eredi che abbiano accettato l'eredità o che siano titolari di diritti successori. La dichiarazione di successione (art. 28 del Decreto Legislativo n. 346/90 - Testo Unico sull'Imposta di
Successione e Donazione) è un adempimento di tipo fiscale che il contribuente deve eseguire al fine di procedere al trasferimento delle attività e delle passività agli eredi, sia per legge che per testamento, e la sua assenza non pregiudica l'esistenza di successibili. In primo luogo, gli eredi potrebbero non aver ancora presentato tale dichiarazione di successione, la cui omissione non incide sul titolo ereditario sostanziale, il quale deriva unicamente da legge o testamento.
L'onere previsto dall'art. 116 D.P.R. n. 115/2002 impone al difensore un diligente e compiuto esperimento delle procedure di recupero o, in alternativa, la dimostrazione della loro irrealizzabilità per assenza di successibili. La mera attestazione della mancata denuncia di successione non soddisfa il rigoroso onere probatorio. Il difensore avrebbe dovuto fornire prova di aver esperito ulteriori e più specifiche indagini per identificare i successibili, quali, a titolo esemplificativo, la consultazione dello stato di famiglia storico o le verifiche utili ad accertare l'eventuale esistenza di un testamento o di atti di rinuncia all'eredità. In assenza di tale prova, l'allegazione della sola mancata denuncia di successione è insufficiente a integrare la dimostrazione dell'inutile esperimento delle procedure di recupero o dell'assenza di eredi. Da quanto esposto consegue che il ricorrente difensore non ha dimostrato di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali o di non aver potuto esperirle per l'assenza di successibili, nei termini richiesti dalla legge e dalla giurisprudenza. Egli, quindi, non ha diritto a chiedere la liquidazione in questione a carico dello Stato.
I motivi della opposizione sono, pertanto, infondati e la decisione impugnata è corretta. L'opposizione va, quindi, rigettata e la decisione oggetto di impugnazione va confermata.
Nulla va disposto per le spese, atteso che l'Amministrazione resistente, non soccombente, non si è costituita in giudizio.
Va, poi, dato atto della sussistenza dei presupposti perché la ricorrente opponente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 30/5/2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Presidente di Sezione dott. Vito Colucci, pronunciando, in particolare, in ordine, alla Opposizione avverso provvedimento di rigetto di liquidazione spese legali, in relazione a difesa di ufficio, emesso dalla Corte di Appello di Salerno – Sezione Unica
Penale, in composizione collegiale, nel proc. n. 1002/24 R.G. liq., n.
1342/2 R.G. App., datato 24/02/24, depositato in data 28/10/24, avente ad oggetto “Decreto di rigetto di liquidazione e di pagamento delle spettanze del difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato”, opposizione proposta dall'avv. Mary Buono, nella qualità di difensore, nominato ex art. 97, comma 4, c.p.p., di , nei confronti Persona_1 del , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 resistente opposto non costituito, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda, deduzione o eccezione, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. conferma il provvedimento impugnato;
3. nulla per le spese del presente procedimento;
4. la Corte di Appello dà atto della sussistenza dei presupposti perché la parte ricorrente opponente Avv. Mary Buono sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 30/5/2002, se dovuto.
Salerno, 30/10/2025
Il Presidente di Sezione
Dott. Vito Colucci
CORTE DI APPELLO DI SALERNO SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Presidente di Sezione dott.
Vito Colucci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 184/2025 Ruolo Generale avente ad oggetto: Opposizione avverso provvedimento di rigetto di liquidazione spese legali, in relazione a difesa di ufficio, emesso dalla Corte di Appello di Salerno – Sezione Unica Penale, in composizione collegiale, nel proc.
n. 1002/24 R.G. liq., n. 1342/2 R.G. App., datato 24/02/24, depositato in data 28/10/24, avente ad oggetto “Decreto di rigetto di liquidazione e di pagamento delle spettanze del difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato”, e vertente
TRA
Avv. Buono Mary, nella qualità di difensore di ufficio di Per_1 nato a [...] il [...] e deceduto il 2/9/2021,
[...] difensore di se stesso, elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Salerno Via F. La Francesco 59;
RICORRENTE OPPONENTE
E
in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, presso cui ope legis domicilia in Salerno al Corso Vittorio Emanuele n. 58;
RESISTENTE OPPOSTO NON COSTITUITO
Conclusioni.
Le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da note di trattazione scritta in relazione all'udienza del 9/10/2025, nei termini specificati nelle note stesse. La causa, quindi, è stata rimessa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 7/2/2025 l'avv. Buono Mary, nella qualità di difensore d'ufficio di , nato a [...] Persona_1
Inferiore il 23/6/1990 e deceduto il 2/9/2021, ha proposto opposizione avverso il provvedimento di rigetto di liquidazione spese legali, in relazione a difesa di ufficio, emesso dalla Corte di Appello di Salerno –
Sezione Unica Penale, in composizione collegiale, nel proc. n. 1002/24
R.G. liq., n. 1342/2 R.G. App., datato 24/02/24, depositato in data
28/10/24, nei confronti del . Controparte_1
La parte resistente non si è costituita. Controparte_1
La parte ricorrente ha rassegnato le sue conclusioni come da note di trattazione scritta in relazione all'udienza del 9/10/2025, nei termini specificati nelle note stesse. La causa, quindi, è stata rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il provvedimento impugnato.
Il provvedimento impugnato è costituito dal decreto di rigetto di liquidazione e di pagamento delle spettanze del difensore, in relazione a difesa di ufficio, emesso dalla Corte di Appello di Salerno – Sezione
Unica Penale, più sopra indicato. Con il decreto oggetto di opposizione la
Corte di Appello ha rigettato l'istanza di liquidazione presentata in data
30/4/2024 (cfr. il decreto impugnato) dall'avv. Buono, nella veste più sopra specificata, in relazione al compenso concernente l'attività da tale difensore svolta con riguardo al processo penale n. 1342/2 R.G. App.; questo processo penale è stato definito con la sentenza n. 28/23 della
Corte di Appello di Salerno – Sezione Unica Penale attraverso lettura del dispositivo in data 12/1/2023, con la quale ha accolto parzialmente l'atto di appello proposto ed ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del predetto imputato per estinzione del reato.
La Corte di Appello – Sezione Unica Penale con il decreto attualmente impugnato ha rigettato l'istanza di liquidazione proposta dall'avv. Buono, quale difensore di ufficio di , sulla Persona_1 base della seguente motivazione: «… rilevato che dagli atti risulta che nel caso di specie, l'iter procedimentale necessario per il recupero del credito professionale si è arrestato a mancata azione verso gli eredi (non allegata)
e, dunque, non è stato completato con gli ulteriori adempimenti richiesti dalla Legge, al fine di accertare l'effettivo, infruttuoso, recupero del credito per l'attività professionale svolta;
che dunque l'istanza del 25/2/23 dell'Avvocato Buono va rigettata in quanto ella non ha completato l'iter procedimentale necessario per il recupero del credito professionale».
I motivi della impugnazione.
La parte ricorrente avv. Buono ha, in particolare, posto a fondamento dell'impugnazione i seguenti motivi: «… 6) che tale provvedimento di rigetto è totalmente errato ed ingiusto, in quanto il difensore d'ufficio dell'imputato deceduto, per ottenere la liquidazione dei propri onorari ai sensi dell'art. 116 del D.P.R. 115/2002, non deve previamente dimostrare di avere esperito senza successo la procedura per il recupero dei crediti professionali, dovendosi applicare in tal senso estensivamente la disciplina dettata con riguardo alla liquidazione dei compensi dei difensori d'ufficio di persona irreperibile ex art.117 DPR
n.115-2002 (cfr Corte Suprema di Cassazione Sezione Quarta Penale
Sentenza 16 ottobre 2007 – 2 luglio 2008, n. 26655 e Corte di Appello di
Catania proc. RGCA n. 365-2019 sentenza del 30.05.2002); 7) che a mezzo pec del 15.12.23 - che si allega - l'istante provvedeva a richiedere all'Agenzia delle Entrate di Salerno copia della denuncia di successione dell'imputato per recuperare il compenso nei confronti degli eredi;
8) che con pec del 19.12.23 - che si allega - l'Agenzia delle Entrate di Salerno comunicava la mancata presentazione della denunzia di successione dell'appellante e, di conseguenza, la mancanza di eredi dello stesso nei confronti dei quali recuperare il compenso maturato;
… ».
La decisione. L'opposizione è infondata e va rigettata.
Il provvedimento impugnato è costituito dal decreto di rigetto di liquidazione e di pagamento delle spettanze del difensore, in relazione a difesa di ufficio, emesso dalla Corte di Appello di Salerno – Sezione
Unica Penale, più sopra indicato. Va precisato che il provvedimento oggetto della opposizione reca la intitolazione “DECRETO DI RIGETTO
DI LIQUIDAZIONE E DI PAGAMENTO DELLE SPETTANZE DEL
DIFENSORE DI PERSONA AMMESSA AL PATROCINIO A SPESE
DELLO STATO artt. 82 e 83 del D.P.R. n. 115/02”, ma, in realtà si tratta di un decreto di rigetto di liquidazione e di pagamento di spettanze in relazione a difesa di ufficio, come emerge chiaramente dagli atti.
L'art. 116 del D.P.R. n. 30/5/2002, n. 115, dispone quanto segue: «Art. 116 (Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio) 1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.
2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore d'ufficio non chiede ed ottiene l'ammissione al patrocinio».
La cassazione ha affermato, sul punto, i seguenti principi:
Cass. pen., sez. 4, sentenza n. 26655 ud. 16/10/2007 (dep. 2/7/2008): «…
Il provvedimento di rigetto si affida all'ulteriore considerazione che il difensore istante non aveva esaurito nei confronti del cliente le procedure per il recupero dei crediti poi azionati nei confronti dello Stato. Questa
Corte, a partire dalla previsione espressa di legge che esclude che sia in ogni caso indispensabile il previo inutile esperimento delle procedura di recupero per il difensore dell'imputato irreperibile ha affermato un principio di equiparabilità della non necessità di previo esperimento a situazioni assimilabili a quella espressamente esonerata per comando esplicito della legge (per l'imputato latitante (Cassazione Penale Sez. 4^, sent. n. 115 del 05 gennaio 2006) e in una pronunzia apparentemente di contrasto ha sostanzialmente confermato il principio a condizione che la situazione equiparabile non sia frutto di una volontaria scelta dell'imputato (Cassazione Penale Sez. 4^, sent. n. 48217 del 15 dicembre
2004). Considerato che nel caso di specie le operazioni di previo recupero non furono completata e a causa della morte del debitore e della assenza di eredi che ne avessero accettato l'eredità, in applicazione del richiamato principio di equiparazione la Corte di Venezia avrebbe dovuto ritenere non necessario il previo completamento delle procedura di recupero a partire dalla data della morte senza successori del debitore». In motivazione la cassazione precisa che, nel caso di specie, “L'imputato prima risultò trasferito, poi deceduto e con eredi che avevano rinunziato alla eredità …”;
Va, a questo punto, osservato quanto segue, alla luce dei principi enunciati dalla Suprema Corte. La situazione dell'imputato deceduto può, in certi casi, assimilarsi alla situazione dell'imputato irreperibile (cfr. art. 117 d.p.r. n. 115/2002). Le due situazione, tuttavia, non sono del tutto equiparabili, come si evince dai suddetti principi enunciati dalla cassazione.
Il soggetto deceduto può avere o non avere degli eredi o ex lege o ex testamento. In mancanza di successibili, l'eredità è devolta allo Stato e l'acquisto opera di diritto senza bisogno di accettazione, né può farsi luogo a rinunzia (cfr. art. 586, primo comma, c.c.).
Nel caso del soggetto deceduto, quindi, esiste sempre un soggetto che ha la titolarità dei diritti successori (diverso, ovviamente, dal deceduto), mentre nel caso del soggetto irreperibile la titolarità di eventuali beni resta pur sempre in capo all'irreperibile e non sussistono ulteriori soggetti responsabili per i debiti dell'irreperibile.
Dalle pronunce della cassazione più sopra citate, quindi, si evince chiaramente che, nel caso di soggetto deceduto, il difensore di ufficio è gravato dall'onere di cui all'art. 116, primo comma, ultima parte, del
D.P.R. n. 115/2002, e cioè dall'onere di dimostrare di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali, ed è esonerato da questo onere soltanto qualora le operazioni di previo recupero non furono completate a causa della morte del debitore e della assenza di eredi che ne avessero accettato l'eredità [cfr., in particolare,
Cass. pen., n. 26655 del 2008, più sopra citata). In altri termini, il difensore di ufficio che chiede la liquidazione dell'onorario e delle spese deve dimostrare che, deceduto il soggetto obbligato, non vi sono eredi di tale soggetto (eredi diversi dallo Stato, con riguardo al disposto dell'art. 586 c.c.). Solo qualora dimostri di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali o di non aver potuto esperire tali procedure per assenza di successibili, il difensore potrà ottenere la liquidazione ai sensi dell'art. 116 del d.p.r. n. 115/2002.
Su questa conclusione non incide la circostanza che lo Stato, dopo aver anticipato le somme al difensore, abbia diritto di ripetere le somme anticipate, ai sensi dell'art . 116, secondo comma, d.p.r. n. 115/2002 (“a meno che la persona assistita dal difensore d'ufficio non chiede ed ottiene l'ammissione al patrocinio”: cfr. art. 116, secondo comma, d.p.r. n.
1215/2002). La liquidazione in favore del difensore, infatti, va effettuata sempre che sussistano tutti i presupposti di cui all'art. 116, primo comma,
d.p.r. n. 115/2002, a prescindere da ogni ulteriore vicenda. Una volta, poi, che lo Stato abbia anticipato le somme, quest'ultimo potrà procedere al recupero delle somme stesse.
Nel caso di specie, la parte ricorrente opponente avv. Buono ha allegato quale prova dell'assenza di successibili e, quindi, dell'impossibilità di esperire le procedure di recupero, la comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate di Salerno attestante la mancata presentazione della dichiarazione di successione relativa al sig. Per_1
Tuttavia, la mancata presentazione della dichiarazione di
[...] successione all'Agenzia delle Entrate non è una prova certa e inoppugnabile dell'assenza di eredi che abbiano accettato l'eredità o che siano titolari di diritti successori. La dichiarazione di successione (art. 28 del Decreto Legislativo n. 346/90 - Testo Unico sull'Imposta di
Successione e Donazione) è un adempimento di tipo fiscale che il contribuente deve eseguire al fine di procedere al trasferimento delle attività e delle passività agli eredi, sia per legge che per testamento, e la sua assenza non pregiudica l'esistenza di successibili. In primo luogo, gli eredi potrebbero non aver ancora presentato tale dichiarazione di successione, la cui omissione non incide sul titolo ereditario sostanziale, il quale deriva unicamente da legge o testamento.
L'onere previsto dall'art. 116 D.P.R. n. 115/2002 impone al difensore un diligente e compiuto esperimento delle procedure di recupero o, in alternativa, la dimostrazione della loro irrealizzabilità per assenza di successibili. La mera attestazione della mancata denuncia di successione non soddisfa il rigoroso onere probatorio. Il difensore avrebbe dovuto fornire prova di aver esperito ulteriori e più specifiche indagini per identificare i successibili, quali, a titolo esemplificativo, la consultazione dello stato di famiglia storico o le verifiche utili ad accertare l'eventuale esistenza di un testamento o di atti di rinuncia all'eredità. In assenza di tale prova, l'allegazione della sola mancata denuncia di successione è insufficiente a integrare la dimostrazione dell'inutile esperimento delle procedure di recupero o dell'assenza di eredi. Da quanto esposto consegue che il ricorrente difensore non ha dimostrato di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali o di non aver potuto esperirle per l'assenza di successibili, nei termini richiesti dalla legge e dalla giurisprudenza. Egli, quindi, non ha diritto a chiedere la liquidazione in questione a carico dello Stato.
I motivi della opposizione sono, pertanto, infondati e la decisione impugnata è corretta. L'opposizione va, quindi, rigettata e la decisione oggetto di impugnazione va confermata.
Nulla va disposto per le spese, atteso che l'Amministrazione resistente, non soccombente, non si è costituita in giudizio.
Va, poi, dato atto della sussistenza dei presupposti perché la ricorrente opponente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 30/5/2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Presidente di Sezione dott. Vito Colucci, pronunciando, in particolare, in ordine, alla Opposizione avverso provvedimento di rigetto di liquidazione spese legali, in relazione a difesa di ufficio, emesso dalla Corte di Appello di Salerno – Sezione Unica
Penale, in composizione collegiale, nel proc. n. 1002/24 R.G. liq., n.
1342/2 R.G. App., datato 24/02/24, depositato in data 28/10/24, avente ad oggetto “Decreto di rigetto di liquidazione e di pagamento delle spettanze del difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato”, opposizione proposta dall'avv. Mary Buono, nella qualità di difensore, nominato ex art. 97, comma 4, c.p.p., di , nei confronti Persona_1 del , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 resistente opposto non costituito, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda, deduzione o eccezione, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. conferma il provvedimento impugnato;
3. nulla per le spese del presente procedimento;
4. la Corte di Appello dà atto della sussistenza dei presupposti perché la parte ricorrente opponente Avv. Mary Buono sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 30/5/2002, se dovuto.
Salerno, 30/10/2025
Il Presidente di Sezione
Dott. Vito Colucci