Sentenza 20 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 20/10/2022, n. 1619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1619 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/10/2022
N. 01619/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00669/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 669 del 2019, proposto da
Comune di Grottaglie, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Geninatti Satè e Pierluigi Cornacchia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
nei confronti
Linea Ambiente S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Bice Annalisa Pasqualone e Luca Prati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
del provvedimento della Provincia di Taranto con cui l’Ente ha “rimesso” alla “deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi dell ’ articolo 14 quater comma 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241” la questione concernente il “Giudizio di compatibilità ambientale (art. 23 D. Lgs. n. 152 del 2006 - L. R. n. 11/2001) contestuale alla richiesta di Autorizzazione Integrata Ambientale (art. 29 ter-sexies D. Lgs n. 152/2006) e accertamento di compatibilità paesaggistica (art. 142 del D. Lgs n. 42/2004). Modifica sostanziale discarica III Lotto Linea Ambiente inquadrata in sottocategoria ex art. 7 comma 1 lett. c) D.M. 27.9.2010, località Torre Caprarica Grottaglie (TA) - Ottimizzazione orografica dei profili attualmente autorizzati. Cod. IPPC 5.4 - Proponente: Linea Ambiente Srl” ;
di tutti gli atti comunque ad esso collegati e/o connessi, presupposti e/o conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Linea Ambiente S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 settembre 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori avv.to C. Fumarola in sostituzione degli avv.ti L. Genitati Satè e P. Cornacchia per la parte ricorrente, avv.to A. Aventaggiato in sostituzione dell’avv. B. Pasqualone per la parte controinteressata.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Comune di Grottaglie ha impugnato l’atto, in epigrafe indicato, con cui la Provincia di Taranto ha rimesso alla deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 14 quater , comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la questione concernente il “Giudizio di compatibilità ambientale (art. 23 D. Lgs. n. 152 del 2006 L. R. n. 11/2001), contestuale alla richiesta di Autorizzazione Integrata Ambientale (art. 29 ter-sexies D. Lgs n. 152/2006) e accertamento di compatibilità paesaggistica (art. 142 del D. Lgs n. 42/2004). Modifica sostanziale discarica III Lotto Linea Ambiente inquadrata in sottocategoria art. 7 comma 1 lett. C) D.M. 27.9.2010, località Torre Caprarica Grottaglie (TA) — Ottimizzazione orografica dei profili attualmente autorizzati. Cod. IPPC 5.4”, in merito alla proposta progettuale presentata dalla società Linea Ambiente S.r.l.
1.1. Tale determinazione è scaturita dalla sentenza n. 143 del 28 gennaio 2019, con cui il TAR Lecce – pronunciandosi sul ricorso proposto dallo stesso Comune di Grottaglie – statuiva la nullità per difetto assoluto di attribuzione del provvedimento conclusivo del procedimento di A.I.A., adottato dalla Provincia di Lecce, essendo intervenuto motivato dissenso da parte delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-culturale e della salute (ossia, nella specie, oltre al Comune di Grottaglie, il Comune di San Marzano di San Giuseppe, ARPA Puglia e la ASL Taranto), ciò che imponeva, per l’appunto, la rimessione della questione alla PCM, ai sensi dell’art. 14- quater , comma 3, della legge n. 241/1990.
1.2. A sostegno del ricorso, il Comune di Grottaglie ha addotto i seguenti vizi:
I. “Violazione di legge con riferimento all ’ art. 14-quater della legge n. 241/1990 – Irragionevolezza per difetto di istruttoria e motivazione – Eccesso di potere per travisamento dei fatti”.
Sostiene l’Ente ricorrente che, alla stregua della nullità provvedimentale accertata inter partes con la sentenza resa dal TAR Lecce, l’Amministrazione procedente avrebbe perso il potere di provvedere fin dal momento in cui i Comuni interpellati, l’ARPA e l’ASL hanno reso i propri pareri negativi.
Il precipuo effetto della statuizione giudiziale di nullità sarebbe da individuare nell’integrale caducazione del procedimento amministrativo, il quale, peraltro, essendo ad istanza di parte, non avrebbe potuto riprendere vigore senza un atto d’impulso della società interessata; anche a voler ammettere che, nella fattispecie all’esame, operi il principio di conservazione degli atti amministrativi, il procedimento avrebbe subito una regressione fino al momento in cui si è verificata la perdita del potere della P.A. procedente, sicché tutti gli atti successivi a tale momento sarebbero travolti dalla pronuncia di nullità, essendo afflitti da tale vizio.
Viene stigmatizzata, pertanto, la violazione dell’art. 14- quater della legge n. 241/1990 e l’elusione della citata sentenza n. 143/2019, in quanto l’Amministrazione provinciale - a dire del Comune ricorrente - non avrebbe dovuto trasmettere al Consiglio dei Ministri tutti gli atti del procedimento, inclusi quindi i pareri, documenti e provvedimenti formatisi successivamente all’espressione del diniego da parte dei Comuni, dell’ARPA e dell’ASL, ossia formatisi quando ormai la Provincia procedente era radicalmente sprovvista di ogni potere.
II. “Eccesso di potere per travisamento dei fatti, errore grave e manifesto, irragionevolezza” .
Secondo la difesa comunale, la P.A. procedente avrebbe travisato i fatti, qualificando impropriamente la natura dei pareri espressi e cercando di indurre in errore, attraverso incorrette rappresentazioni, l’azione amministrativa dell’Ente cui è devoluta la competenza; inoltre, tutta la ricostruzione procedimentale che occupa le pagine da 4 a 9 del provvedimento involge atti e documenti che non avrebbero dovuto essere portati alla conoscenza del Consiglio dei Ministri, in quanto travolti dalla nullità sancita dal Giudice Amministrativo.
1.3. Si è costituita in giudizio la società Linea Ambiente, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse e per mancanza di lesività dell’atto impugnato, ed instando, nel merito, per la reiezione della domanda impugnatoria, con vittoria delle spese di giudizio.
1.4. La Provincia di Taranto, sebbene ritualmente evocata, è rimasta estranea al giudizio.
1.5. All’udienza pubblica del 27 settembre 2022, la causa è stata riservata in decisione.
2. In limine, osserva il Collegio che l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dalla controinteressata è fondata.
2.1. Con la sentenza n. 143/2019, sopra richiamata, questo Tribunale si è già pronunciato circa gli effetti delle previsioni recate dagli artt. 14 e ss. della L. n. 241 del 1990, dichiarando – alla stregua del parere negativo reso da alcune delle Amministrazione coinvolte nel procedimento – la nullità per difetto assoluto di attribuzione, ex art. 21- septies della legge n. 241 del 1990, dell’atto adottato dal Comune di Grottaglie, quale amministrazione originariamente competente, in luogo della rimessione della questione al competente Consiglio dei Ministri.
2.2. Infatti, la manifestazione del dissenso c.d. qualificato comporta, come rimarcato nel ridetto dictum giudiziale, uno spostamento della competenza decisionale e della correlativa responsabilità procedimentale, al livello del Consiglio dei Ministri, cui è attribuito il potere di valutare gli interessi in gioco nell’esercizio della più ampia discrezionalità che connota gli atti di alta amministrazione.
2.3. Negli stessi termini, la giurisprudenza amministrativa è costante nel ritenere che – nella ipotesi di dissenso espresso dalle c.d. amministrazioni qualificate coinvolte nel procedimento – il meccanismo rimediale è quello della devoluzione della decisione ad un livello di governo diverso e superiore, con il riconoscimento di un ampio potere discrezionale che, nel rispetto delle modalità procedimentali e della tempistica normativamente prevista, tende a ricercare il punto di equilibrio tra gli interessi in conflitto (cfr., ex multis , TAR Lazio, Sez. II quater , 9 febbraio 2015, n. 2338; v. anche Cons. Stato, Sez. IV, 28 dicembre 2017, n. 6120).
2.4. Dunque, nel momento in cui occorre rimettere al Consiglio dei Ministri la decisione in ordine alla questione portata in conferenza di sevizi, a cagione del sopravvenuto dissenso di una o più amministrazioni “qualificate” , il potere provvedimentale in merito si trasferisce in capo al predetto Consiglio dei Ministri, la cui deliberazione costituisce il provvedimento conclusivo del procedimento.
3. Tale conclusione comporta, sul piano processuale e venendo al caso concreto, che, essendo la deliberazione del Consiglio dei Ministri l’atto cui attribuire natura provvedimentale e, quindi, conclusiva del procedimento, è tale atto a dover essere oggetto di tempestiva impugnazione, laddove ritenuto lesivo dalla parte ricorrente, mentre la contestata determinazione di rimessione al Consiglio dei Ministri costituisce mero atto endoprocedimentale, come tale non immediatamente e direttamente lesivo dell’interesse in questa sede fatto valere dal Comune di Grottaglie.
4. Per i motivi suesposti il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di lesività dell’atto impugnato.
5. Le spese seguono la soccombenza del Comune ricorrente nei confronti della controinteressata, mentre non vi è luogo a provvedere quanto alla posizione della Provincia di Taranto, giacché non costituita in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese sostenute da Linea Ambiente S.r.l., che liquida nella complessiva somma di € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge; nulla per le spese nei confronti della Provincia di Taranto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO