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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/04/2025, n. 2855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2855 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2776/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona della dott.ssa Paola Condorelli, visto l'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(C.F. , in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 P.IVA_1
, con il patrocinio dell'avv. DANIELA MARANTA e dell'avv. LUCIA Controparte_2
NOCERINO, elettivamente domiciliata in Via Roma 168, Pomigliano D'Arco (NA), presso i difensori avv. DANIELA MARANTA e avv. LUCIA NOCERINO, nonché presso gli indirizzi di posta elettronica certificata e Email_1
Email_2
- attrice opponente-
CONTRO
(C.F. , in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_3 P.IVA_2 dott. , con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO LILLI, elettivamente Controparte_4 domiciliato in Via dei Piatti 8, Milano (MI), presso il difensore avv. FRANCESCO LILLI;
-convenuta opposta-
Conclusioni: come da verbale di udienza dell'04.03.2025;
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato a ha Controparte_3 Controparte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
18034/2023 pubblicato dal Tribunale di Milano in data 23.11.2023 e notificato in data 28.11.2023, con il quale è stato ingiunto a di pagare, in favore di Controparte_1
attrice sostanziale, la somma di € 59.329,30, oltre interessi come da Controparte_3 domanda, spese e compensi di lite.
A fondamento della proposta opposizione, ha eccepito che parte Controparte_1 opposta non ha fornito alcuna prova, anche documentale, a sostegno dell'esistenza del rapporto contrattuale sotteso alla richiesta di ingiunzione, anche con specifico riferimento al quantum del diritto di credito azionato;
ha, inoltre, contestato la sussistenza di un valido ed efficace rapporto contrattuale intercorso tra le parti e l'effettiva esecuzione delle prestazioni da parte dell'opposta nei confronti della ed ha contestato, CP_1
altresì, la sussistenza delle condizioni per la concessione della provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c., evidenziando l'avvenuto mutamento nella compagine sociale di essa opponente e il fatto che il trasferimento della documentazione contabile ed economica della società antecedente al mutamento della compagine societaria non ha consentito di verificare l'esistenza del rapporto contrattuale e la fondatezza della pretesa creditoria di
Controparte_3
ha, inoltre, contestato la valenza ricognitiva del credito di Controparte_1 [...] delle dichiarazioni rese dai soggetti riferibili a vario titolo a Controparte_3 Controparte_1
nei documenti prodotti dall'opposta in sede monitoria.
[...]
si è tempestivamente costituita in giudizio mediante deposito Controparte_3
telematico della comparsa di costituzione e risposta, contestando le avverse allegazioni ed eccezioni e insistendo per il rigetto dell'opposizione e l'accoglimento della domanda spiegata in sede monitoria.
A scioglimento della riserva assunta all'esito della prima udienza del 16.10.2024, la giudice ha ammesso i capitoli di prova lett. a), c), d) ed e) della memoria ex art. 171 ter, n.
2, c.p.c. di parte convenuta, con i due testi ivi indicati. All'udienza celebrata in data
25.11.2024, dinanzi alla GO dott.ssa Dal Dosso, è stato escusso il teste in Testimone_1
qualità di ex socio della Il teste è stato escusso in Controparte_1 Testimone_2 qualità di ex amministratore unico della alla successiva udienza Controparte_1
all'uopo fissata in data 20.01.25. Al termine della predetta udienza, conclusa l'attività istruttoria, la GO ha rimesso il fascicolo alla giudice titolare.
2 All'udienza del 4.03.2025, la Giudice, dopo aver fatto precisare le conclusioni, ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
***
L'opposizione è infondata e non merita accoglimento, per le ragioni che di seguito si illustrano.
Giova rammentare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione nel quale non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti;
ciò si riflette in punto di riparto degli oneri probatori, dal momento che è parte opposta - attrice in senso sostanziale - a dover provare i fatti costitutivi del diritto vantato, id est la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (ex multis, Cass.
n. 826 del 20/01/2015).
Tanto premesso, deve osservarsi che ha fornito piena prova Controparte_3 dell'esistenza del titolo contrattuale dal quale ha origine l'obbligazione azionata in sede monitoria e, dunque, della fondatezza dell'allegato diritto al pagamento del corrispettivo delle opere eseguite in relazione al contratto concluso con avente ad Controparte_1
oggetto la fornitura di materiali, arredi, posa in opera e allestimento di diversi locali adibiti a bar e disco pub da parte;
contratto che appare qualificabile quale contratto di appalto d'opera; tale contratto, come noto, può validamente essere concluso oralmente o per facta concludentia, non necessitando di forma scritta, né ad substantiam, né ad probationem, cfr., ex multis, Casss. Sez. 1, Sentenza n. 16530 del 05/08/2016).
Nel corso dell'istruttoria processuale, il teste - ex socio di Testimone_1 [...]
- escusso all'udienza del 25.11.2024, rispondendo sul capitolo a) (“Vero è che Controparte_1
le forniture ed i lavori di cui alle fatture nn33/E del 20.05.2022, 43/E del 26.06.2023 e 44/E del
26.06.2023 sono stati eseguii da parte della società presso i locali gestiti dalla società Controparte_3
?”), ha dichiarato che “i lavori che vedo elencati nelle fatture che mi vengono CP_5 rammostrate (doc. 3,4,5 fasc. monitorio), confermo che sono stati eseguiti e che ciò posso dire in quanto mi sono personalmente recato nell'immobile di Marina di Pietrasanta in occasione della
3 inaugurazione del locale, che si è svolta nel fine settimana di Pasqua 2022, ed ho visto che le opere sono state fatte”; ancora, rispondendo sul capitolo d) (“Vero è che, in data 31.05.2023, il Signor
a fronte dell'ennesima richiesta di pagamento avanzata dal sig. , affermava: Testimone_1 CP_4
'mandami la fattura che saldiamo al volo', come da documenti 7 e 8 che si rammostrano?”), il teste ha affermato di non ricordare il contenuto dello scambio messaggistica mostratogli, Tes_1
ma ha precisato tuttavia che, esaminandolo, era in grado di affermare che “laddove ho scritto al sig. , titolare della , la frase 'mandami la fattura che saldiamo al volo' mi CP_4 CP_3
stavo riferendo ai lavori eseguiti da nel nostro locale “Just me” di Milano, e ciò lo evinco dal CP_3
fatto che , che cito nel messaggio seguente, è la segretaria del solo locale di Milano;
nel Pt_1
messaggio in cui ho scritto “mi dispiace moltissimo per Pietrasanta per questa figura con te”, mi riferivo al fatto che la fattura dei lavori di Pietrasanta non era ancora stata pagata per mancanza di fondi, poiché eravamo ancora in attesa dell'apertura dell'attività”.
Ancor più rilevante appaiono, poi, le dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del
20.01.2025, dal teste - ex amministratore unico di Testimone_2 Controparte_1
– il quale ha dichiarato che “nel periodo in cui amministravo , la Società
[...] CP_1
LL AR è stata da noi incaricata di eseguire alcune opere di allestimento presso un locale sito in Marina di Pietrasanta, Via Roma n. 123; esaminate le fatture che mi vengono mostrate confermo che i lavori oggetto di incarico corrispondono a quelli descritti in tali documenti e confermo che tali lavori sono stati effettivamente svolti da ”. CP_3
Dalle superiori dichiarazioni testimoniali, precise e puntuali, nonché concordanti tra loro, emerge la conferma di quanto si ricava dalla documentazione versata in atti in sede monitoria da (doc.
7-8 fasc. monitorio), nella quale è trascritta la copiosa Controparte_3
corrispondenza intercorsa a mezzo messaggi whatsapp tra il , legale CP_4 rappresentante di e e Controparte_3 Persona_1 Testimone_2 Tes_1
(collaboratori e/o ex soci ed amministratori della;
più
[...] CP_1 Controparte_1 precisamente, trova conferma quanto allegato da parte opposta, ovverosia che i signori e a fronte dei ripetuti solleciti di Persona_1 Testimone_2 Testimone_1 pagamento ricevuti dall'odierna opposta, a più riprese, hanno tutti riconosciuto l'esistenza del credito risultante dalle fatture in questa sede azionate (credito vantato da
[...]
nei confronti di a titolo di corrispettivo in relazione alle CP_3 Controparte_1
4 opere commissionatele ed eseguite) promettendone il pagamento e imputando più volte la causa del ritardo alla situazione di difficoltà economica che la società opponente stava attraversando a causa della chiusura di alcuni locali estivi.
Le superiori risultanze processuali trovano conferma anche nell'ulteriore documentazione prodotta nel giudizio di opposizione, in allegato alla comparsa di costituzione e risposta dell'opposta, sub doc. 9,10 e 11 – in relazione alla quale nessuna contestazione è stata sollevata dall'opponente.
Per completezza, è opportuno precisare che è privo di rilievo il dedotto mutamento della compagine sociale di che avrebbe impedito ai nuovi soci di avere Controparte_1 contezza circa l'an e il quantum dei rapporti negoziali intercorsi con l'opposta e in ordine alle obbligazioni assunte nei confronti della stessa sulla scorta di rapporti contrattuali validamente ed efficacemente stipulati da coloro che, all'epoca, avevano il potere di rappresentanza della società.
La società rimane, infatti, anche a seguito del mutamento della compagine sociale obbligata in forza di tali contratti.
Alla luce di tutto quanto rappresentato, risulta pertanto provata l'esistenza del rapporto contrattuale inter partes, il suo avvenuto adempimento da parte dell'appaltatrice,
[...]
e altresì l'esistenza, nell'ammontare azionato in giudizio, del credito Controparte_3
vantato dall'odierna opposta a titolo di corrispettivo dele opere di allestimento dei locali eseguite in favore dell'opponente.
Per contro, sulla quale incombeva il relativo onere probatorio, non Controparte_1 ha fornito la prova di fatti estintivi o modificativi della pretesa creditoria.
L'opponente, invero, si è limitata a proporre opposizione, contestando genericamente la pretesa avversaria e il decreto ingiuntivo dalla medesima ottenuto, senza allegare, né dedurre alcun mezzo di prova a sostegno della fondatezza dell'opposizione, trascurando financo di depositare le memorie istruttorie e disinteressandosi, in sostanza, al giudizio instaurato.
In ragione di tutto quanto sin qui esposto, l'opposizione va respinta, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 18034/2023 pubblicato dal
Tribunale di Milano in data 23.11.2023.
5 Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 55/14 e del D.M. n. 147/22 e tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) rigetta l'opposizione di Controparte_1
2) conferma il decreto ingiuntivo esecutivo opposto n. 18034/2023 pubblicato dal
Tribunale di Milano in data 23.11.2023 e notificato in data 28.11.2023, che acquista definitivamente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;;
3) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 [...]
che si liquidano in € 5.261,00 per compensi professionali, oltre rimborso Controparte_3
forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 02.04.2025
La Giudice
(Paola Condorelli)
Il presente provvedimento è stato redatto, sotto le mie cure, dalla M.O.T. dott.ssa Erika
Tarquini.
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona della dott.ssa Paola Condorelli, visto l'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(C.F. , in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 P.IVA_1
, con il patrocinio dell'avv. DANIELA MARANTA e dell'avv. LUCIA Controparte_2
NOCERINO, elettivamente domiciliata in Via Roma 168, Pomigliano D'Arco (NA), presso i difensori avv. DANIELA MARANTA e avv. LUCIA NOCERINO, nonché presso gli indirizzi di posta elettronica certificata e Email_1
Email_2
- attrice opponente-
CONTRO
(C.F. , in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_3 P.IVA_2 dott. , con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO LILLI, elettivamente Controparte_4 domiciliato in Via dei Piatti 8, Milano (MI), presso il difensore avv. FRANCESCO LILLI;
-convenuta opposta-
Conclusioni: come da verbale di udienza dell'04.03.2025;
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato a ha Controparte_3 Controparte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
18034/2023 pubblicato dal Tribunale di Milano in data 23.11.2023 e notificato in data 28.11.2023, con il quale è stato ingiunto a di pagare, in favore di Controparte_1
attrice sostanziale, la somma di € 59.329,30, oltre interessi come da Controparte_3 domanda, spese e compensi di lite.
A fondamento della proposta opposizione, ha eccepito che parte Controparte_1 opposta non ha fornito alcuna prova, anche documentale, a sostegno dell'esistenza del rapporto contrattuale sotteso alla richiesta di ingiunzione, anche con specifico riferimento al quantum del diritto di credito azionato;
ha, inoltre, contestato la sussistenza di un valido ed efficace rapporto contrattuale intercorso tra le parti e l'effettiva esecuzione delle prestazioni da parte dell'opposta nei confronti della ed ha contestato, CP_1
altresì, la sussistenza delle condizioni per la concessione della provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c., evidenziando l'avvenuto mutamento nella compagine sociale di essa opponente e il fatto che il trasferimento della documentazione contabile ed economica della società antecedente al mutamento della compagine societaria non ha consentito di verificare l'esistenza del rapporto contrattuale e la fondatezza della pretesa creditoria di
Controparte_3
ha, inoltre, contestato la valenza ricognitiva del credito di Controparte_1 [...] delle dichiarazioni rese dai soggetti riferibili a vario titolo a Controparte_3 Controparte_1
nei documenti prodotti dall'opposta in sede monitoria.
[...]
si è tempestivamente costituita in giudizio mediante deposito Controparte_3
telematico della comparsa di costituzione e risposta, contestando le avverse allegazioni ed eccezioni e insistendo per il rigetto dell'opposizione e l'accoglimento della domanda spiegata in sede monitoria.
A scioglimento della riserva assunta all'esito della prima udienza del 16.10.2024, la giudice ha ammesso i capitoli di prova lett. a), c), d) ed e) della memoria ex art. 171 ter, n.
2, c.p.c. di parte convenuta, con i due testi ivi indicati. All'udienza celebrata in data
25.11.2024, dinanzi alla GO dott.ssa Dal Dosso, è stato escusso il teste in Testimone_1
qualità di ex socio della Il teste è stato escusso in Controparte_1 Testimone_2 qualità di ex amministratore unico della alla successiva udienza Controparte_1
all'uopo fissata in data 20.01.25. Al termine della predetta udienza, conclusa l'attività istruttoria, la GO ha rimesso il fascicolo alla giudice titolare.
2 All'udienza del 4.03.2025, la Giudice, dopo aver fatto precisare le conclusioni, ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
***
L'opposizione è infondata e non merita accoglimento, per le ragioni che di seguito si illustrano.
Giova rammentare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione nel quale non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti;
ciò si riflette in punto di riparto degli oneri probatori, dal momento che è parte opposta - attrice in senso sostanziale - a dover provare i fatti costitutivi del diritto vantato, id est la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (ex multis, Cass.
n. 826 del 20/01/2015).
Tanto premesso, deve osservarsi che ha fornito piena prova Controparte_3 dell'esistenza del titolo contrattuale dal quale ha origine l'obbligazione azionata in sede monitoria e, dunque, della fondatezza dell'allegato diritto al pagamento del corrispettivo delle opere eseguite in relazione al contratto concluso con avente ad Controparte_1
oggetto la fornitura di materiali, arredi, posa in opera e allestimento di diversi locali adibiti a bar e disco pub da parte;
contratto che appare qualificabile quale contratto di appalto d'opera; tale contratto, come noto, può validamente essere concluso oralmente o per facta concludentia, non necessitando di forma scritta, né ad substantiam, né ad probationem, cfr., ex multis, Casss. Sez. 1, Sentenza n. 16530 del 05/08/2016).
Nel corso dell'istruttoria processuale, il teste - ex socio di Testimone_1 [...]
- escusso all'udienza del 25.11.2024, rispondendo sul capitolo a) (“Vero è che Controparte_1
le forniture ed i lavori di cui alle fatture nn33/E del 20.05.2022, 43/E del 26.06.2023 e 44/E del
26.06.2023 sono stati eseguii da parte della società presso i locali gestiti dalla società Controparte_3
?”), ha dichiarato che “i lavori che vedo elencati nelle fatture che mi vengono CP_5 rammostrate (doc. 3,4,5 fasc. monitorio), confermo che sono stati eseguiti e che ciò posso dire in quanto mi sono personalmente recato nell'immobile di Marina di Pietrasanta in occasione della
3 inaugurazione del locale, che si è svolta nel fine settimana di Pasqua 2022, ed ho visto che le opere sono state fatte”; ancora, rispondendo sul capitolo d) (“Vero è che, in data 31.05.2023, il Signor
a fronte dell'ennesima richiesta di pagamento avanzata dal sig. , affermava: Testimone_1 CP_4
'mandami la fattura che saldiamo al volo', come da documenti 7 e 8 che si rammostrano?”), il teste ha affermato di non ricordare il contenuto dello scambio messaggistica mostratogli, Tes_1
ma ha precisato tuttavia che, esaminandolo, era in grado di affermare che “laddove ho scritto al sig. , titolare della , la frase 'mandami la fattura che saldiamo al volo' mi CP_4 CP_3
stavo riferendo ai lavori eseguiti da nel nostro locale “Just me” di Milano, e ciò lo evinco dal CP_3
fatto che , che cito nel messaggio seguente, è la segretaria del solo locale di Milano;
nel Pt_1
messaggio in cui ho scritto “mi dispiace moltissimo per Pietrasanta per questa figura con te”, mi riferivo al fatto che la fattura dei lavori di Pietrasanta non era ancora stata pagata per mancanza di fondi, poiché eravamo ancora in attesa dell'apertura dell'attività”.
Ancor più rilevante appaiono, poi, le dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del
20.01.2025, dal teste - ex amministratore unico di Testimone_2 Controparte_1
– il quale ha dichiarato che “nel periodo in cui amministravo , la Società
[...] CP_1
LL AR è stata da noi incaricata di eseguire alcune opere di allestimento presso un locale sito in Marina di Pietrasanta, Via Roma n. 123; esaminate le fatture che mi vengono mostrate confermo che i lavori oggetto di incarico corrispondono a quelli descritti in tali documenti e confermo che tali lavori sono stati effettivamente svolti da ”. CP_3
Dalle superiori dichiarazioni testimoniali, precise e puntuali, nonché concordanti tra loro, emerge la conferma di quanto si ricava dalla documentazione versata in atti in sede monitoria da (doc.
7-8 fasc. monitorio), nella quale è trascritta la copiosa Controparte_3
corrispondenza intercorsa a mezzo messaggi whatsapp tra il , legale CP_4 rappresentante di e e Controparte_3 Persona_1 Testimone_2 Tes_1
(collaboratori e/o ex soci ed amministratori della;
più
[...] CP_1 Controparte_1 precisamente, trova conferma quanto allegato da parte opposta, ovverosia che i signori e a fronte dei ripetuti solleciti di Persona_1 Testimone_2 Testimone_1 pagamento ricevuti dall'odierna opposta, a più riprese, hanno tutti riconosciuto l'esistenza del credito risultante dalle fatture in questa sede azionate (credito vantato da
[...]
nei confronti di a titolo di corrispettivo in relazione alle CP_3 Controparte_1
4 opere commissionatele ed eseguite) promettendone il pagamento e imputando più volte la causa del ritardo alla situazione di difficoltà economica che la società opponente stava attraversando a causa della chiusura di alcuni locali estivi.
Le superiori risultanze processuali trovano conferma anche nell'ulteriore documentazione prodotta nel giudizio di opposizione, in allegato alla comparsa di costituzione e risposta dell'opposta, sub doc. 9,10 e 11 – in relazione alla quale nessuna contestazione è stata sollevata dall'opponente.
Per completezza, è opportuno precisare che è privo di rilievo il dedotto mutamento della compagine sociale di che avrebbe impedito ai nuovi soci di avere Controparte_1 contezza circa l'an e il quantum dei rapporti negoziali intercorsi con l'opposta e in ordine alle obbligazioni assunte nei confronti della stessa sulla scorta di rapporti contrattuali validamente ed efficacemente stipulati da coloro che, all'epoca, avevano il potere di rappresentanza della società.
La società rimane, infatti, anche a seguito del mutamento della compagine sociale obbligata in forza di tali contratti.
Alla luce di tutto quanto rappresentato, risulta pertanto provata l'esistenza del rapporto contrattuale inter partes, il suo avvenuto adempimento da parte dell'appaltatrice,
[...]
e altresì l'esistenza, nell'ammontare azionato in giudizio, del credito Controparte_3
vantato dall'odierna opposta a titolo di corrispettivo dele opere di allestimento dei locali eseguite in favore dell'opponente.
Per contro, sulla quale incombeva il relativo onere probatorio, non Controparte_1 ha fornito la prova di fatti estintivi o modificativi della pretesa creditoria.
L'opponente, invero, si è limitata a proporre opposizione, contestando genericamente la pretesa avversaria e il decreto ingiuntivo dalla medesima ottenuto, senza allegare, né dedurre alcun mezzo di prova a sostegno della fondatezza dell'opposizione, trascurando financo di depositare le memorie istruttorie e disinteressandosi, in sostanza, al giudizio instaurato.
In ragione di tutto quanto sin qui esposto, l'opposizione va respinta, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 18034/2023 pubblicato dal
Tribunale di Milano in data 23.11.2023.
5 Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 55/14 e del D.M. n. 147/22 e tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) rigetta l'opposizione di Controparte_1
2) conferma il decreto ingiuntivo esecutivo opposto n. 18034/2023 pubblicato dal
Tribunale di Milano in data 23.11.2023 e notificato in data 28.11.2023, che acquista definitivamente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;;
3) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 [...]
che si liquidano in € 5.261,00 per compensi professionali, oltre rimborso Controparte_3
forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 02.04.2025
La Giudice
(Paola Condorelli)
Il presente provvedimento è stato redatto, sotto le mie cure, dalla M.O.T. dott.ssa Erika
Tarquini.
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