Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 18/04/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
n° 78/24 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sezione lavoro In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Beatrice Catarsini Presidente
2 Dott. Concetta Zappalà Consigliere
3 Dott. Fabio Conti Consigliere estensore in esito alla scadenza del termine del 15 aprile 2025, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 78/24 R.G.L. e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], residente in [...]
35 c.f. e nato a [...] il [...] ed ivi C.F._1 Parte_2 residente in via Nasari - Bordonaro, c.f. quali eredi legittimi del C.F._2 defunto nato a [...] l'[...] ed ivi deceduto in data Persona_1
12.02.2002 ed oggi anche quali eredi legittimi della defunta nata Persona_2
a Messina il 18.07.1926 ed ivi deceduta in data 31.07.2017, entrambi elettivamente domiciliati in Messina viale S. Martino is. 79 n. 261, presso lo studio dell'avv. Sal- vatore Iannello (c.f. ) dal quale sono rappresentati e difesi, fax C.F._3
06.233298951 e pec -Appellante Email_1
CONTRO
(c.f. Controparte_1
), patrocinato ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Mes- P.IVA_1 sina, con sede in via dei Mille 65, Is. 221, fax 090/674168, pec ads.
[...]
–Appellato Email_2
OGGETTO: benefici per vittime del dovere- appello avverso la sentenza del Giu- dice del lavoro di Messina n° 77 pubblicata in data 17 gennaio 2024
CONCLUSIONI
Trimboli: 1) in riforma della sentenza impugnata riconoscere sussistente anche lo status di vittima del dovere in favore di ai sensi del D.P.R. Persona_1
243/2006; 2) per l'effetto condannare il alla corresponsione Controparte_1 delle provvidenze di legge richieste in favore degli istanti secondo i criteri di deter- minazione dettati dall'invocato d.P.R. 243/2006 ed in particolare al versamento dell'importo una tantum pari a € 200.000,00, oltre rivalutazione e interessi dal do- vuto al soddisfo;
3) condannare il ministero alla refusione integrale delle spese di
lite del giudizio di primo grado con distrazione in favore del procuratore che si dichiara anticipatario;
4) condannare il ministero al pagamento di spese e compensi del presente grado con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
: rigetto dell'appello e conferma dell'impugnata sentenza. CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, e , eredi di Persona_2 Parte_1 Parte_2 Persona_1
(vedova la prima, figli gli altri due), narravano, con ricorso depositato il 31 gennaio
2024 al Giudice del lavoro di Messina, che il loro de cuius, dipendente civile del
, aveva prestato servizio a tempo pieno presso l'arsenale della Controparte_1 marina militare di Messina dal 1938 all'1 gennaio 1980 con qualifica di carpentiere operante sulle navi militari. Evidenziavano che nel 2001 gli era stato diagnosticato un mesotelioma maligno che lo portava al decesso in data 12 febbraio 2002 e, se- gnalato che la prestazione lavorativa lo aveva esposto all'amianto, lamentavano che l'amministrazione aveva rigettato la domanda finalizzata ai benefici previsti per le vittime del dovere dal d.P.R. 243/2006 e quella relativa al riconoscimento della causa di servizio.
Chiedevano la condanna del al riconoscimento di quanto negato in via CP_1 amministrativa.
Resistendo l'amministrazione, espletate prova per testi e consulenza medico-le- gale, con sentenza n° 77 depositata in data 17 gennaio 2024 il giudice di primo grado ha dichiarato la dipendenza della patologia di da causa di Persona_1 servizio rigettando ogni altra domanda, condannando il a rimborsare alla CP_1 controparte metà delle spese di lite, compensata la rimanente frazione, e ponendo a carico del resistente le spese di consulenza.
e , anche quali eredi di Parte_1 Parte_2 Persona_2 anch'ella nel frattempo deceduta, hanno proposto appello con ricorso depositato il
13 febbraio 2024. Nella resistenza del , depositate note di Controparte_1 trattazione scritta entro il 15 aprile 2025, la causa è stata decisa mediante deposito del dispositivo entro il termine di cui all'art. 127ter comma V secondo periodo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Il tribunale ha rigettato la domanda di riconoscimento dello status di vittima del dovere richiamando la giurisprudenza di legittimità che richiede l'esistenza di circostanze straordinarie o fatti di servizio che avessero esposto a Persona_1 maggiori rischi o fatiche in relazione alle condizioni lavorative ordinarie, sussi- stendo semmai la generica nocività dell'ambiente di lavoro che giustifica solo il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.
Gli appellanti in questa sede argomentano che le particolari condizioni che giu- stificano l'applicazione del d.P.R. 243/2006 si identificano per non essere comuni n° 78/24 R.G.L.
alla platea degli occupati che svolgano il medesimo servizio, citando arresti di le- gittimità (Cass. Sez. lav. 15473/2023 e 15824/2023) dai quali evincono che la Su- prema Corte continui a ritenere la continuativa o frequente esposizione all'amianto già di per sé idonea a escludere la normalità della condizione operativa configu- rando il rischio particolare.
Cass. 15473/2023 dedica al problema dell'esposizione all'amianto una frase fug- gevole contenuta nella parte relativa allo svolgimento del processo ("la continuativa o frequente esposizione all'amianto esclude la normalità della condizione operativa e vale a configurare una situazione di particolare rischio per la salute"), che sembra sintetizzare la posizione adottata dalla Corte d'appello di Torino, autrice della sen- tenza oggetto del ricorso di legittimità più che esprimere la valutazione della Su- prema Corte, la quale si è infatti occupata dell'unico motivo di ricorso del quale era investita, e cioè la titolarità del diritto in capo ad un erede non fiscalmente a carico.
Cass. 15824/23 riguarda invece un caso in cui era provata proprio la particolarità delle condizioni lavorative, nient'affatto comuni a quelle degli altri soggetti con le stesse mansioni, ed infatti, al punto 6) della motivazione, si cita puntualmente pro- prio Cass. 29819/2002 sulla quale, come si vedrà infra, si è basato il tribunale nel pronunciare la sentenza qui impugnata.
Con le note in corso di causa gli appellanti invocano pure Cass. sez. lav.
22761/2024, che riconosce, sì, come vittima del dovere un marinaio militare espo- sto all'amianto, ma senza prendere in esame il problema dell'ordinarietà del rischio cui era esposto, in comparazione con i colleghi.
Gli appellanti, con riferimento all'amianto sulle navi militari, richiamano ancora
Cass. Sez. lav. 14018/2020, che ha espressamente escluso che la normalità dell'e- sposizione di fatto all'amianto possa essere equiparata a “normale” condizione ope- rativa non essendo consentito in alcun caso, ai sensi degli artt. 32 e 35 Cost., che l'ambiente lavorativo sia tale da comportare un regolare sacrificio dell'integrità psi- cofisica del lavoratore, sicché l'esposizione all'amianto va valutata in prospettiva diacronica, anche ora per allora, con riferimento alle maggiori conoscenze oggi di- sponibili ed ai più elevati standard protettivi oggi assicurati agli appartenenti alla stessa categoria lavorativa, non potendo ergersi a giustificazione la circostanza che la liceità di certe pratiche lavorative al tempo in cui venivano adottate finisca per essere punitiva nei confronti dei soggetti che, a causa di dette pratiche, si siano ammalati.
Gli eredi evidenziano dunque come l'istruttoria abbia confermato che il Per_1 loro dante causa non era esposto ad un rischio episodico (particolari manipolazioni delle lamiere, cadute accidentali di materiale) ma all'inalazione prolungata delle fibre di amianto nelle condizioni ordinarie di lavoro.
L'amministrazione ribatte segnalando che tutti i carpentieri smontavano le paratie n° 78/24 R.G.L.
delle navi dove si trovava l'amianto e non è emersa alcuna esposizione a rischi connessi a condizioni di lavoro esulanti dall'ordinarietà.
2- Il problema non è, in queste controversie, la natura episodica o costante del rischio. È ormai acquisito in giurisprudenza che lo status di vittima del dovere possa derivare anche da una malattia professionale. Nemmeno si pone un problema di tipicità del rischio: persino un rischio “tipico” può dare luogo al riconoscimento dei benefici invocati dagli appellanti, ma ciò che conta è che il verificarsi del rischio sia connesso a condizioni “particolari”.
Nessuna contestazione specifica riguarda in questo appello l'esito dell'accerta- mento medico-legale svolto in primo grado, concluso con relazione che afferma il nesso causale tra l'esposizione all'amianto e l'insorgenza del mesotelioma che ha causato la morte di il quale, attese le mansioni di carpentiere in Persona_1 ferro e metalli, "svolgeva la propria attività lavorativa in settori delle navi angusti e privi di aereazione", e si evidenzia come il Ministero della difesa non avesse adot- tato le cautele indispensabili, e in particolare l'adeguata aerazione, necessarie per- sino secondo le conoscenze tecniche del momento storico per rendere accettabile il rischio.
Va del resto evidenziato che lo stesso tribunale dà atto dell'esposizione qualificata al rischio, non solo sulla base della relazione di consulenza, ma anche alla luce dell'esito della prova testimoniale e del rapporto informativo prodotto dalla stessa amministrazione e cui si fa riferimento a pag. 7 della sentenza impugnata.
3- Resta tuttavia il fatto che la giurisprudenza più recente, tornando sull'argo- mento, ha trovato un assetto in senso assai più rigoroso rispetto a quello invocato dagli appellanti.
I benefici per le vittime del dovere sono stati introdotti con la legge 302/1990 e negli anni ne sono state ampliate casistica e platea. In particolare l'art. 1 commi 562-
565 ha introdotto due categorie, cioè le vittime in senso proprio (comma 563) e gli equiparati (comma 564). Questi ultimi sono "coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a se- guito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative". Il comma 565 ha rimandato a fonte regolamentare la di- sciplina dei termini e modalità di corresponsione delle provvidenze. Il regolamento in questione è per l'appunto quello emanato con d.P.R. 243/2006, ove vengono me- glio specificati i concetti di "missione" (chiarendo che la natura e lo scopo della stessa è indifferente, purchè autorizzata dal soggetto gerarchicamente sovraordinato al dipendente) e di "particolari condizioni ambientali od operative" (tali essendo quelle che implichino l'esistenza o anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in n° 78/24 R.G.L.
rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto).
Il tribunale riporta interi stralci della motivazione di Cass. sez. lav. 29819/2022, in cui si sottolinea come le "particolari condizioni" sono un concetto "aggiuntivo e specifico" che ritaglia un sottoinsieme nell'ambito delle ipotesi che danno luogo al diritto al riconoscimento della sola causa di servizio, dovendosi identificare "nelle circostanze concrete… un elemento che comporti l'esistenza o il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito".
Nel precedente citato, si afferma che, per i casi di esposizione ad amianto, non si può equiparare la straordinarietà alla nocività, e pertanto "può considerarsi partico- lare (solo) la causa di danno che non sia comune alla platea degli occupati che svol- gano il medesimo servizio (altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere), sicché il rischio generico connesso con l'insalubrità ambientale
(cui pur si ricollega il diverso sistema della responsabilità civile risarcitoria) non consente in sé l'estensione della tutela assistenziale delle vittime del dovere, anco- rata ad un particolare rischio e non alla mera illegittimità delle condizioni di svol- gimento del lavoro ordinario". Precisato che tale concetto è stato confermato da numerose sentenze successive (vengono citate Cass. sez. lav. 6414 e 6433 del
2023), il tribunale ha evidenziato che gli eredi non hanno anche solo alle- Per_1 gato "circostanze straordinarie o di fatti di servizio che abbiano esposto il dipen- dente a maggiori rischi… rispetto alle condizioni lavorative ordinarie" ma "la mera insalubrità e nocività dell'ambiente lavorativo".
4- Questa Corte ha già trattato un caso molto simile (sentenza n° 144/2022), par- tendo dal principio secondo il quale il concetto di "missione", riguardo al quale nemmeno il tribunale pone particolari ostacoli, va inteso in senso lato, tenuto conto dell'ampia dizione contenuta nel d.P.R. 243/2006, finendo per potersi identificare in qualunque compito, funzione, incarico, mansione dovuti nel quadro dell'attività che il lavoratore deve compiere. Questa Corte ha dunque richiamato Cass. SS.UU.
23396/2016 per asserire che l'esposizione qualificata all'amianto non possa costi- tuire un normale rischio connesso alle ordinarie mansioni, ma sia in re ipsa un ri- schio straordinario, non ricompreso nelle normali condizioni lavorative e suffi- ciente a integrare il concetto di particolare "condizione ambientale e lavorativa". Il precedente in parola non riguardava tuttavia un'ipotesi di esposizione ad amianto, ma un aggravamento del rischio per una missione militare a causa di altrui errore, circostanza questa certamente straordinaria.
Questa Corte ha poi citato il caso, questo sì quasi sovrapponibile a quello in esame, di Cass. sez. lav. 4238/2019, ove si argomentava che lo svolgimento anche di mansioni ordinarie può portare a un rischio particolare quando accompagnato ad una patente violazione di un livello anche minimo dell'obbligazione di salvaguardia a carico del datore di lavoro. Pacifico che, già prima dell'entrata in vigore del D. n° 78/24 R.G.L.
Lgs. 277/1991, l'amministrazione fosse a conoscenza dei rischi connessi alle lavo- razioni con amianto, la valutazione del rischio per la salute va oltretutto effettuata ora per allora sulla base delle maggiori conoscenze oggi disponibili e dei conse- guenti più alti standard di sicurezza oggi richiesti (Cass. sez. lav. 823/2021). Questa
Corte, sulla base di tali precedenti di legittimità, ha concluso che il fatto che le modalità lavorative fossero "comuni a tutti o molti lavoratori della medesima cate- goria, ritenute ordinarie con giudizio e valutazione riferita a conoscenze diverse ed inferiori rispetto alle attuali" non è decisivo, perché non fa venire meno la "partico- larità" delle stesse, sicchè nulla osta a che le particolari condizioni ambientali od operative siano riscontrabili nell'ipotesidell'esposizione di amianto a bordo di navi militari.
Questo orientamento di legittimità è stato tuttavia puntualmente contraddetto dalla giurisprudenza successiva, secondo la quale è necessario l'accertamento di un quid pluris rispetto al rischio comune a tutti i dipendenti aventi le medesime man- sioni.
Vero è che Cass. 29819/2022, citata dal tribunale, riguardava un soggetto per il quale non era stata nemmeno provata l'esposizione qualificata all'amianto, ma resta il fatto che gli eredi avrebbero dovuto dimostrare, per citare una formula Per_1 ormai consolidatamente utilizzata dalla Suprema Corte in giudizi siffatti, che l'e- sposizione all'amianto non fosse "comune alla platea degli occupati che svolgano il medesimo servizio", non bastando quindi la "mera illegittimità delle condizioni di svolgimento del lavoro ordinario".
Emerge di contro dalla prova per testi espletata in primo grado che il era Per_1 esposto esattamente allo stesso rischio dei suoi colleghi ed infatti il teste si Tes_1
è riferito alle condizioni in cui operavano tutti i lavoratori con le stesse mansioni, il teste ha fatto riferimento alle ordinarie mansioni di carpentiere in ferro e Tes_2 addirittura il teste ha testualmente asserito che "tutti i carpentieri e anche il Tes_3
Sig. smontavano le paratie delle navi dove si trovava l'amianto". Persona_1
5- Il rigore che caratterizza la conclusione negativa cui è giunto il tribunale e cui questa Corte aderisce, prendendo atto che l'orientamento si è consolidato in tutta la giurisprudenza successiva (cfr. Cass. sez. lav. 16852/2024 e 29618/2024), trova spiegazione ragionevole ove si consideri innanzitutto la necessità di creare un di- scrimine chiaro fra le discipline della causa di servizio e delle vittime del dovere, la prima essendo categoria assai più ampia che serve proprio ad assicurare una tutela generalizzata ai dipendenti pubblici. Nemmeno può dirsi che il datore di lavoro venga in tal modo ingiustamente protetto dalla responsabilità per le condizioni in cui permette che il dipendente operi, restando sempre salva la possibilità dell'azione contrattuale per il pieno risarcimento delle conseguenze della violazione dell'art. 2087 c.c. n° 78/24 R.G.L.
L'appello va dunque rigettato ma, considerando che l'orientamento negativo si è consolidato solo di recente ed è manifestamente innovativo rispetto a quello adot- tato dalla precedente giurisprudenza, le spese vanno compensate.
Il contenuto della presente sentenza rientra fra quelli contemplati dall'art. 13 comma 1quater T.U. 115 del 2002.
P.Q.M.
la corte d'appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 13 febbraio 2024 da Parte_1
e , contro il difesa, avverso la sentenza del
[...] Parte_2 Controparte_1
Giudice del lavoro di Messina n° 77 pubblicata in data 17 gennaio 2024, rigetta l'appello e compensa le spese. Dà atto dell'applicabilità dell'art. 13 comma 1quater
T.U. n° 115 del 2002 ai fini del contributo unificato, se dovuto.
Messina 16 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Fabio Conti) (dott. Beatrice Catarsini)