((15)) -------------- AGGIORNAMENTO (15)
Il D.L. 1 marzo 2022, n. 17 , convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 2022, n. 34 , come modificato dal D.L. 18 novembre 2022, n. 176 , ha disposto (con l'art. 16, comma 2) che "In deroga a quanto previsto dall' articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 , e' consentita la coltivazione delle concessioni di cui al terzo periodo per la durata di vita utile del giacimento a condizione che i titolari delle concessioni medesime aderiscano alle procedure di cui al comma 1 e previa presentazione di analisi tecnico-scientifiche e programmi dettagliati di monitoraggio e verifica dell'assenza di effetti significativi di subsidenza sulle linee di costa da condurre sotto il controllo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica".