Articolo 4 della Legge 9 gennaio 1991, n. 9
Articolo 3Articolo 5
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31 gennaio 1991
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28 agosto 2002
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19 novembre 2022
Art. 4. (Divieto di prospezione, ricerca e coltivazione) 1. La prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi e' vietata nelle acque del Golfo di Napoli, del Golfo di Salerno e delle Isole Egadi, fatti salvi i permessi, le autorizzazioni e le concessioni in atto, nonche' nelle acque del Golfo di Venezia, nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po.
((15)) -------------- AGGIORNAMENTO (15)
Il D.L. 1 marzo 2022, n. 17 , convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 2022, n. 34 , come modificato dal D.L. 18 novembre 2022, n. 176 , ha disposto (con l'art. 16, comma 2) che "In deroga a quanto previsto dall' articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 , e' consentita la coltivazione delle concessioni di cui al terzo periodo per la durata di vita utile del giacimento a condizione che i titolari delle concessioni medesime aderiscano alle procedure di cui al comma 1 e previa presentazione di analisi tecnico-scientifiche e programmi dettagliati di monitoraggio e verifica dell'assenza di effetti significativi di subsidenza sulle linee di costa da condurre sotto il controllo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica".
Entrata in vigore il 19 novembre 2022
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