Art. 10. Finanziamenti agli enti locali
per la copertura dei maggiori oneri di esproprio 1. A valere sulle residue disponibilita' della legge 27 ottobre 1988, n. 458 , la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere mutui a copertura dei maggiori oneri ricadenti sui bilanci di province, comuni, comunita' montane ((e loro consorzi)) in dipendenza dell'acquisizione di aree per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria ((e di altre opere pubbliche dichiarate di pubblica utilita')) . L'onere di ammortamento dei mutui resta a carico dello Stato, cosi' come previsto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 458 del 1988 .
2. Ai fini del presente decreto, per maggior onere di acquisizione di aree si intende la differenza tra l'originaria previsione di spesa, contenuta nel quadro economico del progetto dell'opera pubblica, approvato nei modi di legge, indipendentemente dal fatto che la somma sia stata erogata o meno, e l'importo definitivamente riconosciuto all'avente diritto, sulla base dei seguenti atti definitivi:
a) perizie di stima, emesse ai sensi dell' articolo 15 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ;
b) transazioni giudiziali o extragiudiziali;
c) sentenze esecutive;
d) accordi per la cessione volontaria del bene.
(( 2-bis. Nella differenza di cui al comma 2 vanno computati anche gli interessi maturati, la rivalutazione monetaria e le spese legali )) 3. I mutui possono essere richiesti alla Cassa depositi e prestiti entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base della documentazione di cui al comma 2, nonche' della dichiarazione del segretario dell'ente, relativa al riconoscimento del debito ai sensi dell' articolo 37 del decreto legislativo n. 77 del 1995 .
(( 3-bis. I mutui possono essere concessi sulla base di sentenza esecutiva, anche se riferita al risarcimento del danno per accessione invertita o per occupazione senza titolo )) 4. Qualora l'acquisizione delle aree sia anteriore alla data di entrata in vigore della legge n. 142 del 1990 , non opera la decadenza di cui all' articolo 12-bis del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80 , se alla data del 15 luglio 1991 era in corso un procedimento giurisdizionale.
5. Gli atti di cui al comma 2 devono essere definitivi ((trenta giorni dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto)) , mentre l'approvazione di progetti delle opere deve essere anteriore alla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1992, n. 359 , di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 , che ha fissato i nuovi criteri di determinazione del valore delle aree destinate alle opere pubbliche. Il riconoscimento del debito deve essere stato effettuato entro il ((30 giugno 1996)) .
6. Qualora l'importo delle richieste di mutuo risulti superiore alle residue disponibilita' di finanziamento della Cassa depositi e prestiti, la quota di mutuo ammortizzabile a carico dello Stato e' determinata con criterio proporzionale.
per la copertura dei maggiori oneri di esproprio 1. A valere sulle residue disponibilita' della legge 27 ottobre 1988, n. 458 , la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere mutui a copertura dei maggiori oneri ricadenti sui bilanci di province, comuni, comunita' montane ((e loro consorzi)) in dipendenza dell'acquisizione di aree per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria ((e di altre opere pubbliche dichiarate di pubblica utilita')) . L'onere di ammortamento dei mutui resta a carico dello Stato, cosi' come previsto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 458 del 1988 .
2. Ai fini del presente decreto, per maggior onere di acquisizione di aree si intende la differenza tra l'originaria previsione di spesa, contenuta nel quadro economico del progetto dell'opera pubblica, approvato nei modi di legge, indipendentemente dal fatto che la somma sia stata erogata o meno, e l'importo definitivamente riconosciuto all'avente diritto, sulla base dei seguenti atti definitivi:
a) perizie di stima, emesse ai sensi dell' articolo 15 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ;
b) transazioni giudiziali o extragiudiziali;
c) sentenze esecutive;
d) accordi per la cessione volontaria del bene.
(( 2-bis. Nella differenza di cui al comma 2 vanno computati anche gli interessi maturati, la rivalutazione monetaria e le spese legali )) 3. I mutui possono essere richiesti alla Cassa depositi e prestiti entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base della documentazione di cui al comma 2, nonche' della dichiarazione del segretario dell'ente, relativa al riconoscimento del debito ai sensi dell' articolo 37 del decreto legislativo n. 77 del 1995 .
(( 3-bis. I mutui possono essere concessi sulla base di sentenza esecutiva, anche se riferita al risarcimento del danno per accessione invertita o per occupazione senza titolo )) 4. Qualora l'acquisizione delle aree sia anteriore alla data di entrata in vigore della legge n. 142 del 1990 , non opera la decadenza di cui all' articolo 12-bis del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80 , se alla data del 15 luglio 1991 era in corso un procedimento giurisdizionale.
5. Gli atti di cui al comma 2 devono essere definitivi ((trenta giorni dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto)) , mentre l'approvazione di progetti delle opere deve essere anteriore alla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1992, n. 359 , di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 , che ha fissato i nuovi criteri di determinazione del valore delle aree destinate alle opere pubbliche. Il riconoscimento del debito deve essere stato effettuato entro il ((30 giugno 1996)) .
6. Qualora l'importo delle richieste di mutuo risulti superiore alle residue disponibilita' di finanziamento della Cassa depositi e prestiti, la quota di mutuo ammortizzabile a carico dello Stato e' determinata con criterio proporzionale.