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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 02/12/2025, n. 1288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1288 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2040 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avvocato FABIANI VALERIA
e
AZ AN DIMITRI, C.F. nato a [...] il C.F._2
31/01/1971, rappresentato e difeso dall'avvocato CONTALDO ALESSANDRO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
ALLEGATO “A”
Condizioni di divorzio relative ai coniugi
1) Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sigg.ri e AR VA Parte_1
MI, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di competenza di procedere alla trascrizione della sentenza e ad ogni altro incombente.
2) La casa familiare, di proprietà comune tra i coniugi, viene assegnata alla sig.ra che vi Pt_1 continuerà ad abitare con la figlia.
3) La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento Per_1
1 prevalente e residenza anagrafica presso la madre.
4) Entrambi i genitori conservano i loro diritti ed obblighi in relazione all'educazione, all'istruzione ed al mantenimento della figlia.
5) Il padre, salvo diversi accordi con la sig.ra o direttamente con la figlia, potrà vedere e Pt_1 tenere con sé il sabato o la domenica di ogni settimana a seconda dei turni lavorativi Per_1 dei genitori che verranno tra gli stessi comunicati ad inizio mese e un pomeriggio a settimana a seconda dei turni lavorativi della madre. inoltre dormirà dal papà nei giorni in cui la Per_1 sig.ra ha il turno lavorativo notturno. Pt_1
6) Per quanto riguarda le festività entrambi i genitori avranno diritto di passare con la figlia due settimane durante le vacanze estive in periodi da concordare preventivamente (in caso di mancato accordo gli anni dispari deciderà la madre, i pari il padre); durante le altre festività passerà in via alternata con l'uno e con l'altro genitore il giorno della Vigilia ed il Per_1 giorno di Natale, in via alternata il giorno di Capodanno/primo dell'anno, e l'Epifania ed in via alternata il giorno di Pasqua e di Pasquetta.
7) Tenendo conto dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, le parti concorreranno in via diretta al mantenimento della figlia e contribuiranno alle spese straordinarie sostenute in suo favore, individuate come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza, nella misura del
50% ciascuno.
8) L'assegno unico previsto per il nucleo familiare verrà richiesto e percepito integralmente dalla sig.ra con rinuncia da parte del sig. AR. Pt_1
9) Entrambi i genitori si rilasciano fin d'ora reciproco assenso per la richiesta del passaporto per la figlia minore, con l'indicazione, nel medesimo passaporto, dei nomi di entrambi i genitori in qualità di accompagnatori, nonché reciproco assenso per il rilascio dei propri passaporti personali. I genitori si impegnano a gestire insieme il passaporto della figlia, che verrà di volta in volta consegnato dal genitore che lo detiene a quello che dovrà recarsi all'estero con Per_1 previa comunicazione della destinazione, delle finalità del viaggio, e del periodo in cui esso verrà effettuato. La richiesta dovrà essere avanzata almeno 30 giorni prima della partenza programmata.
10) Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali esistenti tra i coniugi il sig.
AR trasferisce alla sig.ra che accetta, la propria quota di comproprietà della casa Pt_1 familiare sita in via Quartiere dell'Indipendenza n. 218 int. 3 a Rossano Veneto (VI) pari al
50% come da allegato “B”.
11) Le parti convengono che, a far data dal mese di aprile 2025 la sig.ra ha assunto Parte_1 in via esclusiva l'obbligo di pagamento delle residue rate del mutuo ipotecario sottoscritto in
2 data 22/01/2010 con l'allora la Banca Antonveneta S.p.a., a rogito del Notaio Persona_2
registrato al n. 188309 di rep e n. 43253 di racc., avente ad oggetto il finanziamento
[...] per l'acquisto dell'immobile in parola.
12) I coniugi convengono sin d'ora che, nel caso in cui la Banca non aderisse all'accollo integrale da parte della sig.ra delle obbligazioni assunte con il contratto di mutuo, ovvero vi Pt_1 aderisse senza espressa dichiarazione liberatoria del sig. AR dalle medesime obbligazioni, la sig.ra si obbliga a manlevare e a tenere indenne il sig. AR da qualsivoglia Pt_1 responsabilità ad egli derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni di cui al contratto di mutuo in parola.
13) A fronte del trasferimento della casa familiare la signora corrisponderà al signor Parte_1
AR VA MI, che rilascia quietanza, la somma di euro 40.000,00 (quarantamila/00) con bonifico bancarie alle coordinate già note entro 10 giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, quale valore corrispondente al valore della propria quota parte di ½ (un mezzo) degli immobili sopra meglio individuati.
14) Ogni altro rapporto economico intercorrente fra gli odierni ricorrenti è già stato definito dagli stessi con reciproca soddisfazione e, pertanto, gli stessi dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'uno nei confronti dell'altra, neanche a titolo di mantenimento ordinario e straordinario della figlia minore.
ALLEGATO “B”
Condizioni relative al trasferimento immobiliare
Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali esistenti tra i coniugi il sig. AR trasferisce alla sig.ra che accetta, la propria quota di comproprietà della casa familiare sita in Pt_1 via Quartiere dell'Indipendenza n. 218 int. 3 a Rossano Veneto (VI) pari al 50% consistente in: appartamento al piano terra con corte esclusiva e con lavanderia e cantina al piano interrato nonché garage al piano interrato così catastalmente identificato:
Catasto urbano – Comune di Rossano Veneto – foglio 5
• m.n. 2076-sub5-in via Salute- piano S1 T-cat. A/2-cl. Euro 395,09; CP_1
• m.n. 2076-sub 18- in via Salute-piano S1-cat. C/6-cl.
2-mq 21-rc 40,13.
Dette unità immobiliari sono meglio graficamente rappresentate nelle planimetrie depositate al
Catasto Fabbricati presso l'Agenzia del Territorio di Vicenza in data 29/06/2005 che si allegano.
Fanno parte del fabbricato condominiale insistente sul m.n. 2076 di are 8,80 (are otto, centiare ottanta
– s.r. – area di sedime e scoperta) del C.T. (tale risultante dalla fusione dei m.nn. 1982 (ex 1575/b) e
1976 (ex 1573/e) - effettuata con modello “3/SPC” prot. N. 104694/2005).
Alle unità suddette spettano, ai sensi di legge, artt. 1117 e seguenti c.c., le quote millesimali di
3 comproprietà sulle parti comuni dell'intero fabbricato purché riferibili alle unità immobiliari in oggetto è fatta relazione alla loro tipologia;
il tutto comunque in perfetta conformità di quanto meglio precisato nell'elaborato planimetrico allegato e ben noto alle parti.
Confini:
Il m.n. 2076 sub 5 confina al piano terra con: m.nn. 256, 1981, sub 2, sub 6, sub 1 e sub 4; allo zenith sub 9; nell'interrato con: sub 18, sub 2, muri perimetrali, sub 1, sub 7 e sub 8.
Il m.n. 2076 sub 18 confina con: sub 2 su due lati, sub 5 e sub 17.
VI i più precisi.
Provenienza:
Atto di compravendita a rogito del Notaio del 04/10/2005, n. 178407 di Rep., Persona_2
n. 36754 di Fasc., registrato a Bassano del Grappa in data 18/10/2005 al n. di pres. 41 Mod. Unico e trascritto presso la Conservatoria dei RR. II. di Vicenza in data 18/10/2005 al n. 11376 di registro generale ed al n. 7385 di registro particolare.
Conformità ipo-catastale
Dichiarazioni ai sensi dell'art. 29 comma 1 bis L. 52/1985:
La parte cedente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1 bis L. 27 febbraio 1985 n. 52 e s.m.i. dichiara e garantisce che lo stato di fatto dell'unità immobiliare urbana oggetto di cessione è conforme ai dati catastali ed alla planimetria depositata presso il Catasto Fabbricati agli atti e che vi è corrispondenza tra l'intestazione catastale e le risultanze dei Registri Immobiliari.
La parte cedente dichiara che gli immobili ceduti, per la quota di sua pertinenza, sono di piena ed esclusiva proprietà e che gli stessi sono liberi da pesi, oneri, vincoli, trascrizioni pregiudizievoli ed ipoteche, ad eccezione dell'ipoteca di cui all'accollo di mutuo infra meglio citata.
La parte cessionaria, sig.ra si trova già nel possesso materiale dei beni, mentre il Parte_1 possesso giuridico degli immobili in oggetto si intende trasferito il giorno dell'udienza di comparizione, per tutti gli effetti utili ed onerosi.
L'immobile suddescritto viene ceduto a corpo, con ogni garanzia di legge, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova con le relative accessioni e pertinenze, nonché con gli oneri e servitù attive e passive di ogni specie, in particolare sono note ed accettate le servitù determinate dalla struttura condominiale del fabbricato (servitù di elettrodotto di gasdotto di fognatura di scarico, ecc.) con tutte le conseguenze relative e tutti portati del citato atto di provenienza.
Urbanistica
La parte cedente dichiara e garantisce la piena regolarità delle unità immobiliari oggetto di trasferimento sotto il profilo delle norme urbanistico-edilizie, che le stesse mai hanno dato luogo per tale titolo, né tuttora sono suscettibili di provvedimenti sanzionatori ed in particolare di irrogazioni di
4 sanzioni pecuniarie e che in genere sono liberamente commerciabili ai sensi della normativa vigente in materia urbanistico-edilizia ed in particolare dichiara che l'immobile trasferito è stato costruito in conformità ai seguenti provvedimenti tutti rilasciati dal Comune di Rossano Veneto: permessi di costruire n. 2742 del 09/03/2004, n. 2900 del 13/05/2005 e che successivamente dette unità non sono state oggetto di modifiche tali da richiedere provvedimenti autorizzativi da parte del Comune competente.
Abitabilità
La parte cedente dichiara che è stato rilasciato in data 19/07/2006 dal Comune di Rossano Veneto il certificato di agibilità n. 14477 ai sensi degli artt. 24 e 25 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.
Conformità impianti e prestazione energetica
La parte cedente, in relazione al D.L. 46/90 e al D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008 come modificato dal
D.L. 112 del 25 gennaio 2008 e successive modifiche ed integrazioni, garantisce la piena conformità degli impianti alla normativa vigente al momento della loro realizzazione.
Ai sensi del D. Lgs. 19 agosto 2005 n. 192 e s.m.i. la parte cessionaria dichiara di aver ricevuto dalla parte cedente tutte le informazioni relative alla prestazione energetica degli edifici e la relativa documentazione, comprensiva dell'attestato di prestazione energetica redatto dal geom. CP_2 iscritto all'Ordine dei Geometri della Provincia di Vicenza al n. 3294 in data 28/03/2025
[...]
(doc. 8).
Il trasferimento della quota viene effettuato nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi all'atto dello scioglimento del matrimonio ed è pertanto esente da qualsiasi imposta ed in particolare imposta di bollo, registro, ipotecaria, catastale.
A fronte del trasferimento della casa familiare la signora corrisponderà al signor AR Parte_1
VA MI, che rilascia quietanza, la somma di euro 40.000,00 (quarantamila/00) con bonifico bancarie alle coordinate già note entro 10 giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, quale valore corrispondente al valore della propria quota parte di ½ (un mezzo) degli immobili sopra meglio individuati.
Ai fini fiscali le parti dichiarano che il valore della quota ceduta è pari ad €40.000,00.
La parte cedente riconosce che non sussistono i presupposti per l'ipoteca legale pertanto esonera il competente Direttore dell'Ufficio del Territorio da ogni responsabilità al riguardo.
Le parti dichiarano che i redditi prodotti dalle unità immobiliari oggetto di trasferimento sono stati tutti dichiarati nell'ultima dichiarazione dei redditi.
Le parti si danno reciprocamente atto che dette pattuizioni - assunte senza spirito di liberalità - costituiscono elemento di soluzione conciliativa e compensativa di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali maturati nel corso del matrimonio e sono espressamente intese come connesse e
5 funzionali alla risoluzione della crisi coniugale ed alla conseguente definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi. È applicabile, pertanto, il trattamento tributario di cui all'art. 19 della Legge
n. 47/1987 così come ampliato dalla Corte Costituzionale 29/4 del 10/05/1999.
Il Cancelliere si limita a verificare la presenza nell'atto delle dichiarazioni e della documentazione che le parti hanno prodotto sulla base del Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza assumendo le parti l'onere, a proprie cure e spese, di effettuare la trascrizione e/o ulteriori richieste di formalità di pubblicità immobiliare nonché la conseguente voltura del titolo presso i competenti Pubblici Uffici, esonerando il cancelliere da ogni responsabilità in merito.
Le parti dichiarano di assumersi ogni responsabilità in ordine alla identificazione catastale dei beni, alla veridicità delle dichiarazioni rese in ordine alla libera commerciabilità dei beni trasferiti ed alle trascrizioni pregiudizievoli, non avendo il Tribunale esercitato in proposito alcun controllo che del resto non gli compete, né preventivo né successivo. Si dichiarano altresì consapevoli che né il
Magistrato né la Cancelleria assumono garanzie e/o responsabilità in merito all'acquisto e al buon esito del presente trasferimento non avendo gli stessi alcuna funzione assimilabile a quella di un notaio rogante.
Le parti si impegnano ad effettuare detto trasferimento con atto notarile nel caso dovessero insorgere difficoltà, per qualsiasi motivo, per la valida ed efficace trascrizione del trasferimento immobiliare.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 30/05/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile da essi contratto in OS
(VI) in data 01/02/2003.
All'esito dell'udienza del 06/11/2025 dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del
18/10/2022 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
6 -risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore, alla prevalente collocazione della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario della figlia;
-le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in via Quartiere dell'Indipendenza n. 218 int. 3 a Rossano Veneto (VI), in favore di , quale genitore Parte_1 convivente con la figlia minore;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-nel verbale d'udienza del 06/11/2025 le parti hanno inoltre dichiarato di aver raggiunto l'accordo di cui al punto B delle conclusioni riportate in epigrafe.
Della volontà manifestata dalle parti avanti al Giudice il Collegio può solo dare atto, fermo restando che le parti si assumono ogni responsabilità in ordine alla identificazione catastale dei beni e alla veridicità delle dichiarazioni rese, non avendo il Tribunale esercitato in proposito alcun controllo, né preventivo né successivo, salvo quanto stabilito da Cass. S.U. 21761/2021, in ordine alla cessione dell'immobile, controllo che non gli compete, in quanto, limitandosi a raccogliere la volontà delle parti rese nell'ambito della presente procedura, i suoi compiti ed obblighi non sono assimilabili a quelli di un notaio rogante;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso per la richiesta del passaporto per la figlia minore, con l'indicazione, nel medesimo passaporto, dei nomi di entrambi i genitori in qualità di accompagnatori, nonché reciproco assenso per il rilascio dei propri passaporti personali;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti
7 in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da AR VA MI in Parte_1
OS (VI) il 01/02/2003 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di OS (VI) al n. 1, parte I, anno 2003;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 25.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Giovanna Sanfratello
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2040 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avvocato FABIANI VALERIA
e
AZ AN DIMITRI, C.F. nato a [...] il C.F._2
31/01/1971, rappresentato e difeso dall'avvocato CONTALDO ALESSANDRO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
ALLEGATO “A”
Condizioni di divorzio relative ai coniugi
1) Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sigg.ri e AR VA Parte_1
MI, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di competenza di procedere alla trascrizione della sentenza e ad ogni altro incombente.
2) La casa familiare, di proprietà comune tra i coniugi, viene assegnata alla sig.ra che vi Pt_1 continuerà ad abitare con la figlia.
3) La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento Per_1
1 prevalente e residenza anagrafica presso la madre.
4) Entrambi i genitori conservano i loro diritti ed obblighi in relazione all'educazione, all'istruzione ed al mantenimento della figlia.
5) Il padre, salvo diversi accordi con la sig.ra o direttamente con la figlia, potrà vedere e Pt_1 tenere con sé il sabato o la domenica di ogni settimana a seconda dei turni lavorativi Per_1 dei genitori che verranno tra gli stessi comunicati ad inizio mese e un pomeriggio a settimana a seconda dei turni lavorativi della madre. inoltre dormirà dal papà nei giorni in cui la Per_1 sig.ra ha il turno lavorativo notturno. Pt_1
6) Per quanto riguarda le festività entrambi i genitori avranno diritto di passare con la figlia due settimane durante le vacanze estive in periodi da concordare preventivamente (in caso di mancato accordo gli anni dispari deciderà la madre, i pari il padre); durante le altre festività passerà in via alternata con l'uno e con l'altro genitore il giorno della Vigilia ed il Per_1 giorno di Natale, in via alternata il giorno di Capodanno/primo dell'anno, e l'Epifania ed in via alternata il giorno di Pasqua e di Pasquetta.
7) Tenendo conto dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, le parti concorreranno in via diretta al mantenimento della figlia e contribuiranno alle spese straordinarie sostenute in suo favore, individuate come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza, nella misura del
50% ciascuno.
8) L'assegno unico previsto per il nucleo familiare verrà richiesto e percepito integralmente dalla sig.ra con rinuncia da parte del sig. AR. Pt_1
9) Entrambi i genitori si rilasciano fin d'ora reciproco assenso per la richiesta del passaporto per la figlia minore, con l'indicazione, nel medesimo passaporto, dei nomi di entrambi i genitori in qualità di accompagnatori, nonché reciproco assenso per il rilascio dei propri passaporti personali. I genitori si impegnano a gestire insieme il passaporto della figlia, che verrà di volta in volta consegnato dal genitore che lo detiene a quello che dovrà recarsi all'estero con Per_1 previa comunicazione della destinazione, delle finalità del viaggio, e del periodo in cui esso verrà effettuato. La richiesta dovrà essere avanzata almeno 30 giorni prima della partenza programmata.
10) Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali esistenti tra i coniugi il sig.
AR trasferisce alla sig.ra che accetta, la propria quota di comproprietà della casa Pt_1 familiare sita in via Quartiere dell'Indipendenza n. 218 int. 3 a Rossano Veneto (VI) pari al
50% come da allegato “B”.
11) Le parti convengono che, a far data dal mese di aprile 2025 la sig.ra ha assunto Parte_1 in via esclusiva l'obbligo di pagamento delle residue rate del mutuo ipotecario sottoscritto in
2 data 22/01/2010 con l'allora la Banca Antonveneta S.p.a., a rogito del Notaio Persona_2
registrato al n. 188309 di rep e n. 43253 di racc., avente ad oggetto il finanziamento
[...] per l'acquisto dell'immobile in parola.
12) I coniugi convengono sin d'ora che, nel caso in cui la Banca non aderisse all'accollo integrale da parte della sig.ra delle obbligazioni assunte con il contratto di mutuo, ovvero vi Pt_1 aderisse senza espressa dichiarazione liberatoria del sig. AR dalle medesime obbligazioni, la sig.ra si obbliga a manlevare e a tenere indenne il sig. AR da qualsivoglia Pt_1 responsabilità ad egli derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni di cui al contratto di mutuo in parola.
13) A fronte del trasferimento della casa familiare la signora corrisponderà al signor Parte_1
AR VA MI, che rilascia quietanza, la somma di euro 40.000,00 (quarantamila/00) con bonifico bancarie alle coordinate già note entro 10 giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, quale valore corrispondente al valore della propria quota parte di ½ (un mezzo) degli immobili sopra meglio individuati.
14) Ogni altro rapporto economico intercorrente fra gli odierni ricorrenti è già stato definito dagli stessi con reciproca soddisfazione e, pertanto, gli stessi dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'uno nei confronti dell'altra, neanche a titolo di mantenimento ordinario e straordinario della figlia minore.
ALLEGATO “B”
Condizioni relative al trasferimento immobiliare
Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali esistenti tra i coniugi il sig. AR trasferisce alla sig.ra che accetta, la propria quota di comproprietà della casa familiare sita in Pt_1 via Quartiere dell'Indipendenza n. 218 int. 3 a Rossano Veneto (VI) pari al 50% consistente in: appartamento al piano terra con corte esclusiva e con lavanderia e cantina al piano interrato nonché garage al piano interrato così catastalmente identificato:
Catasto urbano – Comune di Rossano Veneto – foglio 5
• m.n. 2076-sub5-in via Salute- piano S1 T-cat. A/2-cl. Euro 395,09; CP_1
• m.n. 2076-sub 18- in via Salute-piano S1-cat. C/6-cl.
2-mq 21-rc 40,13.
Dette unità immobiliari sono meglio graficamente rappresentate nelle planimetrie depositate al
Catasto Fabbricati presso l'Agenzia del Territorio di Vicenza in data 29/06/2005 che si allegano.
Fanno parte del fabbricato condominiale insistente sul m.n. 2076 di are 8,80 (are otto, centiare ottanta
– s.r. – area di sedime e scoperta) del C.T. (tale risultante dalla fusione dei m.nn. 1982 (ex 1575/b) e
1976 (ex 1573/e) - effettuata con modello “3/SPC” prot. N. 104694/2005).
Alle unità suddette spettano, ai sensi di legge, artt. 1117 e seguenti c.c., le quote millesimali di
3 comproprietà sulle parti comuni dell'intero fabbricato purché riferibili alle unità immobiliari in oggetto è fatta relazione alla loro tipologia;
il tutto comunque in perfetta conformità di quanto meglio precisato nell'elaborato planimetrico allegato e ben noto alle parti.
Confini:
Il m.n. 2076 sub 5 confina al piano terra con: m.nn. 256, 1981, sub 2, sub 6, sub 1 e sub 4; allo zenith sub 9; nell'interrato con: sub 18, sub 2, muri perimetrali, sub 1, sub 7 e sub 8.
Il m.n. 2076 sub 18 confina con: sub 2 su due lati, sub 5 e sub 17.
VI i più precisi.
Provenienza:
Atto di compravendita a rogito del Notaio del 04/10/2005, n. 178407 di Rep., Persona_2
n. 36754 di Fasc., registrato a Bassano del Grappa in data 18/10/2005 al n. di pres. 41 Mod. Unico e trascritto presso la Conservatoria dei RR. II. di Vicenza in data 18/10/2005 al n. 11376 di registro generale ed al n. 7385 di registro particolare.
Conformità ipo-catastale
Dichiarazioni ai sensi dell'art. 29 comma 1 bis L. 52/1985:
La parte cedente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1 bis L. 27 febbraio 1985 n. 52 e s.m.i. dichiara e garantisce che lo stato di fatto dell'unità immobiliare urbana oggetto di cessione è conforme ai dati catastali ed alla planimetria depositata presso il Catasto Fabbricati agli atti e che vi è corrispondenza tra l'intestazione catastale e le risultanze dei Registri Immobiliari.
La parte cedente dichiara che gli immobili ceduti, per la quota di sua pertinenza, sono di piena ed esclusiva proprietà e che gli stessi sono liberi da pesi, oneri, vincoli, trascrizioni pregiudizievoli ed ipoteche, ad eccezione dell'ipoteca di cui all'accollo di mutuo infra meglio citata.
La parte cessionaria, sig.ra si trova già nel possesso materiale dei beni, mentre il Parte_1 possesso giuridico degli immobili in oggetto si intende trasferito il giorno dell'udienza di comparizione, per tutti gli effetti utili ed onerosi.
L'immobile suddescritto viene ceduto a corpo, con ogni garanzia di legge, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova con le relative accessioni e pertinenze, nonché con gli oneri e servitù attive e passive di ogni specie, in particolare sono note ed accettate le servitù determinate dalla struttura condominiale del fabbricato (servitù di elettrodotto di gasdotto di fognatura di scarico, ecc.) con tutte le conseguenze relative e tutti portati del citato atto di provenienza.
Urbanistica
La parte cedente dichiara e garantisce la piena regolarità delle unità immobiliari oggetto di trasferimento sotto il profilo delle norme urbanistico-edilizie, che le stesse mai hanno dato luogo per tale titolo, né tuttora sono suscettibili di provvedimenti sanzionatori ed in particolare di irrogazioni di
4 sanzioni pecuniarie e che in genere sono liberamente commerciabili ai sensi della normativa vigente in materia urbanistico-edilizia ed in particolare dichiara che l'immobile trasferito è stato costruito in conformità ai seguenti provvedimenti tutti rilasciati dal Comune di Rossano Veneto: permessi di costruire n. 2742 del 09/03/2004, n. 2900 del 13/05/2005 e che successivamente dette unità non sono state oggetto di modifiche tali da richiedere provvedimenti autorizzativi da parte del Comune competente.
Abitabilità
La parte cedente dichiara che è stato rilasciato in data 19/07/2006 dal Comune di Rossano Veneto il certificato di agibilità n. 14477 ai sensi degli artt. 24 e 25 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.
Conformità impianti e prestazione energetica
La parte cedente, in relazione al D.L. 46/90 e al D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008 come modificato dal
D.L. 112 del 25 gennaio 2008 e successive modifiche ed integrazioni, garantisce la piena conformità degli impianti alla normativa vigente al momento della loro realizzazione.
Ai sensi del D. Lgs. 19 agosto 2005 n. 192 e s.m.i. la parte cessionaria dichiara di aver ricevuto dalla parte cedente tutte le informazioni relative alla prestazione energetica degli edifici e la relativa documentazione, comprensiva dell'attestato di prestazione energetica redatto dal geom. CP_2 iscritto all'Ordine dei Geometri della Provincia di Vicenza al n. 3294 in data 28/03/2025
[...]
(doc. 8).
Il trasferimento della quota viene effettuato nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi all'atto dello scioglimento del matrimonio ed è pertanto esente da qualsiasi imposta ed in particolare imposta di bollo, registro, ipotecaria, catastale.
A fronte del trasferimento della casa familiare la signora corrisponderà al signor AR Parte_1
VA MI, che rilascia quietanza, la somma di euro 40.000,00 (quarantamila/00) con bonifico bancarie alle coordinate già note entro 10 giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, quale valore corrispondente al valore della propria quota parte di ½ (un mezzo) degli immobili sopra meglio individuati.
Ai fini fiscali le parti dichiarano che il valore della quota ceduta è pari ad €40.000,00.
La parte cedente riconosce che non sussistono i presupposti per l'ipoteca legale pertanto esonera il competente Direttore dell'Ufficio del Territorio da ogni responsabilità al riguardo.
Le parti dichiarano che i redditi prodotti dalle unità immobiliari oggetto di trasferimento sono stati tutti dichiarati nell'ultima dichiarazione dei redditi.
Le parti si danno reciprocamente atto che dette pattuizioni - assunte senza spirito di liberalità - costituiscono elemento di soluzione conciliativa e compensativa di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali maturati nel corso del matrimonio e sono espressamente intese come connesse e
5 funzionali alla risoluzione della crisi coniugale ed alla conseguente definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi. È applicabile, pertanto, il trattamento tributario di cui all'art. 19 della Legge
n. 47/1987 così come ampliato dalla Corte Costituzionale 29/4 del 10/05/1999.
Il Cancelliere si limita a verificare la presenza nell'atto delle dichiarazioni e della documentazione che le parti hanno prodotto sulla base del Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza assumendo le parti l'onere, a proprie cure e spese, di effettuare la trascrizione e/o ulteriori richieste di formalità di pubblicità immobiliare nonché la conseguente voltura del titolo presso i competenti Pubblici Uffici, esonerando il cancelliere da ogni responsabilità in merito.
Le parti dichiarano di assumersi ogni responsabilità in ordine alla identificazione catastale dei beni, alla veridicità delle dichiarazioni rese in ordine alla libera commerciabilità dei beni trasferiti ed alle trascrizioni pregiudizievoli, non avendo il Tribunale esercitato in proposito alcun controllo che del resto non gli compete, né preventivo né successivo. Si dichiarano altresì consapevoli che né il
Magistrato né la Cancelleria assumono garanzie e/o responsabilità in merito all'acquisto e al buon esito del presente trasferimento non avendo gli stessi alcuna funzione assimilabile a quella di un notaio rogante.
Le parti si impegnano ad effettuare detto trasferimento con atto notarile nel caso dovessero insorgere difficoltà, per qualsiasi motivo, per la valida ed efficace trascrizione del trasferimento immobiliare.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 30/05/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile da essi contratto in OS
(VI) in data 01/02/2003.
All'esito dell'udienza del 06/11/2025 dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del
18/10/2022 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
6 -risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore, alla prevalente collocazione della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario della figlia;
-le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in via Quartiere dell'Indipendenza n. 218 int. 3 a Rossano Veneto (VI), in favore di , quale genitore Parte_1 convivente con la figlia minore;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-nel verbale d'udienza del 06/11/2025 le parti hanno inoltre dichiarato di aver raggiunto l'accordo di cui al punto B delle conclusioni riportate in epigrafe.
Della volontà manifestata dalle parti avanti al Giudice il Collegio può solo dare atto, fermo restando che le parti si assumono ogni responsabilità in ordine alla identificazione catastale dei beni e alla veridicità delle dichiarazioni rese, non avendo il Tribunale esercitato in proposito alcun controllo, né preventivo né successivo, salvo quanto stabilito da Cass. S.U. 21761/2021, in ordine alla cessione dell'immobile, controllo che non gli compete, in quanto, limitandosi a raccogliere la volontà delle parti rese nell'ambito della presente procedura, i suoi compiti ed obblighi non sono assimilabili a quelli di un notaio rogante;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso per la richiesta del passaporto per la figlia minore, con l'indicazione, nel medesimo passaporto, dei nomi di entrambi i genitori in qualità di accompagnatori, nonché reciproco assenso per il rilascio dei propri passaporti personali;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti
7 in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da AR VA MI in Parte_1
OS (VI) il 01/02/2003 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di OS (VI) al n. 1, parte I, anno 2003;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 25.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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