Ordinanza cautelare 2 dicembre 2021
Sentenza 18 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 02/12/2021, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/12/2021
N. 00644/2021 REG.PROV.CAU.
N. 01163/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il VE
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1163 del 2021, proposto da
SA SO, rappresentato e difeso dall'avvocato Nazzareno Fiorenza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Benevento, Piazza IV Novembre n. 4;
contro
Ministero della Difesa, in persona del ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- della nota emessa dallo Stato Maggiore dell’Esercito – Dipartimento Impiego del Personale giusta prot. M_D E24094REG2021 00667582 del 13 agosto 2021, notificata in data 13 agosto 2021, con cui è stata respinta l’istanza del ricorrente volta ad ottenere l’assegnazione temporanea ex art. 42 bis del D.lgs. n. 151 del /2001;
- di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale e comunque di ogni atto relativo al procedimento, ancorché presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2021 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato:
- che ad una prima e sommaria delibazione propria della fase cautelare, non appaiono esservi sufficienti prospettive di un esito favorevole del ricorso;
- che infatti i più recenti orientamenti giurisprudenziali (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 7 gennaio 2021, n. 196) hanno enunciato il principio secondo cui la “ sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva ” va effettuata non in riferimento genericamente al grado, ma alla specifica funzione svolta dal richiedente, proprio con riguardo ad una caso analogo a quello in esame in cui la richiesta di trasferimento è formulata da un militare con l’incarico di “ fuciliere ”;
- che tale orientamento viene giustificato con riguardo alla necessità di non operare un indebito stravolgimento del funzionamento dell’organizzazione militare, fondata su una rigida distinzione di ruoli, compiti e funzioni tra il personale;
- che pertanto non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare;
- che la mancanza di univoci orientamenti giurisprudenziali sul punto giustifica la compensazione delle spese della presente fase di giudizio tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il VE, Sezione Prima, respinge la suindicata domanda cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere, Estensore
Nicola Bardino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Mielli | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO