TRIB
Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 5033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5033 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 2523/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Nona civile
Il Giudice onorario del Tribunale di Napoli, dott. Maria Esposito ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, all'udienza del 21/05/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2523/2024 R.G.
TRA
nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...], C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. TOTO MICHELE, come da procura in atti. C.F._1
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] C.F. ) e Controparte_1 C.F._2 CP_2
, nata a [...] il [...] C.F. , rappresentati e difesi
[...] C.F._3 dall'avv. AMBROSIO GIUSEPPE, come in atti.
RESISTENTI
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente decisione è resa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come novellato dall'art. 45, 17 co. della L. n.
69 del 2009 applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla sua entrata in vigore mediante concisa esposizione dei fatti e dei motivi posti a fondamento della stessa. Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo del giudizio, sia la comparsa di costituzione e risposta dei convenuti, sia i verbali di udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, dalla cui lettura potrà agevolmente desumersi lo svolgimento del processo.
1 Con ricorso depositato in data 06/02/24 la sig.ra esponeva di essere proprietaria Parte_1 dell'unità immobiliare sita in Napoli alla Strada Prov. Montagna Spaccata, 231, piano 1, Int. 4, composta da tre vani ed accessori, riportata nel Catasto Fabbricati del Comune di Napoli alla Sez.
PIA, foglio 12, particella 863, sub 4, categoria A/2, classe 7, concessa in locazione per uso abitazione ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 431/1998, ai signori e Controparte_1 [...]
, con contratto sottoscritto in data 30/06/2015, registrato presso l'Agenzia delle Controparte_2
Entrate di Napoli 2 in data 30.06.2015 al n. 005633 - Serie 3T, per il periodo dal 04/07/2015 al
03/07/2019, per un canone annuo di € 6.000,00= ( seimila/00), da corrispondersi in dodici rate mensili anticipate di € 500,00= ( cinquecento/00) ciascuna entro il giorno quattro di ogni mese oltre oneri condominiali, precisando che in caso di rinnovo del contratto il predetto canone convenuto sarebbe stato fissato in € 6.600,00= ( seimilaseicento/00) annuo, da corrispondere in rate mensili di
€ 550,00= ( cinquecentocinquanta/00). Esponeva altresì che con lettere racc. A/R del 13/12/2022 e del 28/12/2022, aveva ritualmente disdettato il detto contratto, manifestando la propria volontà di non rinnovarlo alla seconda scadenza del 02.07.2023 e che stante il mancato rilascio, sollecitato ulteriormente con nota racc. A/R del 20/11/2023, previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, conclusosi con esito negativo, la sig.ra si determinava alla presente azione Pt_1
giudiziaria al fine di ottenere il rilascio dell'immobile detenuto ormai senza titolo ed il pagamento dell'indennità di occupazione a far data dal mese di ottobre 2013 sino all'effettivo rilascio, precisando poi nelle conclusioni in atti fino alla data del febbraio 2024, coincidente con quella dell'introduzione della presente azione.
All'esito di rituale notifica dell'atto introduttivo e del decreto di comparizione delle parti, si costituivano in giudizio i convenuti conduttori, chiedendo in via preliminare che venisse dichiarata la cessata materia del contendere in quanto l'immobile nelle more della prima udienza di comparizione delle parti era stato riconsegnato alla ricorrente proprietaria in data 22.04.2024.
Evidenziavano che precedentemente al deposito del ricorso tra le parti erano intercorse trattative per il bonario rilascio, trattative che si erano arenate in ragione anche del rifiuto della locatrice di voler restituire il deposito cauzionale di €. 1000,00, sostenendo che lo stesso era già stato conteggiato in occasione di pregressi rendiconti in merito al pagamento di canoni di locazione.
Chiedevano, pertanto, il rigetto della residua domanda di pagamento dell'indennità di occupazione e in ogni caso chiedevano in via riconvenzionale la compensazione di quest'ultima con il deposito cauzionale.
Alla prima udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza per la discussione per la data odierna.
2 All'udienza fissata per la discussione parte ricorrente precisava che la richiesta di corresponsione dell'indennità di occupazione andava determinata fino al mese di aprile 2024, data di effettivo rilascio dell'immobile oggetto di locazione, aderendo alla richiesta di cessata materia del contendere per quel che concerneva il rilascio in questione, essendo lo stesso avvenuto in pendenza del giudizio che ci occupa.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero dalla documentazione in atti emerge che il contratto di locazione dell'immobile era stato ritualmente disdettato per la seconda scadenza fissata al 02.07.2023 e pertanto risolto a tale data per recesso della locatrice.
E' altrettanto incontestato da parte degli stessi conduttori convenuti che nonostante la risoluzione del contratto di locazione questi ultimi abbiano continuato ad occupare l'immobile oggetto di locazione senza averne più titolo e tanto fino alla data dell'effettivo rilascio avvenuta in data
22.04.2024, provvedendo al pagamento del relativo corrispettivo ai sensi dell'art. 1591 c.c. solo fino a settembre 2023.
Al riguardo va precisato che detta norma prevede in caso di ritardo nella restituzione della cosa locata l'obbligo di corrispondere “il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna”, per cui è il legislatore stesso che prevede che in caso di ritardo nel recupero della disponibilità della cosa locata il locatore subisca un danno che è pari (quanto meno) all'ammontare del canone. In questo caso, ricorrendo gli altri presupposti, il locatore non è tenuto a provare altro, in particolare la quantificazione del danno è predeterminata per legge. Solo se egli dovesse assumere, ma non è il caso di specie, di aver subito un maggior danno, che può essere conseguente alla necessità di effettuare una rimessione in pristino, o alla perdita di occasioni di sfruttamento della cosa economicamente più vantaggiose, la sua domanda sarà soggetta al normale onere probatorio relativo alla sussistenza e all'ammontare del maggior danno.
I conduttori erano quindi obbligati a corrispondere alla locatrice quantomeno il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna.
Va evidenziato al riguardo che la ricorrente con il deposito del ricorso aveva chiesto il pagamento di detta indennità maturata fino a quel momento ( febbraio 2024), precisando solo successivamente di estendere tale richiesta fino alla data dell'effettivo rilascio , aprile 2024, avvenuto in pendenza del presente giudizio.
Tale precisazione della domanda è da ritenersi ammissibile in quanto qualificabile come semplice emendatio libelli, tenuto conto anche del complessivo tenore di quanto chiesto, come emergente
3 dall'intero ricorso e dalla domanda di mediazione, estesa poi alla richiesta del corrispettivo maturato fino all'effettivo rilascio dell'immobile già oggetto di locazione.
Tale richiesta, così come precisata, non incide infatti sugli elementi identificativi della domanda iniziale di pagamento del corrispettivo dovuto fino alla riconsegna della cosa locata, risultando identica la causa petendi, con esclusivo ampliamento solo quantitativo del petitum, precisato ed esteso fino al momento del rilascio.
Per quel che concerne la domanda riconvenzionale di restituzione con compensazione del deposito cauzionale avanzata da parte dei conduttori la stessa va dichiarata inammissibile in quanto promossa in violazione dell'art. 418 c.p.c., applicabile al rito locatizio, che prevede che, a pena di decadenza dalla riconvenzionale medesima, il convenuto con la memoria di costituzione deve chiedere al giudice che a modifica del decreto di cui all'art. 415 c.p.c. pronunci un nuovo decreto per la fissazione di udienza da notificare all'attore nei termini e modi previsti dalla richiamata norma (Cass. Civ. sez. III, 10 febbraio 2017, n. 3549).
Va dichiarata preliminarmente quindi cessata la materia del contendere in merito al rilascio dell'immobile locato, avvenuto nelle more del presente giudizio.
Va altresì dichiara fondata la richiesta di condanna dei convenuti a versare in solido ai sensi dell'art. 1591 c.c. la somma complessiva di €. 3850,00, pari alle indennità di occupazione dovute da ottobre
2023 ad aprile 2024, calcolate nella misura pari ad €. 550,00 mensili, corrispondente al canone di locazione versato alla data di risoluzione del contratto, non contestato.
Sulle somme liquidate decorrono gli interessi moratori al tasso degli interessi legali, da calcolarsi sulle somme dovute alle singole scadenze fino all'effettivo soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate sulla base del vigente D.M. n. 147/2022 , tenendo conto delle attività svolte e della fase della espletata mediazione obbligatoria.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda principale proposta, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere in merito alla richiesta di rilascio dell'immobile locato;
- dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale avanzata dai convenuti;
4 - condanna i convenuti e in solido al pagamento in favore Controparte_1 Controparte_2 dell'attrice della somma ad €. 3850,00 (tremilaottocentocinquanta/00) per indennità di occupazione ex art. 1591 c.c. da ottobre 2023 ad aprile 2024, oltre interessi di mora come in parte motiva;
- condanna i predetti convenuti in solido al pagamento delle spese processuali in favore dell'attrice che si liquidano in €. 2101,00 per compensi, compresi quelli della fase stragiudiziale della mediazione, €. 165,00 per spese del giudizio ed €. 166,40 per spese di mediazione, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, oltre oneri fiscali e previdenziali di legge.
Così deciso in Napoli, addì 21.05.2025
Il Giudice onorario
Dott. Maria Esposito
.
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Nona civile
Il Giudice onorario del Tribunale di Napoli, dott. Maria Esposito ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, all'udienza del 21/05/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2523/2024 R.G.
TRA
nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...], C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. TOTO MICHELE, come da procura in atti. C.F._1
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] C.F. ) e Controparte_1 C.F._2 CP_2
, nata a [...] il [...] C.F. , rappresentati e difesi
[...] C.F._3 dall'avv. AMBROSIO GIUSEPPE, come in atti.
RESISTENTI
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente decisione è resa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come novellato dall'art. 45, 17 co. della L. n.
69 del 2009 applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla sua entrata in vigore mediante concisa esposizione dei fatti e dei motivi posti a fondamento della stessa. Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo del giudizio, sia la comparsa di costituzione e risposta dei convenuti, sia i verbali di udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, dalla cui lettura potrà agevolmente desumersi lo svolgimento del processo.
1 Con ricorso depositato in data 06/02/24 la sig.ra esponeva di essere proprietaria Parte_1 dell'unità immobiliare sita in Napoli alla Strada Prov. Montagna Spaccata, 231, piano 1, Int. 4, composta da tre vani ed accessori, riportata nel Catasto Fabbricati del Comune di Napoli alla Sez.
PIA, foglio 12, particella 863, sub 4, categoria A/2, classe 7, concessa in locazione per uso abitazione ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 431/1998, ai signori e Controparte_1 [...]
, con contratto sottoscritto in data 30/06/2015, registrato presso l'Agenzia delle Controparte_2
Entrate di Napoli 2 in data 30.06.2015 al n. 005633 - Serie 3T, per il periodo dal 04/07/2015 al
03/07/2019, per un canone annuo di € 6.000,00= ( seimila/00), da corrispondersi in dodici rate mensili anticipate di € 500,00= ( cinquecento/00) ciascuna entro il giorno quattro di ogni mese oltre oneri condominiali, precisando che in caso di rinnovo del contratto il predetto canone convenuto sarebbe stato fissato in € 6.600,00= ( seimilaseicento/00) annuo, da corrispondere in rate mensili di
€ 550,00= ( cinquecentocinquanta/00). Esponeva altresì che con lettere racc. A/R del 13/12/2022 e del 28/12/2022, aveva ritualmente disdettato il detto contratto, manifestando la propria volontà di non rinnovarlo alla seconda scadenza del 02.07.2023 e che stante il mancato rilascio, sollecitato ulteriormente con nota racc. A/R del 20/11/2023, previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, conclusosi con esito negativo, la sig.ra si determinava alla presente azione Pt_1
giudiziaria al fine di ottenere il rilascio dell'immobile detenuto ormai senza titolo ed il pagamento dell'indennità di occupazione a far data dal mese di ottobre 2013 sino all'effettivo rilascio, precisando poi nelle conclusioni in atti fino alla data del febbraio 2024, coincidente con quella dell'introduzione della presente azione.
All'esito di rituale notifica dell'atto introduttivo e del decreto di comparizione delle parti, si costituivano in giudizio i convenuti conduttori, chiedendo in via preliminare che venisse dichiarata la cessata materia del contendere in quanto l'immobile nelle more della prima udienza di comparizione delle parti era stato riconsegnato alla ricorrente proprietaria in data 22.04.2024.
Evidenziavano che precedentemente al deposito del ricorso tra le parti erano intercorse trattative per il bonario rilascio, trattative che si erano arenate in ragione anche del rifiuto della locatrice di voler restituire il deposito cauzionale di €. 1000,00, sostenendo che lo stesso era già stato conteggiato in occasione di pregressi rendiconti in merito al pagamento di canoni di locazione.
Chiedevano, pertanto, il rigetto della residua domanda di pagamento dell'indennità di occupazione e in ogni caso chiedevano in via riconvenzionale la compensazione di quest'ultima con il deposito cauzionale.
Alla prima udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza per la discussione per la data odierna.
2 All'udienza fissata per la discussione parte ricorrente precisava che la richiesta di corresponsione dell'indennità di occupazione andava determinata fino al mese di aprile 2024, data di effettivo rilascio dell'immobile oggetto di locazione, aderendo alla richiesta di cessata materia del contendere per quel che concerneva il rilascio in questione, essendo lo stesso avvenuto in pendenza del giudizio che ci occupa.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero dalla documentazione in atti emerge che il contratto di locazione dell'immobile era stato ritualmente disdettato per la seconda scadenza fissata al 02.07.2023 e pertanto risolto a tale data per recesso della locatrice.
E' altrettanto incontestato da parte degli stessi conduttori convenuti che nonostante la risoluzione del contratto di locazione questi ultimi abbiano continuato ad occupare l'immobile oggetto di locazione senza averne più titolo e tanto fino alla data dell'effettivo rilascio avvenuta in data
22.04.2024, provvedendo al pagamento del relativo corrispettivo ai sensi dell'art. 1591 c.c. solo fino a settembre 2023.
Al riguardo va precisato che detta norma prevede in caso di ritardo nella restituzione della cosa locata l'obbligo di corrispondere “il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna”, per cui è il legislatore stesso che prevede che in caso di ritardo nel recupero della disponibilità della cosa locata il locatore subisca un danno che è pari (quanto meno) all'ammontare del canone. In questo caso, ricorrendo gli altri presupposti, il locatore non è tenuto a provare altro, in particolare la quantificazione del danno è predeterminata per legge. Solo se egli dovesse assumere, ma non è il caso di specie, di aver subito un maggior danno, che può essere conseguente alla necessità di effettuare una rimessione in pristino, o alla perdita di occasioni di sfruttamento della cosa economicamente più vantaggiose, la sua domanda sarà soggetta al normale onere probatorio relativo alla sussistenza e all'ammontare del maggior danno.
I conduttori erano quindi obbligati a corrispondere alla locatrice quantomeno il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna.
Va evidenziato al riguardo che la ricorrente con il deposito del ricorso aveva chiesto il pagamento di detta indennità maturata fino a quel momento ( febbraio 2024), precisando solo successivamente di estendere tale richiesta fino alla data dell'effettivo rilascio , aprile 2024, avvenuto in pendenza del presente giudizio.
Tale precisazione della domanda è da ritenersi ammissibile in quanto qualificabile come semplice emendatio libelli, tenuto conto anche del complessivo tenore di quanto chiesto, come emergente
3 dall'intero ricorso e dalla domanda di mediazione, estesa poi alla richiesta del corrispettivo maturato fino all'effettivo rilascio dell'immobile già oggetto di locazione.
Tale richiesta, così come precisata, non incide infatti sugli elementi identificativi della domanda iniziale di pagamento del corrispettivo dovuto fino alla riconsegna della cosa locata, risultando identica la causa petendi, con esclusivo ampliamento solo quantitativo del petitum, precisato ed esteso fino al momento del rilascio.
Per quel che concerne la domanda riconvenzionale di restituzione con compensazione del deposito cauzionale avanzata da parte dei conduttori la stessa va dichiarata inammissibile in quanto promossa in violazione dell'art. 418 c.p.c., applicabile al rito locatizio, che prevede che, a pena di decadenza dalla riconvenzionale medesima, il convenuto con la memoria di costituzione deve chiedere al giudice che a modifica del decreto di cui all'art. 415 c.p.c. pronunci un nuovo decreto per la fissazione di udienza da notificare all'attore nei termini e modi previsti dalla richiamata norma (Cass. Civ. sez. III, 10 febbraio 2017, n. 3549).
Va dichiarata preliminarmente quindi cessata la materia del contendere in merito al rilascio dell'immobile locato, avvenuto nelle more del presente giudizio.
Va altresì dichiara fondata la richiesta di condanna dei convenuti a versare in solido ai sensi dell'art. 1591 c.c. la somma complessiva di €. 3850,00, pari alle indennità di occupazione dovute da ottobre
2023 ad aprile 2024, calcolate nella misura pari ad €. 550,00 mensili, corrispondente al canone di locazione versato alla data di risoluzione del contratto, non contestato.
Sulle somme liquidate decorrono gli interessi moratori al tasso degli interessi legali, da calcolarsi sulle somme dovute alle singole scadenze fino all'effettivo soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate sulla base del vigente D.M. n. 147/2022 , tenendo conto delle attività svolte e della fase della espletata mediazione obbligatoria.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda principale proposta, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere in merito alla richiesta di rilascio dell'immobile locato;
- dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale avanzata dai convenuti;
4 - condanna i convenuti e in solido al pagamento in favore Controparte_1 Controparte_2 dell'attrice della somma ad €. 3850,00 (tremilaottocentocinquanta/00) per indennità di occupazione ex art. 1591 c.c. da ottobre 2023 ad aprile 2024, oltre interessi di mora come in parte motiva;
- condanna i predetti convenuti in solido al pagamento delle spese processuali in favore dell'attrice che si liquidano in €. 2101,00 per compensi, compresi quelli della fase stragiudiziale della mediazione, €. 165,00 per spese del giudizio ed €. 166,40 per spese di mediazione, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, oltre oneri fiscali e previdenziali di legge.
Così deciso in Napoli, addì 21.05.2025
Il Giudice onorario
Dott. Maria Esposito
.
5