Articolo 2924 del Codice civile
Articolo 2825 bisArticolo 2925
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19 aprile 1942
Art. 2924.

(Cessioni e liberazioni di pigioni e di fitti).

Le cessioni e le liberazioni di pigioni e di fitti non ancora scaduti non sono opponibili all'acquirente, salvo che si tratti di cessioni o di liberazioni eccedenti il triennio e trascritte anteriormente al pignoramento o si tratti di anticipazioni fatte in conformita' degli usi locali.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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