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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 25/06/2025, n. 1228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1228 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1686/2020 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 25/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Tropea (VV), via Don Mottola, n. 11, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Marrabello Daniela (PEC: , che lo Email_1 rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE E C.F.V. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, alla via Pascoli, 5 presso lo studio dell'avv. Andrizzi Pasquale (PEC: che la rappresenta e Email_2 difende, giusta procura in atti RESISTENTE
Oggetto: passaggio posizione e scatti anzianità. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 23/11/2020, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere la condanna della società datoriale convenuta, alla corresponsione degli emolumenti economici previsti dalla contrattazione categoriale applicabile, previa declaratoria del diritto al passaggio alla posizione parametrale superiore e agli aumenti periodici di anzianità. A tal fine rappresentando: a) di prestare la propria attività alle dipendenze della Società resistente, con qualifica di operaio, inquadramento nel livello III B C.C.N.L. Igiene Ambientale Aziende Private con mansioni di conducente mezzi di raccolta dei rifiuti presso il cantiere di LO, a far data dal 1° maggio 2018; b) che, a partire dal 14 ottobre 2013, nell'ambito dell'avvicendamento delle imprese nella gestione dell'appalto r.s.u. presso il cantiere di LO,
1 rivestiva, in via continuativa, la mansione di autista con inquadramento nel livello III B C.C.N.L. di categoria. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al passaggio dalla posizione parametrale di tipo “B” alla superiore posizione parametrale di tipo “A”, ai sensi e per l'effetto del combinato disposto di cui agli artt. 6 e 15 CCNL Igiene Ambientale Aziende Private;
2. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente agli aumenti periodici di anzianità ai sensi e per l'effetto del combinato disposto di cui agli artt. 6 e 28 CCNL Igiene Ambientale Aziende Private;
3. condannare la società resistente, in persona del legale rappresentante p.t, al pagamento a tale titolo in favore del ricorrente della somma complessiva di € 5.955,35 al lordo delle eventuali ritenute di legge, o della diversa maggiore o minore somma eventualmente accertata in corso di causa, oltre interessi legali;
4. condannare, infine, parte resistente, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, ex art. 93 cpc.”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio FV RT
, contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso.
[...]
Con ordinanza del 27 settembre 2023, il Giudice onerava parte ricorrente alla produzione telematica “di documentazione comprovante la persistente adibizione attorea presso il medesimo cantiere sito a LO (VV), a partire dall'anno 2013”. Onere tempestivamente adempiuto il 17 gennaio 2024. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato.
2. Preliminarmente occorre precisare come la Società resistente applichi al ricorrente il CCNL di Igiene Ambientale, invocato. Tanto è documentalmente provato dalla busta paga del mese di agosto 2020, allegata al ricorso, che lo richiama espressamente, nonché da quella di dicembre 2020 versata da parte datoriale in sede di costituzione e, a partire dalla quale, tra l'altro, il lavoratore è inquadrato nella posizione parametrale domandata “A”. A nulla rilevano, pertanto, le contestazioni mosse al ricorrente in ordine all'omessa integrale riproduzione del contratto collettivo nazionale di lavoro, essendo l'estratto prodotto ben individuato dalle allegazioni sopra richiamate. A tal fine occorre richiamare, opportunamente, l'orientamento giurisprudenziale citato da parte datoriale, secondo cui: < "la conoscibilità ex officio di un contratto collettivo si atteggia diversamente a seconda che si versi in un'ipotesi di violazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico o di un contratto collettivo nazionale del pubblico impiego, atteso che, mentre nel primo caso il contratto è conoscibile solo con la collaborazione delle parti, la cui iniziativa, sostanziandosi nell'adempimento di un onere di allegazione e produzione, è assoggettata alle regole processuali sulla distribuzione dell'onere della prova e sul contraddittorio (che non vengono meno neppure nell'ipotesi di acquisizione giudiziale ex articolo 425 c.p.c., comma 4), nel secondo caso il giudice procede con mezzi propri, secondo il principio iura novit curia" (Cass. n. 6394/2019)>>.
2 Nella specie, l'onere probatorio gravante sul ricorrente appare assolto in ragione della
“collaborazione delle parti” data la diretta riconducibilità dell'estratto al contratto richiamato nelle allegazioni di parte e dal contradditorio instaurato.
3. Individuato il contesto di riferimento, occorre quindi soffermare l'attenzione sui requisiti previsti da quella contrattazione collettiva e la loro applicabilità nel caso di specie. La domanda di parte ricorrente è finalizzata al riconoscimento del diritto al passaggio dalla posizione parametrale “B” alla – superiore - posizione parametrale “A”, del medesimo livello di inquadramento. Il combinato disposto di cui agli articoli 6 e 15 C.C.N.L. Igiene Ambientale aziende private identificano i requisiti necessari in presenza dei quali sorge il diritto del lavoratore al passaggio alla superiore posizione parametrale “A”, ovvero: la decorrenza del periodo di 5 anni di servizio e la permanenza, per il periodo di cinque anni, nella posizione parametrale
“B”, nell'ambito del medesimo livello professionale alle dipendenze delle precedenti imprese. Il ricorrente ha documentato la sussistenza di ambo i suddetti requisiti versando agli atti del procedimento idonea documentazione, vale a dire il modello C2 storico del Centro per l'Impiego (fasc. ric. - all. 2) e il successivo documento rilasciato dal Comune di LO (deposito autorizzato il 17.1.2024 in ottemperanza all'ordinanza del 27.9.2023) in cui dà atto della sua perdurante adibizione fin da ottobre 2013 - dunque per un arco temporale superiore ai 5 anni richiesti - alle dipendenze di Società succedutesi senza soluzione di continuità nel medesimo appalto del servizio di raccolta, trasporto e recupero dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, per il territorio del comune di LO dall'anno 2013. Più specificatamente, il ha attestato nell'ordine l'avvicendamento Parte_2 nell' “Anno 2013 – fino al 23.9.2014 della Ditta Nuova ABC Servizi Ambientali S.r.l. - Periodo 23.09.2014 fino al 2.03.2015: Ditta Sear S.R.L. - Periodo 2.03.2015 fino il 31.05.2017: Ditta Ecologia E Servizi Italia srl – Gestione Servizi Ambientali - Periodo 31.05.2017 fino al 26.04.2018: Ditta Ecoshark srl;
Periodo 27.04.2018 fino al 1.11.2022: Ditta C.F.V.
[...]
.” RT
Il ricorrente ha provato con le buste paga di agosto 2014, gennaio 2015, dicembre 2015, luglio 2017, agosto 2020 la persistenza di rapporti di lavoro con le ditte appaltatrici succedutesi nella gestione dei rifiuti nel Comune di LO. Parte resistente, ha depositato la busta paga di dicembre 2020, in cui è riconosciuto l'emolumento della posizione parametrale “A”. Ne discende che il lavoratore da agosto 2014 ad agosto 2019 ha maturato il requisito di 5 anni in posizione parametrale 3 B ed ha diritto in forza del CCNL applicato e invocato, da settembre 2019 a novembre 2020, a quanto richiesto. La quantificazione operata del ricorrente come da perizia allegata al ricorso estende la pretesa creditoria riconoscibile da maggio 2018. La domanda, per le ragioni esposte, va quindi rigettata per il periodo antecedente settembre 2019, in quanto non ancora maturato il diritto alla posizione parametrale superiore. Per il periodo riconosciuto (sett. 2019 – nov. 2020) è tenuta ai relativi pagamenti la convenuta in quanto subentrata nell'appalto del servizio di raccolta rifiuti nel circondario del Comune di LO dal 27.4.2018 fino al 1.11.2022, giusta certificazione summenzionata.
3 4. Quanto alla residua domanda finalizzata al riconoscimento degli aumenti periodici di anzianità, ai sensi del combinato disposto di cui all' art. 28 CCNL Igiene Ambientale Aziende Private, gli stessi sono dovuti: < A decorrere dall'1.7.2005, per ogni consecutivo triennio di anzianità di servizio il lavoratore assunto a tempo indeterminato matura dal 1° luglio di ogni triennio un aumento periodico. NOTA A VERBALE In considerazione della data di cui al primo comma del presente articolo, le Parti confermano che le prossime scadenze triennali per la corresponsione dell ono le seguenti: 1° luglio 2017; 1° luglio 2020; 1° luglio 2023 e così CP_3 via, con la medesima progressione triennale.” >> e in forza dell'art. 6, co. 9: < Il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 2, assunto ex novo dall'azienda subentrante nella gestione dell'appalto/affidamento è regolato integralmente dal presente c.c.n.l. dei servizi ambientali, con riconoscimento del valore degli aumenti periodici di anzianità in essere e dell'anzianità di servizio determinata dall'effettivo periodo di lavoro prestato ininterrottamente alle dipendenze delle precedenti imprese applicanti i c.c.n.l. dei servizi ambientali specifici del settore del ciclo integrato dei rifiuti. >>. Considerato che l'avvicendamento delle Società senza soluzione di continuità, come nella specie, comporta per la subentrante l'acquisizione del personale assunto dalla precedente appaltatrice con l'anzianità già maturata, deve riconoscersi lo scatto invocato dal ricorrente, con decorrenza, nel caso, dal 1° luglio 2020, in quanto ricadente nell'arco temporale di gestione del servizio ad opera della convenuta.
5. Pertanto, la società resistente va condannata, altresì, al pagamento dello scatto stipendiale, dal 1° luglio 2020 al deposito del ricorso: novembre 2020.
6. Stante la reciproca soccombenza sussistono giustificati motivi per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione
- accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto di Parte_1
, al passaggio dalla posizione parametrale di tipo “B” alla superiore posizione
[...] parametrale di tipo “A” da settembre 2019 a novembre 2020, e quello allo scatto stipendiale maturato dal luglio 2020 a novembre 2020;
- condanna C.F.V. , in persona del legale rappresentante RT pro tempore al pagamento in favore di , della posizione Parte_1 parametrale di tipo “A” da settembre 2019 a novembre 2020, e lo scatto stipendiale maturato dal luglio 2020 a novembre 2020, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- rigetta, nel resto;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Vibo Valentia, 25/06/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 25/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Tropea (VV), via Don Mottola, n. 11, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Marrabello Daniela (PEC: , che lo Email_1 rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE E C.F.V. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, alla via Pascoli, 5 presso lo studio dell'avv. Andrizzi Pasquale (PEC: che la rappresenta e Email_2 difende, giusta procura in atti RESISTENTE
Oggetto: passaggio posizione e scatti anzianità. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 23/11/2020, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere la condanna della società datoriale convenuta, alla corresponsione degli emolumenti economici previsti dalla contrattazione categoriale applicabile, previa declaratoria del diritto al passaggio alla posizione parametrale superiore e agli aumenti periodici di anzianità. A tal fine rappresentando: a) di prestare la propria attività alle dipendenze della Società resistente, con qualifica di operaio, inquadramento nel livello III B C.C.N.L. Igiene Ambientale Aziende Private con mansioni di conducente mezzi di raccolta dei rifiuti presso il cantiere di LO, a far data dal 1° maggio 2018; b) che, a partire dal 14 ottobre 2013, nell'ambito dell'avvicendamento delle imprese nella gestione dell'appalto r.s.u. presso il cantiere di LO,
1 rivestiva, in via continuativa, la mansione di autista con inquadramento nel livello III B C.C.N.L. di categoria. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al passaggio dalla posizione parametrale di tipo “B” alla superiore posizione parametrale di tipo “A”, ai sensi e per l'effetto del combinato disposto di cui agli artt. 6 e 15 CCNL Igiene Ambientale Aziende Private;
2. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente agli aumenti periodici di anzianità ai sensi e per l'effetto del combinato disposto di cui agli artt. 6 e 28 CCNL Igiene Ambientale Aziende Private;
3. condannare la società resistente, in persona del legale rappresentante p.t, al pagamento a tale titolo in favore del ricorrente della somma complessiva di € 5.955,35 al lordo delle eventuali ritenute di legge, o della diversa maggiore o minore somma eventualmente accertata in corso di causa, oltre interessi legali;
4. condannare, infine, parte resistente, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, ex art. 93 cpc.”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio FV RT
, contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso.
[...]
Con ordinanza del 27 settembre 2023, il Giudice onerava parte ricorrente alla produzione telematica “di documentazione comprovante la persistente adibizione attorea presso il medesimo cantiere sito a LO (VV), a partire dall'anno 2013”. Onere tempestivamente adempiuto il 17 gennaio 2024. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato.
2. Preliminarmente occorre precisare come la Società resistente applichi al ricorrente il CCNL di Igiene Ambientale, invocato. Tanto è documentalmente provato dalla busta paga del mese di agosto 2020, allegata al ricorso, che lo richiama espressamente, nonché da quella di dicembre 2020 versata da parte datoriale in sede di costituzione e, a partire dalla quale, tra l'altro, il lavoratore è inquadrato nella posizione parametrale domandata “A”. A nulla rilevano, pertanto, le contestazioni mosse al ricorrente in ordine all'omessa integrale riproduzione del contratto collettivo nazionale di lavoro, essendo l'estratto prodotto ben individuato dalle allegazioni sopra richiamate. A tal fine occorre richiamare, opportunamente, l'orientamento giurisprudenziale citato da parte datoriale, secondo cui: < "la conoscibilità ex officio di un contratto collettivo si atteggia diversamente a seconda che si versi in un'ipotesi di violazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico o di un contratto collettivo nazionale del pubblico impiego, atteso che, mentre nel primo caso il contratto è conoscibile solo con la collaborazione delle parti, la cui iniziativa, sostanziandosi nell'adempimento di un onere di allegazione e produzione, è assoggettata alle regole processuali sulla distribuzione dell'onere della prova e sul contraddittorio (che non vengono meno neppure nell'ipotesi di acquisizione giudiziale ex articolo 425 c.p.c., comma 4), nel secondo caso il giudice procede con mezzi propri, secondo il principio iura novit curia" (Cass. n. 6394/2019)>>.
2 Nella specie, l'onere probatorio gravante sul ricorrente appare assolto in ragione della
“collaborazione delle parti” data la diretta riconducibilità dell'estratto al contratto richiamato nelle allegazioni di parte e dal contradditorio instaurato.
3. Individuato il contesto di riferimento, occorre quindi soffermare l'attenzione sui requisiti previsti da quella contrattazione collettiva e la loro applicabilità nel caso di specie. La domanda di parte ricorrente è finalizzata al riconoscimento del diritto al passaggio dalla posizione parametrale “B” alla – superiore - posizione parametrale “A”, del medesimo livello di inquadramento. Il combinato disposto di cui agli articoli 6 e 15 C.C.N.L. Igiene Ambientale aziende private identificano i requisiti necessari in presenza dei quali sorge il diritto del lavoratore al passaggio alla superiore posizione parametrale “A”, ovvero: la decorrenza del periodo di 5 anni di servizio e la permanenza, per il periodo di cinque anni, nella posizione parametrale
“B”, nell'ambito del medesimo livello professionale alle dipendenze delle precedenti imprese. Il ricorrente ha documentato la sussistenza di ambo i suddetti requisiti versando agli atti del procedimento idonea documentazione, vale a dire il modello C2 storico del Centro per l'Impiego (fasc. ric. - all. 2) e il successivo documento rilasciato dal Comune di LO (deposito autorizzato il 17.1.2024 in ottemperanza all'ordinanza del 27.9.2023) in cui dà atto della sua perdurante adibizione fin da ottobre 2013 - dunque per un arco temporale superiore ai 5 anni richiesti - alle dipendenze di Società succedutesi senza soluzione di continuità nel medesimo appalto del servizio di raccolta, trasporto e recupero dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, per il territorio del comune di LO dall'anno 2013. Più specificatamente, il ha attestato nell'ordine l'avvicendamento Parte_2 nell' “Anno 2013 – fino al 23.9.2014 della Ditta Nuova ABC Servizi Ambientali S.r.l. - Periodo 23.09.2014 fino al 2.03.2015: Ditta Sear S.R.L. - Periodo 2.03.2015 fino il 31.05.2017: Ditta Ecologia E Servizi Italia srl – Gestione Servizi Ambientali - Periodo 31.05.2017 fino al 26.04.2018: Ditta Ecoshark srl;
Periodo 27.04.2018 fino al 1.11.2022: Ditta C.F.V.
[...]
.” RT
Il ricorrente ha provato con le buste paga di agosto 2014, gennaio 2015, dicembre 2015, luglio 2017, agosto 2020 la persistenza di rapporti di lavoro con le ditte appaltatrici succedutesi nella gestione dei rifiuti nel Comune di LO. Parte resistente, ha depositato la busta paga di dicembre 2020, in cui è riconosciuto l'emolumento della posizione parametrale “A”. Ne discende che il lavoratore da agosto 2014 ad agosto 2019 ha maturato il requisito di 5 anni in posizione parametrale 3 B ed ha diritto in forza del CCNL applicato e invocato, da settembre 2019 a novembre 2020, a quanto richiesto. La quantificazione operata del ricorrente come da perizia allegata al ricorso estende la pretesa creditoria riconoscibile da maggio 2018. La domanda, per le ragioni esposte, va quindi rigettata per il periodo antecedente settembre 2019, in quanto non ancora maturato il diritto alla posizione parametrale superiore. Per il periodo riconosciuto (sett. 2019 – nov. 2020) è tenuta ai relativi pagamenti la convenuta in quanto subentrata nell'appalto del servizio di raccolta rifiuti nel circondario del Comune di LO dal 27.4.2018 fino al 1.11.2022, giusta certificazione summenzionata.
3 4. Quanto alla residua domanda finalizzata al riconoscimento degli aumenti periodici di anzianità, ai sensi del combinato disposto di cui all' art. 28 CCNL Igiene Ambientale Aziende Private, gli stessi sono dovuti: < A decorrere dall'1.7.2005, per ogni consecutivo triennio di anzianità di servizio il lavoratore assunto a tempo indeterminato matura dal 1° luglio di ogni triennio un aumento periodico. NOTA A VERBALE In considerazione della data di cui al primo comma del presente articolo, le Parti confermano che le prossime scadenze triennali per la corresponsione dell ono le seguenti: 1° luglio 2017; 1° luglio 2020; 1° luglio 2023 e così CP_3 via, con la medesima progressione triennale.” >> e in forza dell'art. 6, co. 9: < Il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 2, assunto ex novo dall'azienda subentrante nella gestione dell'appalto/affidamento è regolato integralmente dal presente c.c.n.l. dei servizi ambientali, con riconoscimento del valore degli aumenti periodici di anzianità in essere e dell'anzianità di servizio determinata dall'effettivo periodo di lavoro prestato ininterrottamente alle dipendenze delle precedenti imprese applicanti i c.c.n.l. dei servizi ambientali specifici del settore del ciclo integrato dei rifiuti. >>. Considerato che l'avvicendamento delle Società senza soluzione di continuità, come nella specie, comporta per la subentrante l'acquisizione del personale assunto dalla precedente appaltatrice con l'anzianità già maturata, deve riconoscersi lo scatto invocato dal ricorrente, con decorrenza, nel caso, dal 1° luglio 2020, in quanto ricadente nell'arco temporale di gestione del servizio ad opera della convenuta.
5. Pertanto, la società resistente va condannata, altresì, al pagamento dello scatto stipendiale, dal 1° luglio 2020 al deposito del ricorso: novembre 2020.
6. Stante la reciproca soccombenza sussistono giustificati motivi per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione
- accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto di Parte_1
, al passaggio dalla posizione parametrale di tipo “B” alla superiore posizione
[...] parametrale di tipo “A” da settembre 2019 a novembre 2020, e quello allo scatto stipendiale maturato dal luglio 2020 a novembre 2020;
- condanna C.F.V. , in persona del legale rappresentante RT pro tempore al pagamento in favore di , della posizione Parte_1 parametrale di tipo “A” da settembre 2019 a novembre 2020, e lo scatto stipendiale maturato dal luglio 2020 a novembre 2020, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- rigetta, nel resto;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Vibo Valentia, 25/06/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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