TRIB
Sentenza 16 luglio 2024
Sentenza 16 luglio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 16/07/2024, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, procedendo nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., termine ultimo deposito note del 30 maggio 2024, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 558/2023 R.G. lavoro
TRA
(c.f. ), rapp.to e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giovanna Ponte e da questi elett.te domiciliato in Avella (AV), alla Piazza
Municipio, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Giovanna Sereno, dall'Avv. Gianluca Tellone e dall'Avv. Nicola di Ronza e con questi elett.te domiciliato in Avellino, alla via Roma n. 17, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti la parte in epigrafe impugna l'avviso di addebito n.31220220002149183000 formato in data 24 dicembre 2022 per la somma di €#3.196,25# (tremilacentonovantasei,25) a titolo di contribuzione gestione commercianti anno 2021.
CP_ si è costituito. CP_ eccepisce la decadenza ex art. 24 comma 5 d. Lgs. n. 46/1999, tale eccezione è da considerarsi infondata: la parte in udienza ha collocato la CP_ notifica in data 21 gennaio 2023, data non contestata da ed il ricorso è stato depositato nei quaranta giorni successivi.
Nel merito, l'Istituto previdenziale agisce sulla base del fatto che il ricorrente è stato pacificamente iscritto, su domanda del 24.4.1996, alla gestione commercianti fino alla cancellazione dalla gestione avvenuta d'ufficio con decorrenza 20.05.2022 a seguito di controlli effettuati dall' . CP_1
Il ricorrente asserisce di essere stato titolare della ditta individuale
[...]
con sede in Monteforte Irpino, e di aver cessato in data Pt_1
24.03.2009 la partita iva a lui intestata con n. , a seguito di P.IVA_2
procedura di cancellazione attivata su domanda del ricorrente.
Se in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., in termini generali l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia
CP_ convenuto in giudizio di accertamento negativo, e quindi nel caso di specie la iscrizione su domanda determina l'inversione di tale onere, spettando all'obbligato/ricorrente comprovare l'insussistenza dei presupposti legittimanti l'iscrizione.
Il ricorrente produce il risultato per ricerca con partita iva risultante dal sito
Agenzia delle Entrate, dal quale risulta che il numero di partita iva attribuita alla ditta è cessato alla data del P.IVA_2 Parte_1
24.03.2009.
Inoltre, produce la visura della ditta cessata in data Parte_1
09.12.2021, e recante lo stesso numero di partita iva di quella cancellata, identificata al numero P.IVA_2
La chiusura della partita Iva è incompatibile con lo svolgimento di attività di CP_ commercio, e nessuna deduzione proviene da a sostegno di una differente ricostruzione.
CP_ sostiene anche che il ricorrente è stato socio e amministratore della
Gieffe Polimeri srl, dal 25.02.2014 fino alla data del 26.05.2022 e, dunque, anche per il periodo oggetto della pretesa contributiva.
Pag. 2 di 4 A tal proposito, ...“Non solo l'espletamento di un'attività esecutiva era rilevante ai detti fini, ma anche quella organizzativa e direttiva di natura intellettuale, idonea a rendere effettivo l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, indipendentemente dal giudizio di prevalenza, che rileva in un ambito di gestioni speciali, nel cui interno possano configurarsi fattispecie unitarie ma caratterizzate dalla compresenza di elementi c.d.
“misti” e dalla unicità del reddito...Lo svolgimento della sola attività di amministratore, senza alcuna partecipazione diretta all'attività materiale ed esecutiva dell'azienda...Né di per sé la qualifica di socio di una società di capitali (con responsabilità limitata al capitale sottoscritto e con partecipazione alla realizzazione dello scopo sociale esclusivamente tramite il conferimento di tale capitale) può essere significativa dell'esercizio di diretta attività commerciale nell'azienda (Cass. ordinanza n. 1759 del
27.01.2021).
Spetta dunque all' dimostrare la “partecipazione diretta all'attività CP_1 materiale ed esecutiva dell'azienda” del socio-amministratore di Srl ai fini CP_ dell'iscrizione alla gestione commercianti. non ha assolto all'onere probatorio richiesto.
Il ricorso va quindi accolto e, per l'effetto, va accertato e dichiarato che CP_ non è tenuto al pagamento a favore di della somma di Parte_1
€#3.196,25# (tremilacentonovantasei,25) a titolo di contribuzione gestione commercianti anno 2021 di cui all'avviso di addebito impugnato che pertanto va annullato.
Le spese di lite vanno compensate in quanto la pretesa dell' CP_1
scaturisce dalla presenza del ricorrente nella gestione commercianti, dalla quale è stato cancellato solo successivamente ai fatti di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 558/2023 vertente tra nei confronti Parte_1
CP_ di ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta così decide:
Pag. 3 di 4 1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto e per i motivi di cui in parte motiva, accerta e dichiara che non è tenuto al pagamento a favore di Parte_1
CP_ della somma di €#3.196,25# (tremilacentonovantasei,25) a titolo di contribuzione gestione commercianti anno 2021 di cui all'avviso di addebito impugnato, che annulla;
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Avellino, 15 luglio 2024
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, procedendo nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., termine ultimo deposito note del 30 maggio 2024, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 558/2023 R.G. lavoro
TRA
(c.f. ), rapp.to e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giovanna Ponte e da questi elett.te domiciliato in Avella (AV), alla Piazza
Municipio, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Giovanna Sereno, dall'Avv. Gianluca Tellone e dall'Avv. Nicola di Ronza e con questi elett.te domiciliato in Avellino, alla via Roma n. 17, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti la parte in epigrafe impugna l'avviso di addebito n.31220220002149183000 formato in data 24 dicembre 2022 per la somma di €#3.196,25# (tremilacentonovantasei,25) a titolo di contribuzione gestione commercianti anno 2021.
CP_ si è costituito. CP_ eccepisce la decadenza ex art. 24 comma 5 d. Lgs. n. 46/1999, tale eccezione è da considerarsi infondata: la parte in udienza ha collocato la CP_ notifica in data 21 gennaio 2023, data non contestata da ed il ricorso è stato depositato nei quaranta giorni successivi.
Nel merito, l'Istituto previdenziale agisce sulla base del fatto che il ricorrente è stato pacificamente iscritto, su domanda del 24.4.1996, alla gestione commercianti fino alla cancellazione dalla gestione avvenuta d'ufficio con decorrenza 20.05.2022 a seguito di controlli effettuati dall' . CP_1
Il ricorrente asserisce di essere stato titolare della ditta individuale
[...]
con sede in Monteforte Irpino, e di aver cessato in data Pt_1
24.03.2009 la partita iva a lui intestata con n. , a seguito di P.IVA_2
procedura di cancellazione attivata su domanda del ricorrente.
Se in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., in termini generali l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia
CP_ convenuto in giudizio di accertamento negativo, e quindi nel caso di specie la iscrizione su domanda determina l'inversione di tale onere, spettando all'obbligato/ricorrente comprovare l'insussistenza dei presupposti legittimanti l'iscrizione.
Il ricorrente produce il risultato per ricerca con partita iva risultante dal sito
Agenzia delle Entrate, dal quale risulta che il numero di partita iva attribuita alla ditta è cessato alla data del P.IVA_2 Parte_1
24.03.2009.
Inoltre, produce la visura della ditta cessata in data Parte_1
09.12.2021, e recante lo stesso numero di partita iva di quella cancellata, identificata al numero P.IVA_2
La chiusura della partita Iva è incompatibile con lo svolgimento di attività di CP_ commercio, e nessuna deduzione proviene da a sostegno di una differente ricostruzione.
CP_ sostiene anche che il ricorrente è stato socio e amministratore della
Gieffe Polimeri srl, dal 25.02.2014 fino alla data del 26.05.2022 e, dunque, anche per il periodo oggetto della pretesa contributiva.
Pag. 2 di 4 A tal proposito, ...“Non solo l'espletamento di un'attività esecutiva era rilevante ai detti fini, ma anche quella organizzativa e direttiva di natura intellettuale, idonea a rendere effettivo l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, indipendentemente dal giudizio di prevalenza, che rileva in un ambito di gestioni speciali, nel cui interno possano configurarsi fattispecie unitarie ma caratterizzate dalla compresenza di elementi c.d.
“misti” e dalla unicità del reddito...Lo svolgimento della sola attività di amministratore, senza alcuna partecipazione diretta all'attività materiale ed esecutiva dell'azienda...Né di per sé la qualifica di socio di una società di capitali (con responsabilità limitata al capitale sottoscritto e con partecipazione alla realizzazione dello scopo sociale esclusivamente tramite il conferimento di tale capitale) può essere significativa dell'esercizio di diretta attività commerciale nell'azienda (Cass. ordinanza n. 1759 del
27.01.2021).
Spetta dunque all' dimostrare la “partecipazione diretta all'attività CP_1 materiale ed esecutiva dell'azienda” del socio-amministratore di Srl ai fini CP_ dell'iscrizione alla gestione commercianti. non ha assolto all'onere probatorio richiesto.
Il ricorso va quindi accolto e, per l'effetto, va accertato e dichiarato che CP_ non è tenuto al pagamento a favore di della somma di Parte_1
€#3.196,25# (tremilacentonovantasei,25) a titolo di contribuzione gestione commercianti anno 2021 di cui all'avviso di addebito impugnato che pertanto va annullato.
Le spese di lite vanno compensate in quanto la pretesa dell' CP_1
scaturisce dalla presenza del ricorrente nella gestione commercianti, dalla quale è stato cancellato solo successivamente ai fatti di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 558/2023 vertente tra nei confronti Parte_1
CP_ di ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta così decide:
Pag. 3 di 4 1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto e per i motivi di cui in parte motiva, accerta e dichiara che non è tenuto al pagamento a favore di Parte_1
CP_ della somma di €#3.196,25# (tremilacentonovantasei,25) a titolo di contribuzione gestione commercianti anno 2021 di cui all'avviso di addebito impugnato, che annulla;
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Avellino, 15 luglio 2024
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
Pag. 4 di 4