Sentenza 18 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 18/01/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1123 del 2023 - Pag. 1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Beatrice Magaro' Presidente dott. Alessandro Caronia Giudice rel. ed est. dott. Simona Graziuso Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1123 del 2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Mutamento di sesso” e vertente TRA
, C.F. parte nata a THANN (Francia) in [...] Parte_1 C.F._1
29.04.98, rappresentata e difesa dall'avv. DI IACOVO PASQUALE, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
Ricorrente
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Castrovillari
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le posizioni delle parti.
Con ricorso depositato in data 4.6.24, ha allegato che: Parte_1
- il sig. , sin dalla tenerissima età, ha manifestato un disturbo di Parte_1 identità di genere infatti già a partire dagli anni della scuola materna, preferiva giocare con le bambine e con i giochi prettamente femminili, piuttosto che impegnarsi in attività ludiche con l'utilizzo di giocattoli maschili;
- il , a seguito del suo sviluppo fisico allorquando il suo corpo iniziava ad Pt_1 assumere le sembianze mascoline avvertiva i primi disagi, con conseguente rifiuto verso il proprio corpo;
- il sig. , pur risultando anagraficamente di sesso maschile, ha sempre manifestato Pt_1 una natura psicologica e comportamentale tipicamente femminile, adattando il suo aspetto fisico alla sua reale indole e psiche con inevitabili conseguenti disagi nell'ambito dell'integrazione sociale e dei rapporti interpersonali;
- il giovane si sentiva inappropriato nel proprio corpo maschile, tanto che iniziava Pt_1
a truccarsi per nascondere la barba che nasceva e ad indossare indumenti prettamente femminili;
- il sig. , raggiunta la maggiore età, stante il suo forte desiderio di Parte_1 appartenere al genere opposto, nel quale si riconosce, ha comunicato sin da subito alla sua famiglia il desiderio di avviare un percorso di affermazione di genere in senso femminile, trovando la loro totale approvazione ed il loro pieno sostegno;
- il sig. ha sempre manifestato, alle persone ad esso vicine, la propria Parte_1
e forte volontà di liberarsi delle proprie caratteristiche sessuali primarie stante la mancata congruenza tra queste ed il genere espresso;
- quando era ancora minorenne, il , al fine di intraprendere l'iter di affermazione Pt_1 di genere, come disciplinato dalla legge n. 164/1982, si è rivolto al Day Hospital del l'Unità Operativa Complessa Psichiatrica Universitaria del dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di senso, U.O.C. di , Controparte_1 presso il Policlinico di CP_2
- all'età di anni 18, il ricorrente ha iniziato ad assumere la terapia cross sex, al fine di avviare la femminilizzazione del suo corpo;
- il sig. si è sottoposto a valutazione psicodiagnostica presso l'Unità Parte_1
Operativa Complessa Psichiatrica Universitaria del dipartimento di Scienze Mediche di
Base, Neuroscienze ed Organi di senso, U.O.C. di , presso il Controparte_1
Policlinico di Bari;
- a seguito della suddetta valutazione psicodiagnostica, la Dott.ssa , Persona_1
Dirigente Medico Responsabile, ha redatto relazione psicologica nella quale ha certificato che “in conclusione, la sig.ra (genere maschile Parte_2 assegnato alla nascita con nome all'anagrafe ), soddisfa tutti i criteri per la Parte_1 diagnosi di Disforia di genere (DSM V) o Transessualismo (ICD-10), per la quale può essere indicata la riattribuzione chirurgica del sesso;
- il sig. è soggetto dotato sia della capacità d'agire, sia della capacità d'intendere Pt_1
e di volere ma allo stato attuale non è in grado di condurre una esistenza consona al sesso anagraficamente dichiarato;
- il nome scelto dal sig. , in sede di rettifica anagrafica sarà Parte_1 Pt_2
[...]
Tanto premesso, ha chiesto a questo Tribunale di: Parte_1
a. Attribuire al sig. il sesso femminile, opposto da quello enunciato Parte_1 nell'atto di nascita, e, per l'effetto Voglia ordinare all'Ufficiale di Stato Civile di provvedere alle relative annotazioni;
b. Autorizzare con sentenza il Sig. alla riattribuzione chirurgica di Parte_1 sesso e quindi all'adeguamento dei propri caratteri sessuali da maschili a quelli femminili mediante interventi chirurgici e altro ritenuto necessario dall'Equipe medica competente;
c. Con vittoria di spese e compensi per il giudizio. E' opportuno precisare che la parte ricorrente, correttamente, aveva instaurato il procedimento de quo depositando un ricorso, con esplicito riferimento al combinato disposto degli art. 473bis.12 c.p.c. e art. 31 d.lgs. 150 del 2011.
Infatti, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, lettera a), numero 1), del D.Lgs. 31 ottobre 2024 n.
164 - con applicazione ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023 – “Le controversie aventi ad oggetto la rettificazione di attribuzione di sesso ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 aprile 1982, n. 164, sono regolate dal rito dei procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie, ove non diversamente disposto dal presente articolo”. Il ricorso ed il decreto di fissazione della udienza sono stati ritualmente notificati al Pubblico Ministero presso il Tribunale del luogo ove risiede l'attore. Non avendo il ricorrente figli né coniuge, nessuna altra notifica era necessaria (v. art. 31 c. 3
d.lgs. 150 del 2011).
2. Conclusioni delle parti.
La causa è stata istruita attraverso l'interrogatorio libero della parte e i documenti in atti. Il Pubblico Ministero, evocato in giudizio sin dall'atto introduttivo, non ha formulato conclusioni difformi. All'udienza del giorno 14.1.25 la parte costituita ha concluso come in atti, rinunciando al deposito di conclusionali e repliche. R.G. n. 1123 del 2023 - Pag. 3 di 6
3. Nel merito
3.1.Sotto il profilo normativo, la fattispecie è regolamentata dalla L. n. 164 del 1982, come modificata e integrata dall' art. 31 D.Lgs. n. 150 del 2011. L'art. 1 della L. n. 164 del 1982 prevede che "La rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali". L'art. 31 c. 4 d.lgs. n. 150 del 2011 prescriveva (prima dell'intervento della Corte Costituzionale), invece, che "quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato".
Premesso che il sesso anagrafico viene attribuito al momento della nascita in base ad un esame morfologico degli organi genitali (art. 28 ss. D.P.R. n. 396 del 2000), può darsi il caso - come nella specie - di una non coincidenza tra il dato biologico e quello psicologico, ossia una disforia di genere.
In tali ipotesi si è di fronte ad un individuo transessuale ovvero colui che "secondo la dottrina medico-legale, viene considerato il soggetto che, presentando i caratteri genotipici e fenotipici di un determinato sesso (ma alcuni autori preferiscono parlare di "genere") sente in modo profondo di appartenere all'altro sesso (o genere), del quale ha assunto l'aspetto esteriore ed adottato i comportamenti e nel quale, pertanto, vuole essere assunto a tutti gli effetti ed a prezzo di qualsiasi sacrificio" (v. Corte Cost. n. 161 del 1985). Orbene, ritiene questo Tribunale che il diritto all'effettiva identità sessuale costituisce chiara specificazione del più ampio diritto alla salute, di cui all'art. 32 Cost., in quanto tale diritto non è più da intendersi circoscritto alla sola integrità fisica, ma riguarda, senza dubbio alcuno, anche il benessere psichico, occorrendo considerare la persona in tutte le sue componenti, anche quella fondamentale del suo equilibrio psichico e relazionale in genere.
La salute, infatti, è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e la richiesta rettificazione rappresenta uno strumento indispensabile di tutela del predetto diritto, nelle sue articolate sfaccettature e declinazioni, nonché, più in generale, della sfera personale dell'individuo.
Si ritiene, infatti, che la domanda proposta risponda ad una ineludibile esigenza di tutela della personalità del richiedente e, quindi, della sua identità.
3.2. La domanda di parte ricorrente è fondata e deve essere accolta. In particolare, quanto alla richiesta di ordine di rettificazione degli atti dello stato civile, il Tribunale intende dar seguito a quanto già espresso dalla Corte Costituzionale (sent. n. 221 del 2015) e dalla Corte di Cassazione
(sent. n. 15138 del 2015).
In particolare, "alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio
l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari.
Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale" (v. Cass. Civ. sent. n. 15138 del 2015).
La Cassazione ha escluso che quanto disposto dagli artt. 1 e 3 L. n. 162/84 conduca univocamente a ritenere necessaria la preventiva demolizione (totale o parziale) dei caratteri sessuali anatomici primari e ha evidenziato come, nell'interpretare tali norme, debba aversi presente "l'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche ma senza ricorrere a trattamenti ingiustificati e discriminatori, pur rimanendo R.G. n. 1123 del 2023 - Pag. 4 di 6
ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta sulla base dei criteri desumibili dagli approdi attuali e condivisi dalla scienza medica e psicologica". Con la sentenza n. 221 del 2015, la Corte Costituzionale ha affermato il principio secondo cui "il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta … autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, … laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico". Pertanto, la domanda di rettifica può trovare accoglimento anche in assenza di un già compiuto intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari, stante l'accertata sussistenza del disturbo di identità di genere accompagnato da intervenute modifiche dei caratteri sessuali del richiedente, anche solo di tipo secondario.
Del resto, nel solco della tracciata evoluzione giurisprudenziale, la sentenza n. 180 del 2017 ha ribadito - come già visto - che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell' “intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata”. 3.3. Nel caso di specie, dalla documentazione depositata unitamente all'atto introduttivo del giudizio, è emerso che vive con la madre a Corigliano Rossano e non ha figli. Parte_1
Dai documenti in atti si evince che la famiglia è assolutamente solidale con la parte ricorrente ed auspica il coronamento dell'aspirazione di quest'ultimo a essere riconosciuto, anche anagraficamente, come donna.
Dalle parole del e dal percorso condiviso emerge un processo reiterato nel tempo, Pt_1 con definizione della identità fenomenica della persona cui è conforme tutto il comportamento e lo stesso progetto esistenziale. Infatti, dalle dichiarazioni rese e dalla relazione in atti della struttura sanitaria, emerge un quadro coerente e definitivo, articolato nel tempo, da cui si desume che il richiedente abbia scelto di vivere coerentemente con la propria condizione fisica e psicologica.
Dalle relazioni versate in atti, parte attrice non presenta quadri psicopatologici di rilievo.
Viene anzi sottolineata la approfondita valutazione delle motivazioni psicologiche compiuta, la consapevolezza anche in ordine alle reazioni emotive connesse al cambiamento del corpo nonché il riscontro familiare e sociale percepito;
non emergono fenomeni e sintomi di ansia né disturbi del comportamento o della coscienza.
Le considerazioni svolte appaiono condivisibili, in quanto motivate in modo logico, scientifico ed analitico e fondate sulle indagini espletate e sulla documentazione allegata. Infatti, si tratta di conclusioni rese all'esito di colloqui approfonditi e di somministrazione di test psicodiagnostici.
Peraltro, la parte ricorrente ha 27 anni, già dall'infanzia ha cominciato a manifestare i primi segnali della disforia di genere;
si è sempre sentito una donna;
segue da tempo una terapia ormonale;
gode di una rete familiare che lo supporta. Per l'effetto, tenuto conto anche delle dichiarazioni rese in udienza, merita accoglimento la domanda volta ad allineare la propria identità anagrafica con quella psichica.
La terapia ormonale intrapresa ha ormai portato parte attrice a sviluppare caratteri fenotipici realmente femminili.
Dagli elementi in atti risulta dunque che, a fronte di una diagnosi certa e inequivoca di transessualità, parte attrice - che ha già intrapreso un percorso di trasformazione dei propri caratteri esteriori in senso maschile - non presenta disturbi psicopatologici, dispone di capacità cognitive e volitive integre e ha consapevolmente compiuto una scelta definitiva. R.G. n. 1123 del 2023 - Pag. 5 di 6
In conclusione, gli elementi raccolti e sopra descritti (produzioni documentali e dichiarazioni rese dalla parte attrice) - da cui emergono la consapevolezza e la determinazione mostrate da parte attrice nel percorso di transizione da maschile a femminile, nonché la definitività della decisione assunta - suffragano il convincimento del Tribunale che l'istante, all'esito di un serio e consapevole processo individuale, abbia acquisito una nuova e compiuta identità di genere.Con un necessario equilibrio tra soma e psiche, che riceverà benefici decisivi dalla rettifica anagrafica dei dati di nascita ed ulteriori benefici, in termini di gratificazione estetica, dagli eventuali interventi medico – chirurgici che saranno compiuti. In definitiva, la nuova conseguita identità di genere, frutto dell'articolato processo individuale, serio ed univoco, svolto dall'istante, è confermata anche dall'interrogatorio della stessa parte, che ha dato corpo alle circostanze di fatto contenute nel ricorso ed ha dato riscontro della maturità psichica raggiunta in relazione al mutamento di sesso e della conseguente condizione di serenità ed armonia tra l'identità femminile, da sempre percepita, e quella fisica, già intrapresa in seguito alla terapia ormonale.
Sussistono, dunque, i presupposti di cui agli art. 1 e 2 legge n. 164 del 1982 per procedersi all'attribuzione anagrafica del sesso femminile, in conformità alle attuali caratteristiche fisiche e psicologiche del soggetto. In conformità con quanto richiesto dalla parte ricorrente al nome " " va sostituito il Parte_1 nome " . Pt_2
Per i motivi sopra esposti, deve quindi essere accolta la domanda attorea di rettificazione di attribuzione di sesso, con conseguente ordine all'ufficiale di stato civile del comune di seguito individuato di effettuare la rettificazione di attribuzione del sesso nel relativo registro, da maschile a femminile, con assunzione del nome in luogo del nome . Pt_2 Parte_1
3.4. La domanda volta alla autorizzazione alla riattribuzione chirurgica di sesso e all'intervento chirurgico è assorbita dalla precedente statuizione, tenuto conto della recente pronuncia della Corte Costituzionale (v. Corte Cost. n. 143 del 2024).
Invero, alla luce della giurisprudenza consolidatasi nel tempo e già precedentemente citata, è pacifico che per la rettificazione di attribuzione di sesso prevista dall'art. 1 l. 164/1982 non deve più considerarsi presupposto imprescindibile il trattamento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali, essendo sufficiente il rigoroso accertamento del disturbo di identità di genere e di un serio, univoco e tendenzialmente irreversibile percorso individuale di acquisizione di una nuova identità di genere. D'altronde, se è vero che l'identità di genere sotto il profilo relazionale può essere considerata un aspetto costitutivo dell'identità personale, la sua esplicazione risulterebbe ingiustificatamente compressa ove la modificazione chirurgica dei caratteri sessuali divenisse presupposto indefettibile della rettificazione degli atti anagrafici, considerato che la modificazione chirurgica potrebbe anche essere foriera di un danno alla salute fisica o psicologica del soggetto, costituzionalmente tutelata ai sensi dell'art. 32 Cost..
Tale quadro normativo e giurisprudenziale è stato ulteriormente arricchito con la pronuncia n. 143 del 2024 della Corte costituzionale, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzione dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. La Consulta, in particolare, ha ritenuto che la previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali è irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo dalle citate sentenze della Corte di cassazione (v. Cass. Civ. n. 15138 del 2015) e, successivamente, della Corte costituzionale (Corte
Cost. n. 221 del 2015).
Di fatto, potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, come avvenuto nel caso di specie, quindi anche senza un intervento R.G. n. 1123 del 2023 - Pag. 6 di 6
di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale si palesa irragionevole: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione.
Dunque, in presenza di persone maggiorenni e capaci di autodeterminarsi ed al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, l'autorizzazione prevista dalla disposizione dichiarata incostituzionale perde la propria ragion d'essere. Essa, di contro, si tradurrebbe in una compressione della capacità di agire - vieppiù in presenza di persone maggiorenni – proprio nell'area dei diritti personalissimi che coinvolgono l'individuo nella sua dimensione squisitamente personale. Per l'effetto, alla luce della pronuncia della Corte costituzionale, il Tribunale ritiene che non occorra nel caso di specifica alcuna specifica pronuncia di autorizzazione all'intervento di adeguamento dei caratteri sessuali, in ragione dell'intervenuto accoglimento della domanda di rettificazione per i motivi suesposti.
Nulla osta all'esecuzione degli interventi di adeguamento dei caratteri sessuali, senza che sia necessaria una preventiva autorizzazione.
4. Il regime delle spese
Nulla deve disporsi per le spese stante la natura costitutiva e necessaria della presente pronuncia, non potendosi configurare la soccombenza di alcuna parte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile -, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. In accoglimento della domanda di parte attrice, l'atto di nascita ai sensi dell'art. Parte_3
1 e ss. L. 164/82 e succ. mod. e dell'art. 31 d.lgs. 150/2011, secondo quanto esposto in parte motiva;
B. ORDINA all'ufficiale di stato civile del Comune di Cassano allo Ionio di effettuare la rettificazione dell'atto di nascita (atto n. 2, parte II, serie B, uff. 4 del Registro atti di nascita del 1999) di , nel senso che l'indicazione del sesso maschile deve essere Parte_1 corretta in sesso femminile e che il nome " " deve essere corretto in " ; Parte_1 Pt_2 C. DICHIARA assorbita, in ragione dell'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso ed alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 143/2024, la richiesta di autorizzazione al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali;
D. NULLA per le spese;
E. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 16.1.25.
Il Presidente dott. Beatrice Magaro'
Il Giudice relatore ed estensore dott. Alessandro Caronia