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Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 29/08/2025, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
Testo completo
RG 1885/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.
Il g.o.p. del Tribunale di Barcellona P.G. in esito al deposito di note in sostituzione di udienza ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da
( ) parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Barba. Parte_1 P.IVA_1
PARTE ATTRICE
Contro
( - ), rappresentata e difesa, Controparte_1 P.IVA_2 C.F._1 dall'avv. Francesco Saladino.
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Risarcimento danni per vizi
Conclusioni: le parti precisano le conclusioni come da domande, deduzioni ed eccezioni esposte in atti, di seguito riportate.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte attrice, premettendo di aver commissionato alla convenuta la preparazione di un integratore alimentare al fine di distribuirlo per la vendita, espone che, alcuni mesi dalla consegna del lotto, veniva lamentato da alcuni clienti il “sapore” del prodotto “tendente all'acido” e tale da renderlo imbevibile;
denunziato il vizio alla convenuta e sottoposto un campione ad analisi, il problema era ricondotto ad un errato dosaggio dei conservanti utilizzati;
il prodotto veniva pertanto ritirato;
n. 750 confezioni verificate accettabili, venivano rivendute, le restanti 1827 restavano invendute o venivano restituite;
l'attrice pertanto corrispondeva il prezzo pari al pagamento delle confezioni rivendute, rifiutandosi di pagare il saldo di euro 4.019,40 dovuto per quelle alterate;
somma per la quale la agiva in via monitoria, come da giudizio pendente in fase Controparte_2 di opposizione.
Deduce dunque un danno emergente per euro 748,67, considerando il mancato pagamento del saldo, pari all'ammontare dell'inutile confezionamento del prodotto invenduto, oltre al danno per euro 15.657,79, per il complessivo mancato ricavo della vendita.
Conclude chiedendo, previo accertamento dei vizi del prodotto, la risoluzione del contratto e la condanna al risarcimento del danno in misura di euro 16.406,46.
La parte convenuta contesta ogni assunto rilevando come pretestuosamente l'attrice abbia denunciato i presunti vizi a circa dieci mesi dalla consegna e solo a seguito della reiterata richiesta del saldo del prezzo della fornitura, credito peraltro esercitato in via monitoria e definitivamente riconosciuto, anche in secondo grado, nel seguente giudizio di opposizione.
Eccepisce l'intervenuta prescrizione dell'azione, decorso in ogni caso un anno sia dalla consegna che dalla denunzia dei vizi;
quindi la decadenza della garanzia per mancata tempestiva denuncia;
in ogni caso l'inesistenza ed il difetto di prova in ordine agli asseriti vizi.
Conclude chiedendo il rigetto della domanda per la decorrenza del termine annuale, nonché, per l'intempestiva denunzia dei vizi, comunque per l'infondatezza in fatto e diritto della pretesa.
Sulla preliminare eccezione spiegata dalla convenuta intesa a rilevare l'intervenuta prescrizione dell'azione di risarcimento si rileva.
Da quanto allegato in atti, il prodotto oggetto di domanda risulta essere stato consegnato alla società acquirente, in parte, in data 29 novembre 2016 ed il resto in data 13 dicembre 2016.
La denunzia dei vizi risulta essere stata comunicata a mezzo p.e.c. in data 19 settembre 2017. La notifica del primo atto di citazione alla convenuta a mezzo p.e.c., è attestata alla data del 21 novembre 2018.
2 Come chiarito in giurisprudenza, sia per l'esercizio dell'azione di risoluzione ex art. 1492 c.c. che per quello dell'azione di risarcimento del danno ex art. 1494 c.c., spettante all'acquirente per l'inadempimento del venditore occorre pur sempre che ricorrano i presupposti dell'azione di garanzia e che sia, quindi, non solo dimostrata la sussistenza e la rilevanza dei vizi, ma anche osservati i termini di decadenza e di prescrizione. Ciò precisandosi infatti che “i termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art. 1495 c.c. riguardano tutte le azioni spettanti al compratore per i vizi o la mancanza di qualità della cosa pattuita inclusa, pertanto, quella di risarcimento dei danni relativi”
(così tra le altre Cass. n. 36052/2021; Cass n. 34290/2022).
L'art. 1495, comma 3, c.c., disponendo che l'azione di garanzia per vizi della cosa venduta si prescrive "in ogni caso" in un anno dalla consegna, vale ad intendere che il termine di prescrizione sia comunque contenuto in detto circoscritto arco temporale, anche in ipotesi in cui il compratore, nelle more, non abbia scoperto il vizio, dovendo pertanto questi attivarsi tempestivamente ai fini della tutela, eventualmente interponendo atti interruttivi ad evitare la prescrizione.
Al termine, infatti, si applica il regime di cui agli artt. 2943 e segg. c.c,. non sussistendo, invero, ragioni impeditive per negare al compratore di avvalersi della disciplina generale dell'interruzione della prescrizione. Effetto che potrà essere spiegato, oltre che dalla proposizione della domanda in via giudiziale, anche da ogni atto di costituzione in mora, ai sensi del comma 4, dell'art. 2943 c.c. idoneo ad integrare una manifestazione extragiudiziale di volontà del compratore, purchè espressa nelle forme di cui all'art. 1219 c.c., comma 1 (tra le altre Cass. SSUU n. 1672/2019).
Si osserva come la costituzione in mora, quale idonea causa di interruzione della prescrizione, secondo il disposto di cui all'art. 1219 c.c., comma 1, postuli una dichiarazione formale che esprima univocamente la pretesa del creditore-acquirente e, dunque, la determinazione all'esercizio del diritto al cui perseguimento è diretta appunto l'intimazione rivolta al debitore- venditore.
In tal senso, è ricorrente la giurisprudenza di legittimità e di merito intervenuta in tema, a chiarire come possa valere quale atto interruttivo della prescrizione del termine annuale previsto dalla citata norma codicistica, “solo la comunicazione che contenga, oltre alla denuncia dei vizi scoperti, anche l'esplicitazione di una pretesa dell'attore con la richiesta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto” verso il venditore, con l'effetto di costituirlo in mora dal giorno della scoperta dei vizi e con valenza di atto interruttivo (così Cass. 18035/2010).
Su dette premesse, esaminando il contenuto della comunicazione del 19 settembre 2017 prodotta in atti, si osserva come la società acquirente, oltre a rappresentare la doglianza circa “il
3 sapore tendente all'acido” del prodotto, non abbia, invero, espresso un'univoca determinazione ad agire per il risarcimento del danno, limitandosi piuttosto a precisare, così testualmente: “appena saranno pronti i risultati delle analisi vi renderemo edotti dei grossi ingenti danni che ci avete causato per questa Vostra produzione”. Locuzione che lascia piuttosto intendere l'intenzione della società di riservare la comunicazione dei danni, all'esito della verifica delle ragioni del lamentato inconveniente, dunque all'accertamento della sussistenza o meno di vizi del prodotto, quale presupposto. La missiva per il resto non contiene alcuna intimazione di pagamento né avverte, in difetto, azioni legali a tutela. Deve dunque giudicarsi negativamente l'efficacia interruttiva dell'atto secondo il su richiamato orientamento.
Ma, in disparte ogni valutazione sul contenuto della detta comunicazione ai fini della idoneità interruttiva, la domanda per cui è giudizio resta, comunque, preclusa per l'effetto dello spirare dell'ulteriore termine di prescrizione annuale maturato, evidentemente, tra la data della comunicazione in esame, del 19 settembre 2017, e la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio alla data del 21 novembre 2018.
Ed infatti pur ammessi gli effetti della costituzione in mora della detta comunicazione, ne deriverebbe, pur sempre, il decorso di un nuovo periodo di prescrizione annuale, secondo il precetto di cui all'art. 2945, comma 1, c.c. Così, carente un successivo atto interruttivo medio tempore intervenuto, l'azione risulta comunque prescritta, giusta la notifica dell'atto di citazione oltre l'anno dalla denunzia.
In conclusione la spiegata eccezione di prescrizione dell'azione è fondata.
Le domande attoree dovranno dunque essere disattese, restando assorbita ogni altra questione.
Non ricorrono i presupposti per accogliere la richiesta risarcitoria a titolo di lite temeraria spiegata da parte convenuta. Il precetto di cui all'art. 96 c.p.c. sanziona la condotta della parte processuale che azioni in giudizio una domanda nella coscienza dell'infondatezza della stessa (mala fede) o nella carenza della ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta coscienza (colpa grave), produttiva di un danno giuridicamente apprezzabile. Deve ritenersi, in ipotesi, il difetto dei detti postulati, non ravvisandosi comunque un profilo di danno, nei termini di rilevo come sopra specificati.
Le spese del giudizio, determinate ai sensi delle vigenti disposizioni normative, secondo lo scaglione tabellare per valore e le fasi svolte, si liquidano in favore della convenuta.
P.Q.M.
Il g.o.p. del Tribunale di Barcellona P.G. definitivamente pronunciando, così decide:
Rigetta le domande di Parte_1
4 Condanna al pagamento in favore di , Parte_1 Controparte_1 delle spese del giudizio liquidate in euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a. sui compensi, come per legge se dovute.
Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Barcellona P.G., 29 agosto 2025
Il g.o.p. Pietro Longo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.
Il g.o.p. del Tribunale di Barcellona P.G. in esito al deposito di note in sostituzione di udienza ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da
( ) parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Barba. Parte_1 P.IVA_1
PARTE ATTRICE
Contro
( - ), rappresentata e difesa, Controparte_1 P.IVA_2 C.F._1 dall'avv. Francesco Saladino.
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Risarcimento danni per vizi
Conclusioni: le parti precisano le conclusioni come da domande, deduzioni ed eccezioni esposte in atti, di seguito riportate.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte attrice, premettendo di aver commissionato alla convenuta la preparazione di un integratore alimentare al fine di distribuirlo per la vendita, espone che, alcuni mesi dalla consegna del lotto, veniva lamentato da alcuni clienti il “sapore” del prodotto “tendente all'acido” e tale da renderlo imbevibile;
denunziato il vizio alla convenuta e sottoposto un campione ad analisi, il problema era ricondotto ad un errato dosaggio dei conservanti utilizzati;
il prodotto veniva pertanto ritirato;
n. 750 confezioni verificate accettabili, venivano rivendute, le restanti 1827 restavano invendute o venivano restituite;
l'attrice pertanto corrispondeva il prezzo pari al pagamento delle confezioni rivendute, rifiutandosi di pagare il saldo di euro 4.019,40 dovuto per quelle alterate;
somma per la quale la agiva in via monitoria, come da giudizio pendente in fase Controparte_2 di opposizione.
Deduce dunque un danno emergente per euro 748,67, considerando il mancato pagamento del saldo, pari all'ammontare dell'inutile confezionamento del prodotto invenduto, oltre al danno per euro 15.657,79, per il complessivo mancato ricavo della vendita.
Conclude chiedendo, previo accertamento dei vizi del prodotto, la risoluzione del contratto e la condanna al risarcimento del danno in misura di euro 16.406,46.
La parte convenuta contesta ogni assunto rilevando come pretestuosamente l'attrice abbia denunciato i presunti vizi a circa dieci mesi dalla consegna e solo a seguito della reiterata richiesta del saldo del prezzo della fornitura, credito peraltro esercitato in via monitoria e definitivamente riconosciuto, anche in secondo grado, nel seguente giudizio di opposizione.
Eccepisce l'intervenuta prescrizione dell'azione, decorso in ogni caso un anno sia dalla consegna che dalla denunzia dei vizi;
quindi la decadenza della garanzia per mancata tempestiva denuncia;
in ogni caso l'inesistenza ed il difetto di prova in ordine agli asseriti vizi.
Conclude chiedendo il rigetto della domanda per la decorrenza del termine annuale, nonché, per l'intempestiva denunzia dei vizi, comunque per l'infondatezza in fatto e diritto della pretesa.
Sulla preliminare eccezione spiegata dalla convenuta intesa a rilevare l'intervenuta prescrizione dell'azione di risarcimento si rileva.
Da quanto allegato in atti, il prodotto oggetto di domanda risulta essere stato consegnato alla società acquirente, in parte, in data 29 novembre 2016 ed il resto in data 13 dicembre 2016.
La denunzia dei vizi risulta essere stata comunicata a mezzo p.e.c. in data 19 settembre 2017. La notifica del primo atto di citazione alla convenuta a mezzo p.e.c., è attestata alla data del 21 novembre 2018.
2 Come chiarito in giurisprudenza, sia per l'esercizio dell'azione di risoluzione ex art. 1492 c.c. che per quello dell'azione di risarcimento del danno ex art. 1494 c.c., spettante all'acquirente per l'inadempimento del venditore occorre pur sempre che ricorrano i presupposti dell'azione di garanzia e che sia, quindi, non solo dimostrata la sussistenza e la rilevanza dei vizi, ma anche osservati i termini di decadenza e di prescrizione. Ciò precisandosi infatti che “i termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art. 1495 c.c. riguardano tutte le azioni spettanti al compratore per i vizi o la mancanza di qualità della cosa pattuita inclusa, pertanto, quella di risarcimento dei danni relativi”
(così tra le altre Cass. n. 36052/2021; Cass n. 34290/2022).
L'art. 1495, comma 3, c.c., disponendo che l'azione di garanzia per vizi della cosa venduta si prescrive "in ogni caso" in un anno dalla consegna, vale ad intendere che il termine di prescrizione sia comunque contenuto in detto circoscritto arco temporale, anche in ipotesi in cui il compratore, nelle more, non abbia scoperto il vizio, dovendo pertanto questi attivarsi tempestivamente ai fini della tutela, eventualmente interponendo atti interruttivi ad evitare la prescrizione.
Al termine, infatti, si applica il regime di cui agli artt. 2943 e segg. c.c,. non sussistendo, invero, ragioni impeditive per negare al compratore di avvalersi della disciplina generale dell'interruzione della prescrizione. Effetto che potrà essere spiegato, oltre che dalla proposizione della domanda in via giudiziale, anche da ogni atto di costituzione in mora, ai sensi del comma 4, dell'art. 2943 c.c. idoneo ad integrare una manifestazione extragiudiziale di volontà del compratore, purchè espressa nelle forme di cui all'art. 1219 c.c., comma 1 (tra le altre Cass. SSUU n. 1672/2019).
Si osserva come la costituzione in mora, quale idonea causa di interruzione della prescrizione, secondo il disposto di cui all'art. 1219 c.c., comma 1, postuli una dichiarazione formale che esprima univocamente la pretesa del creditore-acquirente e, dunque, la determinazione all'esercizio del diritto al cui perseguimento è diretta appunto l'intimazione rivolta al debitore- venditore.
In tal senso, è ricorrente la giurisprudenza di legittimità e di merito intervenuta in tema, a chiarire come possa valere quale atto interruttivo della prescrizione del termine annuale previsto dalla citata norma codicistica, “solo la comunicazione che contenga, oltre alla denuncia dei vizi scoperti, anche l'esplicitazione di una pretesa dell'attore con la richiesta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto” verso il venditore, con l'effetto di costituirlo in mora dal giorno della scoperta dei vizi e con valenza di atto interruttivo (così Cass. 18035/2010).
Su dette premesse, esaminando il contenuto della comunicazione del 19 settembre 2017 prodotta in atti, si osserva come la società acquirente, oltre a rappresentare la doglianza circa “il
3 sapore tendente all'acido” del prodotto, non abbia, invero, espresso un'univoca determinazione ad agire per il risarcimento del danno, limitandosi piuttosto a precisare, così testualmente: “appena saranno pronti i risultati delle analisi vi renderemo edotti dei grossi ingenti danni che ci avete causato per questa Vostra produzione”. Locuzione che lascia piuttosto intendere l'intenzione della società di riservare la comunicazione dei danni, all'esito della verifica delle ragioni del lamentato inconveniente, dunque all'accertamento della sussistenza o meno di vizi del prodotto, quale presupposto. La missiva per il resto non contiene alcuna intimazione di pagamento né avverte, in difetto, azioni legali a tutela. Deve dunque giudicarsi negativamente l'efficacia interruttiva dell'atto secondo il su richiamato orientamento.
Ma, in disparte ogni valutazione sul contenuto della detta comunicazione ai fini della idoneità interruttiva, la domanda per cui è giudizio resta, comunque, preclusa per l'effetto dello spirare dell'ulteriore termine di prescrizione annuale maturato, evidentemente, tra la data della comunicazione in esame, del 19 settembre 2017, e la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio alla data del 21 novembre 2018.
Ed infatti pur ammessi gli effetti della costituzione in mora della detta comunicazione, ne deriverebbe, pur sempre, il decorso di un nuovo periodo di prescrizione annuale, secondo il precetto di cui all'art. 2945, comma 1, c.c. Così, carente un successivo atto interruttivo medio tempore intervenuto, l'azione risulta comunque prescritta, giusta la notifica dell'atto di citazione oltre l'anno dalla denunzia.
In conclusione la spiegata eccezione di prescrizione dell'azione è fondata.
Le domande attoree dovranno dunque essere disattese, restando assorbita ogni altra questione.
Non ricorrono i presupposti per accogliere la richiesta risarcitoria a titolo di lite temeraria spiegata da parte convenuta. Il precetto di cui all'art. 96 c.p.c. sanziona la condotta della parte processuale che azioni in giudizio una domanda nella coscienza dell'infondatezza della stessa (mala fede) o nella carenza della ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta coscienza (colpa grave), produttiva di un danno giuridicamente apprezzabile. Deve ritenersi, in ipotesi, il difetto dei detti postulati, non ravvisandosi comunque un profilo di danno, nei termini di rilevo come sopra specificati.
Le spese del giudizio, determinate ai sensi delle vigenti disposizioni normative, secondo lo scaglione tabellare per valore e le fasi svolte, si liquidano in favore della convenuta.
P.Q.M.
Il g.o.p. del Tribunale di Barcellona P.G. definitivamente pronunciando, così decide:
Rigetta le domande di Parte_1
4 Condanna al pagamento in favore di , Parte_1 Controparte_1 delle spese del giudizio liquidate in euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a. sui compensi, come per legge se dovute.
Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Barcellona P.G., 29 agosto 2025
Il g.o.p. Pietro Longo
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