Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/04/2025, n. 1676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1676 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai magistrati: dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere rel. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere riunita in camera di consiglio, all'esito della trattazione scritta per il giorno 7 novembre 2024, ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3233/2023 R.G. sezione lavoro, vertente
TRA
(c.f. ), residente in [...]Parte_1 C.F._1
Campania (NA) alla via San Nicola n. 151/A, titolare dell'omonima ditta individuale, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Michele Di Lorenzo
( e dall' Avv. Anna Gaudino (C.F. ) , CodiceFiscale_2 C.F._3
e con questi domiciliato presso il loro studio in Torre Annunziata (Na) Corso Umberto I
n. 242, con espressa avvertenza di ricevere le comunicazioni agli indirizzi pec:
- e/o Email_1 Email_2
al numero di fax 081/19970641
-appellante
E
, nato il [...] a [...] ed ivi residente alla P.zza Controparte_1
Santorelli N.13, c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Lucia CodiceFiscale_4
Casaburo, C.F. , ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._5
Studio sito in Nola, alla Piazza Santorelli n.20 (con dichiarazione di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria al seguente indirizzo pec: Email_3
tel/fax 0818232126)
-appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 1747/2023 pubblicata il 23.11.2023
1
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva parzialmente la domanda proposta da e diretta ad Controparte_1
ottenere il riconoscimento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato, intercorso con dal 2.12.2018 al 31.12.2019 Parte_1
per lo svolgimento delle mansioni di barista in violazione delle disposizioni contrattuali vigenti tra le parti (dalle quali sarebbe emersa la sussistenza di un rapporto di lavoro part-time per un periodo di tempo inferiore). In particolare, riconoscendo il rapporto negoziale per il solo periodo risultante dalla documentazione ed accertando lo svolgimento dell'orario supplementare e straordinario, il Tribunale così statuiva:
“Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento in favore del ricorrente del complessivo importo di €. 21.814,02, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione delle singole competenze al saldo; - Condanna il convenuto alla refusione delle spese di giudizio in favore dell'istante che, compensate per 1/3, liquida nel residuo in € 2.540,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge con attribuzione”.
Con ricorso depositato in data 27.12.2023 proponeva appello Parte_1 avverso tale sentenza di cui deduceva l'erroneità per aver attribuito “fede privilegiata” ai conteggi effettuati dal ricorrente senza disporre una consulenza tecnica, nonostante le eccezioni e contestazioni sollevate dal soccombente e disattese senza valida motivazione.
Chiedeva, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, accogliersi solo in parte la domanda, liquidando le differenze retributive in misura pari ad euro 13.833,41, di cui euro 12.000,00 per lavoro straordinario.
L'appellata resisteva al gravame, eccependone in via preliminare l'inammissibilità
e chiedendone il rigetto.
Nelle more del giudizio era disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con sostituzione dell'udienza del 7.11.2024.
Acquisito le note di trattazione la causa è stata riservata in decisione e, all'esito della camera di consiglio, è stata decisa nei termini di seguito espressi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame.
L'impostazione dell'appello è chiara: si comprende, infatti, che Parte_1
ha inteso contestare la parte della pronuncia attinente alla liquidazione delle differenze retributive, lamentando l'erroneità del recepimento dei conteggi elaborati dalla parte appellata. Egli ha affermato che il primo giudice avrebbe recepito conteggi errati perché contenenti la liquidazione del lavoro straordinario anche per giornate in cui il lavoratore si era assentato dal lavoro ed avrebbe disatteso le contestazioni sollevate dal resistente, indicate erroneamente come generiche.
Alla luce di tali considerazioni risulta evidente che sono stati precisati i punti della sentenza oggetto di gravame e sono state indicate le censure, con conseguente osservanza del disposto dell'art. 434 c.p.c.
Giungendo all'esame del merito, la Corte osserva che l'appello è infondato e deve essere respinto.
La sentenza in epigrafe è stata censurata solo nella parte attinente alla determinazione del quantum della pretesa, non essendo state mosse censure relative all'an del credito azionato in giudizio. In particolare, dato il riconoscimento del debito in misura pari ad euro 13.833,41 (cfr. conclusioni in calce all'atto di appello) ciò che è in contestazione è il residuo credito di euro 7.980,61.
L'appellante lamenta l'errata quantificazione degli importi effettuata sulla base del conteggio sviluppato dall'appellato che avrebbe calcolato erroneamente lo straordinario senza tenere adeguato conto delle norme pattizie e delle giornate di assenza.
Osserva la Corte che la censura deve essere disattesa.
Il conteggio depositato da con le note del giorno 8.11.2023 (cfr. Controparte_1
note allegate al fascicolo di primo grado) è stato sviluppato in stretta osservanza delle istruzioni impartite con l'ordinanza del giorno 7.09.2023 laddove il primo giudice sollecitava la parte istante a depositare un conteggio alternativo osservando i seguenti parametri: “Tenuto conto dell'inquadramento del ricorrente nel V liv. CCNL Pubblici
Esercizi Confcommercio (da applicarsi in via diretta), del solo periodo di formale inquadramento dal 21.12.18 al 10.12.19, e di un orario di lavoro dalle 6.30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 18,00 nei giorni lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato;
dalle
7,00 alle 13,00 invece nei giorni di giovedì e domenica, determinare la differenza tra
3 quanto spettante alla luce del detto CCNL e quanto percepito secondo quanto emergente dalle buste paga in atti (e, per quelle mancanti, secondo quanto indicato negli originari conteggi allegati al ricorso nella voce “percepito”), a titolo di retribuzione ordinaria mensile, straordinario, mensilità aggiuntive e tfr.”.
Il giudice di primo grado, quindi, all'esito dell'istruttoria espletata, ha richiesto l'elaborazione di un conteggio alternativo che tenesse conto, per il solo periodo di formale instaurazione del rapporto, del lavoro supplementare (orario full time) e del lavoro straordinario espletati dal . CP_1
Il conteggio è del tutto rispondente ai criteri espressi dal primo giudice e corrisponde alle risultanze dell'istruttoria svolta, dalla quale è emersa l'osservanza degli orari indicati nell'ordinanza del 7.09.2023.
A fronte di tale rispondenza e della precisione del conteggio elaborato,
l'appellante lamenta l'erroneità del conteggio delle differenze retributive anche per le giornate di assenza del lavoratore, omettendo di indicare i giorni in questione e le prove idonee a dimostrare l'assenza del lavoratore (prove che non possono essere individuate nei prospetti paga, che provengono dalla stessa parte datoriale e che sono stati superati dall'istruttoria orale espletata nel primo grado di giudizio).
A ciò si aggiunga che nel corso del primo grado di giudizio, l'odierno appellante ha omesso di svolgere precise contestazioni circa l'osservanza dell'orario di lavoro supplementare e straordinario (cfr. memoria di costituzione depositata nel primo grado di giudizio) ed ha sollevato contestazioni generiche, come peraltro osservato dal primo giudice.
Alla luce di tali considerazioni, quindi, l'appello deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in base al valore della controversia, coincidente con il residuo importo oggetto di contestazione (pari ad euro 7980,61), tenuto conto dell'espletamento di sole tre fasi processuali e dei minimi tariffari.
Deve, inoltre, darsi atto della sussistenza dei presupposti per la liquidazione dell'importo ulteriore a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte così decide:
-rigetta l'appello;
4 - condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del grado, pari ad euro 1.984,00 oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese generali, con distrazione;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del/la ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli così deciso all'esito della camera di consiglio del giorno 7 novembre 2024.
Il Consigliere Est. Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio dr.ssa Anna Carla Catalano
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