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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 13/05/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 362/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica in persona del giudice Leila Nadir Sersale, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 362 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: pagamento di somme
promoSA da
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaello Parte_1 C.F._1
Falagiani, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Terranuova Bracciolini, viale Piave n.
3/A
attore
nei confronti di
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Paradisi, presso _1 C.F._2
il cui studio è elettivamente domiciliata in Firenze, via Duca d'Aosta n. 16
convenuta
CONCLUSIONI
Per l'attore: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Arezzo, previa acquisizione degli atti tutti contenuti nel
fascicolo relativo al procedimento ex art. 696-bis c.p.c. nr. 2921/2021 R.G. Tribunale di Arezzo, dichiarare la
responsabilità della Dott.SA alla reintegrazione, per le ragioni espresse in narrativa, in _1
favore del Dott. dell'importo capitale di Euro =1.100.000,00= oltre interessi e Parte_1
rivalutazione monetaria, in relazione agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, addizioni,
migliorie apportate dal Dott. nell'immobile di proprietà della Dott.SA Parte_1 _1
, e per l'effetto vogliasi condannare la medesima al pagamento in favore del Dott.
[...] [...]
ell'importo capitale di Euro =1.100.000,00= oltre interessi e rivalutazione monetaria, o alla Parte_1
minor o maggior somma determinanda in corso di causa;
vogliansi, altresì, respingere perché inammissibili o
1 R.G. n. 362/2023
comunque perché infondate nel merito le domande tutte riconvenzionali svolte nell'interesse della Dott.SA
; il tutto con vittoria di spese e compensi di causa, anche in relazione al procedimento per _1
ATP nr. 2921/2021 R.G. Tribunale di Arezzo.”
Per la convenuta: “Nel merito: “Voglia il Giudice adito respingere in toto le domande ex adverso avanzate,
accogliendo le eccezioni in fatto e diritto prospettate da parte resistente nella sua comparsa di costituzione e
risposta”. In via di domanda riconvenzionale: “Voglia accertare il Giudice adito l'esistenza in capo alla
Dott.SA di un credito nei confronti del Dottor per i prestiti a favore di _1 Parte_1
quest'ultimo effettuati in corso di rapporto di coniugio, nonché a titolo di recupero spese dalla medesima
anticipate per gli studi del figlio come sancito negli accordi relativi alla separazione e poi _1 Per_1
trasfusi in sede di accordo per la ceSAzione degli effetti civili del matrimonio, come depositati in atti, e mai
versate dal per una somma complessiva di euro 444.000,00 ovvero per quella somma minore o Parte_1
maggiore ritenuta di giustizia, e di conseguenza voglia condannare il Dottor alla Parte_1
restituzione di tali somme così accertate, spettanti alla Dott.SA per i titoli indicati e ad ogni _1
effetto di legge, nella misura ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese di lite, ricomprendendovi anche
quelle che sono state neceSArie per la procedura di ATP come quantificate in corso di causa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1
giudizio esponendo che: _1
i) nel marzo 1993 avevano contratto matrimonio concordatario in regime di separazione dei beni;
ii) nel giugno 2017 avevano sottoscritto verbale di conciliazione del procedimento per separazione giudiziale nel quale avevano convenuto di definire in sede separata ogni reciproco rapporto economico-patrimoniale, tra cui le richieste avanzate da di rimborso e/o Parte_1
indennizzo per interventi di manutenzione straordinaria, nonché per migliorie ed addizioni pagate dallo stesso sulla casa coniugale, di esclusiva proprietà di;
_1
iii) tali interventi di manutenzione, migliorie ed addizioni erano stati interamente pagati da che, quale possessore di buona fede o detentore qualificato, vanterebbe quindi Parte_1
un diritto al rimborso delle spese sostenute ai sensi dell'art. 1150, co. 1, c.c., nonché il diritto ad una indennità pari all'aumento di valore conseguito dal bene immobile per effetto dei miglioramenti ai sensi dell'art. 1150, co. 3, c.c.;
2 R.G. n. 362/2023
iv) in via subordinata, avrebbe titolo a tutte le pretese indennitarie e restitutorie anche in relazione all'art. 2041 c.c. oltre che all'art. 936 c.c.;
v) al fine del conseguimento di ogni ipotesi compositiva, aveva provveduto a Parte_1
introdurre procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c., incardinato presso il Tribunale di Arezzo al n. 2921/2021 in occasione del quale il ctu aveva determinato il valore attuale dell'immobile in oggetto in € 1.200.000,00 a fronte di un prezzo originario di acquisto pari ad € 438.988,36.
Su queste premesse, ha chiesto all'Intestato Tribunale la condanna di alla ripetizione, _1
in proprio favore, della somma di € 1.1000.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria in relazione agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, addizioni e migliorie apportate nell'immobile di proprietà di . _1
2. Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle pretese attoree deducendo che: _1
i) le domande avanzate risulterebbero carenti di qualunque fondamento giuridico in quanto i lavori eseguiti nell'immobile in oggetto, pagati in parte dalla steSA, in parte dall'ex coniuge, erano volti ad adeguare l'immobile alle esigenze abitative del nucleo familiare, avendone tutta la famiglia beneficiato per dodici anni;
ii) gli importi rivendicati sarebbero del tutto ingiustificati, in quanto non risulterebbero inequivocabilmente conferenti ai lavori di ristrutturazione, e in quanto difetterebbe la prova dell'effettivo pagamento da parte di Parte_2
Ha poi spiegato domanda riconvenzionale volta ad ottenere la restituzione di tutte le somme versate in favore di a titolo di prestiti, nonché a titolo di recupero delle spese Parte_2
dalla steSA anticipate per gli studi del figlio come sancito negli accordi di separazione, poi Per_1
trasfusi in sede di accordi per la ceSAzione degli effetti civili del matrimonio, il tutto per una somma complessiva pari ad € 444.000,00.
3. All'udienza del 14.6.2023, stante la necessità di una istruttoria incompatibile con le esigenze di speditezza del rito sommario, questo giudice ha disposto il mutamento del rito da speciale ex art. 702 bis c.p.c. ad ordinario.
4. La causa è stata istruita documentalmente, mediante prova testimoniale, nonché mediante l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento per ATP n. 2921/2021.
3 R.G. n. 362/2023
5. All'udienza del 26 marzo 2025, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art 281 sexies
ult. co c.p.c., applicabile anche al presente procedimento ai sensi dell'art. 7 d. lgs 164/2024, sulle conclusioni delle parti come sopra riportate.
*****
6. La domanda ex art. 1150 comma 1 e 3 c.c. o, in via subordinata, ex artt. 2041 o 936 c.c. proposta dall'attore e volta ad ottenere il rimborso delle spese nonché l'indennità per addizioni e migliorie eseguite sull'immobile di proprietà esclusiva di sito in San Giovanni Valdarno, viale _1
Diaz n. 21 è infondata e deve essere rigettata per i motivi di seguito esposti.
7. In relazione alla richiesta di rimborso ai sensi dell'art. 1150 co. 1 c.c., è neceSArio premettere come vi sia stata una significativa evoluzione giurisprudenziale in materia la quale, partendo dall'ideale solidaristico su cui si fonda l'istituto del matrimonio e il complementare obbligo di contribuzione dei coniugi al ménage familiare, è giunta a negare che vi sia spazio in capo al coniuge non proprietario del bene per ripetere le somme versate dall'altro coniuge per i lavori eseguiti a proprie cura e spese sull'immobile destinato ad essere la casa familiare. Tale assunto muove dal presupposto secondo cui tali spese rientrano tra quelle effettuate per i bisogni della famiglia e come tali riconducibili alla logica della solidarietà familiare ai sensi dell'art. 143 c.c. Anche
l'assunzione, in tutto o in parte, delle spese di ristrutturazione dell'immobile adibito a casa coniugale, di proprietà esclusiva dell'altro coniuge, rientra nell'ambito dei doveri primari di solidarietà e reciproca contribuzione ai bisogni della famiglia durante la comunione di vita coniugale. Pertanto, le spese sostenute da uno di essi, in quanto finalizzate a rendere più
confacente alle esigenze della famiglia l'abitazione meSA a disposizione da uno dei due coniugi ed impiegata come casa comune, devono ritenersi compiute per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia e, quali liberalità indirette a favore del coniuge, non sono ripetibili (Cass. civ. n.
10942/2015).
Nel caso in esame, l'attore non ha in alcun modo provato un titolo diverso per i pagamenti né ha allegato la circostanza di averli effettuati, in costanza di matrimonio, con finalità diversa dall'adempimento dei doveri di solidarietà familiare.
8. Parte attrice ha inoltre invocato l'art. 1150 co. 3, c.c. al fine di ottenere il riconoscimento di una indennità pari all'aumento di valore conseguito dall'immobile in oggetto per effetto dei miglioramenti.
4 R.G. n. 362/2023
Riguardo a ciò, preme rilevare che, affinché la parte che ha effettuato le migliorie poSA invocare legittimamente il diritto all'indennità, è neceSArio che questa assuma la qualifica di compossessore.
In relazione alla qualifica da attribuire al coniuge non proprietario, la posizione di quest'ultimo non è equiparabile a quella del compossessore. In questi termini si è espreSA la Suprema Corte, la quale ha chiarito che la qualifica di compossessore idoneo ad azionare la tutela di cui all'art. 1150
c.c. non può essere attribuita de plano al coniuge per il solo fatto che l'immobile ristrutturato sia stato adibito di comune intesa fra i coniugi a casa familiare (Cass. civ. n. 22730/2019).
Ritiene, pertanto, questo giudice di dover dare seguito all'orientamento giurisprudenziale ad oggi dominante a rigore del quale non vi è legittimazione del coniuge non proprietario ad ottenere l'indennizzo ex art. 1150 co. 3 c.c. per le migliorie e/o addizioni nella casa familiare, difettando a monte la qualifica di compossessore.
D'altra parte, la nozione di compossesso è legata non già ad una situazione derivante dalla comunione spirituale e materiale delle parti, quale quella fondante l'istituto del matrimonio, ma alla titolarità di una situazione di fatto che prevede i poteri tipici del proprietario o del titolare di un diritto reale.
Sulla base delle premesse di cui sopra, deve escludersi che parte attrice abbia titolo a pretendere un'indennità per le migliorie effettuate.
9. Deve ora essere esaminata la domanda attorea spiegata in subordine, volta ad ottenere un indennizzo ex art. 2041 c.c.
Al riguardo, la Corte di CaSAzione ha affermato che “Ai sensi dell'art. 2041 c.c. l'avvenuto pagamento
di parte del prezzo di un immobile da parte di un convivente, traducendosi in un incremento patrimoniale,
costituisce arricchimento ingiustificato qualora la prestazione effettuata travalichi i limiti di proporzionalità
ed adeguatezza comparati alle condizioni sociali e patrimoniali dei partners, con conseguente esclusione della
riconducibilità della prestazione svolta alla disciplina delle obbligazioni naturali tra conviventi” (Cass. civ.
n. 18632/2015).
E ancora, per consolidata giurisprudenza di legittimità, è “possibile configurare l'ingiustizia
dell'arricchimento da parte di un convivente “more uxorio” nei confronti dell'altro in presenza di prestazioni
a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza
– il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto
5 R.G. n. 362/2023
– e travalicanti i limiti di proporzionalità ed adeguatezza” (Cass. civ. n. 4659/2019; conformi, Cass. civ. n.
14732/2018, Cass. civ. n. 1277/2014, Cass. civ. n. 11330/20009).
È neceSArio, a questo punto, valutare l'entità e la proporzionalità degli esborsi effettuati da al fine di valutare se siano da inquadrare tra le obbligazioni naturali non Parte_1
ripetibili o meno e quindi se siano tali da escludere l'ammissibilità dell'azione di arricchimento sine
causa.
All'esito dell'istruttoria condotta, risultano riconoscibili e comprovati esclusivamente gli esborsi di cui ai documenti n. 23, 25, 34, 52, 58, 61, 67, 71, 72, 75, 83 per un importo totale pari ad € 90.846,14.
Nessun'altra somma tra quelle ivi richieste dall'attore risulta documentata e causalmente riconducibile in maniera certa e compiutamente accertabile a spese per la ristrutturazione dell'immobile oggetto di causa. Né l'esame testimoniale è risultato utile in tal senso, in quanto nessuno dei testimoni interrogati sul punto ha fornito le informazioni neceSArie ad imputare a gli importi richiesti a titolo di pagamento dei lavori di ristrutturazione Parte_1
dell'immobile, attesi i numerosi “non ricordo” dei testi escussi. Nemmeno la perizia depositata nel procedimento per atp risulta funzionale a conseguire tale prova, non avendo potuto specificare quali e quante spese fossero esclusivamente riferibili a Parte_1
Gli esborsi effettuati da per i lavori di ristrutturazione documentalmente Parte_1
accertati ammontano pertanto ad € 90.846,14 somma che, rapportata al valore di acquisto dell'immobile (€ 438.988,36 oltre iva: cfr. doc.
8 - comparsa di costituzione) nonché all'incremento di valore conseguito grazie alle opere realizzate, così come stimato nel procedimento per atp
(1.200.000,00 – doc. 16 – comparsa di costituzione), può senz'altro dirsi adeguata e proporzionata a quel dovere di assistenza materiale sancito nell'art. 143 c.c. quale obbligo naturale nascente dal vincolo matrimoniale e tale, pertanto, da escludere l'arricchimento ingiustificato di cui all'art. 2041
c.c.
10. Né sussistono gli estremi per la richiesta di reintegrazione, ai sensi dell'art. 936 c.c., delle somme sborsate da per la ristrutturazione dell'immobile in oggetto in quanto Parte_1
trattasi di fattispecie estranea al caso de quo.
11. Non rimane, a questo punto, che procedere all'esame della domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta volta ad ottenere la restituzione di tutte le somme versate in favore _1
di a titolo di prestiti nonché a titolo di recupero delle spese dalla steSA Parte_2
anticipate per gli studi del figlio . Per_1
6 R.G. n. 362/2023
12. Nello specifico, parte convenuta ha in primo luogo chiesto la restituzione delle somme dalla steSA versate a titolo di prestito in favore della società Ram Park s.r.l., di cui il marito era socio,
per un totale di € 70.000,00.
La richiesta non merita accoglimento, in quanto le somme di cui si chiede la ripetizione risultano versate in favore di un soggetto terzo che, in quanto società di capitali, gode di autonomia patrimoniale perfetta il cui patrimonio è distinto da quello dei soci.
13. Parte attrice ha poi chiesto la restituzione delle somme dalla steSA versate a titolo di prestito in favore del marito per un totale di € 444.000,00. A supporto della domanda ha Parte_1
prodotto numerosi bonifici;
dall'analisi della documentazione, tuttavia, non emerge la causale dei versamenti e pertanto gli stessi, in difetto di specifica imputazione, vanno considerati come atti di liberalità senza diritto alla ripetizione.
L'unico versamento che risulta con certezza essere stato eseguito a titolo di mutuo è rappresentato dal bonifico di € 200.000,00 del 6.2.2014 (doc. 6 – comparsa di costituzione) in quanto confermato in maniera specifica e puntuale dal teste , della cui attendibilità non vi è ragione di Testimone_1
dubitare, il quale ha altresì riferito dell'impegno alla restituzione da parte del padre,
[...]
Parte_1
14. Quanto alla domanda di rimborso delle spese anticipate da per gli studi del figlio _1
, la richiesta è rimasta sfornita di prova e pertanto non può essere accolta. Per_1
15. Alla luce di tutto quanto precede, la domanda riconvenzionale spiegata da merita _1
parzialmente accoglimento, limitatamente alla restituzione, da parte di di € Parte_1
200.000,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
16. La convenuta ha altresì richiesto il pagamento delle spese della fase di a.t.p.
Secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte, le spese che attengono all'a.t.p., ivi compresa quella per la ctu (cfr. Cass. 34540/2024), sono spese stragiudiziali e come tali devono essere trattate nel successivo giudizio di merito, dovendo pertanto essere oggetto di apposita domanda, con i conseguenti oneri probatori.
Per assolvere l'onere probatorio, occorre la prova effettiva dell'esborso ovvero la prova della debenza dello stesso, derivante da un provvedimento del giudice o da una previsione di legge ovvero da documento dotato di sufficiente valenza probatoria, quale ad esempio una fattura.
7 R.G. n. 362/2023
Nel caso di specie, risultano provate spese legali per € 3.677,80 (cfr. fattura sub doc. 4 – parte
convenuta) e spese di CTU, per € 2.456,57, come da decreto di liquidazione del giudice del 30 agosto
2022, che devono, pertanto, essere poste a carico di Parte_1
17. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza di parte attrice e si liquidano come in dispositivo sulla base del d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 147/2022, sulla base di valori medi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando:
a) rigetta le domande spiegate da nei confronti di;
Parte_1 _1
b) in accoglimento parziale della domanda riconvenzionale spiegata da , condanna _1
al pagamento nei confronti di della somma di € 200.00,00 oltre Parte_1 _1
interessi legali dalla domanda al saldo;
c) condanna al pagamento nei confronti di delle spese legali della Parte_1 _1
fase di atp, per € 3.677,80;
d) pone definitivamente a carico di le spese di ctu relative al procedimento per Parte_1
atp, liquidate in € 2.456,57, come da decreto del 30 agosto 2022;
e) condanna al pagamento delle spese del presente giudizio nei confronti di Parte_1
, liquidate in € 14.103,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per _1
legge.
Così deciso in Arezzo, in data 13 maggio 2025
Il giudice
Leila Nadir Sersale
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica in persona del giudice Leila Nadir Sersale, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 362 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: pagamento di somme
promoSA da
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaello Parte_1 C.F._1
Falagiani, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Terranuova Bracciolini, viale Piave n.
3/A
attore
nei confronti di
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Paradisi, presso _1 C.F._2
il cui studio è elettivamente domiciliata in Firenze, via Duca d'Aosta n. 16
convenuta
CONCLUSIONI
Per l'attore: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Arezzo, previa acquisizione degli atti tutti contenuti nel
fascicolo relativo al procedimento ex art. 696-bis c.p.c. nr. 2921/2021 R.G. Tribunale di Arezzo, dichiarare la
responsabilità della Dott.SA alla reintegrazione, per le ragioni espresse in narrativa, in _1
favore del Dott. dell'importo capitale di Euro =1.100.000,00= oltre interessi e Parte_1
rivalutazione monetaria, in relazione agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, addizioni,
migliorie apportate dal Dott. nell'immobile di proprietà della Dott.SA Parte_1 _1
, e per l'effetto vogliasi condannare la medesima al pagamento in favore del Dott.
[...] [...]
ell'importo capitale di Euro =1.100.000,00= oltre interessi e rivalutazione monetaria, o alla Parte_1
minor o maggior somma determinanda in corso di causa;
vogliansi, altresì, respingere perché inammissibili o
1 R.G. n. 362/2023
comunque perché infondate nel merito le domande tutte riconvenzionali svolte nell'interesse della Dott.SA
; il tutto con vittoria di spese e compensi di causa, anche in relazione al procedimento per _1
ATP nr. 2921/2021 R.G. Tribunale di Arezzo.”
Per la convenuta: “Nel merito: “Voglia il Giudice adito respingere in toto le domande ex adverso avanzate,
accogliendo le eccezioni in fatto e diritto prospettate da parte resistente nella sua comparsa di costituzione e
risposta”. In via di domanda riconvenzionale: “Voglia accertare il Giudice adito l'esistenza in capo alla
Dott.SA di un credito nei confronti del Dottor per i prestiti a favore di _1 Parte_1
quest'ultimo effettuati in corso di rapporto di coniugio, nonché a titolo di recupero spese dalla medesima
anticipate per gli studi del figlio come sancito negli accordi relativi alla separazione e poi _1 Per_1
trasfusi in sede di accordo per la ceSAzione degli effetti civili del matrimonio, come depositati in atti, e mai
versate dal per una somma complessiva di euro 444.000,00 ovvero per quella somma minore o Parte_1
maggiore ritenuta di giustizia, e di conseguenza voglia condannare il Dottor alla Parte_1
restituzione di tali somme così accertate, spettanti alla Dott.SA per i titoli indicati e ad ogni _1
effetto di legge, nella misura ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese di lite, ricomprendendovi anche
quelle che sono state neceSArie per la procedura di ATP come quantificate in corso di causa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1
giudizio esponendo che: _1
i) nel marzo 1993 avevano contratto matrimonio concordatario in regime di separazione dei beni;
ii) nel giugno 2017 avevano sottoscritto verbale di conciliazione del procedimento per separazione giudiziale nel quale avevano convenuto di definire in sede separata ogni reciproco rapporto economico-patrimoniale, tra cui le richieste avanzate da di rimborso e/o Parte_1
indennizzo per interventi di manutenzione straordinaria, nonché per migliorie ed addizioni pagate dallo stesso sulla casa coniugale, di esclusiva proprietà di;
_1
iii) tali interventi di manutenzione, migliorie ed addizioni erano stati interamente pagati da che, quale possessore di buona fede o detentore qualificato, vanterebbe quindi Parte_1
un diritto al rimborso delle spese sostenute ai sensi dell'art. 1150, co. 1, c.c., nonché il diritto ad una indennità pari all'aumento di valore conseguito dal bene immobile per effetto dei miglioramenti ai sensi dell'art. 1150, co. 3, c.c.;
2 R.G. n. 362/2023
iv) in via subordinata, avrebbe titolo a tutte le pretese indennitarie e restitutorie anche in relazione all'art. 2041 c.c. oltre che all'art. 936 c.c.;
v) al fine del conseguimento di ogni ipotesi compositiva, aveva provveduto a Parte_1
introdurre procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c., incardinato presso il Tribunale di Arezzo al n. 2921/2021 in occasione del quale il ctu aveva determinato il valore attuale dell'immobile in oggetto in € 1.200.000,00 a fronte di un prezzo originario di acquisto pari ad € 438.988,36.
Su queste premesse, ha chiesto all'Intestato Tribunale la condanna di alla ripetizione, _1
in proprio favore, della somma di € 1.1000.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria in relazione agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, addizioni e migliorie apportate nell'immobile di proprietà di . _1
2. Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle pretese attoree deducendo che: _1
i) le domande avanzate risulterebbero carenti di qualunque fondamento giuridico in quanto i lavori eseguiti nell'immobile in oggetto, pagati in parte dalla steSA, in parte dall'ex coniuge, erano volti ad adeguare l'immobile alle esigenze abitative del nucleo familiare, avendone tutta la famiglia beneficiato per dodici anni;
ii) gli importi rivendicati sarebbero del tutto ingiustificati, in quanto non risulterebbero inequivocabilmente conferenti ai lavori di ristrutturazione, e in quanto difetterebbe la prova dell'effettivo pagamento da parte di Parte_2
Ha poi spiegato domanda riconvenzionale volta ad ottenere la restituzione di tutte le somme versate in favore di a titolo di prestiti, nonché a titolo di recupero delle spese Parte_2
dalla steSA anticipate per gli studi del figlio come sancito negli accordi di separazione, poi Per_1
trasfusi in sede di accordi per la ceSAzione degli effetti civili del matrimonio, il tutto per una somma complessiva pari ad € 444.000,00.
3. All'udienza del 14.6.2023, stante la necessità di una istruttoria incompatibile con le esigenze di speditezza del rito sommario, questo giudice ha disposto il mutamento del rito da speciale ex art. 702 bis c.p.c. ad ordinario.
4. La causa è stata istruita documentalmente, mediante prova testimoniale, nonché mediante l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento per ATP n. 2921/2021.
3 R.G. n. 362/2023
5. All'udienza del 26 marzo 2025, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art 281 sexies
ult. co c.p.c., applicabile anche al presente procedimento ai sensi dell'art. 7 d. lgs 164/2024, sulle conclusioni delle parti come sopra riportate.
*****
6. La domanda ex art. 1150 comma 1 e 3 c.c. o, in via subordinata, ex artt. 2041 o 936 c.c. proposta dall'attore e volta ad ottenere il rimborso delle spese nonché l'indennità per addizioni e migliorie eseguite sull'immobile di proprietà esclusiva di sito in San Giovanni Valdarno, viale _1
Diaz n. 21 è infondata e deve essere rigettata per i motivi di seguito esposti.
7. In relazione alla richiesta di rimborso ai sensi dell'art. 1150 co. 1 c.c., è neceSArio premettere come vi sia stata una significativa evoluzione giurisprudenziale in materia la quale, partendo dall'ideale solidaristico su cui si fonda l'istituto del matrimonio e il complementare obbligo di contribuzione dei coniugi al ménage familiare, è giunta a negare che vi sia spazio in capo al coniuge non proprietario del bene per ripetere le somme versate dall'altro coniuge per i lavori eseguiti a proprie cura e spese sull'immobile destinato ad essere la casa familiare. Tale assunto muove dal presupposto secondo cui tali spese rientrano tra quelle effettuate per i bisogni della famiglia e come tali riconducibili alla logica della solidarietà familiare ai sensi dell'art. 143 c.c. Anche
l'assunzione, in tutto o in parte, delle spese di ristrutturazione dell'immobile adibito a casa coniugale, di proprietà esclusiva dell'altro coniuge, rientra nell'ambito dei doveri primari di solidarietà e reciproca contribuzione ai bisogni della famiglia durante la comunione di vita coniugale. Pertanto, le spese sostenute da uno di essi, in quanto finalizzate a rendere più
confacente alle esigenze della famiglia l'abitazione meSA a disposizione da uno dei due coniugi ed impiegata come casa comune, devono ritenersi compiute per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia e, quali liberalità indirette a favore del coniuge, non sono ripetibili (Cass. civ. n.
10942/2015).
Nel caso in esame, l'attore non ha in alcun modo provato un titolo diverso per i pagamenti né ha allegato la circostanza di averli effettuati, in costanza di matrimonio, con finalità diversa dall'adempimento dei doveri di solidarietà familiare.
8. Parte attrice ha inoltre invocato l'art. 1150 co. 3, c.c. al fine di ottenere il riconoscimento di una indennità pari all'aumento di valore conseguito dall'immobile in oggetto per effetto dei miglioramenti.
4 R.G. n. 362/2023
Riguardo a ciò, preme rilevare che, affinché la parte che ha effettuato le migliorie poSA invocare legittimamente il diritto all'indennità, è neceSArio che questa assuma la qualifica di compossessore.
In relazione alla qualifica da attribuire al coniuge non proprietario, la posizione di quest'ultimo non è equiparabile a quella del compossessore. In questi termini si è espreSA la Suprema Corte, la quale ha chiarito che la qualifica di compossessore idoneo ad azionare la tutela di cui all'art. 1150
c.c. non può essere attribuita de plano al coniuge per il solo fatto che l'immobile ristrutturato sia stato adibito di comune intesa fra i coniugi a casa familiare (Cass. civ. n. 22730/2019).
Ritiene, pertanto, questo giudice di dover dare seguito all'orientamento giurisprudenziale ad oggi dominante a rigore del quale non vi è legittimazione del coniuge non proprietario ad ottenere l'indennizzo ex art. 1150 co. 3 c.c. per le migliorie e/o addizioni nella casa familiare, difettando a monte la qualifica di compossessore.
D'altra parte, la nozione di compossesso è legata non già ad una situazione derivante dalla comunione spirituale e materiale delle parti, quale quella fondante l'istituto del matrimonio, ma alla titolarità di una situazione di fatto che prevede i poteri tipici del proprietario o del titolare di un diritto reale.
Sulla base delle premesse di cui sopra, deve escludersi che parte attrice abbia titolo a pretendere un'indennità per le migliorie effettuate.
9. Deve ora essere esaminata la domanda attorea spiegata in subordine, volta ad ottenere un indennizzo ex art. 2041 c.c.
Al riguardo, la Corte di CaSAzione ha affermato che “Ai sensi dell'art. 2041 c.c. l'avvenuto pagamento
di parte del prezzo di un immobile da parte di un convivente, traducendosi in un incremento patrimoniale,
costituisce arricchimento ingiustificato qualora la prestazione effettuata travalichi i limiti di proporzionalità
ed adeguatezza comparati alle condizioni sociali e patrimoniali dei partners, con conseguente esclusione della
riconducibilità della prestazione svolta alla disciplina delle obbligazioni naturali tra conviventi” (Cass. civ.
n. 18632/2015).
E ancora, per consolidata giurisprudenza di legittimità, è “possibile configurare l'ingiustizia
dell'arricchimento da parte di un convivente “more uxorio” nei confronti dell'altro in presenza di prestazioni
a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza
– il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto
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– e travalicanti i limiti di proporzionalità ed adeguatezza” (Cass. civ. n. 4659/2019; conformi, Cass. civ. n.
14732/2018, Cass. civ. n. 1277/2014, Cass. civ. n. 11330/20009).
È neceSArio, a questo punto, valutare l'entità e la proporzionalità degli esborsi effettuati da al fine di valutare se siano da inquadrare tra le obbligazioni naturali non Parte_1
ripetibili o meno e quindi se siano tali da escludere l'ammissibilità dell'azione di arricchimento sine
causa.
All'esito dell'istruttoria condotta, risultano riconoscibili e comprovati esclusivamente gli esborsi di cui ai documenti n. 23, 25, 34, 52, 58, 61, 67, 71, 72, 75, 83 per un importo totale pari ad € 90.846,14.
Nessun'altra somma tra quelle ivi richieste dall'attore risulta documentata e causalmente riconducibile in maniera certa e compiutamente accertabile a spese per la ristrutturazione dell'immobile oggetto di causa. Né l'esame testimoniale è risultato utile in tal senso, in quanto nessuno dei testimoni interrogati sul punto ha fornito le informazioni neceSArie ad imputare a gli importi richiesti a titolo di pagamento dei lavori di ristrutturazione Parte_1
dell'immobile, attesi i numerosi “non ricordo” dei testi escussi. Nemmeno la perizia depositata nel procedimento per atp risulta funzionale a conseguire tale prova, non avendo potuto specificare quali e quante spese fossero esclusivamente riferibili a Parte_1
Gli esborsi effettuati da per i lavori di ristrutturazione documentalmente Parte_1
accertati ammontano pertanto ad € 90.846,14 somma che, rapportata al valore di acquisto dell'immobile (€ 438.988,36 oltre iva: cfr. doc.
8 - comparsa di costituzione) nonché all'incremento di valore conseguito grazie alle opere realizzate, così come stimato nel procedimento per atp
(1.200.000,00 – doc. 16 – comparsa di costituzione), può senz'altro dirsi adeguata e proporzionata a quel dovere di assistenza materiale sancito nell'art. 143 c.c. quale obbligo naturale nascente dal vincolo matrimoniale e tale, pertanto, da escludere l'arricchimento ingiustificato di cui all'art. 2041
c.c.
10. Né sussistono gli estremi per la richiesta di reintegrazione, ai sensi dell'art. 936 c.c., delle somme sborsate da per la ristrutturazione dell'immobile in oggetto in quanto Parte_1
trattasi di fattispecie estranea al caso de quo.
11. Non rimane, a questo punto, che procedere all'esame della domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta volta ad ottenere la restituzione di tutte le somme versate in favore _1
di a titolo di prestiti nonché a titolo di recupero delle spese dalla steSA Parte_2
anticipate per gli studi del figlio . Per_1
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12. Nello specifico, parte convenuta ha in primo luogo chiesto la restituzione delle somme dalla steSA versate a titolo di prestito in favore della società Ram Park s.r.l., di cui il marito era socio,
per un totale di € 70.000,00.
La richiesta non merita accoglimento, in quanto le somme di cui si chiede la ripetizione risultano versate in favore di un soggetto terzo che, in quanto società di capitali, gode di autonomia patrimoniale perfetta il cui patrimonio è distinto da quello dei soci.
13. Parte attrice ha poi chiesto la restituzione delle somme dalla steSA versate a titolo di prestito in favore del marito per un totale di € 444.000,00. A supporto della domanda ha Parte_1
prodotto numerosi bonifici;
dall'analisi della documentazione, tuttavia, non emerge la causale dei versamenti e pertanto gli stessi, in difetto di specifica imputazione, vanno considerati come atti di liberalità senza diritto alla ripetizione.
L'unico versamento che risulta con certezza essere stato eseguito a titolo di mutuo è rappresentato dal bonifico di € 200.000,00 del 6.2.2014 (doc. 6 – comparsa di costituzione) in quanto confermato in maniera specifica e puntuale dal teste , della cui attendibilità non vi è ragione di Testimone_1
dubitare, il quale ha altresì riferito dell'impegno alla restituzione da parte del padre,
[...]
Parte_1
14. Quanto alla domanda di rimborso delle spese anticipate da per gli studi del figlio _1
, la richiesta è rimasta sfornita di prova e pertanto non può essere accolta. Per_1
15. Alla luce di tutto quanto precede, la domanda riconvenzionale spiegata da merita _1
parzialmente accoglimento, limitatamente alla restituzione, da parte di di € Parte_1
200.000,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
16. La convenuta ha altresì richiesto il pagamento delle spese della fase di a.t.p.
Secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte, le spese che attengono all'a.t.p., ivi compresa quella per la ctu (cfr. Cass. 34540/2024), sono spese stragiudiziali e come tali devono essere trattate nel successivo giudizio di merito, dovendo pertanto essere oggetto di apposita domanda, con i conseguenti oneri probatori.
Per assolvere l'onere probatorio, occorre la prova effettiva dell'esborso ovvero la prova della debenza dello stesso, derivante da un provvedimento del giudice o da una previsione di legge ovvero da documento dotato di sufficiente valenza probatoria, quale ad esempio una fattura.
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Nel caso di specie, risultano provate spese legali per € 3.677,80 (cfr. fattura sub doc. 4 – parte
convenuta) e spese di CTU, per € 2.456,57, come da decreto di liquidazione del giudice del 30 agosto
2022, che devono, pertanto, essere poste a carico di Parte_1
17. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza di parte attrice e si liquidano come in dispositivo sulla base del d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 147/2022, sulla base di valori medi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando:
a) rigetta le domande spiegate da nei confronti di;
Parte_1 _1
b) in accoglimento parziale della domanda riconvenzionale spiegata da , condanna _1
al pagamento nei confronti di della somma di € 200.00,00 oltre Parte_1 _1
interessi legali dalla domanda al saldo;
c) condanna al pagamento nei confronti di delle spese legali della Parte_1 _1
fase di atp, per € 3.677,80;
d) pone definitivamente a carico di le spese di ctu relative al procedimento per Parte_1
atp, liquidate in € 2.456,57, come da decreto del 30 agosto 2022;
e) condanna al pagamento delle spese del presente giudizio nei confronti di Parte_1
, liquidate in € 14.103,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per _1
legge.
Così deciso in Arezzo, in data 13 maggio 2025
Il giudice
Leila Nadir Sersale
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