Sentenza 15 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 15/04/2026, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00667/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00184/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 184 del 2026, proposto da
SI CC, SI GI SI, AN NI, NA TI, AR TA, AN ON, AN GA, AR CE, RM UZ, MA CE US, OR US, NO AL AS, IE UI Di EG, ET RI, DE CH, AU MO, SA EL, EL TI, AR DI, IE MA, OS AT, MA SA GA, CA CC, AL NA, GI RO, ZO PI, IN AT, AD CA, CA TA, IT LD, CE RE, AN PA LL, UD ZA, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Vinci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di RA, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Maltoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio Province di Modena Reggio Emilia RA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Associazione Musicale Butterfly, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
dell’illegittimità del silenzio serbato sull’istanza di accesso agli atti del 10 dicembre 2025 e per la conseguente condanna, a carico del Comune di RA e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e RA (di seguito solo Soprintendenza), di consentire la visione e il rilascio della documentazione richiesta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di RA e della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio Province di Modena Reggio Emilia RA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 il dott. LO NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Gli odierni ricorrenti, deducendo di essere residenti a RA e proprietari di beni immobili, tutti in prossimità di Piazza Ariostea, con ricorso depositato in data 3 febbraio 2026, hanno chiesto che fosse accertata l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di RA e dalla Soprintendenza di Modena, Reggio Emilia e RA sull’istanza di accesso agli atti presentata in data 10 dicembre 2025, con conseguente ordine alle predette Amministrazioni di consentire l’accesso e rilasciare copia integrale della documentazione richiesta entro un termine non superiore a 30 giorni.
In particolare, lamentando il disagio provocato loro dalla manifestazione musicale “RA Summer Festival” in Piazza Ariostea, i ricorrenti con la predetta istanza hanno, per quanto in questa sede di interesse, chiesto:
al Comune di RA, l’accesso e le copie integrali di atti, pareri, relazioni tecniche, valutazioni di impatto acustico e autorizzazioni richieste e rilasciate per le manifestazioni del “RA Summer Festival 2026 – Piazza Ariostea”;
alla Soprintendenza, le copie della documentazione presentata dall’Associazione musicale “Butterfly” e dal Comune di RA relativa all’Autorizzazione n. 0112121 del 13.06.2025, nonché la documentazione presentata in vista delle autorizzazioni per il “RA Summer Festival 2026 – Piazza Ariostea”;
ad ARPAE Emilia-Romagna: i rilievi fonometrici e le valutazioni tecniche effettuate.
Mentre ARPAE Emilia-Romagna ha fornito riscontro all’istanza, il Comune di RA e la Soprintendenza, nei termini di legge, non hanno né osteso la documentazione, né adottato un provvedimento espresso.
A fronte, quindi, del silenzio diniego di cui all’art. 25, l. n. 241 del 1990, i ricorrenti ne hanno censurato l’illegittimità, in ragione del proprio asserito diritto di accesso, asserendo la strumentalità della documentazione richiesta al fine di:
- verificare la correttezza dei provvedimenti autorizzativi;
- controllare la conformità delle autorizzazioni rispetto alle prescrizioni tecniche e alle misure di contenimento dell’impatto acustico;
- predisporre azioni giudiziali avverso le autorizzazioni del RA Summer Festival 2026, anche alla luce della natura sonora intensa degli eventi, come pubblicizzato: "Il rock e il metal sbarcano a RA con quattro show imperdibili per gli amanti della musica pesante!".
Secondo i ricorrenti:
- la mancata ostensione impedisce ai ricorrenti di esercitare un controllo effettivo sull’operato dell’Amministrazione e di verificare la legittimità dei provvedimenti rilasciati a favore dell’Associazione musicale “Butterfly”;
- il superamento dei limiti acustici da parte del Festival 2025 rende attuale e concreto l’interesse all’accesso e rafforza la necessità di un controllo preventivo sulle autorizzazioni per il 2026, anche ai fini della loro eventuale impugnazione;
- sussiste un grave pregiudizio per il riposo, la salute e il benessere psico-fisico dei ricorrenti, molti dei quali soggetti anziani e fragili.
Si è costituita in giudizio la Soprintendenza per resistere al ricorso, ma depositando la documentazione richiesta da parte ricorrente (come da quest’ultima dato atto nella memoria depositata in data 27 marzo 2026).
Si è costituito in giudizio anche il Comune di Ravenna per resistere al ricorso.
All’esito dell’udienza del 9 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
1. In ordine alla domanda di accesso formulata nei confronti della Soprintendenza.
Al riguardo, come emerso dagli atti di causa deve ritenersi cessata la materia del contendere avendo la Soprintendenza depositato in giudizio la documentazione richiesta, come ha dato atto anche parte ricorrente.
2. In merito alla domanda di accesso nei confronti del Comune di RA.
Preliminarmente, è necessario richiamare brevemente il quadro normativo di riferimento.
L’accesso ai documenti amministrativi – per quanto rileva nel presente giudizio – è regolato dal capo V della l. n. 241 del 1990.
In particolare, l’art. 22, al primo comma, definisce “interessati” « tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso ».
Al comma 2, si dispone che « l’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurare l’imparzialità e la trasparenza ».
Il terzo comma, infine, prevede che « tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all’art. 24, commi 1,2,3,5 e 6 ».
L’art. 24, quindi, prevede alcuni limiti al diritto di accesso, con esclusioni ex lege (commi 1-2) ed esclusioni previste da regolamento governativo (comma 6); il terzo comma, invece, ritiene inammissibili le istanze di accesso laddove “ preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni ”.
L’ultimo comma dell’art. 24 disciplina l’accesso cd. “difensivo”, statuendo che “ deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici […] ”.
Quanto al silenzio-rigetto serbato dal Comune di RA, il Collegio ritiene che:
- l’istanza di accesso, nelle premesse, sia sufficientemente motivata nell’allegazione di un interesse diretto, concreto e attuale dei ricorrenti per esigenze difensive; infatti, nella richiesta di accesso si legge che « […] nel corso delle manifestazioni musicali tenutesi in Piazza Ariostea nei giorni 28 giugno 2025, 29 giugno 2025 e 2 luglio 2025, nell’ambito del “RA Summer Festival 2025”, sono stati rilevati livelli di emissione sonora eccedenti i limiti di legge (D.P.C.M. 14/11/1997; L.R. Emilia-Romagna n. 15/2001; Piano di classificazione acustica comunale); […] la carenza di vigilanza ha comportato gravi disagi ai residenti, con compromissione del benessere psicofisico, nonché deterioramento del contesto ambientale e paesaggistico di Piazza Ariostea, area di particolare pregio architettonico tutelata ai sensi del D.Lgs. 42/2004; nella medesima area risiedono numerosi soggetti anziani e fragili, affetti da patologie che richiedono indispensabili periodi di riposo proprio nelle ore in cui si sono svolte le manifestazioni; tale circostanza è documentabile tramite certificazioni mediche in possesso degli istanti; […] per l’anno 2026 risultano già programmate nuove manifestazioni del “RA Summer Festival – Piazza Ariostea” (sono già in vendita biglietti) »;
- l’istanza stessa sia sufficientemente circoscritta, chiedendo all’amministrazione l’ostensione e il rilascio di copia della documentazione – in suo possesso – relativamente alle manifestazioni del “RA Summer Festival 2026 – Piazza Ariostea”.
- la documentazione richiesta non rientra nei casi di esclusione previsti dall’art. 24 della L.n. 241/1990;
- non vi sono ragioni ostative – in un necessario bilanciamento di interessi contrapposti – alla prevalenza della trasparenza e dell’accessibilità ai documenti amministrativi, ancor più in presenza di un interesse difensivo documentato dai ricorrenti, ravvisandosi un nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e la situazione finale che i ricorrenti intendono curare o tutelare. A tale ultimo proposito, il Collegio ritiene di condividere l’insegnamento del Supremo Consesso della Giustizia amministrativa, secondo cui “ la pubblica amministrazione detentrice del documento e il giudice amministrativo adìto nel giudizio di accesso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. non devono svolgere ex ante alcuna ultronea valutazione sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività del documento richiesto nell’eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all’autorità giudiziaria investita della questione e non certo alla pubblica amministrazione detentrice del documento o al giudice amministrativo nel giudizio sull’accesso, salvo il caso di una evidente, assoluta, mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive e, quindi, in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell’accesso difensivo stesso per la radicale assenza dei presupposti legittimanti previsti dalla l. n. 241 del 1990 ” (Cons. Stato, Ad. Plen. n. 4/2021). Né vengono in rilievo dati sensibili o giudiziari, per i quali il comma 7 dell’art. 24 chiede la sussistenza di una “stretta indispensabilità” dei documenti richiesti;
- nel caso di specie, l’interesse dei ricorrenti – residenti nelle zone limitrofe alla piazza deputata a ospitare anche la prossima edizione del Festival, in quanto tali anche titolari di legittimazione attiva – si fonda sulla verifica delle autorizzazioni (e della documentazione connessa) richieste e rilasciate dal Comune per l’edizione del 2026, con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni in materia di contenimento acustico, anche in considerazione del superamento (allegato dai ricorrenti) nell’edizione del 2025 dei livelli di emissione sonora rispetto ai limiti prescritti da disposizioni nazionali, regionali e comunali, a tutela della salute, della tranquillità e della vivibilità. E ciò anche al fine di valutare le possibili azioni di tutela giurisdizionale delle proprie situazioni giuridiche soggettive.
Giova, in conclusione, ricordare che il diritto di accesso riveste « valenza autonoma, non essendo stato configurato dall’ordinamento con carattere meramente strumentale rispetto alla difesa in giudizio della situazione sottostante, costituendo tale diritto un principio generale dell’ordinamento giuridico, ispirato al contemperamento delle esigenze di celerità ed efficienza dell’azione amministrativa con i principi di partecipazione e di concreta conoscibilità dell’esercizio della funzione pubblica da parte dell’interessato, e basato sul riconoscimento del principio di pubblicità dei documenti amministrativi, dovendo conseguentemente il collegamento tra l’interesse giuridicamente rilevante dell’istante e la documentazione oggetto di richiesta di accesso, di cui all’art. 22 comma 1, lett. b) della legge n. 241 del 1990, essere inteso in senso ampio, ed essere genericamente mezzo utile per la difesa dell’interesse giuridicamente rilevante dello stesso » (Cons. Stato, sez. V, n. 1391 del 2026).
Tutto ciò premesso, il Collegio ritiene illegittimo il silenzio-rigetto serbato dall’amministrazione sull’istanza di accesso agli atti dei ricorrenti.
3. Conclusioni e spese.
Alla luce di quanto precede, per quanto concerne la domanda nei confronti della Soprintendenza deve essere dichiara cessata la materia del contendere.
In accoglimento, invece, del ricorso nei confronti del Comune di RA deve essere ordinata l’ostensione in favore dei ricorrenti della documentazione da questi richiesta e posseduta dall’Amministrazione resistente entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della presente sentenza.
Attesa la particolarità della controversia, le spese possono ritenersi interamente compensate tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
1. dichiara cessata la materia del contendere in ordine al silenzio-rigetto serbato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Modena, Reggio Emilia e RA;
2. in accoglimento del ricorso nei confronti del Comune di RA, accerta l’illegittimità del silenzio-rigetto serbato da quest’ultimo sull’istanza di accesso presentata dai ricorrenti e, per l’effetto, ordina al Comune di RA di ostendere la documentazione richiesta e dallo stesso posseduta entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della presente sentenza;
3. compensa integralmente le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO CA, Presidente
SI Falferi, Consigliere
LO NI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO NI | LO CA |
IL SEGRETARIO