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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/07/2025, n. 3576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3576 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1559/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott.ssa Serafina Aceto GIUDICE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1559/2024 avente per oggetto: separazione personale promossa da:
nata ad [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo Parte_1
studio dell'avv. NTUK EFFIONG che la rappresenta e difende in forza di procura
RICORRENTE contro nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Controparte_1
presso lo studio dell'avv. MARCHIANDI CARLOTTA che lo rappresenta e difende in forza di procura
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da verbale d'udienza del 4.06.2025, solo in punto status.
Per il P.M.
Visto, nulla oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 2 I signori e contraevano matrimonio in VINOVO il Parte_1 Controparte_1
07/09/2013.
Dal matrimonio è nato un figlio: , il 26.03.2010. Per_1
Con ricorso depositato il 25/01/2024 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1
separazione personale dei coniugi.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di separazione. Controparte_1
All'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. del 4.06.2025 il Giudice procedeva all'ascolto del minore ed all'esito le parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe indicate, solo in punto separazione personale e la causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione in punto status.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
La stessa narrativa e le argomentazioni difensive svolte dalle parti, prima ancora delle rispettive offerte probatorie, evidenziano insanabili contrasti ed incompatibilità di carattere insorti tra le parti, tali da ritenere provato il venir meno dell'affectio coniugalis; i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Si provvede con separata ordinanza a rimettere la causa in istruttoria per la decisione delle ulteriori questioni proposte.
Le spese di lite verranno regolate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e ai Parte_1 Controparte_1
sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.;
Rimetta la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
Spese di lite alla sentenza definitiva.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 06/06/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott.ssa Serafina Aceto GIUDICE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1559/2024 avente per oggetto: separazione personale promossa da:
nata ad [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo Parte_1
studio dell'avv. NTUK EFFIONG che la rappresenta e difende in forza di procura
RICORRENTE contro nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Controparte_1
presso lo studio dell'avv. MARCHIANDI CARLOTTA che lo rappresenta e difende in forza di procura
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da verbale d'udienza del 4.06.2025, solo in punto status.
Per il P.M.
Visto, nulla oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 2 I signori e contraevano matrimonio in VINOVO il Parte_1 Controparte_1
07/09/2013.
Dal matrimonio è nato un figlio: , il 26.03.2010. Per_1
Con ricorso depositato il 25/01/2024 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1
separazione personale dei coniugi.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di separazione. Controparte_1
All'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. del 4.06.2025 il Giudice procedeva all'ascolto del minore ed all'esito le parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe indicate, solo in punto separazione personale e la causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione in punto status.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
La stessa narrativa e le argomentazioni difensive svolte dalle parti, prima ancora delle rispettive offerte probatorie, evidenziano insanabili contrasti ed incompatibilità di carattere insorti tra le parti, tali da ritenere provato il venir meno dell'affectio coniugalis; i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Si provvede con separata ordinanza a rimettere la causa in istruttoria per la decisione delle ulteriori questioni proposte.
Le spese di lite verranno regolate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e ai Parte_1 Controparte_1
sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.;
Rimetta la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
Spese di lite alla sentenza definitiva.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 06/06/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
pagina 2 di 2