Articolo 5 della Legge 4 maggio 1998, n. 133
Articolo 4Articolo 5 bis
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Art. 5. (Valutazione dei servizi prestati nelle sedi disagiate
a seguito di trasferimento d'ufficio). 1. Per i magistrati trasferiti d'ufficio a sedi disagiate ai sensi degli articoli 1 ((. . .)) l'anzianita' di servizio e' calcolata, ai soli fini del primo tramutamento per un posto di grado pari a quello occupato in precedenza, in misura doppia per ogni anno di effettivo servizio prestato nella sede, fino al sesto anno di permanenza.
L'effettivo servizio e' computato ai sensi del comma 1 dell'articolo 2.
2. Se la permanenza in effettivo servizio presso la sede disagiata supera i quattro anni, il magistrato ha diritto ad essere riassegnato, a domanda, alla sede di provenienza, con le precedenti funzioni, anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai trasferimenti che prevedono il conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi ovvero di funzioni di legittimita'. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai trasferimenti che prevedono il conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi.
Entrata in vigore il 31 dicembre 2009
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