Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 12/02/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 12.02.2025, promossa da rappresentato e difeso dagli avv. Fabrizio Del Vecchio e Stefano Parte_1
De Rosis
Ricorrenti
C O N T R O
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. Antonio Pompigna
Resistente
Oggetto: differenze retributive
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 28.02.2023 il ricorrente - premesso di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta dal 09.11.2021 al 10.08.2022 con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e inquadramento al liv. B2, già 6° liv., Ccnl metalmeccanici, svolgendo le mansioni di responsabile di cantiere - asseriva di aver lavorato dalle 06.00 alle 15.00 dal lunedì al venerdì, per 9,5 ore a fronte delle 8 ore contrattualmente pattuite ed effettivamente retribuite. Pertanto, agiva in giudizio per ottenere la condanna della datrice di lavoro al pagamento della complessiva somma di € 5.461,55 (di cui € 435,96 a titolo di differenze sul Tfr) per differenze retributive dovute a titolo di lavoro straordinario effettivamente prestato e non retribuito nel periodo lavorativo dal 09.11.2021 al 10.08.2022, oltre accessori e spese di lite.
Si costituiva in giudizio la la quale, con propria memoria, Controparte_1 eccepiva preliminarmente la nullità del ricorso per genericità del petitum, contestava nel merito quanto dedotto da parte ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso.
In via preliminare va disattesa l'eccezione di nullità del ricorso sollevata da parte convenuta. E difatti dalla lettura complessiva dell'atto si comprende la pretesa del ricorrente (cfr. Cass. n.18378/09).
La Cassazione ha rimarcato in modo del tutto condivisibile che: “nel rito del lavoro la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, non ricorre ove si deducano pretesi errori di prospettazione in diritto e la mancata allegazione di fatti limitativi della pretesa invocata, trattandosi di elementi idonei ad incidere solo sulla fondatezza di merito della domanda” (cfr.
Cass. n.1629/09).
Tanto premesso il ricorso non è fondato e va rigettato per le ragioni di seguito indicate.
Si osserva, infatti, che la giurisprudenza in materia di riparto dell'onere probatorio ha chiarito che “a norma del comma 1 dell'art. 2697 c.c. incombe al lavoratore l'onere di fornire la prova della prestazione del lavoro straordinario (o supplementare), nonché del maggior numero annuale delle giornate lavorative da computare per la determinazione dell'importo delle differenze retributive pretese” (Cassazione civile sez. lav., 21/03/1980, n.1917; Cfr. Cass. n.8006/98, n.1389/03, n.12434/06).
Grava, pertanto, sul lavoratore che agisce per la corresponsione delle differenze retributive l'onere di provare non solo l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa, ma anche che essa si è protratta oltre il limite dell'orario contrattualmente previsto, nonché l'effettiva consistenza di tale superamento e la sua collocazione cronologica, al fine di consentire la quantificazione della differenza retributiva, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni equitative.
L'attività istruttoria non ha fatto emergere in maniera sufficientemente chiara e dettagliata se e di quanto sia stato superato l'orario di lavoro nel corso dell'ampio arco di tempo considerato.
Dalle dichiarazioni rese dai testi escussi è emerso che il ricorrente ha lavorato per la società convenuta nel periodo dal 09.11.2021 al 10.08.2022 e che, in tale arco temporale ha lavorato dalle ore 07.00 alle ore 15.00 per quaranta ore settimanali, come contrattualmente pattuito e come risultante dai fogli presenza firmati e depositati in atti (cfr. all. 2 resist. contratto a tempo pieno;
all. Uscite resist.; cfr. dich. teste comune alle parti “escludo che il ricorrente abbia Testimone_1 lavorato prima delle 7 e oltre le 15:00”; teste “confermo l'orario di Testimone_2 lavoro sub numero 4 della memoria in caso di lavoro eccedente che io sappia è sempre stato retribuito. Confermo la circostanza 5 della memoria e riconosco il foglio riepilogo ore su commessa che la S.V. mi mostra. Ho visto firmare il suddetto Pt_1 foglio in entrata ed in uscita dal turno di lavoro”; cfr. dich. “confermo Testimone_3 gli orari indicati nella circostanza sub tre e quattro della memoria difensiva. Confermo altresì la circostanza 5 della memoria difensiva. Ho visto il ricorrente compilare il suddetto riepilogo ore”). Le dichiarazioni rese sul punto possono ritenersi attendibili e, dunque, idonee a sostenere la decisione in giudizio, in quanto non discordanti tra loro, anche con riguardo a quanto riferito dal teste comune alle parti (
[...]
). Tes_1
In senso contrario, unicamente il teste ha riferito che il ricorrente Testimone_4 lavorava oltre le otto ore lavorative contrattualmente stabilite, confermando l'orario lavorativo dalle 06.00 alle 15.30 riferito dal ricorrente. Tuttavia, si osserva che le dichiarazioni rese dal predetto teste non sono sufficienti a far ritenere provato lo svolgimento di lavoro straordinario in quanto il ha lavorato con il Testimone_4 ricorrente unicamente per tre mesi e mezzo e, dunque, non ha potuto riferire in relazione all'intero periodo lavorativo dal 09.11.2021 al 10.08.2022 oggetto del presente giudizio. Inoltre, la circostanza che il ricorrente iniziasse a lavorare prima delle 07.00 e finisse dopo le 15.00 è riferita in termini generici sotto il profilo temporale, al pari della circostanza che il ricorrente lavorasse oltre le otto ore in quanto ciò era riferito al teste dallo stesso ricorrente.
Pertanto, quanto riferito dal teste non è sufficiente né Testimone_4 determinante ai fini della prova del lavoro straordinario da parte del ricorrente in quanto le sue dichiarazioni non risultano confermate da altri testi, si riferiscono ad un periodo successivamente limitato (3 mesi e mezzo) e non consentono di determinare in termini quantitativi il lavoro straordinario prestato dal ricorrente in ragione della genericità dei riferimenti temporali (cfr. dich. “ho Testimone_4 lavorato per la convenuta per circa tre mesi/tre mesi e mezzo e ho lavorato con nel periodo in cui ha lavorato anche lui. (…) confermo che il ricorrente Pt_1 assolveva la mansione di responsabile di cantiere lavorando dalle 06:00 alle 15:30
e, a volte anche oltre a seconda delle esigenze della commessa (…) noi arrivavamo in cantiere alle 06:00 ove organizzavamo i mezzi e le lavorazioni e tornavamo verso le 15:00 e a volte, so che si tratteneva;
dico meglio, penso che si trattenesse Pt_1 perché non arrivava con noi. mi ha riferito di aver lavorato a volte per più di Pt_1
8 ore”).
Tali dichiarazioni, non corredate da ulteriori riscontri testimoniali in senso conforme né da prove documentali, non sono sufficienti a far ritenere raggiunta la prova del lavoro straordinario secondo i parametri forniti dalla giurisprudenza richiamata.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Le spese del presente giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
, nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. Rigetta il ricorso;
2. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 1.300,00 da corrispondere in favore delle convenute nella misura della metà per ciascuna, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sull'importo del compenso, con distrazione in favore del procuratore di parte convenuta dichiaratosi anticipatario
Taranto, 12.02.2025 Il Giudice
Dott.ssa Miriam Fanelli