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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Trento, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 24/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di TRENTO Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 13:00 con la seguente composizione collegiale:
DE BENEDETTO GIUSEPPE, Presidente e Relatore
CHIETTINI ALMA, Giudice
IU ALDO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 53/2025 depositato il 12/03/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trento - Via Brennero 133 38122 Trento TN
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1dirizzo_1
Resistente_2 - CF_Resistente_2
elettivamente domiciliato presso VIndirizzo_1
Resistente_3 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 398/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRENTO sez. 1 e pubblicata il 29/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T2A03MQ00898 2018 IRES-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T2A01MQ00901 2018 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T2A01MQ00904 2018 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Entrambe le parti confermano le già formulate richieste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate di Trento impugnava la sentenza n. 398/01/2024 - compiutamente indicata in epigrafe
- pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trento in data 15.3.2024 ed avente ad oggetto avvisi di accertamento notificati a Resistente_3 srl, Resistente_1 e Resistente_2, soci della predetta società.
Il procedimento di primo grado trovava origine in tre diversi ricorsi formulati avverso altrettanti avvisi di accertamento. Il primo, notificato alla Società, aveva ad oggetto IRES ed altro, i secondi, notificati ai predetti soci, avevano ad oggetto IRPEF ed Addizionale Regionale, oltre accessori.
I ricorrenti sostenevano in fatto che fino al termine dell'anno 2008 la Resistente_3 S.r.l. avesse una compagine sociale costituita da quattro soci, e precisamente Nominativo_1 con quota pari al 41% del capitale sociale, Nominativo_2 con quota pari al 7%, Resistente_2 con quota pari al 26% e Resistente_1 con quota pari al 26%. Obiettivo della società era di sviluppare ulteriori investimenti ma tale programma, condiviso dai soci Resistente_2 e Resistente_1, non trovava il consenso degli altri soci. Per tale motivo era stata costituita una “società veicolo”, la Società_1 Srl, la cui proprietà faceva esclusivamente capo a Resistente_2 e Resistente_1. Intenzione dei soci Res_1Res_2 sarebbe stata quella di assorbire l'intero pacchetto di partecipazione del Resistente_3 e, immediatamente dopo, provvedere agli investimenti col rinnovo degli impianti della società. Per dichiarata intenzione dei ricorrenti l'operazione di costituzione della nuova società aveva il solo scopo di ottenere il necessario finanziamento bancario per l'esecuzione degli investimenti previsti. La società veicolo, di poi, ottenne effettivamente un finanziamento di oltre quattro milioni di euro da parte della Banca_1. Seguiva una “fusione inversa” della società Società_1
nella società Resistente_3 , di cui erano rimasti soci i soli Resistente_2 e Resistente_1, che provvedevano ad investire il finanziamento ricevuto per un parziale abbattimento degli oneri bancari nel frattempo originati in capo alla società incorporante. Sostenevano ancora i ricorrenti che l'operazione di costituzione e fusione della Società_1 srl si era resa necessaria proprio per poter acquisire il finanziamento bancario, altrimenti non concedibile alle persone fisiche, non potendo queste, a differenza della società, garantire il rilevante flusso di somme destinate al rimborso dell'importante finanziamento erogato, nonostante la possibilità per i richiedenti di poter offrire solide garanzie immobiliari. Respingevano la contestazione dell'Ufficio di aver realizzato un'operazione con intenti elusivi ex art. 37bis, c. 4, DPR 600/73.
Tra l'altro tutte le descritte operazioni (costituzione della società veicolo, acquisizione dei finanziamenti e fusione inversa) sarebbero state l'espressa esecuzione di un contratto preliminare del 25.3.2008 che prevedeva l'impegno dei soci Nominativo_1 e Nominativo_2 a cedere le loro rispettive quote ai soci Resistente_2
e Resistente_1, i quali si impegnavano ad acquisirle “... in nome proprio oppure a nome di persone od enti da nominare ...” per un corrispettivo prestabilito.”
Escludevano i ricorrenti, in definitiva, che sussistesse l'intento elusivo contestato dall'Ufficio accertatore. L'agenzia delle Entrate si costituiva ritualmente in giudizio ribadendo le ragioni espresse nell'avviso di accertamento a sostegno della ritenuta natura elusiva delle operazioni descritte (nel merito sostanziale di esse non vi è contestazione alcuna, n.d.r.) e ribadiva come vi fosse stata una sostanziale divisione di utili tra i soci/ricorrenti, un maggior reddito per la Società e l'assenza di valide ragioni economiche che potessero giustificare le operazioni di costituzione e fusione delle società. Le operazioni, come detto, avrebbero comportato un notevole risparmio di imposta, essendo tra l'altro i soci in grado di acquisire i necessari finanziamenti dalle banche, potendo disporre di cospicui beni con i quali garantire le erogazioni necessarie per gli investimenti previsti.
La sentenza di primo grado accoglieva i ricorsi sostenendo che non potesse ravvisarsi nel caso di specie alcun intento elusivo, essendo del tutto giustificato il comportamento delle parti dalla necessità di ottenere finanziamenti bancari non altrimenti ottenibili e dalla necessità di eseguire correttamente il contratto preliminare di cui si è detto innanzi.
Affermava ancora la prima sentenza che “E' chiaro che l'onere probatorio di dimostrare la presunta elusione fiscale e quindi del vantaggio che ne avrebbero avuto i fratelli Res_1Res_2 grava esclusivamente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate. Collegato al sullodato art. 37 bis, in termini di antielusione, l'art. 10 bis comma 3 della Legge n. 212/00 prevede che “Non si considerano abusive, in ogni caso, le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa ovvero dell'attività professionale del contribuente.”. Continuava la sentenza affermando l'inesistenza di utile in capo ai soci Res_1Res_2 per la cessione delle quote degli altri soci, come pure l'inesistenza di utili in capo alla società Resistente_3 a seguito dell'attività di fusione.
La decisione di accoglimento dei ricorsi riuniti viene impugnata dall'Agenzia delle Entrate con un unico, articolato, motivo di ricorso.
Col tale motivo si sostiene “Violazione e falsa applicazione dell'art. 37 bis DPR 600/73 in combinato disposto con l'art. 2501c.c.”.
La sentenza non farebbe buon governo dei principi che richiama, improntando la propria determinazione su conclusioni non condivisibili in quanto vi sarebbe evidente contrasto con l'art. 37 bis DPPR 600/73 sotto due profili: da un canto per mancata considerazione del carattere “circolare” dell'operazione e la ritenuta esistenza dell'esimente delle “valide ragioni economiche”, dall'altro per la ritenuta non abusività dell'operazione posta in essere con conseguimento di un indebito vantaggio fiscale.
Aggiunge l'appellante che la sentenza in esame attribuisce impropriamente un ruolo dirimente e decisivo al contenuto del preliminare di cessione di quote, che invece costituirebbe proprio l'elemento rivelatore di una operazione elusiva. L'operazione elusiva sarebbe consistita nel “… caricare di passività (gli interessi passivi per il finanziamento ricevuto > n.d.r.) un soggetto (società di capitali) a cui è consentita la deduzione degli interessi passivi nell'ambito del reddito d'impresa. Diversamente tali interessi passivi non sarebbero stati fiscalmente deducibili in quanto sostenuti da persone fisiche.”.
All'esito delle argomentazioni l'Agenzia così concludeva: “Voglia l'On. Le Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado adita, contrariis reiectis, riformare la sentenza in parola con ogni ulteriore conseguenza di legge. Per l'effetto voglia dichiarare la legittimità degli avvisi di accertamento di cui in narrativa con condanna dei soccombenti alle spese del doppio grado di giudizio come da nota che si versa in atti. Salvis juribus.”
Resistevano all'appello le parti ricorrenti con controdeduzioni nelle quali vi era anche riproposizione dei "... motivi rimasti assorbiti in primo grado.".
Gli appellati - con unico atto - richiamavano compiutamente le – incontroverse – vicende che avevano portato agli avvisi di accertamento, non senza ricordare che per gli anni dal 2009 al 2012, precedenti all'accertamento qui in discussione relativo all'anno 2013, l'Agenzia aveva già notificato altri avvisi di accertamento che, assoggettati a ricorso, avevano visto soccombente l'Ufficio accertatore sia in primo che in secondo grado.
In particolare richiamavano le ragioni economiche che avevano portato prima al dissenso sul futuro della società (sotto l'aspetto della necessità di investimenti per aggiornamento dei macchinari) poi alla necessità di accesso al credito per finanziare quegli investimenti, indi alla necessità di finanziamenti da parte di Istituti
d credito per realizzare gli investimenti. Da qui la necessità di creare una nuova società che potesse ottenere i finanziamenti, non altrimenti ottenibili da parte dei soci che intendevano continuare l'attività imprenditoriale.
Non esisteva dunque intento elusivo, ma solo programmazione di attività del tutto lecite e rispondenti a precise esigenze economiche, successivamente regolarmente sottoposte alla dovuta tassazione.
Ricordavano poi che “… il concetto di elusione presuppone un confronto comparativo tra due situazioni, quella a cui si sarebbe potuti giungere con l'operazione elusa e quella concretamente raggiunta con l'operazione elusiva, che devono essere analoghe sul piano economico-giuridico. Del resto, è solo attraverso tale confronto, che si è in grado di cogliere il conseguimento di un eventuale vantaggio contrario al sistema”.
Seguivano ampie argomentazioni sulla necessità di procedere con la creazione di una società veicolo e sulla impossibilità di ottenere altrimenti i necessari finanziamenti. Concludevano i ricorrenti per l'assenza di prova sulla realizzazione dell'intento elusivo, che definiva una mera ipotesi, non confortata da controprova.
Come ulteriore motivo indicava violazioni dell'Amministrazione in punto contraddittorio e violazione dei diritti del contribuente, osservando che quelle critiche erano state condivise in un provvedimento del Garante per il Contribuente inviato anche all'Agenzia delle Entrate (oltre che allegato in atti).
Esprimeva quindi osservazioni sulla possibilità del ricorso introduttivo in forma cumulativa trattandosi di vicenda caratterizzata da identità di oggetto e di interesse dei soggetti ricorrenti.
Concludeva per il rigetto dell'appello con conferma della sentenza di primo grado e condanna di controparte alla rifusione di onorari e spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene opportuno premettere che la presente vicenda processuale è la naturale prosecuzione di altro procedimento attivato dalle stesse parti ricorrenti a seguito di avvisi di accertamento relativi agli anni di imposta dal 2009 al 2012.
Quella vicenda processuale (della quale è notizia anche nella sentenza oggi appellata, che dava conto della pendenza in Cassazione del giudizio a fronte del ricorso formulato dall'Agenzia delle Entrate) si è oggi conclusa con sentenza di estinzione del procedimento pronunciata dalla Suprema Corte con ordinanza n.24354 del 2023.
La Suprema Corte ha dichiarato “estinto il processo” ai sensi del comma 198 dell'art. 1 della Legge n. 197 del 2022. Nell'ordinanza si dà anche atto della assenza di diniego da parte dell'Ufficio, ai sensi del comma
200 della medesima disposizione.
Quel procedimento, come già accennato, traeva origine dai distinti ricorsi presentati dalla società Resistente_3
Srl e dai soci Resistente_1 e Resistente_2 avverso gli avvisi di accertamento emessi per gli anni dal 2009 al 2012, con cui l'Agenzia delle Entrate contestava alla Società ed ai soci, ai fini IRES,
l'indebita deduzione del costo di € 50.22 7,08 per interessi passivi e ai due soci, ai fini IRPEF, l'omessa tassazione di dividendi percepiti, rispettivamente, per euro 49.788,88 e per euro 556.717,13.
Quella vicenda processuale è dunque del tutto sovrapponibile a quella portata oggi al giudizio di questa Corte per l'anno di imposta successivo.
Va preliminarmente, ed in modo assorbente, evidenziato come – in applicazione dei fondamentali principi di diritto – la dichiarazione di estinzione del processo comporti il passaggio ingiudicato della decisione di merito. Ciò in particolare si verifica anche quando sia dichiarato estinto il giudizio a seguito della c.d. definizione agevolata delle liti fiscali pendenti ai sensi dell'art. 1, commi 198 e segg. della Legge 197/2022.
È del tutto pacifico, e provato in atti con allegazione dei provvedimenti giurisdizionali, che le decisioni di merito della pregressa vicenda processuale siano state del tutto favorevoli alla parte ricorrente, con annullamento degli avvisi di accertamento impugnati.
Allo stato degli atti, ed in mancanza di argomentazioni specifiche sul punto, non può che affermarsi che abbia assunto la condizione di “giudicato” la decisione del Giudice di appello che ha visto soccombere l'Ufficio accertatore, con annullamento degli avvisi di accertamento impugnati relativi agli anni dal 2009 al
2012, del tutto sovrapponibili, quanto a vicenda storica, motivazione ed argomentazioni in giudizio, agli accertamenti relativi all'anno di imposta 2013.
Un tanto sarebbe sufficiente per confermare la sentenza oggi appellata.
Si può peraltro aggiungere, come già affermato da altro Collegio di questa Corte, che “… le conclusioni cui è pervenuta l'Agenzia delle Entrate sembrano fondate su supposti comportamenti elusivi dei Res_1Res_2te_2 che non sono però confermati dall'evolversi dei fatti e dai movimenti contabili riscontrati.”
Al riguardo appaiono sicuramente rilevanti – contrariamente a quanto sostiene l'Ufficio – tanto il contratto preliminare su cui si fonda la cessione delle quote dei soci uscenti, quanto la costituzione della società Società_1 Srl, già in data 15 luglio 2008, da parte dei due soci Resistente_1 e Resistente_2.
I soci Resistente_2 e Resistente_1, dopo aver manifestato l'interesse per l'acquisizione delle azioni della Società possedute dai soci uscenti e apprezzato il valore dell' azienda in accordo con gli altri soci, redigono il
“preliminare” nel quale si dichiara che “… l'atto di acquisto sarebbe stato effettuato in nome proprio oppure a nome di persone o enti da nominare".
È evidente che già alla firma di quell'accordo preliminare, nel marzo del 2008, i soci di minoranza non nutrissero più alcun interesse per le scelte imprenditoriali future. Di quelle scelte vi è ampia argomentazione negli atti di parte ricorrente e nessun accenno nella motivazione dei provvedimenti impugnati. Al contrario l'Agenzia sostiene che si sia trattato di una cessione di quote con utili non valorizzati negli atti della società,
e dunque non tassati.
È dunque rilevante apprezzare sia la espressa volontà dei soci Resistente_2 e Resistente_1 di acquistare le azioni dei soci uscenti, sia le modalità di acquisizione di quelle partecipazioni. Di tutto ciò non vi è traccia nelle motivazioni del provvedimento, l'imitandosi l'Amministrazione ad affermare l'elusività dell'operazione e l'assenza di necessità della costituzione della nuova società. Al riguardo nella motivazione degli atti impugnati, e negli atti processuali, si richiama la possibilità di acquisire finanziamenti da parte dei soci acquirenti delle quote, ma non si tiene conto delle opportune e documentate argomentazioni di controparte della sussistenza di solidità patrimoniale, ma dell'assenza di capacità reddituale idonea a far fronte al cospicuo indebitamento cui si sarebbe andati incontro.
In punto “assenza di motivazione del provvedimento” si può aggiungere a quanto già scritto nelle precedenti decisioni che risulta del tutto vaga e generica l'affermazione secondo la quale l'acquisto delle quote sarebbe avenuto ''per altre vie". Si tratta all'evidenza di argomentazione priva di supporto probatorio, e dunque di pregio e di possibilità di accoglimento e/o anche solo di valorizzazione.
Come già correttamente affermato in primo grado “… non è sostenibile la tesi dell'ufficio secondo cui i sigg. Res_1Res_2 avrebbero ottenuto un incasso di € 2.281.314,00 per tre ordini di motivi: a) in primo luogo l'incasso deriva da una vendita delle loro quote (riferite al Resistente_3) e non da una acquisizione (delle quote altrui); b) In secondo luogo, l'acquisto delle quote della Resistente_3 non è avvenuto dai signori Res_1Res_2 ma da un soggetto giuridico;
c) infine, la società acquirente ha attivato un finanziamento bancario di € 4.300.000,00 a riduzione del quale i soci hanno effettuato un loro finanziamento, versando quanto incassato. Per i ricorrenti l'operazione si è conclusa con un esborso pari all'incasso, cui si è aggiunto il debito della loro società e la prestazione della garanzia fideiussoria. Non risultano debiti e fideiussione nella situazione ante operazione. Alla luce di quanto sopra non è corretta la tesi dell'ufficio quando sostiene che l'acquisizione da parte dei signori Resistente_1 e Resistente_2 delle quote dei soci Nominativo_1 e Nominativo_2 ha consentito loro un incasso di € 2.281.314,00.”
Non corrisponde poi al vero – ed un tanto è stato affermato anche dal primo Giudice - che la cessione sia avvenuta "diversamente da quanto pattuito". Al riguardo è sufficiente osservare che l'operazione economica
è stata invece correttamente svolta secondo le previsioni del contratto preliminare, e cioè con attribuzione degli effetti del contratto in favore di “…società da nominare …”.
Non si è dunque trattato di un “… chiaro meccanismo di circolarità abusivo, che avrebbe poi permesso ai
Resistente_1 e Resistente_2 di conseguire gli utili della Resistente_3 in esenzione d'imposta.”, ma della limpida esecuzione del contratto preliminare.
Quanto all'aspetto elusivo si può, infine, aggiungere che sarebbe stato onere – imprescindibile – dell'Ufficio dare piena prova non solo del meccanismo supposto elusivo, ma anche degli specifici vantaggi economici,
o meglio del risparmio d'imposta che ne sarebbe conseguito.
Non è affatto sufficiente affermare che si è trattato di un meccanismo non lineare che ha permesso un risparmio di imposta, ma si sarebbe dovuto puntualmente documentare quali sarebbero dovute essere, secondo l'Ufficio, le corrette modalità di svolgimento dell'operazione e quali gli specifici illegittimi vantaggi conseguiti all'illegittima operazione, con espresso calcolo della differenza di imposta.
Come è stato già scritto (cfr sentenza di questa Corte II grado n. 29/01/2020), non può considerarsi come mai avvenuta la cessione delle azioni Resistente_1 e Resistente_2 in favore della Società_1; né può dirsi che la Banca non a bbia condizionato l'operazione nei termini in cui si è svolta. La cessione delle quote azionarie da parte dei quattro soci, Resistente_2 e Resistente_1, Nominativo_2 e Nominativo_1, è attestata dagli ordinativi bancari;
come pure vi è riscontro dei prima citati finanziamenti, nei movimenti del medesimo conto corrente presso la Banca_1. Non può dunque dirsi che, quanto emerge da una serie di documenti, sia amministrativi che contabili, come quelli bancari, non sia mai avvenuto. Né che, per realizzare questa complessa operazione finanziaria, non siano stati sostenuti costi. Non può certo dubitarsi che sia stata costituita una nuova Società; che siano state sostenute spese notarili (sono, infatti, registrate sul citato c/c); che sia stato stipulato un mutuo bancario, con costi amministrativi, oltre agli interessi passivi maturati. Ed occorre ancora ricordare che, quando ai soci Resistente_2 e Resistente_1, Nominativo_2 e Nominativo_1 è stato pagato il costo delle rispettive quote azionarie possedute nella Resistente_3 , gli stessi hanno corrisposto sulle somme loro liquidate l'imposta sostitutiva sulla plusvalenza del4%.”
Riassumendo si può affermare che sussistesse la piena giustificazione di tutte le ragioni economiche e giuridiche per porre in essere il contrato preliminare al quale poi si è dato seguito ed esecuzione, e che non vi sia stato alcun abuso o elusione finalizzati ad un risparmio di imposta.
Manca dunque la condizione normativamente prevista di “…aver agito senza valide ragioni economiche ed allo scopo esclusivo di ottenere fraudolentemente un risparmio d'imposta…”.
Risulta provato che le operazioni economiche e contabili abbiamo trovato la propria base e giustificazione in un contratto preliminare al quale si è data corretta esecuzione, acquistando le azioni dei soci in uscita dalla compagine della Resistente_3, ma soprattutto quello di dare vita ad un nuovo assetto societario, finalizzato anche alla ristrutturazione aziendale al fine di conseguire nuovi obiettivi commerciali nell'attività
d'impresa. Ed appare anche giustificata la “fusione inversa” al fine di conservare la ben più nota, e storica, denominazione sociale. L'operazione è stata dunque sì complessa, ma del tutto trasparente e giustificata economicamente. L'accertamento non può dunque che ritenersi infondato.
Per tutte le su esposte argomentazioni, ritenuti infondati – e dunque illegittimi – gli avvisi di accertamento impugnati, e infondati tutti i motivi di impugnazione formulati dall'Agenzia delle Entrate, assorbita ogni altra eccezione, va conferma la sentenza impugnata.
Quanto alle spese di lite la Corte ritiene di compensarle tra le parti per due ordini di motivi: da un canto si ritiene rilevante che il precedente giudizio si sia concluso ai sensi del comma 198 dell'art. 1 della Legge n.
197 del 2022, e dunque con una valutazione di "opportunità" da parte dei ricorrenti piuttosto che attendendo la decizione sulla legittimità dei giudizi di merito, dall'altro per la non ancora definitivamente affermata e pacifica Giurisprudenza in punto di abuso del diritto.
L'operazione di merger leveraged buy out, infatti, tipizzata dall'art. 2501-bis c.c. - afferma ora la Suprema Corte (cfr sent. 16559/2025) - può non avere quale elemento predominante ed assorbente lo scopo di eludere il fisco, trovando giustificazione in un più ampio progetto di ristrutturazione societaria volto all'ingresso di nuovi soci, anche quando, all'esito della stessa, i precedenti soci permangano nella compagine sociale della società target purché ne venga a cessare il controllo esclusivo e risulti comunque modificato in maniera rilevante l'assetto di controllo preesistente (cd. change of control).". Orbene, nel caso di specie, non si ritiene sia stato provato il necessario mutamento del controllo preesistente della società in ragione del possesso delle quote di partecipazione.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Spese compensate.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di TRENTO Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 13:00 con la seguente composizione collegiale:
DE BENEDETTO GIUSEPPE, Presidente e Relatore
CHIETTINI ALMA, Giudice
IU ALDO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 53/2025 depositato il 12/03/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trento - Via Brennero 133 38122 Trento TN
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1dirizzo_1
Resistente_2 - CF_Resistente_2
elettivamente domiciliato presso VIndirizzo_1
Resistente_3 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 398/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRENTO sez. 1 e pubblicata il 29/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T2A03MQ00898 2018 IRES-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T2A01MQ00901 2018 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T2A01MQ00904 2018 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Entrambe le parti confermano le già formulate richieste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate di Trento impugnava la sentenza n. 398/01/2024 - compiutamente indicata in epigrafe
- pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trento in data 15.3.2024 ed avente ad oggetto avvisi di accertamento notificati a Resistente_3 srl, Resistente_1 e Resistente_2, soci della predetta società.
Il procedimento di primo grado trovava origine in tre diversi ricorsi formulati avverso altrettanti avvisi di accertamento. Il primo, notificato alla Società, aveva ad oggetto IRES ed altro, i secondi, notificati ai predetti soci, avevano ad oggetto IRPEF ed Addizionale Regionale, oltre accessori.
I ricorrenti sostenevano in fatto che fino al termine dell'anno 2008 la Resistente_3 S.r.l. avesse una compagine sociale costituita da quattro soci, e precisamente Nominativo_1 con quota pari al 41% del capitale sociale, Nominativo_2 con quota pari al 7%, Resistente_2 con quota pari al 26% e Resistente_1 con quota pari al 26%. Obiettivo della società era di sviluppare ulteriori investimenti ma tale programma, condiviso dai soci Resistente_2 e Resistente_1, non trovava il consenso degli altri soci. Per tale motivo era stata costituita una “società veicolo”, la Società_1 Srl, la cui proprietà faceva esclusivamente capo a Resistente_2 e Resistente_1. Intenzione dei soci Res_1Res_2 sarebbe stata quella di assorbire l'intero pacchetto di partecipazione del Resistente_3 e, immediatamente dopo, provvedere agli investimenti col rinnovo degli impianti della società. Per dichiarata intenzione dei ricorrenti l'operazione di costituzione della nuova società aveva il solo scopo di ottenere il necessario finanziamento bancario per l'esecuzione degli investimenti previsti. La società veicolo, di poi, ottenne effettivamente un finanziamento di oltre quattro milioni di euro da parte della Banca_1. Seguiva una “fusione inversa” della società Società_1
nella società Resistente_3 , di cui erano rimasti soci i soli Resistente_2 e Resistente_1, che provvedevano ad investire il finanziamento ricevuto per un parziale abbattimento degli oneri bancari nel frattempo originati in capo alla società incorporante. Sostenevano ancora i ricorrenti che l'operazione di costituzione e fusione della Società_1 srl si era resa necessaria proprio per poter acquisire il finanziamento bancario, altrimenti non concedibile alle persone fisiche, non potendo queste, a differenza della società, garantire il rilevante flusso di somme destinate al rimborso dell'importante finanziamento erogato, nonostante la possibilità per i richiedenti di poter offrire solide garanzie immobiliari. Respingevano la contestazione dell'Ufficio di aver realizzato un'operazione con intenti elusivi ex art. 37bis, c. 4, DPR 600/73.
Tra l'altro tutte le descritte operazioni (costituzione della società veicolo, acquisizione dei finanziamenti e fusione inversa) sarebbero state l'espressa esecuzione di un contratto preliminare del 25.3.2008 che prevedeva l'impegno dei soci Nominativo_1 e Nominativo_2 a cedere le loro rispettive quote ai soci Resistente_2
e Resistente_1, i quali si impegnavano ad acquisirle “... in nome proprio oppure a nome di persone od enti da nominare ...” per un corrispettivo prestabilito.”
Escludevano i ricorrenti, in definitiva, che sussistesse l'intento elusivo contestato dall'Ufficio accertatore. L'agenzia delle Entrate si costituiva ritualmente in giudizio ribadendo le ragioni espresse nell'avviso di accertamento a sostegno della ritenuta natura elusiva delle operazioni descritte (nel merito sostanziale di esse non vi è contestazione alcuna, n.d.r.) e ribadiva come vi fosse stata una sostanziale divisione di utili tra i soci/ricorrenti, un maggior reddito per la Società e l'assenza di valide ragioni economiche che potessero giustificare le operazioni di costituzione e fusione delle società. Le operazioni, come detto, avrebbero comportato un notevole risparmio di imposta, essendo tra l'altro i soci in grado di acquisire i necessari finanziamenti dalle banche, potendo disporre di cospicui beni con i quali garantire le erogazioni necessarie per gli investimenti previsti.
La sentenza di primo grado accoglieva i ricorsi sostenendo che non potesse ravvisarsi nel caso di specie alcun intento elusivo, essendo del tutto giustificato il comportamento delle parti dalla necessità di ottenere finanziamenti bancari non altrimenti ottenibili e dalla necessità di eseguire correttamente il contratto preliminare di cui si è detto innanzi.
Affermava ancora la prima sentenza che “E' chiaro che l'onere probatorio di dimostrare la presunta elusione fiscale e quindi del vantaggio che ne avrebbero avuto i fratelli Res_1Res_2 grava esclusivamente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate. Collegato al sullodato art. 37 bis, in termini di antielusione, l'art. 10 bis comma 3 della Legge n. 212/00 prevede che “Non si considerano abusive, in ogni caso, le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa ovvero dell'attività professionale del contribuente.”. Continuava la sentenza affermando l'inesistenza di utile in capo ai soci Res_1Res_2 per la cessione delle quote degli altri soci, come pure l'inesistenza di utili in capo alla società Resistente_3 a seguito dell'attività di fusione.
La decisione di accoglimento dei ricorsi riuniti viene impugnata dall'Agenzia delle Entrate con un unico, articolato, motivo di ricorso.
Col tale motivo si sostiene “Violazione e falsa applicazione dell'art. 37 bis DPR 600/73 in combinato disposto con l'art. 2501c.c.”.
La sentenza non farebbe buon governo dei principi che richiama, improntando la propria determinazione su conclusioni non condivisibili in quanto vi sarebbe evidente contrasto con l'art. 37 bis DPPR 600/73 sotto due profili: da un canto per mancata considerazione del carattere “circolare” dell'operazione e la ritenuta esistenza dell'esimente delle “valide ragioni economiche”, dall'altro per la ritenuta non abusività dell'operazione posta in essere con conseguimento di un indebito vantaggio fiscale.
Aggiunge l'appellante che la sentenza in esame attribuisce impropriamente un ruolo dirimente e decisivo al contenuto del preliminare di cessione di quote, che invece costituirebbe proprio l'elemento rivelatore di una operazione elusiva. L'operazione elusiva sarebbe consistita nel “… caricare di passività (gli interessi passivi per il finanziamento ricevuto > n.d.r.) un soggetto (società di capitali) a cui è consentita la deduzione degli interessi passivi nell'ambito del reddito d'impresa. Diversamente tali interessi passivi non sarebbero stati fiscalmente deducibili in quanto sostenuti da persone fisiche.”.
All'esito delle argomentazioni l'Agenzia così concludeva: “Voglia l'On. Le Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado adita, contrariis reiectis, riformare la sentenza in parola con ogni ulteriore conseguenza di legge. Per l'effetto voglia dichiarare la legittimità degli avvisi di accertamento di cui in narrativa con condanna dei soccombenti alle spese del doppio grado di giudizio come da nota che si versa in atti. Salvis juribus.”
Resistevano all'appello le parti ricorrenti con controdeduzioni nelle quali vi era anche riproposizione dei "... motivi rimasti assorbiti in primo grado.".
Gli appellati - con unico atto - richiamavano compiutamente le – incontroverse – vicende che avevano portato agli avvisi di accertamento, non senza ricordare che per gli anni dal 2009 al 2012, precedenti all'accertamento qui in discussione relativo all'anno 2013, l'Agenzia aveva già notificato altri avvisi di accertamento che, assoggettati a ricorso, avevano visto soccombente l'Ufficio accertatore sia in primo che in secondo grado.
In particolare richiamavano le ragioni economiche che avevano portato prima al dissenso sul futuro della società (sotto l'aspetto della necessità di investimenti per aggiornamento dei macchinari) poi alla necessità di accesso al credito per finanziare quegli investimenti, indi alla necessità di finanziamenti da parte di Istituti
d credito per realizzare gli investimenti. Da qui la necessità di creare una nuova società che potesse ottenere i finanziamenti, non altrimenti ottenibili da parte dei soci che intendevano continuare l'attività imprenditoriale.
Non esisteva dunque intento elusivo, ma solo programmazione di attività del tutto lecite e rispondenti a precise esigenze economiche, successivamente regolarmente sottoposte alla dovuta tassazione.
Ricordavano poi che “… il concetto di elusione presuppone un confronto comparativo tra due situazioni, quella a cui si sarebbe potuti giungere con l'operazione elusa e quella concretamente raggiunta con l'operazione elusiva, che devono essere analoghe sul piano economico-giuridico. Del resto, è solo attraverso tale confronto, che si è in grado di cogliere il conseguimento di un eventuale vantaggio contrario al sistema”.
Seguivano ampie argomentazioni sulla necessità di procedere con la creazione di una società veicolo e sulla impossibilità di ottenere altrimenti i necessari finanziamenti. Concludevano i ricorrenti per l'assenza di prova sulla realizzazione dell'intento elusivo, che definiva una mera ipotesi, non confortata da controprova.
Come ulteriore motivo indicava violazioni dell'Amministrazione in punto contraddittorio e violazione dei diritti del contribuente, osservando che quelle critiche erano state condivise in un provvedimento del Garante per il Contribuente inviato anche all'Agenzia delle Entrate (oltre che allegato in atti).
Esprimeva quindi osservazioni sulla possibilità del ricorso introduttivo in forma cumulativa trattandosi di vicenda caratterizzata da identità di oggetto e di interesse dei soggetti ricorrenti.
Concludeva per il rigetto dell'appello con conferma della sentenza di primo grado e condanna di controparte alla rifusione di onorari e spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene opportuno premettere che la presente vicenda processuale è la naturale prosecuzione di altro procedimento attivato dalle stesse parti ricorrenti a seguito di avvisi di accertamento relativi agli anni di imposta dal 2009 al 2012.
Quella vicenda processuale (della quale è notizia anche nella sentenza oggi appellata, che dava conto della pendenza in Cassazione del giudizio a fronte del ricorso formulato dall'Agenzia delle Entrate) si è oggi conclusa con sentenza di estinzione del procedimento pronunciata dalla Suprema Corte con ordinanza n.24354 del 2023.
La Suprema Corte ha dichiarato “estinto il processo” ai sensi del comma 198 dell'art. 1 della Legge n. 197 del 2022. Nell'ordinanza si dà anche atto della assenza di diniego da parte dell'Ufficio, ai sensi del comma
200 della medesima disposizione.
Quel procedimento, come già accennato, traeva origine dai distinti ricorsi presentati dalla società Resistente_3
Srl e dai soci Resistente_1 e Resistente_2 avverso gli avvisi di accertamento emessi per gli anni dal 2009 al 2012, con cui l'Agenzia delle Entrate contestava alla Società ed ai soci, ai fini IRES,
l'indebita deduzione del costo di € 50.22 7,08 per interessi passivi e ai due soci, ai fini IRPEF, l'omessa tassazione di dividendi percepiti, rispettivamente, per euro 49.788,88 e per euro 556.717,13.
Quella vicenda processuale è dunque del tutto sovrapponibile a quella portata oggi al giudizio di questa Corte per l'anno di imposta successivo.
Va preliminarmente, ed in modo assorbente, evidenziato come – in applicazione dei fondamentali principi di diritto – la dichiarazione di estinzione del processo comporti il passaggio ingiudicato della decisione di merito. Ciò in particolare si verifica anche quando sia dichiarato estinto il giudizio a seguito della c.d. definizione agevolata delle liti fiscali pendenti ai sensi dell'art. 1, commi 198 e segg. della Legge 197/2022.
È del tutto pacifico, e provato in atti con allegazione dei provvedimenti giurisdizionali, che le decisioni di merito della pregressa vicenda processuale siano state del tutto favorevoli alla parte ricorrente, con annullamento degli avvisi di accertamento impugnati.
Allo stato degli atti, ed in mancanza di argomentazioni specifiche sul punto, non può che affermarsi che abbia assunto la condizione di “giudicato” la decisione del Giudice di appello che ha visto soccombere l'Ufficio accertatore, con annullamento degli avvisi di accertamento impugnati relativi agli anni dal 2009 al
2012, del tutto sovrapponibili, quanto a vicenda storica, motivazione ed argomentazioni in giudizio, agli accertamenti relativi all'anno di imposta 2013.
Un tanto sarebbe sufficiente per confermare la sentenza oggi appellata.
Si può peraltro aggiungere, come già affermato da altro Collegio di questa Corte, che “… le conclusioni cui è pervenuta l'Agenzia delle Entrate sembrano fondate su supposti comportamenti elusivi dei Res_1Res_2te_2 che non sono però confermati dall'evolversi dei fatti e dai movimenti contabili riscontrati.”
Al riguardo appaiono sicuramente rilevanti – contrariamente a quanto sostiene l'Ufficio – tanto il contratto preliminare su cui si fonda la cessione delle quote dei soci uscenti, quanto la costituzione della società Società_1 Srl, già in data 15 luglio 2008, da parte dei due soci Resistente_1 e Resistente_2.
I soci Resistente_2 e Resistente_1, dopo aver manifestato l'interesse per l'acquisizione delle azioni della Società possedute dai soci uscenti e apprezzato il valore dell' azienda in accordo con gli altri soci, redigono il
“preliminare” nel quale si dichiara che “… l'atto di acquisto sarebbe stato effettuato in nome proprio oppure a nome di persone o enti da nominare".
È evidente che già alla firma di quell'accordo preliminare, nel marzo del 2008, i soci di minoranza non nutrissero più alcun interesse per le scelte imprenditoriali future. Di quelle scelte vi è ampia argomentazione negli atti di parte ricorrente e nessun accenno nella motivazione dei provvedimenti impugnati. Al contrario l'Agenzia sostiene che si sia trattato di una cessione di quote con utili non valorizzati negli atti della società,
e dunque non tassati.
È dunque rilevante apprezzare sia la espressa volontà dei soci Resistente_2 e Resistente_1 di acquistare le azioni dei soci uscenti, sia le modalità di acquisizione di quelle partecipazioni. Di tutto ciò non vi è traccia nelle motivazioni del provvedimento, l'imitandosi l'Amministrazione ad affermare l'elusività dell'operazione e l'assenza di necessità della costituzione della nuova società. Al riguardo nella motivazione degli atti impugnati, e negli atti processuali, si richiama la possibilità di acquisire finanziamenti da parte dei soci acquirenti delle quote, ma non si tiene conto delle opportune e documentate argomentazioni di controparte della sussistenza di solidità patrimoniale, ma dell'assenza di capacità reddituale idonea a far fronte al cospicuo indebitamento cui si sarebbe andati incontro.
In punto “assenza di motivazione del provvedimento” si può aggiungere a quanto già scritto nelle precedenti decisioni che risulta del tutto vaga e generica l'affermazione secondo la quale l'acquisto delle quote sarebbe avenuto ''per altre vie". Si tratta all'evidenza di argomentazione priva di supporto probatorio, e dunque di pregio e di possibilità di accoglimento e/o anche solo di valorizzazione.
Come già correttamente affermato in primo grado “… non è sostenibile la tesi dell'ufficio secondo cui i sigg. Res_1Res_2 avrebbero ottenuto un incasso di € 2.281.314,00 per tre ordini di motivi: a) in primo luogo l'incasso deriva da una vendita delle loro quote (riferite al Resistente_3) e non da una acquisizione (delle quote altrui); b) In secondo luogo, l'acquisto delle quote della Resistente_3 non è avvenuto dai signori Res_1Res_2 ma da un soggetto giuridico;
c) infine, la società acquirente ha attivato un finanziamento bancario di € 4.300.000,00 a riduzione del quale i soci hanno effettuato un loro finanziamento, versando quanto incassato. Per i ricorrenti l'operazione si è conclusa con un esborso pari all'incasso, cui si è aggiunto il debito della loro società e la prestazione della garanzia fideiussoria. Non risultano debiti e fideiussione nella situazione ante operazione. Alla luce di quanto sopra non è corretta la tesi dell'ufficio quando sostiene che l'acquisizione da parte dei signori Resistente_1 e Resistente_2 delle quote dei soci Nominativo_1 e Nominativo_2 ha consentito loro un incasso di € 2.281.314,00.”
Non corrisponde poi al vero – ed un tanto è stato affermato anche dal primo Giudice - che la cessione sia avvenuta "diversamente da quanto pattuito". Al riguardo è sufficiente osservare che l'operazione economica
è stata invece correttamente svolta secondo le previsioni del contratto preliminare, e cioè con attribuzione degli effetti del contratto in favore di “…società da nominare …”.
Non si è dunque trattato di un “… chiaro meccanismo di circolarità abusivo, che avrebbe poi permesso ai
Resistente_1 e Resistente_2 di conseguire gli utili della Resistente_3 in esenzione d'imposta.”, ma della limpida esecuzione del contratto preliminare.
Quanto all'aspetto elusivo si può, infine, aggiungere che sarebbe stato onere – imprescindibile – dell'Ufficio dare piena prova non solo del meccanismo supposto elusivo, ma anche degli specifici vantaggi economici,
o meglio del risparmio d'imposta che ne sarebbe conseguito.
Non è affatto sufficiente affermare che si è trattato di un meccanismo non lineare che ha permesso un risparmio di imposta, ma si sarebbe dovuto puntualmente documentare quali sarebbero dovute essere, secondo l'Ufficio, le corrette modalità di svolgimento dell'operazione e quali gli specifici illegittimi vantaggi conseguiti all'illegittima operazione, con espresso calcolo della differenza di imposta.
Come è stato già scritto (cfr sentenza di questa Corte II grado n. 29/01/2020), non può considerarsi come mai avvenuta la cessione delle azioni Resistente_1 e Resistente_2 in favore della Società_1; né può dirsi che la Banca non a bbia condizionato l'operazione nei termini in cui si è svolta. La cessione delle quote azionarie da parte dei quattro soci, Resistente_2 e Resistente_1, Nominativo_2 e Nominativo_1, è attestata dagli ordinativi bancari;
come pure vi è riscontro dei prima citati finanziamenti, nei movimenti del medesimo conto corrente presso la Banca_1. Non può dunque dirsi che, quanto emerge da una serie di documenti, sia amministrativi che contabili, come quelli bancari, non sia mai avvenuto. Né che, per realizzare questa complessa operazione finanziaria, non siano stati sostenuti costi. Non può certo dubitarsi che sia stata costituita una nuova Società; che siano state sostenute spese notarili (sono, infatti, registrate sul citato c/c); che sia stato stipulato un mutuo bancario, con costi amministrativi, oltre agli interessi passivi maturati. Ed occorre ancora ricordare che, quando ai soci Resistente_2 e Resistente_1, Nominativo_2 e Nominativo_1 è stato pagato il costo delle rispettive quote azionarie possedute nella Resistente_3 , gli stessi hanno corrisposto sulle somme loro liquidate l'imposta sostitutiva sulla plusvalenza del4%.”
Riassumendo si può affermare che sussistesse la piena giustificazione di tutte le ragioni economiche e giuridiche per porre in essere il contrato preliminare al quale poi si è dato seguito ed esecuzione, e che non vi sia stato alcun abuso o elusione finalizzati ad un risparmio di imposta.
Manca dunque la condizione normativamente prevista di “…aver agito senza valide ragioni economiche ed allo scopo esclusivo di ottenere fraudolentemente un risparmio d'imposta…”.
Risulta provato che le operazioni economiche e contabili abbiamo trovato la propria base e giustificazione in un contratto preliminare al quale si è data corretta esecuzione, acquistando le azioni dei soci in uscita dalla compagine della Resistente_3, ma soprattutto quello di dare vita ad un nuovo assetto societario, finalizzato anche alla ristrutturazione aziendale al fine di conseguire nuovi obiettivi commerciali nell'attività
d'impresa. Ed appare anche giustificata la “fusione inversa” al fine di conservare la ben più nota, e storica, denominazione sociale. L'operazione è stata dunque sì complessa, ma del tutto trasparente e giustificata economicamente. L'accertamento non può dunque che ritenersi infondato.
Per tutte le su esposte argomentazioni, ritenuti infondati – e dunque illegittimi – gli avvisi di accertamento impugnati, e infondati tutti i motivi di impugnazione formulati dall'Agenzia delle Entrate, assorbita ogni altra eccezione, va conferma la sentenza impugnata.
Quanto alle spese di lite la Corte ritiene di compensarle tra le parti per due ordini di motivi: da un canto si ritiene rilevante che il precedente giudizio si sia concluso ai sensi del comma 198 dell'art. 1 della Legge n.
197 del 2022, e dunque con una valutazione di "opportunità" da parte dei ricorrenti piuttosto che attendendo la decizione sulla legittimità dei giudizi di merito, dall'altro per la non ancora definitivamente affermata e pacifica Giurisprudenza in punto di abuso del diritto.
L'operazione di merger leveraged buy out, infatti, tipizzata dall'art. 2501-bis c.c. - afferma ora la Suprema Corte (cfr sent. 16559/2025) - può non avere quale elemento predominante ed assorbente lo scopo di eludere il fisco, trovando giustificazione in un più ampio progetto di ristrutturazione societaria volto all'ingresso di nuovi soci, anche quando, all'esito della stessa, i precedenti soci permangano nella compagine sociale della società target purché ne venga a cessare il controllo esclusivo e risulti comunque modificato in maniera rilevante l'assetto di controllo preesistente (cd. change of control).". Orbene, nel caso di specie, non si ritiene sia stato provato il necessario mutamento del controllo preesistente della società in ragione del possesso delle quote di partecipazione.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Spese compensate.