CA
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 04/12/2025, n. 2122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2122 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
996/2025 R.G.
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati: D.ssa AB MA Presidente D.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere Dott. NC AV Consigliere Relatore
riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa n. r.g. 996/2025, promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1 ivam so il suo studio, giusta procura in atti, RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
TE RO, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura in atti,
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
con l'intervento del PG.
La causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 17/10/2025 sulle seguenti CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente: “
“Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,
1) in via principale, confermare la sentenza n. 1197/2023, pronunciata dal
Tribunale di Pisa il 28.09.2023 nel giudizio distinto a R.G. con il n. 4503/2019,
1 respingendo la domanda originariamente proposta;
2) in subordine, confermare parzialmente la sentenza n. 1197/2023, pronunciata dal Tribunale di Pisa il
28.09.2023 nel giudizio distinto a R.G. con il n. 4503/2019 confermando
l'addebito della separazione a carico di e ponendo a suo carico Controparte_1 la corresponsione dell'assegno di mantenimento nella somma accertata e ritenuta di giustizia;
3) in ulteriore subordine nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello determinare l'assegno mensile di mantenimento a favore della Sig.ra ed a carico di Parte_1 Controparte_1 nell'ammontare di € 500,00 al mese o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
4) voglia condannare controparte alla rifusione delle spese di lite
(compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014, come modificato con i d.m. n. 37/2018
e n. 147/2022, oltre spese e oneri accessori) del grado. Ai sensi dell'art. 14,
d.P.R. n. 115/2002, («Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia»), si dichiara che il valore della causa introdotta con il presente atto non eccede il valore dell'appello principale. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di tutti i gradi di giudizio e del processo per Cassazione”;
Per parte resistente: ““Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, in riforma della sentenza del Tribunale di Pisa in persona del Giudice
Dr. Polidori, n. 1197/2023 del 28.09.2023, pubblicata il 29.09.2023, R.G.
N.4503/2019, accogliere le domande formulate dal sig. e Controparte_1 pertanto pronunciare la separazione annullando la dichiarazione di addebito al sig. , annullando la previsione della corresponsione da parte Controparte_1 del sig. alla sig.ra dell'assegno di mantenimento mensile di CP_1 Parte_1 euro 300,00 e disporre che nessun assegno di mantenimento sia corrisposto da un coniuge nei confronti dell'altro; in subordine ridurre l'importo dell'assegno di mantenimento nella minor somma ritenuta di giustizia. Con il favore delle spese
e di tutti i gradi del giudizio.”;
P.G. “Visti gli atti”
SVOLGIMENTO DEL FATTO
I. IS adiva il Tribunale di Pisa per sentir pronunciare la CP_1 separazione personale nei confronti della coniuge a causa CP_2 della crisi del rapporto coniugale esponendo che dall'unione matrimoniale non erano nati figli, che i coniugi avevano in comproprietà in pari quota un'unità
2 immobiliare e che era disoccupato, privo di redditi e dipendente dall'aiuto economico ricevuto da parte del padre che faceva fronte anche alle sue minime necessità di vita. Resisteva in giudizio la contestando quanto ex CP_2 adverso dedotto, allegando condotte violente tenute dal ricorrente in costanza di matrimonio, producendo in atti verbali del P.S. e una denuncia;
allegava altresì che il coniuge svolgeva attività lavorativa “a nero”, comprando quadri e opere d'arte alle aste e venendoli a privati utilizzando forme di pagamento non tracciabili.
Il Tribunale di Pisa, con sentenza n. 1197/2023 pronunciava l'addebito a carico del marito e riteneva dimostrata la sussistenza di un divario reddituale tra le parti, tale da giustificare la corresponsione di un assegno di mantenimento di € 300 mensili in favore della . Parte_1
II. Impugnava in appello chiedendo l'annullamento delle statuizioni in CP_1 punto di addebito e assegno separativo;
resisteva in giudizio la CP_2 chiedendo conferma della sentenza di primo grado.
La Corte d'Appello, in parziale riforma della sentenza impugnata num.
1197\2023, emessa inter partes dal Tribunale di Pisa, revocava la dichiarazione di addebito della separazione a carico di , Controparte_1 respingendo nel resto l'appello e compensando integralmente tra le parti le spese dell'intero giudizio. La Corte di Appello motivava la revoca della dichiarazione di addebito non ritenendo sussistenti elementi sufficienti per confortare il giudizio operato dal Tribunale, risultando emersa dagli atti di causa unicamente l'esistenza di una profonda crisi coniugale tra i coniugi: secondo la Corte, le risultanze di causa, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, non avevano offerto un quadro chiaro sia dei fatti che hanno costituito la denunciata violazione dei doveri coniugali (in sostanza le condotte violente del marito), sia del contesto in cui sarebbe maturata la crisi.
III. Avverso la sentenza della Corte di Appello, la IG proponeva impugnazione.
La Corte di Cassazione con ordinanza del 06.03.2025 pubblicata il
16.04.2025, cassava con rinvio la sentenza della Corte di Appello di Firenze n.
308/2024 del 12.01.2024 (notificata il 27.02.2024), che aveva revocato la
3 decisione di primo grado concernente l'addebito della separazione a carico di
CP_1
In particolare, la Suprema Corte accoglieva il primo motivo di ricorso proposto dalla , ritenendo assorbito il secondo (relativo alle spese di giudizio), Parte_1 con il quale lamentava la violazione ed errata applicazione della legge in ordine alla revoca dell'addebito al marito.
La Corte di legittimità osservava che la Corte di merito, seppur non avesse trascurato l'esame di una serie di atti (referto ospedaliero, archiviazione del procedimento penale sorto a seguito di presentazione di querela a carico del marito) e neppure di prove testimoniali, non aveva preso in considerazione il quadro complessivo degli esiti istruttori e non si era correttamente uniformata ai principi giurisprudenziali esistenti in materia di addebito della separazione.
In particolare la Suprema Corta statuiva: “Osserva il Collegio che la Corte di merito non ha trascurato l'esame di una serie di atti (referto ospedaliero che indica la presenza di una “cute lievemente eritematosa a carico del braccio destro, segno di graffio…”, archiviazione della querela a carico del marito) e neppure di prove testimoniali (dell'operatrice del centro antiviolenza cui si era rivolta la convenuta, che ha riferito nei colloqui avuti che la moglie le era apparsa
“molto provata” o del padre del marito che aveva riferito che l'appellante gli aveva indicato “comportamenti scorretti” del marito). La motivazione non tiene conto, però, che la valutazione dei singoli fatti accertati va condotta nel quadro complessivo degli esiti istruttori. La sentenza impugnata non si è neppure uniformata al principio, più volte ribadito, secondo cui, in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro non è esclusa qualora risulti provato anche un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona (Cass., n. 433/2016 e successive conformi).
E' stato altresì precisato che le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse– non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti
l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua
4 addebitabilità all'autore anche a prescindere dagli effetti fisici gravi o meno delle stesse (Cass., n. 7388/2017; Cass., n. 35249/2023). Inoltre, che in materia di rapporti familiari il ricorso a indizi può costituire quasi un percorso probatorio obbligato per il giudice al fine di pervenire alla verità processuale.
Tra gli indizi va sicuramente annoverata la testimonianza de relato ex parte actoris e le relazioni dei Servizi sociali che possono concorrere a determinare il convincimento del giudice;
è naturale che ciò si verifichi nelle ipotesi in cui la testimonianza attenga a comportamenti riservati delle parti, insuscettibili di percezione diretta dei testimoni (Cass., n.1095/1990; Cass., n. 2815/2006;
Cass., n. 17773/2013 e successive conformi). 6.− Con il secondo motivo: violazione e falsa applicazione del regime sulle spese di giudizio. 6.1− Il motivo
è assorbito dall'accoglimento del primo. 7.─ Per quanto esposto, il ricorso va accolto. La sentenza impugnata va pertanto cassata, in relazione alla censura accolta, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà a quanto sopra indicato e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità”.
Alla luce di ciò, il provvedimento impugnato veniva cassato con rinvio alla
Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
IV. riassume, ex art 392 c.p.c., il procedimento di cui sopra Parte_1 davanti alla Corte d'Appello di Firenze in diversa composizione, chiedendo l'applicazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte.
Nell'atto di appello la ricorrente opera richiamo, con un breve excursus, su quanto accaduto nei precedenti gradi di giudizio, e rappresenta le censure mosse nel giudizio di legittimità: col primo motivo ha eccepito la violazione ed errata applicazione della legge in ordine alla revoca dell'addebito al marito Sul punto, la Controparte_1 ricorrente rileva che la Corte d'Appello ha errato nel non aver ritenuto provata compiutamente la condotta violenta del coniuge affermando sostanzialmente
“Né il proprio padre, né l'operatrice avevano confermato, per loro scienza diretta,
l'esistenza di condotte violente poste in essere a danno della moglie”, lasciando così intendere che per provare tali condotte occorra la scienza diretta di terzi rispetto alla consumazione delle violenze agite ai danni della moglie;
che con tale decisione la Corte fiorentina si è discostata dall'orientamento
5 giurisprudenziale consolidatosi nel tempo, richiamato poi dalla Corte di
Cassazione nella ordinanza de quo.
Col secondo motivo ha eccepito la violazione e falsa applicazione del regime sulle spese di giudizio, per aver il giudice di appello disposto la compensazione tra le parti a seguito della riforma del provvedimento di primo grado solo in punto dell'addebito della separazione.
Concludeva l'appello come in epigrafe.
V. Con atto di costituzione in riassunzione, insiste per la Controparte_1 riforma della sentenza del Tribunale di Pisa in punto di addebito della separazione e di previsione della corresponsione dell'assegno separativo in favore della , chiedendone il loro annullamento poiché, dalle Parte_1 risultanze testimoniali rese nel giudizio di primo grado, non era emersa nessuna circostanze che confermasse i comportamenti violenti posti in essere dall' nei confronti della moglie, e dalla stessa riferiti. In ordine a ciò, CP_1
l'IS rileva che il Giudice penale aveva provveduto ad archiviare il procedimento, avviato a seguito delle denunce della , riconoscendo Parte_1 la non attendibilità della stessa e la presenza di una situazione conflittuale posta in essere da entrambi i coniugi nel rapporto di coppia;
che anche dai referti medici prodotti dalla ricorrente non si evincono condotte violente imputabili al resistente, tanto che in quello datato al 30.06.2017 la Parte_1 riferiva di “non aver subito percosse ma esclusivamente minacce verbali dal marito”.
L'IS rileva, altresì, che il Tribunale di primo grado ha totalmente omesso di valutare la testimonianza del sig. , il quale all'udienza del Testimone_1
20.10.2022 riferiva in tal senso “no, non mi risulta che sia una persona che maltratta le persone”.
Pertanto, contrariamente a quanto sostenute dai Giudici di legittimità, nessun indizio concreto circa le sue condotte violente può essere ravvisato nei comportamenti tenuti dall'IS e quindi conclude come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6 Preliminarmente va circoscritto il thema decidendum rilevando il passaggio in giudicato della statuizione di primo grado concernente l'assegno di mantenimento, tenuto conto del rigetto dell'impugnazione sul punto già disposto dalla Corte di Appello e del provvedimento della Corte di Cassazione che ha accolto il primo motivo del ricorso della IG , assorbito il Parte_1 secondo, e cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto rinviando alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Tanto premesso, sulla scorta del principio di diritto restituito nell'ordinanza della Corte di Cassazione e delle risultanze istruttorie in atti, deve ritenersi corretta la dichiarazione di addebito della separazione statuita dal primo giudice.
In primo grado la IG aveva avanzato domanda di addebito Parte_1 della separazione al marito a causa delle condotte violente e prevaricatrici agite dallo stesso contro di lei, oltre che dei tradimenti posti in essere dal sig. in costanza di matrimonio. CP_1
In merito alle condotte aggressive allegate dalla IG risulta prodotta documentazione sanitaria, nonché le relazioni dell'associazione a tutela delle donne a cui la IG si era rivolta;
venivano inoltre acquisite dichiarazioni testimoniali rese dal signor , dal mar. , dal Tes_2 Testimone_3 sig. e dalla sig. . Le allegazioni della IG Testimone_1 Testimone_4 erano altresì oggetto di denuncia all'AG penale: il procedimento originato veniva archiviato dal Gip su richiesta della Procura.
Prendendo le mosse da tale ultimo dato vale la pena di evidenziare che il nostro ordinamento non è ispirato al principio dell'unità della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale su quello civile, avendo il legislatore instaurato un sistema di completa autonomia e separazione fra i due giudizi, in virtù del quale è consentito al processo civile, ad eccezione di alcune particolari e limitate ipotesi di sua sospensione ex art. 75, comma 3 c.p.p., di proseguire il suo corso senza essere influenzato da quello penale ed è imposto al giudice civile di procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità civile con pienezza di cognizione, senza essere vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del giudice penale. Ne consegue che l'avvenuta
7 archiviazione in sede penale del procedimento non può di per sé escludere la sussistenza di condotte rilevanti ai fini dell'addebitabilità della separazione;
peraltro, rispetto al caso in esame non può tacersi che, oltre all'ontologica impossibilità di attribuire statuto di giudicato al provvedimento di archiviazione, quest'ultima è stata disposta ai sensi dell'art. 125 disp. Att.
c.p.p., così come si legge nel provvedimento del gip in atti.
Venendo dunque all'analisi delle risultanze istruttorie, dagli atti presenti al fascicolo emerge che la resistente ha dovuto ricorrere a cure mediche, come documentato nella comparsa in primo grado e negli allegati.
In particolare, la cartella clinica del Pronto Soccorso relativa all'accesso del
30.06.2017 riporta che la IG riferiva di subire, da circa un anno, minacce verbali e offese da parte del marito, pur negando episodi di percosse.
Dalla successiva cartella clinica del 22.05.2019 risulta invece riscontrata una lesione consistita in “cute lievemente eritematosa a carico del braccio destro, segno di graffio in regione temporo-mandibolare sinistra e alla base del collo destro”. In quella occasione la donna aveva dichiarato di essere stata strattonata dal marito e di aver tentato invano di sottrarsi rinchiudendosi in una stanza. Per tali motivi i medici del Pronto Soccorso avevano attivato il percorso del cd. Codice Rosa.
Sono inoltre presenti ulteriori certificati di medici privati risalenti all'aprile
2017 e al novembre 2019 che attestano lo stato di prostrazione della IG, nonché la relazione dell'associazione Casa della Donna che riporta che la predetta si era rivolta al centro antiviolenza di Pisa nel giugno 2017 e poi nuovamente nel maggio 2018 e nel giugno 2019.
In ordine (anche) alla sussistenza di condotte aggressive sono stati poi escussi i testi supra citati.
Quanto alle risultanze delle escussioni testimoniali, va premesso, da un punto di vista metodologico, che nei casi di violenza domestica, per lo specifico contesto in cui i fatti avvengono, risulta complesso acquisire dichiarazioni dirette di terzi e i riscontri testimoniali risultano sovente de relato. Nel caso in esame, il sig. interpellato Controparte_3 Controparte_1 specificamente sull'eventuale condotta maltrattante del figlio nei confronti della moglie, ha dichiarato di non aver mai avuto diretta conoscenza di tali
8 episodi, precisando che si trattava comunque di dinamiche interne alla coppia e che il figlio non conviveva con lui. Ha escluso che alcunché fosse accaduto in sua presenza, ma ha riferito che la nuora gli aveva accennato di atteggiamenti scorretti posti in essere dal marito nei suoi confronti.
La teste operatrice del centro antiviolenza, ha riferito i contenuti dei Tes_4 racconti della IG e, alla domanda circa gli indici rivelatori dell'attendibilità della stessa, ha dichiarato che la predetta appariva profondamente provata, come evidenziato dal suo stato di confusione e agitazione. La teste ha sottolineato che, se nei primi anni la IG appariva orientata a salvaguardare la relazione, successivamente aveva maturato maggiore consapevolezza della violenza subita, mostrando crescente disorientamento emotivo (si v. verbale udienza 30.6.22 “Quando la IG si
è rivolta al centro, a giugno 2017, io al tempo ero sia operatrice di ascolto telefonico sia effettuavo incontri con le donne. La IG in quell'anno effettuò con me un paio di colloqui in cui appunto mi raccontava del suo malessere e della situazione di forte tensione che viveva in casa, a causa del comportamento aggressivo sia fisico che verbale del marito. Noi come centro offriamo la possibilità alle donne di approfondire quello che stanno vivendo: abbiamo offerto una consulenza con una legale, proprio per capire cosa fare. La IG mi aveva raccontata che già nel 2016 i comportamenti del marito erano offensivi e lesivi della sua persona: nella mia esperienza di operatrice, dallo stato di paura e tensione della IG e anche di confusione, ho pensato che fosse successo realmente. C'erano offese continue, la IG veniva denigrata, umiliata con frasi come “Non servi a nulla, non vali a niente” e queste cose minavano la sua autostima. Poi mi riferì, negli anni successivi, anche di percosse. Infatti, dal primo contatto del 2017, lei ha continuato a vivere con il marito, anche perché il suo obiettivo era capire cosa stesse accadendo e provare a salvare la relazione.
Negli anni successivi ha continuato a frequentare il centro: dopo le prime informazioni e dopo la possibilità di descrivere quello che stava vivendo, poi lei mi raccontò che era stata aggredita sua mamma. La violenza iniziale del coniuge era di tipo verbale e economico (il marito le diceva che per tutto suo e che lei non valeva niente) e poi mi riferì di un'aggressione alla mamma che per un periodo era stata ospitata presso di loro. (…) Lei mi riferì che le percosse erano iniziate
9 nel 2019. Mi riferì di un episodio di violenza notturno, dove lei era in camera e lui l'aveva iniziata ad offendere e la voleva mandare via a tutti i costi dalla stanza;
lei si era chiusa dentro per evitare di essere aggredita. Poi mi riferì che lui era riuscito comunque ad aprire quella porta, smontando la maniglia, e
l'aveva aggredita. Dopo di che, lei si era rivolta al PS e aveva chiamato le forze dell'ordine. (…) Sì, la IG era fortemente provata. Questo lo capivo dallo stato di confusione e agitazione in cui la IG si trovava. Soprattutto i primi anni la IG era protesa a salvare la relazione;
il proseguire negli anni di questi atteggiamenti violenti le hanno permesso di prendere coscienza di quanto stava vivendo. Gli indici da cui ho desunto la sua attendibilità erano la confusione e il disorientamento: infatti lei era concentrata a capire cosa potesse fare per salvare quest'uomo, come spesso purtroppo accade.)
Le risultanze istruttorie depongono dunque nel senso di ritenere fondate le allegazioni della IG circa le condotte aggressive tenute dal marito che devono ritenersi dimostrate dai documenti prodotti e dalle testimonianze acquisite. Appaiono peraltro condivisibili le osservazione del giudice di primo grado, contestate nella sentenza di appello cassata, concernenti il fatto che il mancato allontanamento della donna dalla casa familiare, nonostante le violenze subite in costanza di matrimonio, non può essere interpretato quale indice negativo della sua attendibilità, rappresentando tale condotta un evento ricorrente nei casi di violenza domestica, espressiva della condizione di fragilità e dipendenza emotiva in cui frequentemente versa la parte debole;
così come l'utilizzo del conto corrente cointestato con il marito non assume significato sfavorevole, considerato che, durante il matrimonio, l'unica fonte di sostentamento economico della donna era costituita proprio dal coniuge.
In definitiva, dunque, dalla complessiva analisi del materiale istruttorio emerge un contesto relazionale squilibrato con condotte di per sè idonee a fondare una pronuncia di addebito della separazione (cfr. Cass Sez. 1,
Ordinanza n. 22294 del 07/08/2024 (Rv. 672170 - 01): Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua
10 addebitabilità al loro autore;
ne consegue che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei. (In applicazione del detto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che le condotte violente e maltrattanti del marito erano state la causa scatenante dell'irreversibilità della crisi coniugale, non assumendo rilievo che il giudizio penale per il reato di maltrattamenti si fosse concluso conclusosi con
l'assoluzione del ricorrente)); sul punto non può peraltro non richiamarsi l'orientamento menzionato nell'ordinanza della Corte di Cassazione che ha cassato la sentenza di appello, secondo cui, in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro non è esclusa qualora risulti provato anche un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona (Cass., n. 433/2016 e successive conformi).
Alla luce di quanto riportato deve dunque ritenersi corretta la dichiarazione di addebito resa nella sentenza di primo grado.
Quanto alle spese di giudizio deve rilevarsi quanto segue. In ragione degli esiti del giudizio di primo grado appare congrua la statuizione del primo giudice che ha liquidato le spese in 5.314,00 euro e ne ha imputato i 2/3 a carico del signor compensando la restante parte. Le spese concernenti il giudizio CP_1 di appello, il giudizio in cassazione e il giudizio di rinvio, tenuto conto della totale soccombenza, vanno invece integralmente imputate ad Controparte_1
e liquidate come da dispositivo.
PQM
La Corte, decidendo in sedi di rinvio da Cassazione che con ordinanza pubblicata il 16.4.25 cassava la sentenza 308/24 di questa Corte,
-dichiara che la separazione è addebitabile a;
Controparte_1
-conferma per il I° grado di giudizio la statuizione del Tribunale di Pisa che condannava al pagamento dei 2/3 di complessivi euro Controparte_1
11 5.314,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge, con compensazione del restante 1/3;
-pone le spese giudiziali dei tre gradi di giudizio successivi a carico di
[...]
che liquida CP_1 per il giudizio di appello in complessivi euro 6.946,00 oltre iva, c.p.a. e spese come per legge;
per il giudizio di cassazione in complessivi euro 5.513,00 oltre iva, c.p.a. e spese come per legge;
per il giudizio di rinvio in complessivi euro 6.46,00 oltre iva, c.p.a. e spese come per legge
Firenze 14.11.25
Il cons. relatore
NC AV
La presidente
AB MA
12