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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/12/2025, n. 4322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4322 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro nelle persone dei Sigg. Magistrati
Dott. Piero Francesco De Pietro Presidente
Dott. Stefania Basso Consigliere rel.
Dott. Anna Rita Motti Consigliere ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 09/12/2025, tenuta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 859 dell'anno 2024 del Ruolo
Lavoro/Previdenza
TRA rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. Valeria Albora e con lo stesso domiciliato telematicamente al seguente indirizzo PEC: Email_1
Appellante
E
n persona del suo legale rappresentante Controparte_1
pro tempore
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 06.12.2022, Parte_1
adiva il Tribunale di Nola in funzione di giudice del lavoro esponendo di
[...] essere dipendente dell' di non aver Controparte_1
percepito, durante i periodi di fruizione delle ferie annuali, un'indennità equiparabile alla retribuzione corrisposta nei periodi di servizio in quanto la datrice non aveva ricompreso nella indennità per i periodi di fruizione delle ferie annuali,
l'indennità perequativa e l'indennità compensativa di cui all'Accordo Regionale del
16/12/2011. In punto di diritto, rimarcava che, anche alla luce della giurisprudenza eurocomunitaria, sussisteva il diritto, nei periodi di ferie, al pagamento di un'indennità pari non solo alla retribuzione base, ma anche a tutti gli emolumenti intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni, comprensiva di tutti gli elementi retributivi collegati al suo status personale e professionale riconosciuti durante i normali periodi di lavoro;
che, quanto all'indennità perequativa e compensativa, non poteva ritenersi la stessa connessa alla presenza fisica, in quanto indennità introdotte dall'Accordo Regionale per garantire condizioni economiche equivalenti a quelle godute in virtù degli accordi di secondo livello precedentemente in vigore;
che tali indennità, pur se inserite dall'Accordo nella retribuzione variabile, in realtà, secondo il C.C.N.L. di categoria rientravano nella retribuzione “normale” perché competenze accessorie corrisposte a carattere fisso e continuativo, esclusi i premi, le indennità e tutti gli altri compensi corrisposti in modo saltuario o variabile, per specifiche prestazioni di servizio.
Concludeva chiedendo al Tribunale adito di condannare la società datrice di lavoro al pagamento di € 2.830,88 o ad altra somma accertata in corso di giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi calcolati come per legge.
Si costituiva regolarmente l' che Controparte_1 eccepiva l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
Il Tribunale, senza provvedere ad alcuna attività istruttoria, rigettava la domanda compensando le spese di lite
Avverso tale pronuncia (sent. n. 1475/2023 pubblicata in data 17.10.2023) ha proposto appello il lavoratore con ricorso depositato in data 05.04.2024.
L'appellante lamenta una “Errata decisione del giudice in merito al rigetto della domanda di includere nel calcolo della retribuzione dovuta al ricorrente durante il periodo di ferie le indennità perequativa e compensativa ed errato rigetto della conseguente domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive richieste”; richiama a sostegno delle proprie ragioni una pluralità di decisioni favorevoli di merito.
Censura, inoltre la sentenza con riferimento al regime delle spese, rimarcando che la fondatezza della domanda, supportata da numerosi precedenti favorevoli di questa stessa Corte, implica l'applicazione del principio della soccombenza.
Ha, quindi, così concluso: “Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello adita, in funzione di Giudice del Lavoro, previa fissazione dell'udienza di discussione, accogliere il presente Appello e, in riforma della sentenza impugnata e per l'effetto: 1) In caso di contestazione del diritto del ricorrente sin d'ora si chiede accertare e dichiarare la nullità ed /o inopponibilità al ricorrente di qualsiasi norma di accordo o norma contrattuale eccepita da controparte volta ad escludere il pagamento dell'indennità perequativa e dell'indennità compensativa Accordo
Regionale 2011 nel giorno di ferie in quanto contraria a norme imperative ed alla normativa europea. 2)Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di percepire per ciascun giorno di ferie una retribuzione comprensiva della voce di retribuzione
“indennità perequativa a.r. 2011” e della voce di retribuzione “indennità compensativa a.r. 2011”
3) Per l'effetto condannare l' in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore dell'istante l'importo pari alle differenze retributive tra le somme corrisposte dalla convenuta per ferie godute e quelle spettanti all'istante con l'inclusione nella retribuzione giornaliera dell'indennità perequativa e compensativa a.r. 2011” pari alla somma di Euro
2.830,88 maturata per il periodo e la causale sopra indicati, ovvero della diversa somma maggiore o minore anche scaturente dal diverso periodo che l'adito Giudice vorrà ritenere, previa nomina di CTU, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
4)Con vittoria di doppie spese e competenze di causa, IVA e CPA, oltre spese generali con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
Nonostante la regolarità della notifica non si è costituita la società appellata.
All'udienza odierna, tenute secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la Corte
– lette le note tempestivamente depositate da parte appellante - ha deciso la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
La sentenza di primo grado, a parere del Collegio, non appare condivisibile alla luce dei principi che si vanno ad esporre.
Sul punto la Corte intende ribadire il proprio orientamento così come espresso nei precedenti citati da parte appellata (v. per tutte sent. nn. 553 e 555 del 2023), per altro confermati da plurime pronunce della Suprema Corte (v. da ultimo Cass. civ. sez. lav. n. 13044/2025).
Premesso che in questa sede si discute esclusivamente della inclusione delle indennità perequativa e compensativa nella retribuzione del periodo feriale, appare opportuno premettere che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13425/2019 del 17.5.2019 (ribadita da Cass. 15/10/2020 n. 22401) ha analiticamente esaminato la questione della retribuzione feriale in relazione alla normativa ed alla giurisprudenza europea, con particolare riferimento alla incidenza su di essa di voci retributive variabili.
Il particolare la Suprema Corte ha osservato:
1. che il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno (art. 36, comma 3, della Cost.: “Il lavoratore ha diritto ... a ferie annuali retribuite”, art. 2109, comma 2, c.c. “Ha ... diritto... ad un periodo annuale di ferie retribuite” e art. 10 del D.Lgs. n. 66 del 2003, ratione temporis applicabile: “il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo ... di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane”) che in quello dell'Unione (art. 7 della Direttiva 2003/88/CE secondo cui: “
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali” nonché art. 31, nr. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati
– secondo cui “
2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite”;
2. che il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del
20 luglio 2016, C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi citata) al quale Per_1
non si può derogare;
3. che la direttiva nr. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto a ferie annuali retribuite, sottolineando in particolare che la direttiva nr. 88 del 2003 si limita “a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori”;
4. che la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riuniteC-
131/04 e C-257/04, R.S. e altri (punto 50) ha espressamente evidenziato che
“l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza
CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, FF e altri, punto 58)”
e che “L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze R.S. e altri, punto 58, nonché
FF e altri, punto 60)”;
4. che l'orientamento della Corte Europea è in questo senso costante (v. pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, W. e altri, punto 21) essendo sempre più efficacemente affermato “che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione”, cosicché “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore ...deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali” e che “vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione
"correlati allo status personale e professionale" del lavoratore”;
5. che è stato chiaramente sostenuto dalla Corte di Giustizia anche che “non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro”;
6. che “In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione europea di
"retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003, come sopra interpretato dalla Corte di
Giustizia”.
Fatta tale premessa, osserva il Collegio quanto segue.
L'Accordo regionale del 15.12.2011 - al dichiarato fine di riprogrammare le politiche del lavoro nel comparto dei trasporti pubblici locali onde sostenere la concorrenza, garantire maggiore efficienza, contenere i costi ed evitare il ricorso a licenziamenti collettivi anche grazie all'istituzione di un Fondo regionale – individuava per i lavoratori in servizio alla data della stipula la struttura della retribuzione (nella componente fissa e variabile) e all'art. 3 disciplinava un'indennità perequativa/compensativa, diretta a garantire il mantenimento delle condizioni economiche in atto per il personale in servizio, quale emolumento fisso e pensionabile, calibrato in ragione delle mansioni e/o della presenza. L'Allegato
2 all'Ipotesi di Accordo del 25 luglio 2012: “Oggetto: nuova struttura della retribuzione variabile in conformità di quanto previsto dall'art. 3 dell'intesa regionale del 16.12.2011” statuiva: “a partire dal mese di novembre 2012 , ai lavoratori in servizio alla data di stipula dell'ipotesi di accordo , in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 del citato accordo sarà corrisposto, per ogni ora di effettiva prestazione lavorata , una “indennità perequativa/compensativa” i cui valori sono determinati facendo riferimento ai valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale. Per ogni figura professionale, il valore economico della “indennità perequativa” è quello di cui all'allegata tabella (ALL.4) che diventa parte integrante della presente intesa. Le differenze fra quanto percepito precedentemente dal personale in servizio rispetto
a tale valore costituirà l'importo dell'Indennità compensativa. L'indennità compensativa/perequativa : -sarà determinata in cifra fissa;
-non è rivalutabile;
- è pensionabile;
-confluisce nella base di calcolo del t.f.r.”
Il punto su cui discutono le parti è se tale indennità sia da erogare anche nei giorni di ferie fruiti dal personale nell'osservanza delle previsioni contrattuali.
Il primo giudice ha ritenuto che la lettura combinata delle disposizioni pattizie, effettuata alla luce della ratio della previsione negoziale e della giurisprudenza
Contr europea, imponeva l'adozione della interpretazione restrittiva proposta dall' .
Tale interpretazione si pone in assoluto contrasto con la citata giurisprudenza di legittimità e con l'orientamento più volte ribadito dalla stessa Corte di Giustizia secondo cui la retribuzione feriale non può mai essere inferiore a quella ordinaria.
Quest'ultima ormai costantemente afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore usufruisca delle ferie, non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione. Dunque, se è vero che la struttura della retribuzione ordinaria del lavoratore è disciplinata dalle norme di legge e delle disposizioni collettive interne degli Stati membri, in ogni caso essa deve essere tale da non condizionare il lavoratore a godere delle ferie in virtù di condizioni economiche non paragonabili (in quanto inferiori) a quelle di cui usufruisce nell'esercizio del suo lavoro. Da ciò deriva che, laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino “qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro”, oppure di indennità correlate “allo status professionale” del lavoratore (ad esempio, le integrazioni collegate alla qualità di superiore gerarchico all'anzianità e alle qualifiche professionali). Diversamente, gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
È evidente allora che non ritenersi che solo una retribuzione irrisoria possa ledere il diritto irrinunciabile delle ferie: come precisato dalla Corte di Giustizia nella sentenza W., “malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali”. Infatti, se le voci variabili sono legate allo svolgimento della mansione è evidente che non svolgendo nel periodo feriale la mansione non muteranno i relativi incentivi/indennità, con conseguenze negative sulla retribuzione di base successiva al periodo di ferie. È proprio questa “ripercussione finanziaria negativa” che può produrre un effetto dissuasivo sull'effettiva capacità di fruire delle ferie.
Anche più di recente la Corte giustizia UE (sez. II, 09/12/2021, n.217) ha ribadito gli stessi principi: “23 Tenuto conto di tali obiettivi, secondo una giurisprudenza costante, il diritto alle ferie annuali, sancito dall'articolo 7 della direttiva 2003/88, ha una duplice finalità, ossia consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione (sentenza del 25 giugno 2020, Iccrea Controparte_3
Banca SpA, C-762/18 e C-37/19, EU:C:2020:504, punto 57 e giurisprudenza ivi citata).
24 Infatti, il lavoratore deve potere beneficiare di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute (v., in tal senso, sentenza del 20 gennaio 2009, e a., C-350/06 e C-520/06, EU:C:2009:18, punto Persona_2
23).
(omissis)
26 In terzo luogo, in tale contesto, la Corte ha precisato che l'espressione «ferie annuali retribuite», di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, significa che, per la durata delle «ferie annuali», ai sensi di tale direttiva, la retribuzione deve essere mantenuta;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (sentenza del 13 dicembre 2018,
Per_
, C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).
27 Infatti, il lavoratore deve essere posto, quando esercita il diritto alle ferie annuali retribuite, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai
Per_ periodi di lavoro (sentenza del 13 dicembre 2018, , C-385/17,
EU:C:2018:1018, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).
28 Pertanto, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può tuttavia incidere sul diritto del lavoratore di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle
Per_ relative all'esercizio del suo lavoro (sentenza del 13 dicembre 2018, , C-
385/17, EU:C:2018:1018, punto 34 e giurisprudenza ivi citata)”.
Alla luce di tale stratificata giurisprudenza, vanno esaminate le voci retributive
"indennità perequativa/compensativa”.
Di conseguenza, i suddetti emolumenti devono essere inclusi nella base di calcolo della retribuzione da corrispondersi nel periodo di godimento delle ferie annuali.
Invero, contrariamente a quanto ritenuto dalla società appellata e dal giudice di primo grado, il riferimento alla giornata di effettiva presenza/prestazione, nella logica della disposizione contrattuale in esame, non serve affatto a condizionarne l'erogazione, ma semplicemente individua la retribuzione diretta a compensare la prestazione: ne viene conferma dal fatto che la quantificazione dell'indennità non è effettuata in riferimento ai giorni di presenza del singolo lavoratore, ma è conteggiata in misura fissa sulla base dei “valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale”.
In particolare, con l'accordo del 15.12.2011 le parti sociali espressamente prevedevano che “nel rispetto delle normative contrattuali nazionali vigenti, ai lavoratori in servizio alla data di stipula del presente accordo saranno garantite condizioni economiche complessivamente equivalenti a quelle in godimento. Allo scopo, a partire dall'1.01.2012, sarà erogata in favore di tali lavoratori un'indennità perequativa e compensativa di natura pensionabile, che la contrattazione aziendale determinerà – sulla scorta delle prestazioni lavorative legate alle mansioni svolte e/ o alla presenza - in misura equivalente nell'intero trattamento in vigore. Tale indennità verrà determinata in cifra fissa, non rivalutabile e comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge,
e sarà utile ai soli fii del computo del t.f.r.”.
Pertanto, nell'allegato 2 dell'accordo del 25.07.2012 veniva stabilito che “a partire dal mese di novembre 2012, ai lavoratori in servizio alla data di stipula dell'ipotesi di accordo, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 del citato accordo regionale sarà corrisposto, per ogni giornata di effettiva prestazione lavorata, una
“indennità perequativa/compensativa” i cui valori sono determinati facendo riferimento ai valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale. Per ogni figura professionale, il valore economico della
“indennità perequativa” è quello di cui all'allegata tabella (omissis) le differenze tra quanto percepito precedentemente dal personale in servizio rispetto a tale valore costituirà l'importo dell' “indennità compensativa. L'indennità compensativa/perequativa: - sarà determinata in cifra fissa;
- non è rivalutabile;
-
è pensionabile;
- confluisce nella base di calcolo del T.F.R”.
L'interpretazione di tali norme collettive induce a ritenere che tutte le indennità precedentemente riconosciute ed assorbite nelle indennità perequativa e compensativa sono attribuite per compensare specifici disagi legati alle mansioni svolte, nell'ottica di una omogeneizzazione del costo del lavoro con abolizione delle precedenti indennità e riconoscimento ai lavoratori dell'indennità perequativa e dell'indennità compensativa. L'indennità perequativa è stata attribuita sulla base della figura professionale rivestita e calcolata prendendo quale riferimento, il valore più basso tra quelli riconosciuti dalle precedenti aziende, mentre l'indennità compensativa è stata calcolata sulla base della differenza economica tra il valore dell'indennità perequativa e quanto già percepito sulla base della previgente contrattazione aziendale.
Appare anche chiara ed evidente l'intenzione di correlare il riconoscimento delle due indennità agli obblighi connessi alla natura dei compiti, delle funzioni e delle prestazioni svolte, prevedendo - nel caso di variazione di figura professionale nel corso del rapporto di lavoro - la variazione anche dei valori riconosciuti a titolo di indennità perequativa e compensativa.
In sostanza, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss c.c. e considerando il tenore complessivo delle clausole (art. 1363 c.c.), oltre che la ratio ispiratrice della disciplina aziendale, non può che concludersi che l'indennità in esame- quantificata in considerazione di valori non collegati all'effettiva presenza del singolo lavoratore, prevista in misura fissa, pensionabile e calcolabile ai fini del
TFR- è senza dubbio collegata all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro, sicché rientra a pieno titolo nella retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria.
È anche da osservare che, in tal modo, non si introduce affatto un principio di omnicomprensività della retribuzione feriale che la giurisprudenza ha costantemente escluso, poiché non ogni retribuzione variabile corrisposta in modo continuativo costituisce base di calcolo della retribuzione feriale, ma soltanto quella che rappresenti remunerazione intrinsecamente collegata all'esecuzione delle mansioni in cui il lavoratore è assegnato per contratto ovvero sia correlata allo status professionale del lavoratore. Per cui è errato sostenere, come fa la società, che una tale interpretazione porterebbe a parificare totalmente la retribuzione feriale a quanto percepito durante il lavoro effettivo.
Siffatta interpretazione è stata proprio di recente confermata dalla stessa Suprema
Corte che ha confermato una decisione di questa Corte d'appello in identica fattispecie (Cass. Civ. Sez. Lav. n. 25850/2024).
In conclusione, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata parte appellata va condannata al pagamento della somma di € 2.830,88 (non essendovi alcuna contestazione in merito al computo effettuato dal lavoratore) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ciascun credito al soddisfo ex art. 429 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte così decide: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento in favore di CP_4 [...]
per le causali di cui in motivazione, della Parte_1 somma di € 2.830,88 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ciascun credito al soddisfo. Condanna parte Controparte_5 pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 1.314,00 per il primo grado ed in
€ 1.458,00 per il secondo grado oltre IVA, CPA e spese generali come per legge con attribuzione all'avv. Valeria ALBORA.
Napoli 09.12.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Stefania Basso dott. Piero Francesco De Pietro