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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/08/2025, n. 1259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1259 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5723/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza -
Il Tribunale di Brescia riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Michele Posio Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 5723/2025
R.G. instaurato da
( ) con l'avv. GHIDOTTI FRANCESCA Parte_1 C.F._1
e
) con l'avv. GHIDOTTI FRANCESCA Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e da successive note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., depositate in data 27/5/2025.
L'accordo raggiunto tra le parti è il seguente: “1) nulla disporsi in punto di assegno divorzile, in quanto le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente a detto assegno, ribadendo di aver già definito in sede di separazione dei coniugi ogni loro reciproca pretesa di natura economico-patrimoniale; 2) le parti concordano che le spese della presente procedura vengano sostenute in via esclusiva dal sig. . Parte_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 14/10/2003, trascritto presso il registro dello
Stato Civile del Comune di Limone Sul Garda (BS) (atto n. 3, parte I, anno 2003).
Dalla loro unione non sono nati figli.
1 Le parti risultano separate dal 13/2/2020 con decreto di omologazione della separazione consensuale emesso dal Tribunale Ordinario di Brescia e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. spese di lite a carico del sig. , come da accordo raggiunto tra le parti. Parte_2
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 19/06/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Michele Posio Andrea Marchesi
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza -
Il Tribunale di Brescia riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Michele Posio Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 5723/2025
R.G. instaurato da
( ) con l'avv. GHIDOTTI FRANCESCA Parte_1 C.F._1
e
) con l'avv. GHIDOTTI FRANCESCA Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e da successive note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., depositate in data 27/5/2025.
L'accordo raggiunto tra le parti è il seguente: “1) nulla disporsi in punto di assegno divorzile, in quanto le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente a detto assegno, ribadendo di aver già definito in sede di separazione dei coniugi ogni loro reciproca pretesa di natura economico-patrimoniale; 2) le parti concordano che le spese della presente procedura vengano sostenute in via esclusiva dal sig. . Parte_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 14/10/2003, trascritto presso il registro dello
Stato Civile del Comune di Limone Sul Garda (BS) (atto n. 3, parte I, anno 2003).
Dalla loro unione non sono nati figli.
1 Le parti risultano separate dal 13/2/2020 con decreto di omologazione della separazione consensuale emesso dal Tribunale Ordinario di Brescia e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. spese di lite a carico del sig. , come da accordo raggiunto tra le parti. Parte_2
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 19/06/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Michele Posio Andrea Marchesi
2