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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/12/2025, n. 11747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11747 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10295/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Raffaele Sdino Presidente dott. Eva Scalfati Giudice dott. Alessio Marfè Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 10295/2024 tra:
(c.f.: ), elett.te dom.ta Parte_1 C.F._1 in Napoli alla Via Niccolò Tommaseo n. 9, presso lo studio dell'Avv. Nobile Roberta, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al ricorso;
- ATTRICE
E
(c.f.: ); CP_1 C.F._2
- CONVENUTO CONTUMACE
E
AVV. COVINO ROBERTA (cf.: ), in qualità di curatore speciale del C.F._3 minore (c.f.: ), nato a [...] il Persona_1 C.F._4
13/12/2012;
- INTERVENTORE
E
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli,
- INTERVENTORE EX LEGE
pagina 1 di 7 Oggetto: Divorzio - Scioglimento del matrimonio.
Conclusioni: l'attrice e il curatore speciale del minore si sono riportati ai propri atti e scritti difensivi e hanno domandato di pronunciare il divorzio e congiuntamente la decadenza della responsabilità genitoriale di sul figlio minore. CP_1
Il P.M. ha domandato la declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale di CP_1
e di pronunziare lo scioglimento del matrimonio con conferma degli obblighi di
[...] contribuzione al mantenimento del figlio minore in atto a carico del . CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 9/05/2024, ha dedotto di aver Parte_1 contratto matrimonio, in data 10/07/1997 a Ercolano, con , con il regime di CP_1 separazione dei beni, e che da detta unione sono nati tre figli: nato il Persona_2
26/11/1997 in Torre del Greco, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, nato Per_3 il 18/12/2001 in Torre del Greco, maggiorenne e non economicamente autosufficiente, e nato il [...] in [...], quest'ultimo minorenne. Persona_1
Allegando il totale disinteresse del padre nei confronti dei figli, morale ed economico, e l'assenza di rapporti padre-figli sin dall'ottobre del 2021, ha domandato: - di pronunciare il divorzio;
- di dichiarare la decadenza della responsabilità genitoriale di sul figlio CP_1 minore , in considerazione dell'abbandono dei figli;
- in subordine, che il diritto di Persona_1 visita del padre venga subordinato ad un adeguato percorso sulla genitorialità; - di prevedere un assegno di mantenimento in capo al padre per i figli e di 800 euro Per_3 Persona_1 mensili o, in subordine, solo per il figlio minore di 500 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Nella contumacia del convenuto e nominato il curatore speciale del minore, all'esito della prima udienza di comparizione del 22/10/2024, sono stati adottati i seguenti provvedimenti:
“revoca il contributo al mantenimento di 23enne a carico di , con Per_3 CP_1 decorrenza dalla domanda conferma le determinazioni economiche in favore del figlio minore a carico Persona_1 del CP_1 sospende dalla responsabilità genitoriale sul figlio minore e per l'effetto la Parte_2 madre è allo stato l'unico genitore esercente la responsabilità Parte_1 genitoriale.
pagina 2 di 7 Nulla disciplina in merito al diritto di visita nei confronti del minore in attesa di accertamenti di cui oltre .
Prescrive alla luce della domanda de potestate a , a pena di decadenza dalla CP_1 responsabiltà genitoriale: di seguire , presso i SS territorialmente competenti, un percorso educativo di potenziamento/rafforzamento delle proprie competenze genitoriali per sostenerlo in una adeguata riflessione sul proprio ruolo genitoriale di sottoporsi presso il Serd a controlli periodici
Incarica i SS territorialmente competenti: di attivarsi nei termini sopra indicati con il convenuto sospeso dalla responsabilità genitoriale CP_1 di relazionare in ordine agli interventi eseguiti e alla disponibilità/indisponibilità manifestata dal predetto di relazionare in ordine alle condizioni del minore nato il [...] Persona_1 unitamente alla madre nata il [...] a [...]_1
(GERMANIA) a Portici alla Via Nastri n. 19, paternità nata a [...] il CP_1
28/06/1978 e residente a [...]”.
Acquisite le relazioni del S.S., la causa è stata trattenuta in decisione in data 6/11/2025.
2. La domanda di divorzio è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione consensuale dei coniugi omologata dal Tribunale di Napoli con decreto n. cronol. 4704/2017 del 22/06/2017.
Del pari è provata la durata ininterrotta della separazione per il tempo previsto dalla legge a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della L. n. 898/1970
e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
3. Nel merito, preliminarmente va confermata la valutazione temporanea e urgente di indipendenza economica del figlio maggiorenne che è prossimo a compiere 24 anni, e Per_3 che, come dichiarato dalla madre alla prima udienza di comparizione: “ha interrotto gli studi
pagina 3 di 7 dopo la licenza media a 13 anni e attualmente lavora su un peschereccio e vive in Calabria”.
4. In secondo luogo, va dichiarata la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre
, sul figlio minore , come richiesto dall'attrice, dal curatore speciale e CP_1 Persona_1 dal P.M.
Le indagini svolte dal S.S. e l'attività del curatore speciale del minore hanno consentito di accertare che, come dedotto dalla madre, il padre è totalmente assente dalla vita dei figli oramai da molti anni.
Il , inoltre, risulta affetto da gravi problemi di tossicodipendenza. Nel gennaio 2021, CP_1
l'attuale compagna del , tale , ha riferito agli assistenti sociali investiti
CP_1 Persona_4 del caso dell'impossibilità da parte del di presentarsi al S.S. poiché caduto nuovamente
CP_1 nel baratro della tossicodipendenza;
nello specifico la ha narrato di aver dovuto Per_4 denunciare la scomparsa del che è stato poi ritrovato dai Carabinieri all'interno di una
CP_1 macchina e in pessime condizioni fisiche e di salute. La ha poi riferito che, a seguito di Per_4 questo episodio, il si è recato dal fratello NT che vive in Sicilia e che quest'ultimo
CP_1 lo ha aiutato ad inserirsi in una comunità di recupero tramite l'UOC Servizio Territoriale
Dipendenze Patologiche del Serd di Acireale, via Martinez n. 19 Catania, struttura dalla quale è stato preso in carico.
Per quanto appreso dal S.S., il non ha mai iniziato il percorso di educativo di CP_1 potenziamento/rafforzamento delle proprie competenze genitoriali, utile a sostenerlo in una adeguata riflessione sul proprio ruolo genitoriale, così come invece gli era stato prescritto con ordinanza del 22/10/2024.
Il è, inoltre, da tempo totalmente inadempiente agli obblighi di mantenimento CP_1 economico dei figli, tanto da essere destinatario di un decreto di citazione a giudizio del
14/01/2025 per il reato di cui all'art. 570 bis c.p. (“Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio”).
Il figlio minore - che, sentito dal curatore speciale e dagli assistenti sociali, ha Persona_1 dichiarato di non voler più vedere il padre, il quale non si è mai interessato di lui - dalle indagini svolte dal S.S. risulta essere un ragazzo adeguatamente educato, curato e accudito dalla madre, la quale ha mostrato di essere dotata di piena capacità genitoriale.
E' indubbio, pertanto, il grave pregiudizio arrecato dal al figlio minore CP_1 Per_1
[...
, a causa del totale, risalente e continuativo inadempimento del padre ai doveri inerenti alla pagina 4 di 7 genitorialità, da un punto di vista affettivo, educativo ed economico, che hanno indotto il figlio a rifiutare ormai la figura patera, con la quale, di fatto, ha scisso ogni legame oramai da diversi anni;
dovendosi, peraltro, operare una prognosi negativa rispetto alle possibilità di recupero delle capacità genitoriali del padre, il qual appare allo stato soggetto totalmente inaffidabile rispetto ai doveri di cura degli interessi del figlio, sia in ragione del totale disinteresse da lui mostrato rispetto alle sollecitazioni derivanti dalla pendenza di questo giudizio, nel quale è rimasto contumace e non ha mai collaborato con gli operatori sociali investiti del caso, sia per il suo attuale grave stato di tossicodipendenza.
Va, pertanto, pronunciata la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale sul figlio minore, ai sensi dell'art. 330 c.c.
Conseguentemente, la madre eserciterà l'affido mono-genitoriale sul figlio minore.
Alla luce di quanto esposto, si ritiene allo stato di confermare la totale sospensione delle frequentazioni padre-figlio, che potranno riprendere, in futuro, solo nel caso in cui il minore manifesti il desiderio di recuperare il rapporto con il genitore e sempreché quest'ultimo dimostri di aver superato i suoi problemi di tossicodipendenza e previo percorso di recupero delle sue capacità genitoriali.
5. Come è noto l'essere decaduto dalla responsabilità genitoriale non esime il genitore dall'obbligo del mantenimento nei confronti del figlio minore, rispetto al quale va ricordato che a norma degli artt. 316 bis c.c. e 337 ter c.c. i genitori devono adempiere all'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio della proporzionalità, da determinarsi sulla base delle esigenze attuali del figlio, dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nel caso di specie, andrà previsto pertanto un assegno di mantenimento a carico del padre, in qualità di genitore non collocatario, a titolo di contributo per il sostentamento del figlio minore, contributo che la madre fornisce in via diretta, quale genitore collocatario.
Dalle ultime informazioni acquisite dal S.S., risultava che il lavorasse CP_1 saltuariamente in qualità di “addetto alle consegne”, con un guadagno mensile pari ad euro
500,00. Risulta, però, al contempo, che il abbia maturato una serie di esperienza nel CP_1
pagina 5 di 7 mondo del lavoro, in diversi settori (ha lavorato come panettiere ed è stato titolare di una panetteria insieme alla ed ha, inoltre, dichiarato agli assistenti sociali di essere alla Parte_1 ricerca di un lavoro nel campo della ristorazione, avendo avuto in passato esperienza nel settore gastronomico) che gli consentono senza dubbio di assicurarsi un reddito da lavoro.
Quanto alla , risulta che anche lei lavorasse nella panetteria gestita con il Parte_1
, e sebbene abbia dichiarato di essere priva di occupazione risulta dotata di piena CP_1 capacità lavorativa. Ella, comunque, percepisce, oltre all'A.U.U. per i figli a carico, l'A.D.I. pari ad euro 900,00 mensili circa.
Tenuto conto anche delle esigenze del minore e della totale assenza di frequentazioni padre- figlio, si ritiene congruo porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore versando alla madre, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro
400,00 mensili, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio minore, così come individuate nel protocollo del 7/03/2018, intercorso tra il Tribunale di Napoli ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli.
6. Quanto alle spese di lite - che si liquidano in dispositivo in conformità al D.M. n. 55/2014
- in virtù del principio della soccombenza, di cui agli artt. 91 e ss. c.p.c., esse dovranno ricadere in capo al convenuto ed andranno pagate in favore dell'erario, vista l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ottenuta dall'attrice e dal curatore speciale del minore, quali parti vittoriose. Nel caso di specie si applica lo scaglione di riferimento-valore della causa che va da euro 26.000,00 ad euro 52.000,00, trattandosi di causa dal valore indeterminabile, e visto il tipo di controversia e il grado di complessità della stessa il compenso viene determinato sulla base dei valori tabellari medi, per tutte le fasi, ridotto del 30%; il compenso viene inoltre ulteriormente ridotto del 50%, per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, così come previsto dall'art. 130 D.P.R.
115/2002 (cfr. Cass. 18167/2016).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, assorbita o rigettata, così dispone:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto il 10/07/1997 a Ercolano da
(nt. a Schwelm-Germania il 2/09/1978) e Parte_1 CP_1
(nt. a RC il 28/06/1978) (atto n. 50, parte I, Reg. Atti di Matrimonio
[...]
pagina 6 di 7 dell'anno 1997);
2) rigetta la domanda di riconoscimento di un contributo di mantenimento per il figlio maggiorenne economicamente indipendente proposta dall'attrice; Per_3
3) dichiarata la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre sul CP_1 figlio minore;
Persona_1
4) dispone l'affido mono-genitoriale del figlio minore alla madre;
5) dispone che il figlio minore resti collocato presso la madre;
6) sospende le frequentazioni padre-figlio, che potranno riprendere, in futuro, solo nel caso in cui il minore manifesti il desiderio di recuperare il rapporto con il genitore e sempreché quest'ultimo dimostri di aver superato i suoi problemi di tossicodipendenza e previo percorso di recupero delle sue capacità genitoriali;
7) obbliga il padre a contribuire al mantenimento del figlio minore versando alla madre, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 400,00 mensili, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio minore, così come individuate nel protocollo del 7/03/2018, intercorso tra il Tribunale di Napoli ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli;
8) condanna al pagamento in favore dell'erario delle spese di lite, in CP_1 relazione alla posizione processuale dell'attrice, che si liquidano in euro 2.665,00 per compenso, oltre rimborso spese generali (15% sul compenso), CPA ed IVA come per legge;
9) condanna al pagamento in favore dell'erario delle spese di lite, in CP_1 relazione alla posizione processuale del curatore speciale del minore, che si liquidano in euro 2.665,00 per compenso, oltre rimborso spese generali (15% sul compenso), CPA ed IVA come per legge;
10) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Ercolano per le annotazioni di legge.
Napoli, 28/11/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Alessio Marfè dott. Raffaele Sdino
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Raffaele Sdino Presidente dott. Eva Scalfati Giudice dott. Alessio Marfè Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 10295/2024 tra:
(c.f.: ), elett.te dom.ta Parte_1 C.F._1 in Napoli alla Via Niccolò Tommaseo n. 9, presso lo studio dell'Avv. Nobile Roberta, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al ricorso;
- ATTRICE
E
(c.f.: ); CP_1 C.F._2
- CONVENUTO CONTUMACE
E
AVV. COVINO ROBERTA (cf.: ), in qualità di curatore speciale del C.F._3 minore (c.f.: ), nato a [...] il Persona_1 C.F._4
13/12/2012;
- INTERVENTORE
E
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli,
- INTERVENTORE EX LEGE
pagina 1 di 7 Oggetto: Divorzio - Scioglimento del matrimonio.
Conclusioni: l'attrice e il curatore speciale del minore si sono riportati ai propri atti e scritti difensivi e hanno domandato di pronunciare il divorzio e congiuntamente la decadenza della responsabilità genitoriale di sul figlio minore. CP_1
Il P.M. ha domandato la declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale di CP_1
e di pronunziare lo scioglimento del matrimonio con conferma degli obblighi di
[...] contribuzione al mantenimento del figlio minore in atto a carico del . CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 9/05/2024, ha dedotto di aver Parte_1 contratto matrimonio, in data 10/07/1997 a Ercolano, con , con il regime di CP_1 separazione dei beni, e che da detta unione sono nati tre figli: nato il Persona_2
26/11/1997 in Torre del Greco, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, nato Per_3 il 18/12/2001 in Torre del Greco, maggiorenne e non economicamente autosufficiente, e nato il [...] in [...], quest'ultimo minorenne. Persona_1
Allegando il totale disinteresse del padre nei confronti dei figli, morale ed economico, e l'assenza di rapporti padre-figli sin dall'ottobre del 2021, ha domandato: - di pronunciare il divorzio;
- di dichiarare la decadenza della responsabilità genitoriale di sul figlio CP_1 minore , in considerazione dell'abbandono dei figli;
- in subordine, che il diritto di Persona_1 visita del padre venga subordinato ad un adeguato percorso sulla genitorialità; - di prevedere un assegno di mantenimento in capo al padre per i figli e di 800 euro Per_3 Persona_1 mensili o, in subordine, solo per il figlio minore di 500 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Nella contumacia del convenuto e nominato il curatore speciale del minore, all'esito della prima udienza di comparizione del 22/10/2024, sono stati adottati i seguenti provvedimenti:
“revoca il contributo al mantenimento di 23enne a carico di , con Per_3 CP_1 decorrenza dalla domanda conferma le determinazioni economiche in favore del figlio minore a carico Persona_1 del CP_1 sospende dalla responsabilità genitoriale sul figlio minore e per l'effetto la Parte_2 madre è allo stato l'unico genitore esercente la responsabilità Parte_1 genitoriale.
pagina 2 di 7 Nulla disciplina in merito al diritto di visita nei confronti del minore in attesa di accertamenti di cui oltre .
Prescrive alla luce della domanda de potestate a , a pena di decadenza dalla CP_1 responsabiltà genitoriale: di seguire , presso i SS territorialmente competenti, un percorso educativo di potenziamento/rafforzamento delle proprie competenze genitoriali per sostenerlo in una adeguata riflessione sul proprio ruolo genitoriale di sottoporsi presso il Serd a controlli periodici
Incarica i SS territorialmente competenti: di attivarsi nei termini sopra indicati con il convenuto sospeso dalla responsabilità genitoriale CP_1 di relazionare in ordine agli interventi eseguiti e alla disponibilità/indisponibilità manifestata dal predetto di relazionare in ordine alle condizioni del minore nato il [...] Persona_1 unitamente alla madre nata il [...] a [...]_1
(GERMANIA) a Portici alla Via Nastri n. 19, paternità nata a [...] il CP_1
28/06/1978 e residente a [...]”.
Acquisite le relazioni del S.S., la causa è stata trattenuta in decisione in data 6/11/2025.
2. La domanda di divorzio è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione consensuale dei coniugi omologata dal Tribunale di Napoli con decreto n. cronol. 4704/2017 del 22/06/2017.
Del pari è provata la durata ininterrotta della separazione per il tempo previsto dalla legge a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della L. n. 898/1970
e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
3. Nel merito, preliminarmente va confermata la valutazione temporanea e urgente di indipendenza economica del figlio maggiorenne che è prossimo a compiere 24 anni, e Per_3 che, come dichiarato dalla madre alla prima udienza di comparizione: “ha interrotto gli studi
pagina 3 di 7 dopo la licenza media a 13 anni e attualmente lavora su un peschereccio e vive in Calabria”.
4. In secondo luogo, va dichiarata la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre
, sul figlio minore , come richiesto dall'attrice, dal curatore speciale e CP_1 Persona_1 dal P.M.
Le indagini svolte dal S.S. e l'attività del curatore speciale del minore hanno consentito di accertare che, come dedotto dalla madre, il padre è totalmente assente dalla vita dei figli oramai da molti anni.
Il , inoltre, risulta affetto da gravi problemi di tossicodipendenza. Nel gennaio 2021, CP_1
l'attuale compagna del , tale , ha riferito agli assistenti sociali investiti
CP_1 Persona_4 del caso dell'impossibilità da parte del di presentarsi al S.S. poiché caduto nuovamente
CP_1 nel baratro della tossicodipendenza;
nello specifico la ha narrato di aver dovuto Per_4 denunciare la scomparsa del che è stato poi ritrovato dai Carabinieri all'interno di una
CP_1 macchina e in pessime condizioni fisiche e di salute. La ha poi riferito che, a seguito di Per_4 questo episodio, il si è recato dal fratello NT che vive in Sicilia e che quest'ultimo
CP_1 lo ha aiutato ad inserirsi in una comunità di recupero tramite l'UOC Servizio Territoriale
Dipendenze Patologiche del Serd di Acireale, via Martinez n. 19 Catania, struttura dalla quale è stato preso in carico.
Per quanto appreso dal S.S., il non ha mai iniziato il percorso di educativo di CP_1 potenziamento/rafforzamento delle proprie competenze genitoriali, utile a sostenerlo in una adeguata riflessione sul proprio ruolo genitoriale, così come invece gli era stato prescritto con ordinanza del 22/10/2024.
Il è, inoltre, da tempo totalmente inadempiente agli obblighi di mantenimento CP_1 economico dei figli, tanto da essere destinatario di un decreto di citazione a giudizio del
14/01/2025 per il reato di cui all'art. 570 bis c.p. (“Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio”).
Il figlio minore - che, sentito dal curatore speciale e dagli assistenti sociali, ha Persona_1 dichiarato di non voler più vedere il padre, il quale non si è mai interessato di lui - dalle indagini svolte dal S.S. risulta essere un ragazzo adeguatamente educato, curato e accudito dalla madre, la quale ha mostrato di essere dotata di piena capacità genitoriale.
E' indubbio, pertanto, il grave pregiudizio arrecato dal al figlio minore CP_1 Per_1
[...
, a causa del totale, risalente e continuativo inadempimento del padre ai doveri inerenti alla pagina 4 di 7 genitorialità, da un punto di vista affettivo, educativo ed economico, che hanno indotto il figlio a rifiutare ormai la figura patera, con la quale, di fatto, ha scisso ogni legame oramai da diversi anni;
dovendosi, peraltro, operare una prognosi negativa rispetto alle possibilità di recupero delle capacità genitoriali del padre, il qual appare allo stato soggetto totalmente inaffidabile rispetto ai doveri di cura degli interessi del figlio, sia in ragione del totale disinteresse da lui mostrato rispetto alle sollecitazioni derivanti dalla pendenza di questo giudizio, nel quale è rimasto contumace e non ha mai collaborato con gli operatori sociali investiti del caso, sia per il suo attuale grave stato di tossicodipendenza.
Va, pertanto, pronunciata la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale sul figlio minore, ai sensi dell'art. 330 c.c.
Conseguentemente, la madre eserciterà l'affido mono-genitoriale sul figlio minore.
Alla luce di quanto esposto, si ritiene allo stato di confermare la totale sospensione delle frequentazioni padre-figlio, che potranno riprendere, in futuro, solo nel caso in cui il minore manifesti il desiderio di recuperare il rapporto con il genitore e sempreché quest'ultimo dimostri di aver superato i suoi problemi di tossicodipendenza e previo percorso di recupero delle sue capacità genitoriali.
5. Come è noto l'essere decaduto dalla responsabilità genitoriale non esime il genitore dall'obbligo del mantenimento nei confronti del figlio minore, rispetto al quale va ricordato che a norma degli artt. 316 bis c.c. e 337 ter c.c. i genitori devono adempiere all'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio della proporzionalità, da determinarsi sulla base delle esigenze attuali del figlio, dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nel caso di specie, andrà previsto pertanto un assegno di mantenimento a carico del padre, in qualità di genitore non collocatario, a titolo di contributo per il sostentamento del figlio minore, contributo che la madre fornisce in via diretta, quale genitore collocatario.
Dalle ultime informazioni acquisite dal S.S., risultava che il lavorasse CP_1 saltuariamente in qualità di “addetto alle consegne”, con un guadagno mensile pari ad euro
500,00. Risulta, però, al contempo, che il abbia maturato una serie di esperienza nel CP_1
pagina 5 di 7 mondo del lavoro, in diversi settori (ha lavorato come panettiere ed è stato titolare di una panetteria insieme alla ed ha, inoltre, dichiarato agli assistenti sociali di essere alla Parte_1 ricerca di un lavoro nel campo della ristorazione, avendo avuto in passato esperienza nel settore gastronomico) che gli consentono senza dubbio di assicurarsi un reddito da lavoro.
Quanto alla , risulta che anche lei lavorasse nella panetteria gestita con il Parte_1
, e sebbene abbia dichiarato di essere priva di occupazione risulta dotata di piena CP_1 capacità lavorativa. Ella, comunque, percepisce, oltre all'A.U.U. per i figli a carico, l'A.D.I. pari ad euro 900,00 mensili circa.
Tenuto conto anche delle esigenze del minore e della totale assenza di frequentazioni padre- figlio, si ritiene congruo porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore versando alla madre, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro
400,00 mensili, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio minore, così come individuate nel protocollo del 7/03/2018, intercorso tra il Tribunale di Napoli ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli.
6. Quanto alle spese di lite - che si liquidano in dispositivo in conformità al D.M. n. 55/2014
- in virtù del principio della soccombenza, di cui agli artt. 91 e ss. c.p.c., esse dovranno ricadere in capo al convenuto ed andranno pagate in favore dell'erario, vista l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ottenuta dall'attrice e dal curatore speciale del minore, quali parti vittoriose. Nel caso di specie si applica lo scaglione di riferimento-valore della causa che va da euro 26.000,00 ad euro 52.000,00, trattandosi di causa dal valore indeterminabile, e visto il tipo di controversia e il grado di complessità della stessa il compenso viene determinato sulla base dei valori tabellari medi, per tutte le fasi, ridotto del 30%; il compenso viene inoltre ulteriormente ridotto del 50%, per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, così come previsto dall'art. 130 D.P.R.
115/2002 (cfr. Cass. 18167/2016).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, assorbita o rigettata, così dispone:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto il 10/07/1997 a Ercolano da
(nt. a Schwelm-Germania il 2/09/1978) e Parte_1 CP_1
(nt. a RC il 28/06/1978) (atto n. 50, parte I, Reg. Atti di Matrimonio
[...]
pagina 6 di 7 dell'anno 1997);
2) rigetta la domanda di riconoscimento di un contributo di mantenimento per il figlio maggiorenne economicamente indipendente proposta dall'attrice; Per_3
3) dichiarata la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre sul CP_1 figlio minore;
Persona_1
4) dispone l'affido mono-genitoriale del figlio minore alla madre;
5) dispone che il figlio minore resti collocato presso la madre;
6) sospende le frequentazioni padre-figlio, che potranno riprendere, in futuro, solo nel caso in cui il minore manifesti il desiderio di recuperare il rapporto con il genitore e sempreché quest'ultimo dimostri di aver superato i suoi problemi di tossicodipendenza e previo percorso di recupero delle sue capacità genitoriali;
7) obbliga il padre a contribuire al mantenimento del figlio minore versando alla madre, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 400,00 mensili, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio minore, così come individuate nel protocollo del 7/03/2018, intercorso tra il Tribunale di Napoli ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli;
8) condanna al pagamento in favore dell'erario delle spese di lite, in CP_1 relazione alla posizione processuale dell'attrice, che si liquidano in euro 2.665,00 per compenso, oltre rimborso spese generali (15% sul compenso), CPA ed IVA come per legge;
9) condanna al pagamento in favore dell'erario delle spese di lite, in CP_1 relazione alla posizione processuale del curatore speciale del minore, che si liquidano in euro 2.665,00 per compenso, oltre rimborso spese generali (15% sul compenso), CPA ed IVA come per legge;
10) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Ercolano per le annotazioni di legge.
Napoli, 28/11/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Alessio Marfè dott. Raffaele Sdino
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