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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 28/11/2025, n. 984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 984 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 36/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mirko Intravaia, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 36/2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata all'indirizzo pec Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Riolo giusta procura in atti. Email_1
Opponente contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
E (C.F. ), elettivamente domiciliate Controparte_2 P.IVA_2 in via dei Mille n. 65; rappresentate e difese dall' Avvocatura Dello Stato Di Messina. CP_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione all'esecuzione ai Parte_1 sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento n. 29520090018317911000, riportata nell'intimazione di pagamento n. 29520239004989127/000.
L'opponente eccepiva, in particolare, l'illegittimità della pretesa intimata e recata dalla cartella di pagamento in contestazione, atteso che “il credito tributario di cui alla suddetta cartella (notificata il
05/11/2009), dunque, appare già estinto alla data in cui è stata notificata l'intimazione di pagamento
(10/11/2023) per sopravvenuta prescrizione, essendo decorsi complessivamente 14 anni dalla notificazione della cartella in questione, non opposta”.
Chiedeva, dunque, di “accertare e dichiarare la sopravvenuta prescrizione del credito tributario di €
45.455,96 dalla cartella di pagamento n. 29520090018317911000 riportata nell'intimazione di
pagina 1 di 4 N. R.G. 36/2024 pagamento n. 29520239004989127/000 e, per l'effetto, disporne l'estinzione dichiarando che nulla è dovuto dall'opponente sig.ra al creditore ”, Pt_1 Controparte_3 con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa del 17.04.2024 si costituiva in giudizio l' , la quale Controparte_2 contestava l'eccezione di prescrizione sollevata da controparte, deducendo che il termine prescrizionale, di carattere decennale ex art. 2946 c.c. essendo in contestazione tributi erariali, sarebbe stato interrotto a seguito della notifica di: “- iscrizione di ipoteca ex art. 77 DPR 602/73 Fasc. n.
72820/2010 del 10/11/2010 comunicata in riferimento alla normativa all'epoca vigente (all. 4); - intimazione di pagamento n. 29520149023492046, notificata in data 30/09/2014 (all. 3); - comunicazione di compensazione crediti ex art. 28 ter DPR 602/73 n. 29528201800000164, notificata in data 09/05/2018 (all. 5); - intimazione di pagamento n. 29520189004692327, notificata in data
01/04/2019 (all. 3); - intimazione di pagamento n. 29520239004989127 in data 07/11/2023 oggi impugnata”.
Chiedeva, dunque, il rigetto delle avverse istanze, con vittoria di spese e compensi di lite.
L , costituitasi con comparsa depositata in Controparte_4 pari data, rilevava in via esclusiva il proprio difetto di legittimazione, essendo contestata dall'opponente l'intervenuta prescrizione del credito tributario in un momento successivo alla notifica della cartella di pagamento.
Indi, all'udienza del 26.11.2025, precisate dalle parti le conclusioni e discussa la causa come da note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. ritualmente depositate, il procedimento viene definito ai sensi dell'art
281 sexies c.p.c..
Così sinteticamente ripercorsa la vicenda processuale, deve in via preliminare procedersi alla qualificazione dell'azione intrapresa dall'odierna opponente.
In seno all'atto di opposizione, ha dedotto l'intervenuta estinzione della pretesa erariale Parte_1 indicata nell'intimazione, ed in particolare dell'importo di cui alla cartella di pagamento n.
29520090018317911000 ad essa sottesa, invocando il decorso del termine di prescrizione decennale in difetto di notifica di alcun atto interruttivo da parte dell'Amministrazione finanziaria.
Ebbene, deve rilevarsi che per costante giurisprudenza di legittimità, se dalla data di notifica della cartella non si procede alla riscossione coattiva o non viene notificato un atto interruttivo della prescrizione, il credito si prescrive ed è strumento idoneo a far valere l'intervenuta prescrizione anche l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., che tende a contestare l'an dell'esecuzione e, come è noto, uno dei “vizi” che giustificano il ricorso all'art. 615 c.p.c., è proprio l'intervenuta pagina 2 di 4 N. R.G. 36/2024 prescrizione del credito successiva alla formazione del titolo (cfr. Cassazione civile sez. lav. -
27/11/2019, n. 31010; Cassazione civile sez. III - 02/08/2016, n. 16024).
In ragione delle contestazioni mosse dall'opponente, afferenti per quanto sopra esposto all'intervenuta prescrizione e dunque alla fondatezza della pretesa, l'odierna opposizione – correttamente incardinata ai sensi dell'art. 615 c.p.c. – deve ritenersi ammissibile.
Ciò posto, alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta dalle parti, l'opposizione proposta da deve ritenersi infondata e va, pertanto, rigettata, in forza della seguente motivazione. Parte_1
Nel caso di specie, a fronte delle doglianze mosse dalla , l Pt_1 Controparte_2 ha fornito prova della rituale notifica di atti interruttivi della prescrizione della pretesa nel decennio, donde l'infondatezza dell'eccezione di intervenuta estinzione del credito oggetto della cartella oggi opposta in uno all'atto impositivo.
Il procedimento notificatorio, difatti, risulta perfezionatosi in data 01.04.2019 mediante consegna a mani della stessa opponente (v. all.
3.2 al fascicolo dell Controparte_2 dell'intimazione di pagamento n. 29520189004692327/000, recante tra l'altro anche gli estremi della pretesa erariale di cui alla cartella di pagamento n. 29520090018317911000, oggi in contestazione, con conseguente interruzione del termine di prescrizione.
Non può, peraltro, ritenersi dirimente il disconoscimento formulato da parte opponente con note del
09.12.2024 in ordine alla produzione documentale di controparte, in quanto effettuato in maniera generica e in difetto di specifiche contestazioni (v. Cassazione 26/10/2020, n. 23426), oltre che in considerazione degli ulteriori elementi istruttori e presuntivi, quali la completezza della documentazione, l'indicazione sulle relate di notifica degli estremi degli atti impositivi nonché
l'attestazione di conformità da parte dell . Controparte_2
In definitiva, alla luce delle superiori considerazioni l'opposizione proposta da va Parte_1 rigettata.
Le spese dell'odierno giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte opponente nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo alla natura, al valore della causa ed all'attività difensiva concretamente espletata – tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria - secondo i parametri di cui al
D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del Giudice unico dott. Mirko Intravaia, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R.G. n. 36/2024, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così statuisce:
- rigetta l'opposizione; pagina 3 di 4 N. R.G. 36/2024
- condanna , alla refusione, in favore dell' e Parte_1 Controparte_5 dell di delle spese processuali, liquidate Controparte_2 Controparte_4 CP_1 in unico importo nella misura di € 2.906,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Barcellona Pozzo di Gotto, 26.11.2025.
IL GIUDICE
Dott. Mirko Intravaia
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mirko Intravaia, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 36/2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata all'indirizzo pec Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Riolo giusta procura in atti. Email_1
Opponente contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
E (C.F. ), elettivamente domiciliate Controparte_2 P.IVA_2 in via dei Mille n. 65; rappresentate e difese dall' Avvocatura Dello Stato Di Messina. CP_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione all'esecuzione ai Parte_1 sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento n. 29520090018317911000, riportata nell'intimazione di pagamento n. 29520239004989127/000.
L'opponente eccepiva, in particolare, l'illegittimità della pretesa intimata e recata dalla cartella di pagamento in contestazione, atteso che “il credito tributario di cui alla suddetta cartella (notificata il
05/11/2009), dunque, appare già estinto alla data in cui è stata notificata l'intimazione di pagamento
(10/11/2023) per sopravvenuta prescrizione, essendo decorsi complessivamente 14 anni dalla notificazione della cartella in questione, non opposta”.
Chiedeva, dunque, di “accertare e dichiarare la sopravvenuta prescrizione del credito tributario di €
45.455,96 dalla cartella di pagamento n. 29520090018317911000 riportata nell'intimazione di
pagina 1 di 4 N. R.G. 36/2024 pagamento n. 29520239004989127/000 e, per l'effetto, disporne l'estinzione dichiarando che nulla è dovuto dall'opponente sig.ra al creditore ”, Pt_1 Controparte_3 con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa del 17.04.2024 si costituiva in giudizio l' , la quale Controparte_2 contestava l'eccezione di prescrizione sollevata da controparte, deducendo che il termine prescrizionale, di carattere decennale ex art. 2946 c.c. essendo in contestazione tributi erariali, sarebbe stato interrotto a seguito della notifica di: “- iscrizione di ipoteca ex art. 77 DPR 602/73 Fasc. n.
72820/2010 del 10/11/2010 comunicata in riferimento alla normativa all'epoca vigente (all. 4); - intimazione di pagamento n. 29520149023492046, notificata in data 30/09/2014 (all. 3); - comunicazione di compensazione crediti ex art. 28 ter DPR 602/73 n. 29528201800000164, notificata in data 09/05/2018 (all. 5); - intimazione di pagamento n. 29520189004692327, notificata in data
01/04/2019 (all. 3); - intimazione di pagamento n. 29520239004989127 in data 07/11/2023 oggi impugnata”.
Chiedeva, dunque, il rigetto delle avverse istanze, con vittoria di spese e compensi di lite.
L , costituitasi con comparsa depositata in Controparte_4 pari data, rilevava in via esclusiva il proprio difetto di legittimazione, essendo contestata dall'opponente l'intervenuta prescrizione del credito tributario in un momento successivo alla notifica della cartella di pagamento.
Indi, all'udienza del 26.11.2025, precisate dalle parti le conclusioni e discussa la causa come da note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. ritualmente depositate, il procedimento viene definito ai sensi dell'art
281 sexies c.p.c..
Così sinteticamente ripercorsa la vicenda processuale, deve in via preliminare procedersi alla qualificazione dell'azione intrapresa dall'odierna opponente.
In seno all'atto di opposizione, ha dedotto l'intervenuta estinzione della pretesa erariale Parte_1 indicata nell'intimazione, ed in particolare dell'importo di cui alla cartella di pagamento n.
29520090018317911000 ad essa sottesa, invocando il decorso del termine di prescrizione decennale in difetto di notifica di alcun atto interruttivo da parte dell'Amministrazione finanziaria.
Ebbene, deve rilevarsi che per costante giurisprudenza di legittimità, se dalla data di notifica della cartella non si procede alla riscossione coattiva o non viene notificato un atto interruttivo della prescrizione, il credito si prescrive ed è strumento idoneo a far valere l'intervenuta prescrizione anche l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., che tende a contestare l'an dell'esecuzione e, come è noto, uno dei “vizi” che giustificano il ricorso all'art. 615 c.p.c., è proprio l'intervenuta pagina 2 di 4 N. R.G. 36/2024 prescrizione del credito successiva alla formazione del titolo (cfr. Cassazione civile sez. lav. -
27/11/2019, n. 31010; Cassazione civile sez. III - 02/08/2016, n. 16024).
In ragione delle contestazioni mosse dall'opponente, afferenti per quanto sopra esposto all'intervenuta prescrizione e dunque alla fondatezza della pretesa, l'odierna opposizione – correttamente incardinata ai sensi dell'art. 615 c.p.c. – deve ritenersi ammissibile.
Ciò posto, alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta dalle parti, l'opposizione proposta da deve ritenersi infondata e va, pertanto, rigettata, in forza della seguente motivazione. Parte_1
Nel caso di specie, a fronte delle doglianze mosse dalla , l Pt_1 Controparte_2 ha fornito prova della rituale notifica di atti interruttivi della prescrizione della pretesa nel decennio, donde l'infondatezza dell'eccezione di intervenuta estinzione del credito oggetto della cartella oggi opposta in uno all'atto impositivo.
Il procedimento notificatorio, difatti, risulta perfezionatosi in data 01.04.2019 mediante consegna a mani della stessa opponente (v. all.
3.2 al fascicolo dell Controparte_2 dell'intimazione di pagamento n. 29520189004692327/000, recante tra l'altro anche gli estremi della pretesa erariale di cui alla cartella di pagamento n. 29520090018317911000, oggi in contestazione, con conseguente interruzione del termine di prescrizione.
Non può, peraltro, ritenersi dirimente il disconoscimento formulato da parte opponente con note del
09.12.2024 in ordine alla produzione documentale di controparte, in quanto effettuato in maniera generica e in difetto di specifiche contestazioni (v. Cassazione 26/10/2020, n. 23426), oltre che in considerazione degli ulteriori elementi istruttori e presuntivi, quali la completezza della documentazione, l'indicazione sulle relate di notifica degli estremi degli atti impositivi nonché
l'attestazione di conformità da parte dell . Controparte_2
In definitiva, alla luce delle superiori considerazioni l'opposizione proposta da va Parte_1 rigettata.
Le spese dell'odierno giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte opponente nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo alla natura, al valore della causa ed all'attività difensiva concretamente espletata – tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria - secondo i parametri di cui al
D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del Giudice unico dott. Mirko Intravaia, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R.G. n. 36/2024, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così statuisce:
- rigetta l'opposizione; pagina 3 di 4 N. R.G. 36/2024
- condanna , alla refusione, in favore dell' e Parte_1 Controparte_5 dell di delle spese processuali, liquidate Controparte_2 Controparte_4 CP_1 in unico importo nella misura di € 2.906,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Barcellona Pozzo di Gotto, 26.11.2025.
IL GIUDICE
Dott. Mirko Intravaia
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