Sentenza 18 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 18/02/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 314/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
- Dott. Emanuele De Gregorio Presidente rel.
- Dott. Gaetano Sole ConSIliere
- Dott.ssa Flavia Strazzanti ConSIliere riunita in camera di conSIlio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 314/2020 R.G.C.A. avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.
156/2020 resa nel procedimento n. 1078/2013 R.G. dal Tribunale civile di NA, pubblicata in data
14 maggio 2020, proposto:
[...]
, nata a [...] il [...], C.F. , e res. in Parte_1 C.F._1
Maniace Viale La Piana 70, , nato a [...] il [...], C.F. Parte_2 C.F._2
, ed ivi res. in c.da Marotta, , nato a [...] il [...], ed ivi
[...] Parte_3
res. in c.da Erranteria, C.F. , e , nata a [...] il [...] e res. C.F._3 Parte_4
in Maniace Piazza Lotte Contadine 35/B, C.F. , quali eredi di CodiceFiscale_4 [...]
, nato a [...] il [...] e deceduto il 30.3.2020, elettivamente dom.ti in Bronte C.so Per_1
Umberto 276 presso lo studio dell'avv. Antonino Uccellatore C.F. , che li CodiceFiscale_5
rappresenta e difende per procura in calce e che chiede che le notifiche avvengano al fax 0957721980 od alla pec: . rdineavvocaticatania;
Email_1 Email_2
appellanti
Contro
, nata a [...] il [...], ivi residente in [...], C.F. TR
e dell' in persona del presidente e legale C.F._6 PA
rappresentante pro tempore, SI.ra , con sede in Troina (EN) alla via Umberto n. TR
86, P. IVA , ai fini del presente elettivamente domiciliate in Troina alla via Aldo Moro P.IVA_1
n. 153 presso lo studio dell'avv. Davide Saraniti (C.F. ) che le rappresenta e C.F._7 difende giusta procura a margine dell'atto di opposizione a d.i. del 09.09.2013 (che dichiara di voler
1
Email_3
appellate
E NEI CONFRONTI DI
, nato in [...] il [...], C.F.: , in primo grado Controparte_3 C.F._8
difeso e rappresentato dagli avv.ti Giuseppe e Fabio Artimagnella;
, nato in [...] il [...], C.F: Parte_5 C.F._9 Parte_6
nato in [...] il [...], C.F.: , e , nato
[...] C.F._10 Controparte_3 in Troina il 05.11.1958, C.F. , quest'ultimo anche in proprio e tutti e tre quali C.F._8
eredi di , in primo grado difesi e rappresentati dagli avv.ti Giuseppe e Fabio Persona_2
Artimagnella;
nato in [...] l'[...], C.F.: , in Controparte_4 C.F._11 primo grado difeso e rappresentato dall'avv. Salvatore Bua;
, nata in [...] il [...], C.F.: , in primo grado CP_5 C.F._12
difesa e rappresentata dall'avv. Caterina Galati Rando;
nato in [...] il [...], C.F.: , in primo grado CP_6 C.F._13 difeso e rappresentato dall'avv. Caterina Galati Rando;
, nato in [...] il [...], C.F.: , e residente a [...] C.F._14
Vittorio Fiore n. 4, quale unico erede dell'avv. stante la rinunzia (come dichiarato CP_7 dal procuratore in 1° grado) di e in primo grado difeso e Controparte_8 Controparte_9 rappresentato dall'avv. Agostino Mongioj;
., in persona del leg. rappr. p.t., C.F.: TR0
, in primo grado difesa e rappresentata dall'avv. Agostino Mongioj, P.IVA_2
appellati non costituiti
Oggetto: appalto privato
CONCLUSIONI
Per gli appellanti, come da atto di citazione in appello:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, per i motivi suesposti, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza n. 156/2020 emessa dal Tribunale il 14.5.2020, all'esito del giudizio iscritto al numero 1078/2013 RG, e per l'effetto:
2 1) ritenere e dichiarare la responsabilità personale della SI.ra , nel contratto di TR
appalto sottoscritto il 10.1.2011 e, quindi, la sua legittimazione passiva nel giudizio;
2) conseguentemente confermare anche nei confronti della persona di il decreto TR
ingiuntivo n. 125/2013, n. 392/13 R.G., emesso il 6.8.2013 dal Tribunale di Nicosia;
3) Condannare gli appellati al pagamento delle spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
Per le appellate e , come da comparsa di TR PA
costituzione e risposta depositata in data 19.04.2021:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Caltanissetta adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE:
- dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'appello proposto per le ragioni indicate in atto ovvero dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., l'impugnazione de quo;
NEL MERITO:
- rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti, confermando la sentenza n. 156/2020, resa dal Tribunale di NA nel giudizio n. 1078/2013 RG, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
- respingere, con la miglior formula, tutte le eccezioni e le domande svolte dagli appellanti per i motivi esposti in narrativa.
Con vittoria di spese e compensi dei due gradi giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 12 settembre 2013, , in proprio e nella qualità TR di presidente e legale rappresentante “pro tempore” dell'associazione conveniva CP_2
in giudizio dinanzi al Tribunale di NA (subentrato nel frattempo al _1
soppresso Tribunale di Nicosia) proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 125/2013, emesso il 6 agosto 2013 dal Tribunale di Nicosia, con il quale era stato ingiunto alla CP_2
e alla stessa in proprio, il pagamento in favore di
[...] CP _1 la somma di € 150.900,00 (oltre interessi e spese monitorie liquidate in € 1.238,00 oltre Iva e
Cpa).
La procedura monitoria era stata promossa da contro in proprio _1 TR
e contro l' , della quale la era Presidente, per il pagamento PA CP
3 di € 150.900,00, somma residua del corrispettivo complessivamente pari ad € 1.200.715,96, dovuto per l'appalto commissionato al con contratto in data 10.1.2011. Per_1
Tale appalto aveva ad oggetto la realizzazione di una strada interpoderale nella zona di Serra San
Vito, nei Comuni di Troina e Bronte, secondo un progetto finanziato all'80% dalla Regione Sicilia e al 20% dalla . PA
Con l'atto di opposizione deduceva la propria carenza di legittimazione attiva, sul TR
presupposto di aver concluso il contratto di appalto soltanto nella qualità di Presidente dell' ” e senza assunzione di alcuna responsabilità personale per le CP_2 CP_2
obbligazioni derivanti dallo stesso contratto.
La sosteneva che la fattispecie di responsabilità personale e solidale prevista dall'art. 38 CP
c.c. – applicabile a chi agisce in nome e per conto di un'associazione non riconosciuta – è assimilabile, per giurisprudenza consolidata, a quella derivante da un'obbligazione fideiussoria;
deduceva l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 1957 c.c., secondo cui il creditore è legittimato a rivalersi sul fideiussore qualora abbia, entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, promosso le proprie istanze nei confronti del debitore principale.
Sul punto, deduceva la decadenza dell'appaltatore dal diritto di recuperare il credito vantato nei confronti della quale Presidente dell'Associazione non riconosciuta ”, CP CP_2 evidenziando come l'obbligazione principale fosse scaduta in data 22.08.2012, allorquando, contestualmente alla consegna dei lavori, aveva emesso la fattura a saldo per _1
l'importo di € 350.900.
Rilevava che, a partire da tale data, non era stata proposta alcuna formale istanza di pagamento né nei propri confronti, né nei confronti del debitore principale nei successivi sei mesi;
che, pertanto, decorso il termine previsto dall'art. 1957 c.c. per l'azione contro il debitore principale, era venuta meno la possibilità di invocare, a carico della la responsabilità solidale prevista CP dall'art. 38 c.c.
L'opponente deduceva, altresì, che varie decisioni in merito alla committenza dei lavori erano state adottate dall'assemblea dei soci e che quest'ultimi avevano tutti intrattenuto rapporti con la ditta esecutrice e con la direzione dei lavori;
che gli assegni consegnati all'appaltatore erano stati tratti su conto corrente intestato all' , benché da lei sottoscritti, ma soltanto nella qualità di CP_2
presidente. Sosteneva, quindi, che era intervenuta nel rapporto contrattuale esclusivamente nella qualità di Presidente dell'associazione, senza assumere alcuna responsabilità personale e che il debito nei confronti dell'appaltatore era da ricondurre al mancato pagamento, da parte di alcuni soci, delle quote sociali che tutti gli associati si erano obbligati a versare con l'atto costitutivo dell' , per finanziare i lavori oggetto dell'appalto. Per queste ragioni, con l'atto di CP_2
4 citazione in opposizione, chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa di tutti i soci affinché manlevassero l' e lei stessa “di tutto quanto da questi fosse PA dovuto a ”. _1
La concludeva chiedendo al Tribunale adito, previa sospensione della provvisoria CP
esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la revoca dello stesso, con vittoria delle spese.
Si costituiva in giudizio l'opposto , il quale contestava quanto dedotto dalle parti _1 opponenti e chiedeva il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, con vittoria delle spese del giudizio di opposizione.
Il , segnatamente, deduceva che durante l'esecuzione dei lavori di appalto aveva interloquito Per_1
unicamente con;
che aveva ultimato gli stessi lavori appaltati in data 22.08.2012, TR emettendo, lo stesso giorno, fattura a “saldo finale” per l'importo di € 350.900,00; che CP
gli aveva consegnato due assegni, un primo assegno dell'importo di € 75.000,00 ed un
[...] secondo per la somma di € 75.900,00, entrambi tratti su Banca Unicredit, filiale di Troina;
che, su richiesta della stessa non aveva messo subito all'incasso detti assegni;
che, soltanto in CP
data 30.04.2013, aveva presentato all'incasso l'assegno di € 75.000,00 che, tuttavia, non era stato pagato per mancanza di fondi;
che, dopo diversi solleciti di pagamento, rivelatisi vani, si era determinato ad avviare il procedimento monitorio ed aveva ottenuto il decreto ingiuntivo opposto.
Tanto premesso, contestava l'eccezione di difetto di legittimazione passiva spiegata da CP
nell'atto di opposizione;
sosteneva che il contratto di appalto comportava testualmente
[...]
l'assunzione di una responsabilità personale facente capo alla medesima la quale, quindi, CP aveva agito pure in proprio e non solo nella qualità di Presidente dell'Associazione; deduceva che vi era stato uno specifico interesse della alla realizzazione dei lavori, in considerazione CP della notevole estensione dei terreni di sua proprietà interessati dalla realizzazione dell'opera appaltata;
deduceva che, in ogni caso, la responsabilità della era riconducibile anche alla CP
previsione dell'art. 38, 2° comma cod. civ.; contestava l'eccezione di decadenza per il decorso del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. formulata dalla parte opponente e, in particolare, sollevava una specifica contestazione sul giorno di scadenza dell'obbligazione principale.
Segnatamente, contestava la data di scadenza dell'obbligazione principale, per come individuata dalla nella data di consegna dei lavori e della emissione della fattura a saldo da parte CP dell'appaltatore (22.08.2012), ritenendo che fosse, piuttosto, da individuare nel giorno in cui il aveva portato all'incasso l'assegno rivelatosi privo di copertura e dunque il giorno 3 Per_1
aprile 2013. Il concludeva chiedendo al Tribunale di rigettare la proposta opposizione ad Per_1 decreto ingiuntivo e si opponeva all'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo.
5 Il Tribunale di NA rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto ed autorizzava la chiamata in giudizio dei soci dell'associazione.
Omettendo le vicende processuali riguardanti la posizione dei terzi chiamati in causa nel giudizio di primo grado, per quanto in tale sede rileva, avviava, in pendenza di giudizio, _1
un procedimento di pignoramento presso terzi per il recupero delle somme di cui al decreto ingiuntivo opposto, sia nei confronti di sia nei confronti dell' . TR PA
A seguito di ciò, in data 1 marzo 2014, e sottoscrivevano una TR _1
scrittura privata con la quale pattuivano il pagamento del debito e la rinuncia a coltivare tutti i contenziosi tra loro pendenti (il pignoramento presso terzi azionato da , ed il _1 procedimento di opposizione all'esecuzione incardinato da ). TR
Il Tribunale di NA, in composizione monocratica, definiva la causa iscritta al n. 1078/2013
R.G. con la sentenza n. 156/2020, pubblicata il 14 maggio 2020, con la quale così statuiva:
“…rigetta l'opposizione proposta dall' , in persona del legale rappr te p.t., PA
nei confronti del decreto ingiuntivo n. 125/2013, n. 392/13 R.G., emesso in data 06.08.2013 dal
Tribunale di Nicosia, che, per l'effetto, conferma nei confronti dell' opponente;
CP_2
- accoglie l'opposizione proposta da nei confronti del decreto ingiuntivo n. TR
125/2013, n. 392/13 R.G., emesso in data 06.08.2013 dal Tribunale di Nicosia, che, per l'effetto, revoca nei confronti dell'opponente;
- dichiara improcedibili le domande di garanzia proposte dall' , in persona PA
del legale rappr.te p.t., nei confronti di;
della Parte_7 TR1
di e di , e
[...] Controparte_3 Parte_5 Parte_6 [...]
quali eredi di Controparte_3 Persona_2
- rigetta la domanda di manleva proposta dall' , in persona del leg.le PA rappr. p.t., nei confronti e , di e;
CP_5 CP_6 Controparte_8 Controparte_9
- accerta che è obbligato a tenere indenne in manleva l' Controparte_4 PA
, in persona del leg.rappr.p.t., di quanto questa dovesse pagare, in seguito alla presente
[...] decisione, a , nei limiti della somma di € 2.850,00, oltre interessi al tasso legale _1
sino al soddisfo. Rigetta il resto. Spese compensate.”
La decisione è stata appellata da , , e Parte_8 Parte_4 Parte_2 [...]
, tutti nella loro qualità di eredi di , deceduto in data 30 Parte_3 _1
marzo 2020 (cfr. certificato di morte in atti), che hanno impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale di NA ha revocato il decreto ingiuntivo opposto nei confronti di
. TR
6 Gli appellanti, con l'unico motivo di appello, hanno dedotto la mancata e/o erronea valutazione di prove e documenti decisivi ai fini del decidere.
In particolare, hanno dedotto che, sulla base delle prove acquisite, pure , TR
in proprio, va ritenuta responsabile del mancato pagamento del corrispettivo dell'appalto, non soltanto l' . PA
Gli appellanti hanno evidenziato come, già in sede di stipula del contratto di appalto del 10.01.2011,
aveva assunto obblighi anche “in proprio”, come espressamente previsto nello TR
stesso contratto con una dicitura, a loro avviso, erroneamente non valorizzata dal Tribunale di NA;
che tale circostanza era, comunque, desumibile dallo specifico interesse della alla CP realizzazione dei lavori oggetto dell'appalto, per la notevole estensione dei terreni di sua proprietà ed interessati dai lavori oggetto dell'appalto.
Gli appellanti hanno affermato che il Giudice di prime cure ha altresì errato a non tenere nel dovuto conto la scrittura privata del 1° marzo 2014, con la quale l' , PA
rappresentata dalla Presidente si era impegnata a pagare il dovuto a CP _1
entro il 18.3.2014 ed a rinunciare al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo all'epoca in corso;
contestualmente, l'appaltatore opposto si sarebbe impegnato a rinunciare a coltivare il procedimento di pignoramento presso terzi azionato per il recupero del credito vantato e si era pattuito, infine, che, in caso di mancato pagamento del debito, avrebbe potuto procedere sia contro _1
l' , sia nei confronti della per l'intero importo del decreto ingiuntivo, che, CP_2 CP
pertanto, sarebbe rimasto pienamente valido ed efficace.
Gli eredi di hanno, dunque, evidenziato come, anche in quella sede, _1 CP
aveva accettato di rispondere personalmente nei confronti dell'appaltatore; da ciò
[...]
deriverebbe, secondo gli appellanti, che il giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere che sarebbe incorso nella decadenza del termine semestrale di cui all'art. 1957 _1
c.c. nei confronti di e ad esonerare, di conseguenza, quest'ultima dal TR
rispondere con il proprio patrimonio personale del mancato pagamento del debito facente capo all'associazione.
Gli appellanti hanno, inoltre, contestato la statuizione di primo grado sulle spese di giudizio e rassegnato le conclusioni come da atto di appello, in epigrafe trascritte.
Le appellate e l' costituitesi in appello, hanno TR PA eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello, sostenendo che l'atto introduttivo del presente giudizio non rispetterebbe i requisiti di forma e di contenuto di cui all'art. 342 c.p.c..
7 Nel merito, hanno sostenuto il Giudice di prime cure ha valutato correttamente le prove e che va esclusa qualsivoglia responsabilità personale in capo a per il mancato TR pagamento del corrispettivo dell'appalto.
Le parti appellate hanno chiesto, quindi, il rigetto dell'appello, con la condanna degli appellanti alle spese del doppio grado di giudizio.
Gli altri appellati , , Parte_5 Parte_6 Controparte_3 [...]
, , CP_4 CP_5 CP_6 Parte_7 TR0
, nei cui confronti è stato correttamente instaurato il contraddittorio in appello,
[...]
non si sono costituiti.
La Corte, all'esito della prima udienza di trattazione, con ordinanza in data 21 aprile 2021 ha ritenuto che l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. potesse essere esaminata unitamente al merito e che, per altro verso, non sussistessero i presupposti per l'invocata pronunzia di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c.
Quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 29 febbraio 2024.
L'udienza per la precisazione delle conclusioni è stata poi differita al 26 settembre 2024 ed
è stata sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c..
Alla scadenza del termine assegnato alle parti per il deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. la Corte, verificato il deposito di dette note, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
Gli appellanti hanno depositato la comparsa conclusionale mentre le parti appellate hanno depositato la memoria di replica.
§§§
In rito, va dichiarata la contumacia degli appellati , Controparte_3 Parte_5
, (quest'ultimo anche in proprio e tutti e tre quali
[...] Parte_6 Controparte_3
eredi di ), , , Persona_2 Controparte_4 CP_5 CP_6 Parte_7
(quale unico erede di e ., CP_7 TR0
nei cui confronti il contraddittorio in appello risulta correttamente instaurato (cfr. documentazione in atti).
Sempre in rito, l'appello è ammissibile ex art. 342 c.p.c..
La Suprema Corte ha chiarito che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del
2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati
8 della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”
(Cass. Sez. Un. -, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, Rv. 645991 - 01).
Nel caso di specie l'impugnazione contiene la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo Giudice.
Nel merito, l'appello è fondato.
La sentenza del Tribunale di NA è stata censurata dagli appellanti per la parte in cui è stata esclusa la responsabilità solidale di nel rapporto contrattuale di appalto con TR [...]
, sostenendosi che il giudice di prime cure non ha dato il necessario rilievo alla Per_1
scrittura privata del 1.3.2014, depositata in prime cure dalla difesa dello stesso con la Per_1
memoria ex art. 183, VI co. n. 2 c.p.c..
In ordine alla posizione assunta dall'opponente nel contratto di appalto in data TR
10 gennaio 2011 il Giudice di prime cure ha affermato quanto segue:
<
l'individuazione della sola “… legalmente rappresentata dalla OR PA
, da una parte”, senza alcun riferimento alla dedotta assunzione della posizione Parte_9
di committente da parte di Così pure, in premessa alle clausole contrattuali è TR riferito dell'iniziativa dell' circa la realizzazione delle opere stradali con la CP_2 presentazione del progetto al fine dell'ottenimento del finanziamento dell'80% del costo delle opere da parte dell'Assessorato, ribadendosi che “Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, tra l' rappresentata legalmente dalla OR , PA TR da una parte e l'impresa dall'altra parte, nella qualità di esecutore e responsabile _1
dei lavori, nonché di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione delle opere, si conviene e stipula quanto segue: ...”. La sottoscrizione del contratto da parte dell'opponente è avvenuta con l'apposizione della firma in calce al timbro dell'associazione indicante la qualifica di “presidente” e senza indicazione di sottoscrizione “in proprio”.
A fronte del testo negoziale, non sono pertinenti le argomentazioni addotte dall'opposto, in quanto l'assunzione di “responsabilità personale” in capo a per le obbligazioni assunte TR dall' conseguiva già alle attività poste in essere dalla stessa nell'interesse dell'Ente CP_2
rappresentato, sicché il rafforzamento della garanzia avrebbe dovuto perseguirsi da parte
9 dell'appaltatore con altri strumenti giuridici, di cui non vi è traccia nel contratto. Né può reputarsi che questo risultato potesse ragionevolmente ottenersi attraverso l'assunzione da parte di
[...] della posizione di committente al pari dell' , in quanto l'interesse alla CP CP_2 realizzazione dell'opera di per sé non appare proporzionato all'assunzione dell'onere del pagamento del corrispettivo dell'appalto pari a € 1.320.787,55, obbligo che avrebbe goduto, come detto, della sola garanzia generica ex art. 2740 c.c., ed è lo stesso opposto che lamenta la limitata fruttuosità dell'azione esecutiva intrapresa in forza del D.I. esecutivo>> (cfr. pagina 18 della sentenza).
La Corte osserva che, nell'interpretazione del contratto, il carattere prioritario dell'elemento letterale non deve essere inteso in senso assoluto, atteso che il richiamo nell'art. 1362 c.c. alla comune intenzione delle parti impone di estendere l'indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici, anche laddove il testo dell'accordo sia chiaro ma incoerente con indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti;
pertanto assume valore rilevante anche il criterio logico-sistematico di cui all'art. 1363 c.c., che impone di desumere la volontà manifestata dai contraenti da un esame complessivo delle diverse clausole aventi attinenza alla materia in contesa, tenendosi, altresì, conto del comportamento, anche successivo, delle parti (cfr. Cass. 13595/2020).
Nel caso di specie, non può trascurarsi la portata letterale dell'espressione contenuta nella prima clausola del contratto di appalto in data 10.1.2011, alla pagina 1, ultimo capoverso, laddove le parti hanno concordato che “La OR , in nome proprio e nella TR qualità di Presidente dell' , conferisce a trattativa privata all' PA [...]
che accetta l'incarico per l'esecuzione dei lavori…”. Parte_10
Appare inequivoca, dunque, l'affermazione contenuta nel contratto di appalto quanto al fatto che la ha assunto l'obbligazione contrattuale con l'appaltatore non solo in CP Per_1 qualità di presidente dell'associazione ” ma anche in nome proprio. CP_2
In ogni caso, occorre anche considerare, ai fini dell'interpretazione del contratto di appalto, il comportamento successivo tenuto dalla CP
Infatti l'appaltatore eseguiva regolarmente i lavori ed il 22.8.2012, all'ultimazione degli Per_1
stessi, emetteva la fattura di “saldo finale” n. 31/2012 per l'importo di € 350.900,00, compresa IVA, in pagamento della quale , emetteva in favore del , l'assegno n. TR Per_1
3589427419-06 di € 75.000,00 e l'assegno n. 3589427420-07 di € 75.900,00, entrambi tratti su Banca
UniCredit, filiale di Troina, su conto corrente bancario intestato alla . PA
La consegna di detti assegni era accompagnata dall'esplicita richiesta della rivolta al CP
di non presentare subito all'incasso detti assegni, che in quel momento erano privi di Per_1
copertura.
10 Gli assegni bancari venivano firmati dalla senza apporre alcun timbro a secco CP che riferisse con chiarezza l'emissione degli assegni alla associazione da lei rappresentata e tale contegno non poteva non assumere il SInificato di una garanzia personale della CP in vista dell'adempimento dell'obbligazione assunta precedentemente quale presidente della
. PA
Il giudice di prime cure ha sostenuto che la non ha assunto in proprio l'obbligazione CP contrattuale quale committente dell'appalto, al pari dell' ” della quale TR2 era presidente, in quanto “…l'interesse alla realizzazione dell'opera di per sé non appare proporzionato all'assunzione dell'onere del pagamento del corrispettivo dell'appalto pari a €
1.320.787,55, obbligo che avrebbe goduto, come detto, della sola garanzia generica ex art. 2740 c.c….”
(cfr. pag. 18 della sentenza di primo grado).
La Corte osserva che, in tema di interpretazione del contratto, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto. Il rilievo da assegnare alla formulazione letterale dev'essere verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale, e le singole clausole vanno considerate in correlazione tra loro,
dovendo procedersi al loro coordinamento a norma dell'art. 1363 c.c.., dovendosi intendere per
"senso letterale delle parole" tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il SInificato (Cass. 11475/2024).
Non è, dunque, possibile fondare l'esclusione della personale responsabilità di su TR argomentazioni concernenti la convenienza dell'affare contrattuale per una delle parti.
In ogni caso, come detto, ai fini di interpretazione del contratto rileva anche il comportamento delle parti successivo alla stipula del contratto di appalto.
Sul punto, rileva la circostanza che, dopo che l'appaltatore aveva eseguito regolarmente i Per_1 lavori e, in data 22.8.2012, alla ultimazione degli stessi, emetteva fattura di “saldo finale” n. 31/2012 per l'importo di € 350.900,00, compresa IVA, la stessa firmava in favore dell'appaltatore CP
l'assegno n. 3589427419-06 di € 75.000,00 e l'assegno n. 3589427420-07 di € 75.900,00, entrambi tratti su Banca UniCredit, filiale di Troina, conto corrente intestato alla “ ”, senza CP_2 CP_2
apporre sugli assegni bancari il timbro a secco con la specificazione della qualifica di Presidente dell'Associazione da lei ricoperta.
Questo comportamento può essere valutato come sintomatico dell'impegno assunto in proprio dalla unitamente all'Associazione, di pagare il corrispettivo richiesto dall'appaltatore una CP volta che i lavori appaltati erano stati regolarmente conclusi e vi era stata l'emissione delle fatture per il corrispettivo.
11 E' altresì rilevante l'ulteriore circostanza, successiva alla stipula del contratto di appalto, dedotta come tema di discussione in giudizio, della redazione e sottoscrizione della scrittura privata in data 1.3.2014, depositata dalla difesa del in prime cure, con la memoria ex art. 183, Per_1 comma 6, n. 2 c.p.c.
La scrittura privata in data 1.3.2014, in buona sostanza, esprime la rinuncia della a fare CP
valere la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria, ai sensi dell'art. 1957 cod. civ., quale effetto della mancata proposizione delle azioni contro il debitore principale (o contro il garante),
entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale.
Infatti, nella scrittura privata del 1.3.2014 si legge: - al punto “4”: Qualora l PA non dovesse provvedere ai pagamenti previsti al superiore punto “1”, il SI. potrà _1 riprendere l'esecuzione sia nei confronti dell' , come pure nei confronti della PA
SI.ra , per tutte le somme portate dal citato decreto ingiuntivo n. 125/2013, che TR rimarrà perfettamente valido ed efficace, detratti eventuali acconti versati”. - al punto “5”: Si pattuisce espressamente che le spese di registrazione del decreto ingiuntivo n. 125/2013, allorché saranno liquidate dall'Agenzia delle Entrate, rimarranno ad esclusivo carico dell' e della SI.ra PA
e qualora dovessero essere pagate dal SI. , questi avrà azione di TR _1 rivalsa contro i predetti”.
La scrittura privata del 1.3.2014 ha la natura propria di un atto ricognitivo circa la solidale responsabilità dell' e della in vista dell'adempimento PA TR
degli obblighi derivanti dal decreto ingiuntivo n. 125/2013 del Tribunale di NA, all'epoca opposto.
Il riferimento al decreto ingiuntivo n. 125/2013, che “rimarrà perfettamente valido ed efficace, detratti eventuali acconti versati” esprime chiaramente il comune intento dei sottoscrittori della scrittura privata in data 1.3.2014 di porre a carico della della Parte_11 PA
l'impegno di garantire che l'efficacia del provvedimento esecutivo non subisse alcuna
[...]
decadenza o limitazione in relazione all'eventuale adempimento parziale.
Quindi il credito complessivo azionato dal in sede monitoria ed opposto dalla Per_1 CP
e dalla dinanzi al Tribunale di NA rimaneva eSIibile nei PA confronti di entrambi i soggetti obbligati ( cioè l' ), TR3 senza che l'eventuale versamento di acconti potesse limitare l'azione esecutiva del creditore.
Inoltre, al punto “5”, la scrittura privata in data 1.3.2014 prevedeva che le spese di registrazione del suddetto decreto ingiuntivo, una volta liquidate dall'Agenzia delle Entrate, fossero ad esclusivo carico dell' e della SI.ra . PA TR
Anche quest'ultima pattuizione, integrata dalla previsione di un'azione di rivalsa a favore del
[...]
nel caso in cui egli fosse stato costretto a corrispondere tali spese, rafforzava la garanzia Per_1
12 del a che l'obbligazione in questione facesse capo sia alla ” Per_1 CP_2 CP_2
che a . TR
Pertanto il negozio ricognitivo in data 1.3.2014 riaffermava la responsabilità personale della in solido con quella dell' , sia per il credito principale CP PA
azionato in sede monitoria dal , sia per gli oneri accessori ad esso connessi. Per_1
In definitiva, la scrittura privata in data 1.3.2014 ha natura di atto ricognitivo e contempla la responsabilità solidale della e della per le PA TR obbligazioni assunte con il contratto di appalto del 2011 nei confronti dell'appaltatore.
E' chiaro che la con la scrittura privata del 1.3.2014, si è obbligata a rispondere CP
dei pagamenti e degli oneri connessi al decreto ingiuntivo n. 125/2013 per il caso in cui l' non avesse adempiuto alle proprie obbligazioni. PA
Un tale impegno della contenuto nella scrittura privata del 1.3.2014, integra una CP
vera e propria rinuncia, da parte sua, alla facoltà di eccepire la decadenza del creditore dalla garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 1957 c.c..
La Suprema Corte ha chiarito che la decadenza del creditore dalla garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 1957 c.c., per effetto della mancata proposizione della domanda contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza della sua obbligazione, può essere oggetto di deroga convenzionale, o di rinuncia da parte dell'interessato, pure implicita, come nel caso in cui il fideiussore assuma un impegno incondizionato, esteso, in via generale, a tutti gli affari generali del garantito, senza limitazioni temporali (cfr. Cass. n. 9719 del 1992).
Inoltre, la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, prevista dall'art. 1957 cod. civ., quale conseguenza del mancato inizio dell'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, e può di conseguenza essere derogata dalle parti sia esplicitamente, sia implicitamente, attraverso un comportamento concludente (cfr. Cass. n. 13078 del 2008).
E' ammessa, pertanto, la deroga pattizia al principio della decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, prevista dall'art. 1957 cod. civ., quale conseguenza del mancato inizio dell'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, trattandosi di materia che non è sottratta alla disponibilità delle parti.
Pure a voler ritenere fondata la tesi della secondo cui la stessa ha stipulato CP
il contratto di appalto in data 10.1.2011 con il esclusivamente nella qualità di Presidente Per_1 della Associazione non riconosciuta denominata ”, non anche come committente CP_2
in proprio (sebbene il contratto di appalto contenga una disposizione testuale di segno contrario), la non può sottrarsi, in ragione della sua posizione di presidente della Associazione CP
13 non riconosciuta , alla applicazione del seguente principio di diritto: “La CP_2
responsabilità solidale prevista dall'art. 38 cod. civ. per colui che ha agito in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non concerne, neppure in parte, un debito proprio dell'associato, ma ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell'associazione stessa;
consegue che l'obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile fra quelle di garanzia "ex lege", assimilabili alla fideiussione, e che il diritto del terzo creditore è assoggettato alla decadenza di cui all'art. 1957 cod. civ. secondo i principi riguardanti la fideiussione solidale, per cui non si richiede la tempestiva escussione del debitore principale ma, ad impedire l'estinzione della garanzia, è indispensabile che il creditore eserciti tempestivamente l'azione nei confronti, a sua scelta, del debitore principale o del fideiussore” (Cass.
11759/2002; conforme Cass. n. 13946/1991).
Infatti la scrittura privata in data 1.3.2014, avente natura di negozio di ricognizione, esprime la rinuncia della a fare valere l'eccezione di decadenza sollevata con l'atto di CP
opposizione e tale rinuncia è ammissibile in quanto la stessa decadenza non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico e può essere derogata dalle parti sia esplicitamente, sia implicitamente, attraverso un comportamento concludente (cfr. in tal senso Cass. civ., Sez. 3, n.
13078 del 21.05.2008).
In conclusione, per le suesposte ragioni, la sentenza di primo grado deve essere parzialmente riformata, secondo le statuizioni indicate nel dispositivo e va confermato, anche nei confronti di , il decreto ingiuntivo n. 125/2013, n. 392/13 R.G., emesso il 6.8.2013 dal TR
Tribunale di Nicosia, oggetto di opposizione.
In ordine al regime delle spese processuali, occorre tenere presente che il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo, mentre in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata dal giudice del gravame soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr. Cass. 16526/2024).
All'esito del giudizio di appello, atteso che il decreto ingiuntivo opposto viene confermato anche nei confronti di e non solo della , le TR PA spese del doppio grado di giudizio devono seguire, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la soccombenza complessiva e finale delle appellate ed e si TR PA
liquidano, in base agli atti, in assenza di nota spese, secondo i parametri indicati dal D.M. 55/2014
e successive modificazioni e integrazioni, in favore degli appellanti , Parte_1
14 , , , nella qualità di eredi di , Parte_2 Parte_3 Parte_4 _1 tenuto conto del valore dichiarato della controversia (€ 155.000), come segue:
1) quanto al giudizio di primo grado, euro 5.077,00 per compensi (fase studio: € 919; fase introduttiva:
€ 777; fase istruttoria: € 1.680; fase decisoria: € 1.701), oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA;
2) quanto al giudizio di appello, euro 1.165,50 per esborsi ed euro 9.991,00 per compensi (fase studio: € 2.977; fase introduttiva: € 1.911; fase decisoria: € 5.103), oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
In ragione dell'accoglimento dell'appello, non sussistono i presupposti processuali ex art.13, comma
1 quater, del D.P.R. n.115/2002 per porre a carico degli appellanti il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'iscrizione a ruolo della proposta impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, nella contumacia, che dichiara, di , , Controparte_3 Parte_5 Parte_6 Controparte_3
(quest'ultimo anche in proprio e tutti e tre quali eredi di ), Persona_2 Controparte_4
, , (quale unico erede di e CP_5 CP_6 Parte_7 CP_7 [...]
., in parziale riforma della sentenza del Tribunale TR0
di NA n. 156/2020, pubblicata in data 14 maggio 2020, appellata da , Parte_1
, , , nella qualità di eredi di , Parte_2 Parte_3 Parte_4 _1
così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da in proprio avverso il decreto ingiuntivo n. TR
125/2013, emesso dal Tribunale di Nicosia in data 06.08.2013, in favore di , decreto _1 ingiuntivo che, per l'effetto, conferma anche nei confronti di in proprio;
TR
2) condanna e l' , in solido, al pagamento delle TR PA
spese processuali del doppio grado di giudizio in favore di , Parte_1 [...]
, , , nella qualità di eredi di , Parte_2 Parte_3 Parte_4 _1
liquidate come segue:
- quanto al giudizio di primo grado, euro 5.077,00 per compensi (fase studio: € 919; fase introduttiva: € 777; fase istruttoria: € 1.680; fase decisoria: € 1.701), oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA;
- quanto al giudizio di appello, euro 1.165,50 per esborsi ed euro 9.991,00 per compensi (fase studio: € 2.977; fase introduttiva: € 1.911; fase decisoria: € 5.103), oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA;
15 3) dichiara irripetibili le spese del grado nei confronti degli appellati contumaci;
4) conferma, nel resto, la sentenza appellata.
Caltanissetta, 12 febbraio 2025
Il Presidente estensore
Emanuele De Gregorio
16