TRIB
Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/10/2025, n. 14223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14223 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA – QUINTA SEZIONE CIVILE
in persona del dott. Fabio De Palo, in funzione di giudice unico,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 26966 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 24.6.2025 e vertente tra
ATTRICE Parte_1
con gli avv.ti Fabio Massimo Ventura ed Angela Lettieri
E
– CONVENUTI Controparte_1 Controparte_2
con l'avv. Fabrizio Sperduto
MOTIVI DELLA DECISIONE
La – con azione di rivendica ex art. 948 cod. civ. – ha Parte_1
convenuto in giudizio e chiedendo che Controparte_1 Controparte_2
l'adito Tribunale accerti la proprietà esclusiva della società attrice su una porzione immobiliare di mq.
1.075 sita in Roma, via delle Cave Fiscali snc, distinta in catasto terreni al f. 268, part. 106 – detenuta senza titolo dai convenuti – e condanni questi ultimi al conseguente rilascio nonchè al risarcimento dei danni per l'illegittima occupazione (danni quantificati dalla società attrice in euro 1.623.000,00 – o nella diversa somma ritenuta di giustizia – per effetto del deprezzamento commerciale del più ampio terreno di sua proprietà conseguente alla mancata realizzazione di un parcheggio interrato).
I convenuti – nel costituirsi – hanno contestato la fondatezza delle domande e ne hanno chiesto l'integrale rigetto.
Il giudizio è stato sospeso ex art. 295 c.p.c. – con ordinanza resa alla prima udienza del 6.11.2019 – stante la ritenuta pregiudizialità di quello n. 4518/2016 pendente fra le stesse parti presso la Corte d'Appello di Roma.
La società attrice ha successivamente depositato istanza per la prosecuzione del processo – con atto depositato il 27.2.2023 – ed è stata quindi fissata l'udienza ex art. 297 c.p.c..
Nuovamente instaurato il contraddittorio nei confronti dei convenuti – e concessi i termini di legge ex art. 183, sesto comma, c.p.c. – la causa è stata infine trattenuta in decisione all'udienza del 24.6.2025 senza l'espletamento di attività istruttorie.
Il Tribunale – sulla base di tali premesse – rileva quanto segue. E' pacifico che – nella pendenza del giudizio – i convenuti hanno proceduto a
riconsegnare spontaneamente alla società attrice la porzione di terreno in oggetto
(cfr. verbale allegato dalla stessa attrice alla prima memoria ex art. 183 c.p.c.).
Deve pertanto ritenersi – con riguardo all'azione di rivendica ex art. 948 c.p.c. – la cessata materia del contendere (trattandosi di domanda in cui l'accertamento della proprietà – come noto – è strettamente funzionale al recupero del bene abusivamente sottratto alla disponibilità del rivendicante).
Deve ritenersi – d'altra parte – che non sussista in questa sede un residuo interesse della società attrice ad una mera pronunzia dichiarativa della sua proprietà su tale porzione immobiliare (da ritenersi già acclarata in forza delle altre decisioni inter
partes – allegate in atti – rese in autonomi processi e passate oramai in giudicato).
La contestuale domanda risarcitoria deve essere disattesa.
Non sono stati offerti – infatti – adeguati riscontri tali da far ritenere che l'occupazione abusiva della porzione in oggetto sia stata la causa determinante per la mancata realizzazione del parcheggio interrato (ciò che – nell'assunto – avrebbe provocato il grave deprezzamento del valore commerciale del più ampio terreno della società attrice nella misura quantificata nella relazione tecnica di parte).
Le spese processuali seguono la virtuale soccombenza dei convenuti riguardo alla domanda principale di rivendica – essendo lo spontaneo rilascio sopraggiunto solo nella pendenza del giudizio – con relativa distrazione in favore dei difensori della società attrice (che si sono dichiarati antistatari nelle conclusioni precisate nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. e richiamate all'udienza finale del 24.6.2025)
Non sussistono i presupposti di legge per la contestuale condanna ex art. 96 c.p.c.
pure richiesta dalla società attrice.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere con riguardo alla domanda di rivendica;
rigetta la domanda risarcitoria;
condanna in solido i convenuti al rimborso delle spese processuali, che liquida d'ufficio in euro 5.000,00 per compensi ed euro 545,00 per spese vive, oltre rimborso forfetario del 15%, IV e CA come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avv.ti Fabio Massimo Ventura ed Angela Lettieri.
15.10.2025. IL UD
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA – QUINTA SEZIONE CIVILE
in persona del dott. Fabio De Palo, in funzione di giudice unico,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 26966 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 24.6.2025 e vertente tra
ATTRICE Parte_1
con gli avv.ti Fabio Massimo Ventura ed Angela Lettieri
E
– CONVENUTI Controparte_1 Controparte_2
con l'avv. Fabrizio Sperduto
MOTIVI DELLA DECISIONE
La – con azione di rivendica ex art. 948 cod. civ. – ha Parte_1
convenuto in giudizio e chiedendo che Controparte_1 Controparte_2
l'adito Tribunale accerti la proprietà esclusiva della società attrice su una porzione immobiliare di mq.
1.075 sita in Roma, via delle Cave Fiscali snc, distinta in catasto terreni al f. 268, part. 106 – detenuta senza titolo dai convenuti – e condanni questi ultimi al conseguente rilascio nonchè al risarcimento dei danni per l'illegittima occupazione (danni quantificati dalla società attrice in euro 1.623.000,00 – o nella diversa somma ritenuta di giustizia – per effetto del deprezzamento commerciale del più ampio terreno di sua proprietà conseguente alla mancata realizzazione di un parcheggio interrato).
I convenuti – nel costituirsi – hanno contestato la fondatezza delle domande e ne hanno chiesto l'integrale rigetto.
Il giudizio è stato sospeso ex art. 295 c.p.c. – con ordinanza resa alla prima udienza del 6.11.2019 – stante la ritenuta pregiudizialità di quello n. 4518/2016 pendente fra le stesse parti presso la Corte d'Appello di Roma.
La società attrice ha successivamente depositato istanza per la prosecuzione del processo – con atto depositato il 27.2.2023 – ed è stata quindi fissata l'udienza ex art. 297 c.p.c..
Nuovamente instaurato il contraddittorio nei confronti dei convenuti – e concessi i termini di legge ex art. 183, sesto comma, c.p.c. – la causa è stata infine trattenuta in decisione all'udienza del 24.6.2025 senza l'espletamento di attività istruttorie.
Il Tribunale – sulla base di tali premesse – rileva quanto segue. E' pacifico che – nella pendenza del giudizio – i convenuti hanno proceduto a
riconsegnare spontaneamente alla società attrice la porzione di terreno in oggetto
(cfr. verbale allegato dalla stessa attrice alla prima memoria ex art. 183 c.p.c.).
Deve pertanto ritenersi – con riguardo all'azione di rivendica ex art. 948 c.p.c. – la cessata materia del contendere (trattandosi di domanda in cui l'accertamento della proprietà – come noto – è strettamente funzionale al recupero del bene abusivamente sottratto alla disponibilità del rivendicante).
Deve ritenersi – d'altra parte – che non sussista in questa sede un residuo interesse della società attrice ad una mera pronunzia dichiarativa della sua proprietà su tale porzione immobiliare (da ritenersi già acclarata in forza delle altre decisioni inter
partes – allegate in atti – rese in autonomi processi e passate oramai in giudicato).
La contestuale domanda risarcitoria deve essere disattesa.
Non sono stati offerti – infatti – adeguati riscontri tali da far ritenere che l'occupazione abusiva della porzione in oggetto sia stata la causa determinante per la mancata realizzazione del parcheggio interrato (ciò che – nell'assunto – avrebbe provocato il grave deprezzamento del valore commerciale del più ampio terreno della società attrice nella misura quantificata nella relazione tecnica di parte).
Le spese processuali seguono la virtuale soccombenza dei convenuti riguardo alla domanda principale di rivendica – essendo lo spontaneo rilascio sopraggiunto solo nella pendenza del giudizio – con relativa distrazione in favore dei difensori della società attrice (che si sono dichiarati antistatari nelle conclusioni precisate nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. e richiamate all'udienza finale del 24.6.2025)
Non sussistono i presupposti di legge per la contestuale condanna ex art. 96 c.p.c.
pure richiesta dalla società attrice.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere con riguardo alla domanda di rivendica;
rigetta la domanda risarcitoria;
condanna in solido i convenuti al rimborso delle spese processuali, che liquida d'ufficio in euro 5.000,00 per compensi ed euro 545,00 per spese vive, oltre rimborso forfetario del 15%, IV e CA come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avv.ti Fabio Massimo Ventura ed Angela Lettieri.
15.10.2025. IL UD