CASS
Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/07/2025, n. 27742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27742 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TRENTO nei confronti di: Val di Sella 2000 S.r.l. avverso l'ordinanza in data 11/03/2025 del TRIBUNALE di TRENTO udita la relazione svolta dal Consigliere LORENZO ANTONIO BUCCA;
sentite le conclusioni del PG PIETRO MOLINO che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza e dell'avv.to Malagoli Scilla, sostituto dell'avv.to Rambaldi Giovanni, difensore del legale rappresentante della società, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile in quanto infondato. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 11/3/2025, il Tribunale del Riesame di Trento ha annullato, limitatamente alla posizione di ON CO e al sequestro funzionale alla confisca per equivalente, il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP presso il Tribunale di Trento il 12/1/2025 che, nell'ambito di una complessa indagine nei confronti di ON e altri e della Requalifica S.r.l. nella quale sono stati ipotizzati nei confronti delle persone fisiche i reati di cui agli artt. 416 cod. pen., 81 cod. pen., 316 ter cod. pen., 119 comma 13.bis.1 del dl. 34/2020 e in Penale Sent. Sez. 3 Num. 27742 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: BUCCA LORENZO ANTONIO Data Udienza: 11/07/2025 relazione alla società la violazione dell'art. 24 d.lvo 231/01 in relazione all'art. 316 ter cod. pen., aveva disposto: "il sequestro ai fini della confisca per equivalente ex art. 321 comma 2 bis cpp e 19 comma 2- 53 d.lgs. 231/01 da applicarsi indifferentemente su beni (immobili, mobili registrati, denaro ed investimenti, beni preziosi) che risultino nella disponibilità degli indagati e di Requalifica Srl sino ad un massimo di 5.650.719,07; il sequestro impeditivo teso a bloccare la quota parte ancora non utilizzata dei crediti inesistenti creati da Requalifica Srl per complessivi 8.364.051,29...". Nel corpo della motivazione, il Tribunale ha precisato che l'annullamento, in relazione alla posizione di ON, "involge anche l'annullamento del sequestro disposto a carico della società qui ricorrente (Val di Sella 2000 S.r.l.) in veste di terza interessata, sequestro la cui esecuzione è avvenuta, nella prospettiva accusatoria, per apprendere disponibilità finanziarie ritenute nella disponibilità del medesimo indagato". 2. Avverso la decisione ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore distrettuale della Repubblica presso il Tribunale di Trento che denuncia la violazione della legge penale. In primo luogo, si lamenta che il provvedimento del Tribunale non teneva conto del prevalente orientamento di legittimità che nega al terzo la legittimazione a contestare i presupposti della misura cautelare reale, potendosi dolere esclusivamente della titolarità/disponibilità del bene sequestrato in capo all'indagato. Si osserva altresì che l'ordinanza non prendeva in considerazioni gli elementi che avevano determinato l'apprensione del denaro rinvenuto nella sede della Val di Sella 2000 in quanto ritenuto nella disponibilità di ON. 2.1 Il vizio denunciato, ancora, riguarderebbe la "sussistenza della motivazione del periculum in mora nel provvedimento impugnato e [il]... mancato utilizzo dei poteri di integrazione da parte del tribunale del riesame". Si assume che il GIP, in un passo della motivazione, seppur relativa al sequestro impeditivo, si sofferma sui pericoli derivanti dalla circolazione del credito così implicitamente richiamando la richiesta del PM in ordine al sequestro anticipatorio della confisca dove era stato dedotto che "il periculum in mora è, nel caso di specie, insito nella natura stessa dell'oggetto da apprendere è evidente come sia facilissima la dispersione del denaro e, di contro, molto difficoltoso (se non impossibile) il recupero una volta distolto dal circuito bancario od inviato su conti correnti esteri". Si aggiunge che il Tribunale del Riesame "avrebbe legittimamente e doverosamente potuto integrare tale, ritenuta, insufficiente motivazione". 2.2 Ulteriori profili che imporrebbero l'annullamento del decreto sarebbero, ad avviso del ricorrente, da individuarsi nelle errate valutazioni espresse dal Tribunale in ordine al "concetto di profitto-prodotto del reato" e alla "mancata graduazione dei sequestri". Si deduce che il Tribunale aveva "confuso" il prodotto con il profitto 2 del reato, benché nella richiesta di sequestro presentata dal PM fosse stato chiarito che "il profitto dei reati di cui agli artt. 316 ter cp e 24 D.Lvo 231/01 è riconoscibile nelle somme ottenute tramite la commercializzazione dei crediti fraudolenti" ed era quantificabile in C 5.650.719,07 mentre "il prodotto del reato p. e p. dall'art. 316 ter si riconosce nell'importo dei crediti fittizi creati da Requalifica Sri, ricostruiti in C 10.031.401,60". Si precisa, quindi, che il GIP, in ordine alla "previa sequestrabilità diretta del profitto", aveva dato atto della impossibilità della confisca diretta, essendo stata nel corpo del decreto utilizzata l'espressione "perduta l'individualità storica del profitto illecito", che richiamava esplicitamente quanto esposto dal PM nella richiesta di sequestro preventivo, in cui era precisato: "Il profitto diretto del reato, goduto da Requalifica Srl, è sequestrabile grazie al combinato disposto degli artt. 53 e 19 co. 1 del . Igs. 231/01 ed è da ricercarsi tra le somme liquide giacenti nei conti correnti della società... Allo stato il profitto del reato incassato a mezzo bonifico bancario sui conti di Requalifica Srl è, con buona evidenza, già stato utilizzato risalendo tali movimentazioni economiche a periodi ben antecedenti al 2024 (ndr: i fatti risalgono al 2021). Ordunque, se il profitto diretto non è apprendibile, si è legittimati a richiedere il sequestro nella forma per equivalente da eseguirsi indifferentemente: su beni e valori finanziari nella disponibilità della società grazie al combinato disposto dell'art. 53 e 19 co. 20 DLvo 231/01; su beni e valori finanziari nella disponibilità degli indagati grazie al combinato disposto dell'art. 321 co. 2 cpp e 322 ter cp;
il tutto fino a capienza del profitto del reato". Viene, altresì, precisato che in fase esecutiva il PM aveva accertato che non erano disponibili somme significative su conti correnti intestati a Requalifica S.r.l. 2.3 Altro tema investito dalla violazione di legge è relativo alla qualificazione, emergente dal provvedimento impugnato, della confisca del denaro come confisca per equivalente e non come confisca diretta, in palese violazione degli arresti della giurisprudenza di legittimità anche a Sezioni Unite. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il sequestro annullato dal provvedimento impugnato, in relazione alla società Val di Sella 2000 S.r.l. è relativo all'importo di C 21.150,00 rinvenuto nella sede della società, ubicata in Trento, Piazza Venezia n. 6 nel corso della perquisizione effettuata dalla Guardia di Finanza il 19/2/2025. 2. Come già anticipato il dissequestro trae origine dall'annullamento del sequestro finalizzato alla confisca nei confronti di AC disposto dal Tribunale del Riesame con decisione contro cui il Procuratore distrettuale ha proposto ricorso per Cassazione, da questa Corte ritenuto inammissibile. 3 Venuto meno il capo del decreto di sequestro che disponeva il vincolo sui beni direttamente o indirettamente nella disponibilità di ON, anche in caso di accoglimento del ricorso, sarebbe comunque preclusa la sottoposizione a sequestro delle banconote rinvenute nella sede della Val di Sella 2000 S.r.l., essendo stato quel denaro appreso in quanto ritenuto nella disponibilità di ON. 3. Va, quindi, dichiarata l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse da parte del Procuratore ricorrente posto che l'accoglimento dell'impugnativa non condurrebbe, in ogni caso, all'applicazione della misura reale e, quindi, al conseguimento di una decisione concretamente favorevole per l'impugnante. Nel caso in cui il pubblico ministero propone ricorso per cassazione onde ottenere l'esatta applicazione della legge, infatti, sussiste l'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. solo se, con l'impugnazione, può raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole, condizione che non si realizza quando la vicenda oggetto della pronuncia si sia ormai esaurita, a nulla rilevando l'affermazione in astratto di un principio di diritto da applicare nel futuro (Sez. 2, n. 37876 del 12/09/2023, Pg, Rv. 285026 - 01; conf. Sez. 2, n. 6027 del 10/01/2024, Mazza, Rv. 285867 - 01; Sez. 2, n. 41971 del 10/10/2024, Cirillo).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in data 11/7/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
sentite le conclusioni del PG PIETRO MOLINO che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza e dell'avv.to Malagoli Scilla, sostituto dell'avv.to Rambaldi Giovanni, difensore del legale rappresentante della società, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile in quanto infondato. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 11/3/2025, il Tribunale del Riesame di Trento ha annullato, limitatamente alla posizione di ON CO e al sequestro funzionale alla confisca per equivalente, il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP presso il Tribunale di Trento il 12/1/2025 che, nell'ambito di una complessa indagine nei confronti di ON e altri e della Requalifica S.r.l. nella quale sono stati ipotizzati nei confronti delle persone fisiche i reati di cui agli artt. 416 cod. pen., 81 cod. pen., 316 ter cod. pen., 119 comma 13.bis.1 del dl. 34/2020 e in Penale Sent. Sez. 3 Num. 27742 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: BUCCA LORENZO ANTONIO Data Udienza: 11/07/2025 relazione alla società la violazione dell'art. 24 d.lvo 231/01 in relazione all'art. 316 ter cod. pen., aveva disposto: "il sequestro ai fini della confisca per equivalente ex art. 321 comma 2 bis cpp e 19 comma 2- 53 d.lgs. 231/01 da applicarsi indifferentemente su beni (immobili, mobili registrati, denaro ed investimenti, beni preziosi) che risultino nella disponibilità degli indagati e di Requalifica Srl sino ad un massimo di 5.650.719,07; il sequestro impeditivo teso a bloccare la quota parte ancora non utilizzata dei crediti inesistenti creati da Requalifica Srl per complessivi 8.364.051,29...". Nel corpo della motivazione, il Tribunale ha precisato che l'annullamento, in relazione alla posizione di ON, "involge anche l'annullamento del sequestro disposto a carico della società qui ricorrente (Val di Sella 2000 S.r.l.) in veste di terza interessata, sequestro la cui esecuzione è avvenuta, nella prospettiva accusatoria, per apprendere disponibilità finanziarie ritenute nella disponibilità del medesimo indagato". 2. Avverso la decisione ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore distrettuale della Repubblica presso il Tribunale di Trento che denuncia la violazione della legge penale. In primo luogo, si lamenta che il provvedimento del Tribunale non teneva conto del prevalente orientamento di legittimità che nega al terzo la legittimazione a contestare i presupposti della misura cautelare reale, potendosi dolere esclusivamente della titolarità/disponibilità del bene sequestrato in capo all'indagato. Si osserva altresì che l'ordinanza non prendeva in considerazioni gli elementi che avevano determinato l'apprensione del denaro rinvenuto nella sede della Val di Sella 2000 in quanto ritenuto nella disponibilità di ON. 2.1 Il vizio denunciato, ancora, riguarderebbe la "sussistenza della motivazione del periculum in mora nel provvedimento impugnato e [il]... mancato utilizzo dei poteri di integrazione da parte del tribunale del riesame". Si assume che il GIP, in un passo della motivazione, seppur relativa al sequestro impeditivo, si sofferma sui pericoli derivanti dalla circolazione del credito così implicitamente richiamando la richiesta del PM in ordine al sequestro anticipatorio della confisca dove era stato dedotto che "il periculum in mora è, nel caso di specie, insito nella natura stessa dell'oggetto da apprendere è evidente come sia facilissima la dispersione del denaro e, di contro, molto difficoltoso (se non impossibile) il recupero una volta distolto dal circuito bancario od inviato su conti correnti esteri". Si aggiunge che il Tribunale del Riesame "avrebbe legittimamente e doverosamente potuto integrare tale, ritenuta, insufficiente motivazione". 2.2 Ulteriori profili che imporrebbero l'annullamento del decreto sarebbero, ad avviso del ricorrente, da individuarsi nelle errate valutazioni espresse dal Tribunale in ordine al "concetto di profitto-prodotto del reato" e alla "mancata graduazione dei sequestri". Si deduce che il Tribunale aveva "confuso" il prodotto con il profitto 2 del reato, benché nella richiesta di sequestro presentata dal PM fosse stato chiarito che "il profitto dei reati di cui agli artt. 316 ter cp e 24 D.Lvo 231/01 è riconoscibile nelle somme ottenute tramite la commercializzazione dei crediti fraudolenti" ed era quantificabile in C 5.650.719,07 mentre "il prodotto del reato p. e p. dall'art. 316 ter si riconosce nell'importo dei crediti fittizi creati da Requalifica Sri, ricostruiti in C 10.031.401,60". Si precisa, quindi, che il GIP, in ordine alla "previa sequestrabilità diretta del profitto", aveva dato atto della impossibilità della confisca diretta, essendo stata nel corpo del decreto utilizzata l'espressione "perduta l'individualità storica del profitto illecito", che richiamava esplicitamente quanto esposto dal PM nella richiesta di sequestro preventivo, in cui era precisato: "Il profitto diretto del reato, goduto da Requalifica Srl, è sequestrabile grazie al combinato disposto degli artt. 53 e 19 co. 1 del . Igs. 231/01 ed è da ricercarsi tra le somme liquide giacenti nei conti correnti della società... Allo stato il profitto del reato incassato a mezzo bonifico bancario sui conti di Requalifica Srl è, con buona evidenza, già stato utilizzato risalendo tali movimentazioni economiche a periodi ben antecedenti al 2024 (ndr: i fatti risalgono al 2021). Ordunque, se il profitto diretto non è apprendibile, si è legittimati a richiedere il sequestro nella forma per equivalente da eseguirsi indifferentemente: su beni e valori finanziari nella disponibilità della società grazie al combinato disposto dell'art. 53 e 19 co. 20 DLvo 231/01; su beni e valori finanziari nella disponibilità degli indagati grazie al combinato disposto dell'art. 321 co. 2 cpp e 322 ter cp;
il tutto fino a capienza del profitto del reato". Viene, altresì, precisato che in fase esecutiva il PM aveva accertato che non erano disponibili somme significative su conti correnti intestati a Requalifica S.r.l. 2.3 Altro tema investito dalla violazione di legge è relativo alla qualificazione, emergente dal provvedimento impugnato, della confisca del denaro come confisca per equivalente e non come confisca diretta, in palese violazione degli arresti della giurisprudenza di legittimità anche a Sezioni Unite. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il sequestro annullato dal provvedimento impugnato, in relazione alla società Val di Sella 2000 S.r.l. è relativo all'importo di C 21.150,00 rinvenuto nella sede della società, ubicata in Trento, Piazza Venezia n. 6 nel corso della perquisizione effettuata dalla Guardia di Finanza il 19/2/2025. 2. Come già anticipato il dissequestro trae origine dall'annullamento del sequestro finalizzato alla confisca nei confronti di AC disposto dal Tribunale del Riesame con decisione contro cui il Procuratore distrettuale ha proposto ricorso per Cassazione, da questa Corte ritenuto inammissibile. 3 Venuto meno il capo del decreto di sequestro che disponeva il vincolo sui beni direttamente o indirettamente nella disponibilità di ON, anche in caso di accoglimento del ricorso, sarebbe comunque preclusa la sottoposizione a sequestro delle banconote rinvenute nella sede della Val di Sella 2000 S.r.l., essendo stato quel denaro appreso in quanto ritenuto nella disponibilità di ON. 3. Va, quindi, dichiarata l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse da parte del Procuratore ricorrente posto che l'accoglimento dell'impugnativa non condurrebbe, in ogni caso, all'applicazione della misura reale e, quindi, al conseguimento di una decisione concretamente favorevole per l'impugnante. Nel caso in cui il pubblico ministero propone ricorso per cassazione onde ottenere l'esatta applicazione della legge, infatti, sussiste l'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. solo se, con l'impugnazione, può raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole, condizione che non si realizza quando la vicenda oggetto della pronuncia si sia ormai esaurita, a nulla rilevando l'affermazione in astratto di un principio di diritto da applicare nel futuro (Sez. 2, n. 37876 del 12/09/2023, Pg, Rv. 285026 - 01; conf. Sez. 2, n. 6027 del 10/01/2024, Mazza, Rv. 285867 - 01; Sez. 2, n. 41971 del 10/10/2024, Cirillo).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in data 11/7/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente