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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/09/2025, n. 5222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5222 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
composta dai signori magistrati
Dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere rel.
Dott. Renato Castaldo Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II° grado iscritta al n. 458/2019 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione in data 8.5.2025 all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 221, comma 4, della legge 17.07.2020 n. 77 e vertente tra
n. Roma 22/10/1974 (c.f ) res. Roma via Parte_1 C.F._1
Lumezzane n. 88, rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Maria Ferretti (cf
) elett. dom. in Roma viale Regina Margherita n.140 presso C.F._2 lo studio del difensore giusta procura in atti, con richiesta di inviare le comunicazioni ai seguenti indirizzi: pec Email_1
Fax 0685351208 Appellante e n.Roma 9/2/1978 (cf. ivi res. via Controparte_1 C.F._3
Giulio Minervini n. 182, rappresentata e difesa dall'Avv. Virna Sabeni (cf e Avv. Giuseppe M.F.Rapisarda (cf C.F._4 C.F._5 elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma via Lucullo n.11 giusta procura in atti, con richiesta di inviare le comunicazioni ai seguenti indirizzi: pec
, Email_2
appellato Email_3
Avverso Sentenza del Tribunale di Tivoli n. 1261/2018
Oggetto: azione ex art. 2932 c.c. Conclusioni: come in atti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto in giudizio per chiedere Controparte_1 Parte_1
l'adempimento da parte di quest'ultimo dell'obbligo di trasferire alla la quota CP_1 parte del 50% della casa coniugale sita in Capena (RM) loc. Il Portone viale degli Ulivi n. 13 in NCEU al fg. 10 p.lle n. 639 sub. 5, sub 46, sub 64, assunto all'art. 5 delle condizioni di divorzio concordate tra le parti di cui alla sentenza n. 403/2014 del Tribunale di Tivoli, oltre al risarcimento del danno dovuto al mancato trasferimento. Si costituiva in primo grado il il quale contestava la pretesa dell'attrice Pt_1 domandando in via riconvenzionale la rettifica degli accordi di divorzio in quanto fondati su un errore essenziale che aveva viziato il consenso del . Pt_1
Con sentenza n. 1261/2018 il Tribunale di Tivoli, ha rigettato la domanda di parte attrice ritenendo che manca in atti la regolarità urbanistica nonché l'attestazione di conformità dello stato dell'immobile alla planimetria catastale dell'immobile di cui era richiesto il trasferimento, rigettando altresì la domanda riconvenzionale per mancanza di prova in ordine al vizio del consenso eccepito dal convenuto in ordine alle condizioni di divorzio, compensando le spese del primo grado di giudizio. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto impugnazione il Pt_1 chiedendone la riforma nel senso di dichiarare la nullità della clausola contenuta negli accordi di divorzio, in subordine modificare la clausola dell'accordo di divorzio nel senso che “tenuto fermo il valore della quota del 50% della ex casa coniugale in € 37.904,00, in applicazione della compensazione parziale di detto importo con la minor somma di € 1.934,00 eventualmente dovuta dal sig. alla sig.ra Pt_1 CP_1 nel periodo dall'agosto 2006 all'ottobre 2013, la sig.ra del potrà ottenere
[...] CP_1 il trasferimento del 50% della ex casa coniugale con il versamento al sig. Pt_1 della somma di € 35.970,00 o di qualsiasi altra maggiore o minor somma verrà ritenuta di giustizia. Il tutto con oneri a carico della sig.ra ”. Con vittoria di CP_1 spese del doppio grado da distrarsi a favore dell'Avv. Ferretti procuratore antistatario dell'appellante. Si è costituita l'appellata eccependo l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello e nel merito chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato con conferma della sentenza di primo grado con vittoria delle spese del giudizio di secondo grado. All'udienza del 8 maggio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ordinari di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con i tre motivi di impugnazione, che per connessione possono essere trattati unitariamente, l'appellante lamenta che il Tribunale erroneamente avrebbe respinto la domanda riconvenzionale di nullità delle clausole n. 5 e 6 dell'accordo di divorzio per errore essenziale, argomentando in ordine alla debenza da parte del Pt_1 delle spese straordinarie per i figli, mentre l'importo contenuto nella clausola delle condizioni di divorzio con il quale viene compensato il costo della quota del 50% dell'abitazione coniugale sarebbe relativo al contributo per il mantenimento dei figli che parte appellata sostiene non essere stato corrisposto dall'agosto 2006 all'ottobre
2 2013, periodo in relazione al quale l'appellante sostiene, al contrario, di aver pagato quanto dovuto. Quanto al primo profilo l'appellante sostiene che nella previsione della clausola n. 6 del divorzio non si sarebbe erroneamente tenuto conto del fatto che l'importo di € 400,00 del mantenimento mensile per i figli comprendesse le spese straordinarie ad eccezione di quelle sanitarie. La censura è infondata. Difatti dall'esame dell'accordo di divorzio emerge testualmente all'art. 6 che “La sig.ra si impegna ad accettare il suddetto trasferimento delle quote CP_1 immobiliari del sig. ed all'uopo si impegna a corrispondere allo stesso, all'atto Pt_1 del trasferimento, la somma di € 37.904,00; detta somma sarà integralmente compensata con quella di € 37.904,00 dovuta dal sig. alla sig.ra a Pt_1 CP_1 titolo di contributo al mantenimento dei due figli minori giusta sentenza di separazione giudiziale n.7236/2007 dall'agosto 2006 sino al mese di ottobre 2013”. Dal tenore della clausola emerge chiaramente che parlandosi soltanto di contributo al mantenimento dei figli senza alcun riferimento alle spese straordinarie, la somma portata in compensazione è da ritenersi relativa al contributo “ordinario” al mantenimento dei figli previsto al punto D) della sentenza di separazione n. 7236/2007 in € 400,00 mensili e non alle spese straordinarie. L'assunto di parte appellata in ordine al fatto che le spese straordinarie fossero ricomprese nei 400 euro non trova, quindi, riscontro negli atti di causa e, in particolare, nella sentenza di separazione n.7236/2007 dove l'unico riferimento a spese straordinarie è quello di cui al punto F) della decisione relativo all'obbligo dell'appellante di corrispondere il 50% delle spese sanitarie non coperte dal SSN. La sentenza impugnata ha, quindi, correttamente respinto la domanda riconvenzionale in ordine alla mancanza di prova dell'errore di calcolo che sarebbe alla base della quantificazione dell'importo di cui alla clausola n. 6 degli accordi di divorzio della quale l'appellante chiede l'annullamento. Per quanto concerne poi il profilo dell'inesistenza del credito portato in compensazione in quanto il avrebbe corrisposto il mantenimento ai figli nel Pt_1 periodo dall'agosto 2006 all'ottobre 2013, osserva la Corte che dalla documentazione prodotta dall'appellante emerge che nel periodo suddetto risultano corrisposte dal medesimo le seguenti somme per il mantenimento dei figli: anno 2013 (€ 2.000,00)
-vaglia postale 12/3/2013 € 300,00 mantenimento gennaio-febbraio
-vaglia postale 24/4/2013 € 300,00 mantenimento marzo-aprile
-vaglia postale 15/6/2013 € 350,00 mantenimento maggio-giugno
-vaglia postale 17/7/2012 € 500,00 mantenimento giugno-luglio
-vaglia postale 26/9/2012 € 250,00 mantenimento settembre
-vaglia postale 6/12/2012 € 300,00 mantenimento ottobre-novembre
-vaglia postale 17/1/2013 € 250,00 mantenimento dicembre anno 2012 (€ 2.450,00 )
-vaglia postale 13/2/2012 € 250,00 mantenimento gennaio
-vaglia postale 21/3/2012 € 250,00 mantenimento febbraio
-vaglia postale 19/4/2012 € 200,00 mantenimento marzo
3 -vaglia postale 8/6/2012 € 450,00 mantenimento aprile-maggio
-vaglia postale 17/7/2012 € 500,00 mantenimento giugno-luglio
-vaglia postale 26/9/2012 € 250,00 mantenimento settembre
-vaglia postale 6/12/2012 € 300,00 mantenimento ottobre-novembre
-vaglia postale 17/1/2013 € 250,00 mantenimento dicembre anno 2011 (€ 2.950,00 )
-vaglia postale 17/1/2011 € 300,00 mantenimento gennaio
-vaglia postale 6/4/2011 € 300,00 mantenimento marzo
-vaglia postale 16/5/2011 € 300,00 mantenimento aprile
-vaglia postale 17/6/2011 € 300,00 mantenimento maggio
-vaglia postale 5/8/2011 € 500,00 mantenimento giugno-luglio
-vaglia postale 8/9/2011 € 250,00 mantenimento agosto
-vaglia postale 6/10/2011 € 250,00 mantenimento settembre
-vaglia postale 14/11/2011 € 250,00 mantenimento ottobre
-vaglia postale 10/12/2011 € 250,00 mantenimento novembre
-vaglia postale 10/1/2012 € 250,00 mantenimento dicembre anno 2010 (€ 2.800,00)
-vaglia postale 19/2/2010 € 300,00
-vaglia postale 28/4/2010 € 600,00 mantenimento marzo-aprile 2010
-vaglia postale 14/6/2010 € 300,00 mantenimento maggio 2010
-vaglia postale 10/8/2010 € 1.000,00 mantenimento giugno-luglio più recupero
-vaglia postale 9/11/2010 € 300,00 mantenimento novembre
-vaglia postale 17/1/2011 € 300,00 mantenimento dicembre anno 2009 (€ 1.700,00)
-trattenuta mensile di € 400,00 sulle buste paga dei mesi di maggio e luglio 2009 (€ 800,00)
-vaglia postale 18/12/2009 € 300,00
-vaglia postale 19/2/2010 € 600,00 mantenimento novembre-gennaio anno 2008 (€ 4.000,00)
-trattenuta mensile di € 400,00 sulle buste paga dei mesi di gennaio, febbraio, marzo 2008 (€ 1.200,00)
-trattenuta mensile di € 400,00 sulle buste paga dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre 2008 (€ 2.800,00)
anno 2007 (€ 4.400,00)
-trattenuta mensile di € 400,00 sulle buste paga dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre 2007 (€ 4.400,00)
anno 2006 (€ 1.200,00)
-trattenuta mensile di € 400,00 sulle buste paga dei mesi di ottobre, novembre, dicembre 2006 (€ 1.200,00).
4 La Corte ritiene che non debbano essere considerate le spese indicate nella restante documentazione prodotta in quanto relativa a spese straordinarie (es. attività sportiva, cartoleria ecc.), mentre per quanto concerne i versamenti contanti Banca Intesa non vi è alcun elemento che gli stessi si riferiscano al mantenimento ordinario dei figli. Alla luce di ciò anche sul quantum l'impugnazione è infondata atteso che a fronte di un credito della appellata di € 400,00 mensili per il mantenimento dei figli per 72 mensilità da agosto 2006 ad ottobre 2013 pari ad € 29.600,00, risultano effettuati pagamenti a tale titolo per soli € 20.500,00, residuando un credito dell'appellata di € 9.100,00 da portare eventualmente in compensazione al valore di trasferimento della quota immobiliare. Conclusivamente l'appello deve essere respinto con conferma della sentenza impugnata. Le spese del presente grado di giudizio sono poste a carico dell'appellante soccombente e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 con riferimento allo scaglione di cause di valore da € 5.201 ad € 26.000 sulla base del valore della causa (€ 25.000) dichiarato dall'appellante all'atto dell'iscrizione della causa. Sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante al pagamento di una somma pari al contributo unificato ex art. 13 c 1 quater dpr n. 115/2002.
PQM
La Corte, pronunciando sull' appello formulato da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Tivoli n. 1261 dell'anno 2018, ritenuta assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così decide: a)Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata b)condanna l' appellante al pagamento in favore dell' appellata Parte_1
delle spese processuali del presente grado che liquida in Controparte_1 complessivi euro 3.966,00, oltre a rimborso forfetario 15% e ad oneri accessori (IVA e Cpa) come per legge c)condanna altresì l'appellante al pagamento di una somma pari Parte_2 al contributo unificato ex art. 13 c 1 quater dpr n. 115/2002.
Roma, li 8 settembre 2025
Il consigliere estensore Il presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Dott.ssa Silvia Di Matteo
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