TRIB
Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 09/10/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2085/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2085/2024
tra
Parte_1
appellante e
CP_1
Appellato contumace
Oggi 9 ottobre 2025, ore 13,00 innanzi al dott. ssa Vecchietti Valentina, sono comparsi:
Per la dott.ssa Ranieri su Parte_1
delega della Avvocatura
Per nessuno CP_1
Il giudice, in via preliminare, rilevata la ritualità della notifica a mezzo pec al procuratore costituito dall'appellato, rilevato che l'appellato non si è nelle more costituito, conferma la contumacia di
CP_1
Parte appellante si riporta all'appello ed insiste per il suo accoglimento.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza dandone lettura .
Il Giudice
dott. VecchiettiValentina REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Vecchietti Valentina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2085/2024 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA elettivamente domiciliato in VIA GUIDO RENI 4 BOLOGNA presso il difensore avv. AVVOCATURA
DELLO STATO DI BOLOGNA
appellante contro
(C.F. ) CP_1 C.F._1
Appellato contumace
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
per parte appellante:
respingere l'originaria opposizione, con vittoria di spese ed onorari per entrambi i gradi di giudizio.
parte appellata contumace
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO L' (di seguito anche “l'appellante” o “la Controparte_2
”) depositava ricorso per ottenere l'annullamento della sentenza del Giudice di Pace di CP_2
n. 177 del 2024, con la quale il Giudice di prime cure aveva accolto il ricorso, presentato da CP_2
(di seguito anche “l'appellato”), annullando il verbale n. 700016113818 di accertamento CP_1
della violazione dell'art. 216 comma 6 Codice della Strada.
La violazione veniva contestata in data 30.10.2023, allorquando la Polstrada di Bologna, in località
durante un controllo, notava l'autovettura BMW trg. GM926BS si trovava sulla pubblica via CP_2
Rolandini, in corrispondenza dell'intersezione con via dell'Appennino. Alla vista della vettura con i colori d'istituto, il conducente della BMW avviava la marcia e circolava sulla pubblica via Rolandini
per circa 200 mt. Veniva quindi fermato in prossimità del civico n. 10 di via Rolandini, in un'area che egli dichiarava essere di sua proprietà. Dagli accertamenti del caso, posti in essere al momento stesso del controllo, risultava che il conducente era alla guida di un veicolo nonostante fosse destinatario di un provvedimento di revoca della patente. Pertanto, gli agenti procedevano alla contestazione della violazione di cui all'art. 216, comma 6, C.d.S. Ne conseguiva l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ed il sequestro amministrativo del veicolo.
Avverso il verbale di contestazione, il trasgressore proponeva opposizione dinnanzi al Giudice di Pace
di che accoglieva l'opposizione annullando il verbale. CP_2
Nella prospettazione dell'appellante, la sentenza del Giudice di Pace è ingiusta ed errata.
Sotto un primo profilo, deduceva la che, diversamente da quanto opinato dal Giudice di CP_2
Pace, il verbale di contestazione è perfettamente leggibile in ogni sua parte, compilato in stampatello e perfettamente comprensibile.
In secondo luogo, ad avviso dell'appellante, la motivazione del Giudice di Pace è errata giacché,
diversamente da quanto opinato dal Giudice di Pace, la contestazione della violazione era immediata e gli agenti accertatori redigevano un verbale che riportava gli estremi essenziali dell'illecito commesso, in linea con quanto la giurisprudenza di legittimità ritiene sufficiente per fondare l'efficacia di pubblica fede dell'atto pubblico, ai sensi dell'art 2700, c.c..
In terzo luogo, la deduceva che, diversamente da quanto opinato dal Giudice di Pace, la CP_2
circolazione era chiaramente iniziata ed avvenuta sulla pubblica via. Soltanto all'esito della stessa, e cioè nel momento in cui l'appellato veniva fermato, egli si trovava nell'area di sua proprietà. Tali
circostanze, per essere smentite, avrebbero dovuto essere fatte oggetto di querela di falso.
Non si costituiva l'appellato, dichiarato contumace alla udienza del 30 aprile 2025.
La causa è stata istruita documentalmente.
Il Giudice di Pace motiva la propria decisione in base a tre elementi di fatto:
1) Illeggibilità del verbale e impossibilità di comprenderne il contenuto;
2) Genericità, imprecisione e lacunosità della ricostruzione dei fatti contenuta nel verbale;
3) Mancanza di prova che i fatti fossero avvenuti sulla pubblica via, e non in area privata.
Dalla lettura della documentazione prodotta dall'appellante, il primo motivo appare fondato.
Contrariamente a quanto opinato dal Giudice di prime cure, il verbale appare leggibile, scritto in stampatello ed appare ricostruibile il suo contenuto.
Chiarito quanto sopra sul punto 1), quanto al punto 2), del pari non può essere condiviso quanto opinato dal Giudice di Pace: dalla lettura della seppure stringata descrizione contenuta nel verbale, si evince che il trasgressore fu sorpreso a circolare abusivamente, pur avendo la patente di guida ritirata;
questo, in data 30.10.2023, ore 23 e 50, sulla via Rolandini, qualificata con la sigla “strada SO”;
pertanto, la descrizione non è generica e imprecisa ma ricostruibile sulla scorta della completa lettura del verbale.
Del tutto condivisibile appare l'appello anche sotto il profilo n. 3), in quanto, stante che il verbale riporta che la circolazione abusiva avveniva su strada via Rolandini, e non su area privata, trattandosi di atto avente fede privilegiata esso doveva essere impugnato con querela di falso, cosa che non è avvenuta, costituendo la circolazione su strada fatto attestato dal pubblico ufficiale redigente idoneo ad essere contestato solo con querela di falso in quanto dotato di fede privilegiata (cfr., Cass. Civ., sez.
6-3, ordinanza n. 31107 del 21.10.2022).
Conclusivamente, l'appello è fondato e deve essere accolto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex dm
55 del 2014, limitatamente alle sole fasi di studio e introduttiva, parametri minimi.
Nulla sulle spese di primo grado, in assenza di difesa tecnica.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie l'appello di e dunque Controparte_2
2) Integralmente riforma la sentenza del Giudice di Pace di n. 177 del 2024, RG n. 6925 CP_2
del 2023 del 5 marzo 2023 e pertanto
3) Conferma il verbale n. 700016113818 di accertamento della violazione dell'art. 216 comma 6
Codice della Strada Polizia Stradale di Bologna che dichiara esecutivo e definitivo;
4) Nulla sulle spese di primo grado;
5) Condanna alla integrale refusione a CP_1 Controparte_2
delle spese di lite del secondo grado di giudizio che liquida in complessivi
[...]
euro 850,00 per compensi oltre 15% per spese generali cp e iva di legge.
Forlì, 9 ottobre 2025
Il Giudice
dott. ssa Vecchietti Valentina
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2085/2024
tra
Parte_1
appellante e
CP_1
Appellato contumace
Oggi 9 ottobre 2025, ore 13,00 innanzi al dott. ssa Vecchietti Valentina, sono comparsi:
Per la dott.ssa Ranieri su Parte_1
delega della Avvocatura
Per nessuno CP_1
Il giudice, in via preliminare, rilevata la ritualità della notifica a mezzo pec al procuratore costituito dall'appellato, rilevato che l'appellato non si è nelle more costituito, conferma la contumacia di
CP_1
Parte appellante si riporta all'appello ed insiste per il suo accoglimento.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza dandone lettura .
Il Giudice
dott. VecchiettiValentina REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Vecchietti Valentina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2085/2024 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA elettivamente domiciliato in VIA GUIDO RENI 4 BOLOGNA presso il difensore avv. AVVOCATURA
DELLO STATO DI BOLOGNA
appellante contro
(C.F. ) CP_1 C.F._1
Appellato contumace
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
per parte appellante:
respingere l'originaria opposizione, con vittoria di spese ed onorari per entrambi i gradi di giudizio.
parte appellata contumace
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO L' (di seguito anche “l'appellante” o “la Controparte_2
”) depositava ricorso per ottenere l'annullamento della sentenza del Giudice di Pace di CP_2
n. 177 del 2024, con la quale il Giudice di prime cure aveva accolto il ricorso, presentato da CP_2
(di seguito anche “l'appellato”), annullando il verbale n. 700016113818 di accertamento CP_1
della violazione dell'art. 216 comma 6 Codice della Strada.
La violazione veniva contestata in data 30.10.2023, allorquando la Polstrada di Bologna, in località
durante un controllo, notava l'autovettura BMW trg. GM926BS si trovava sulla pubblica via CP_2
Rolandini, in corrispondenza dell'intersezione con via dell'Appennino. Alla vista della vettura con i colori d'istituto, il conducente della BMW avviava la marcia e circolava sulla pubblica via Rolandini
per circa 200 mt. Veniva quindi fermato in prossimità del civico n. 10 di via Rolandini, in un'area che egli dichiarava essere di sua proprietà. Dagli accertamenti del caso, posti in essere al momento stesso del controllo, risultava che il conducente era alla guida di un veicolo nonostante fosse destinatario di un provvedimento di revoca della patente. Pertanto, gli agenti procedevano alla contestazione della violazione di cui all'art. 216, comma 6, C.d.S. Ne conseguiva l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ed il sequestro amministrativo del veicolo.
Avverso il verbale di contestazione, il trasgressore proponeva opposizione dinnanzi al Giudice di Pace
di che accoglieva l'opposizione annullando il verbale. CP_2
Nella prospettazione dell'appellante, la sentenza del Giudice di Pace è ingiusta ed errata.
Sotto un primo profilo, deduceva la che, diversamente da quanto opinato dal Giudice di CP_2
Pace, il verbale di contestazione è perfettamente leggibile in ogni sua parte, compilato in stampatello e perfettamente comprensibile.
In secondo luogo, ad avviso dell'appellante, la motivazione del Giudice di Pace è errata giacché,
diversamente da quanto opinato dal Giudice di Pace, la contestazione della violazione era immediata e gli agenti accertatori redigevano un verbale che riportava gli estremi essenziali dell'illecito commesso, in linea con quanto la giurisprudenza di legittimità ritiene sufficiente per fondare l'efficacia di pubblica fede dell'atto pubblico, ai sensi dell'art 2700, c.c..
In terzo luogo, la deduceva che, diversamente da quanto opinato dal Giudice di Pace, la CP_2
circolazione era chiaramente iniziata ed avvenuta sulla pubblica via. Soltanto all'esito della stessa, e cioè nel momento in cui l'appellato veniva fermato, egli si trovava nell'area di sua proprietà. Tali
circostanze, per essere smentite, avrebbero dovuto essere fatte oggetto di querela di falso.
Non si costituiva l'appellato, dichiarato contumace alla udienza del 30 aprile 2025.
La causa è stata istruita documentalmente.
Il Giudice di Pace motiva la propria decisione in base a tre elementi di fatto:
1) Illeggibilità del verbale e impossibilità di comprenderne il contenuto;
2) Genericità, imprecisione e lacunosità della ricostruzione dei fatti contenuta nel verbale;
3) Mancanza di prova che i fatti fossero avvenuti sulla pubblica via, e non in area privata.
Dalla lettura della documentazione prodotta dall'appellante, il primo motivo appare fondato.
Contrariamente a quanto opinato dal Giudice di prime cure, il verbale appare leggibile, scritto in stampatello ed appare ricostruibile il suo contenuto.
Chiarito quanto sopra sul punto 1), quanto al punto 2), del pari non può essere condiviso quanto opinato dal Giudice di Pace: dalla lettura della seppure stringata descrizione contenuta nel verbale, si evince che il trasgressore fu sorpreso a circolare abusivamente, pur avendo la patente di guida ritirata;
questo, in data 30.10.2023, ore 23 e 50, sulla via Rolandini, qualificata con la sigla “strada SO”;
pertanto, la descrizione non è generica e imprecisa ma ricostruibile sulla scorta della completa lettura del verbale.
Del tutto condivisibile appare l'appello anche sotto il profilo n. 3), in quanto, stante che il verbale riporta che la circolazione abusiva avveniva su strada via Rolandini, e non su area privata, trattandosi di atto avente fede privilegiata esso doveva essere impugnato con querela di falso, cosa che non è avvenuta, costituendo la circolazione su strada fatto attestato dal pubblico ufficiale redigente idoneo ad essere contestato solo con querela di falso in quanto dotato di fede privilegiata (cfr., Cass. Civ., sez.
6-3, ordinanza n. 31107 del 21.10.2022).
Conclusivamente, l'appello è fondato e deve essere accolto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex dm
55 del 2014, limitatamente alle sole fasi di studio e introduttiva, parametri minimi.
Nulla sulle spese di primo grado, in assenza di difesa tecnica.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie l'appello di e dunque Controparte_2
2) Integralmente riforma la sentenza del Giudice di Pace di n. 177 del 2024, RG n. 6925 CP_2
del 2023 del 5 marzo 2023 e pertanto
3) Conferma il verbale n. 700016113818 di accertamento della violazione dell'art. 216 comma 6
Codice della Strada Polizia Stradale di Bologna che dichiara esecutivo e definitivo;
4) Nulla sulle spese di primo grado;
5) Condanna alla integrale refusione a CP_1 Controparte_2
delle spese di lite del secondo grado di giudizio che liquida in complessivi
[...]
euro 850,00 per compensi oltre 15% per spese generali cp e iva di legge.
Forlì, 9 ottobre 2025
Il Giudice
dott. ssa Vecchietti Valentina