Improcedibile
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 13/05/2025, n. 4077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4077 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04077/2025REG.PROV.COLL.
N. 07577/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7577 del 2024, proposto da Federazione Italiana della Caccia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Maria Bruni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Lega Italiana Protezione Uccelli (L.I.P.U.) ODV, WWF Italia E.T.S. e LNDC - Animal Protection APS, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall'avvocato Maurizio Balletta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Basilicata, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) n. 473/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Lega Italiana Protezione Uccelli - L.I.P.U. Odv, WWF Italia E.T.S. e LNDC - Animal Protection APS;
Vista la nota del 19.3.2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2025 la Cons. Gudrun Agostini. Nessuno è comparso per le parti costituite.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La Federazione Italiana della Caccia, con atto depositato il 30 agosto 2024, ha impugnato la sentenza del T.a.r. per la Basilicata n. 473/2024 che ha parzialmente accolto il ricorso originario proposto dalle associazioni Lega Italiana Protezione Uccelli (L.I.P.U.) Odv, WWF Italia - E.T.S. e LNDC - Animal Protection Aps, per l’annullamento della delibera della Giunta Regionale della Basilicata n. 433 dell’1.8.2024, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 38/BIS del 7.8.2024, recante " L. n. 157/1992 e ss.mm.ii. - Artt. 30 e 33 della Legge Regionale n. 2 del 9.02.1995 e ss.mm.ii. - Approvazione Calendario Venatorio Regionale per la stagione 2024/2025 e format di Tesserino per l'esercizio venatorio”, limitatamente all’Allegato 1 alla deliberazione nella parte in cui: (i) all’art. 2.3 dispone “ E’ consentito il prelievo giornaliero per massimo 5 capi della specie tortora (Streptopelia turtur), esclusivamente nelle giornate del 1, 4 e 8 settembre 2024 ai soli cacciatori residenti e domiciliati in Basilicata, mediante l’appostamento temporaneo e limitatamente agli ambienti con presenza di stoppie, negli incolti lungo i corsi d’acqua, lungo i canali alberati e all’esterno di aree boscate ” e, al successivo art. 6, punto 1.2 a) autorizza il seguente carniere: “ a) Tortora: accesso al prelievo è consentito esclusivamente ai soli cacciatori che accederanno alla specifica App e relativa piattaforma indicata dalla Regione; piano di prelievo: massimo di 350 tortore, cinque capi per ciascuna giornata e quindici capi annui ”; (ii) all’art. 2.5, alla lettera p), consente la caccia ai DI (tordo AC, tordo sassello e cesena) fino al 30 gennaio 2025 anziché fino al 9 gennaio 2024 e al successivo art. 6, punto 1.2 autorizza il prelievo con il seguente carniere “ RD sassello, RD AC e Cesena: […] dal 11.01.2025 al 30.01.2025 dieci capi per giornata, per un massimo di duecento capi annui per speci e”.
1.1. L’impugnazione in prime cure era diretta a contestare la legittimità delle suddette previsioni per violazione dei pertinenti paradigmi nomativi (cfr. art. 7, comma 4, della Direttiva UE 2009/147/CE; artt. 1 e 18 della L. n. 157/1992), per deficit motivazionale (stante il discostamento, da parte della Regione, dalle conclusioni espresse nei pareri di ISPRA e del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale) e per inosservanza del principio di precauzione.
1.2. Si sono costituiti in giudizio la Regione Basilicata e, in qualità di interveniente ad opponendum , la Federazione italiana della Caccia, assumendo entrambi l’infondatezza del gravame.
2. L’adito T.a.r. per la Basilicata con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a. assunta alla camera di consiglio del 25 settembre 2024 ha dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il motivo di ricorso relativo all’impugnazione dell’art. 2.3 dell’Allegato 1 del calendario, “ considerato che detta previsione, allo stato, ha esaurito la sua già circoscritta efficacia (peraltro mai dispiegatasi in concreto, stante l’intervenuta sospensione interinale di tale prescrizione, disposta con decreto cautelare di questo Tribunale n. 107 del 31/8/2024 )”; ha invece accolto il secondo motivo relativo all’impugnazione dell’art. 2.5, lett. p) dell’Allegato annullando l’impugnato calendario venatorio 2024/2025 nella parte in cui fissava al 30 gennaio 2025 la chiusura della caccia ai UR , anziché al 9 gennaio 2025 come suggerito dall’Ispra, sull’assunto che il parere del Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale (favorevole alla data di chiusura del 30 gennaio 2025) sia meno rilevante ai fini di causa e che gli elementi istruttori assunti dalla Regione non condurrebbero ad un’analitica e attendibile confutazione delle difformi conclusioni alle quali è pervenuto il parere dell’Ispra.
3. La sentenza del T.a.r. per la Basilicata è stata impugnata dalla Federazione Italiana della Caccia con appello depositato il 10 ottobre 2024, affidato ai seguenti motivi:
I. “ Omessa pronuncia circa un punto decisivo della controversia: Inammissibilità del ricorso ”;
II. “ Eccesso di potere giurisdizionale ”;
III. Nel merito “ Omessa, erronea e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia ”;
3.1. Si sono costituiti in giudizio le associazioni Lega Italiana Protezione Uccelli – L.I.P.U. Odv, WWF Italia ETS, L.N.D.C. – Animal Protection APS chiedendo il rigetto dell’appello.
4. Con deposito del 19 marzo 2025 la Federazione Italiana della Caccia ha dichiarato che nel frattempo è venuto meno l’interesse alla decisione del ricorso in appello avendo il calendario venatorio 2024/2025 perso la propria efficacia alla data del 30 gennaio 2025; nella stessa nota ha rappresentato che con riguardo ai UR è sopravvenuto in data 14 febbraio 2025 da parte della Commissione Europea l’aggiornamento dei K.C. italiani il che dimostrerebbe la fondatezza dei motivi di appello formulati sulla legittimità della scelta della Regione Basilicata di fissare alla fine di gennaio 2025 la chiusura della caccia alle suddette specie e pertanto insiste nella refusione delle spese di giudizio e, in subordine, nella compensazione delle spese tra le parti.
5. Con memoria depositata il 27 marzo 2025 Lega Italiana Protezione Uccelli OdV, WWF Italia –E.T.S. e LNDC – Animal Protection APS hanno rappresentato che è intervenuta la modifica dell’art. 18, comma 4, della L. 157/92 ad opera dell’art. 1, comma 551 della L. 30.12.2024, n. 207 il quale ora prevede che in caso di sospensione cautelare del calendario venatorio “ riacquistano l’efficacia i limiti di prelievo e gli orari giornalieri fissati da ciascuna regione con l’ultimo Calendario Venatorio legittimamente applicato ” e, di conseguenza, le associazioni hanno interesse alla permanenza degli effetti della sentenza impugnata di annullamento.
6. Alla odierna udienza pubblica la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Alla luce di quanto esposto, al Collegio non resta che dichiarare l’improcedibilità del ricorso in appello per sopravvenuto difetto di interesse dando atto della permanenza del pronunciamento della sentenza del T.a.r. per la Basilicata con i relativi effetti. Costituisce, infatti, ius receptum nella giurisprudenza amministrativa il principio secondo il quale, nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso il giudice non può decidere la controversia nel merito, in questo caso sui motivi di appello, né procedere di ufficio, né sostituirsi nella valutazione degli interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa e quindi dichiarare l’improcedibilità del ricorso ( ex multis , Cons. Stato, Sez. IV n. 1464/2025);
2. Alla luce delle considerazioni sopra svolte il ricorso in appello deve pertanto essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del gravame, con compensazione delle spese di lite della fase di appello tra le parti in considerazione del complessivo andamento del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Marco Poppi, Consigliere
Gudrun Agostini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gudrun Agostini | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO