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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 09/12/2025, n. 1815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1815 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice UC VO, in esito alle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del giorno 09/12/2025 depositate, ex art. 127 ter c.p.c., dalla parte ricorrente il 02.12.2025 e dalla parte resistente il 12.03.2025, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 1751 dell'anno 2022 del Ruolo Generale, promossa da
(c.f.: ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
08/11/1960, ivi residente e ivi elettivamente domiciliato in via Gela n. 17, presso lo studio dell'avv. Nicolò Avanzato che lo rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* RICORRENTE * contro
(c.f.: ) Controparte_1 P.IVA_1 con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'Ente in Agrigento, via Picone nn. 20/30, rappresentato e difeso dall'avv.
IA IS, giusta procura generale alle liti in notar in atti Persona_1
* RESISTENTE *
- Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione -
1. Con ricorso depositato in data 10 giugno 2022 ai sensi dell'art. 445 bis, comma VI, c.p.c., il signor dopo avere presentato la prevista dichiarazione di dissenso Parte_1 contestando le conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dalla citata norma, promuoveva il presente giudizio di merito con cui chiedeva il riconoscimento dei requisiti sanitari ai fini della concessione e della fruizione
1 dell'assegno mensile di invalidità civile, di cui all'art. 13 della Legge 30 marzo 1971 n. 118 dalla data di presentazione della relativa domanda amministrativa.
L' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, si costituiva nel presente giudizio depositando il 07 luglio 2022 il proprio fascicolo contenente la memoria di risposta. In tale scritto difensivo contestava nel merito la domanda avversaria e ne chiedeva il rigetto.
Nel corso del presente giudizio veniva disposta ed espletata C.T.U. medico-legale, affidata da ultimo alla dott.ssa . Persona_2
In data 09 dicembre 2024, il presente procedimento veniva assegnato all'odierno decidente che fissava l'udienza per la discussione, poi differita al 09.12.2025 per esigenze di carico di ruolo.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del 09.12.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuto dalla parte ricorrente il 02.12.2025 e dalla parte resistente il 12.03.2025, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza.
2. Il ricorso introduttivo del presente procedimento è giuridicamente legittimo e fondato e merita di essere accolto per quanto di ragione.
L'art. 13 della Legge 30 marzo 1971 n. 118, così come sostituito dall'art. 1, comma 36, della Legge 24.12.2007 n. 247, prevede al primo comma che: “Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall' un assegno mensile di euro 242,84 per tredici mensilità, con le stesse CP_1 condizioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo 12”.
Orbene, nel caso di specie la consulenza tecnica d'ufficio espletata dalla dott.ssa
[...]
nel presente giudizio, ritenuta immune da vizi logici e giuridici e, quindi, pienamente Per_2 condivisibile, ha accertato che, le patologie da cui è affetto il sig. comportano una Parte_1 invalidità del 79% “a far data dal mese di marzo 2022, epoca in cui, dal racconto anamnestico e dalla certificazione neurologica, le patologie presenti hanno subito un peggioramento” (cfr. relazione tecnica d'ufficio).
La conclusione alla quale è pervenuta la menzionata C.T.U. risulta in contrasto con l'accertamento medico che è stato effettuato nella fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio. Ragion per cui, alla luce delle considerazioni formulate nella consulenza tecnica d'ufficio predisposta nel corso della lite che ci occupa, la domanda spiegata dall'odierno ricorrente si palesa accoglibile, avendo esso diritto all'assegno mensile di invalidità di cui all'art. 13 della
2 Legge 30.03.1971 n. 118 dal momento superiormente indicato.
Considerato che la sussistenza dell'enunciato requisito sanitario è stata individuata in un momento successivo a quello di proposizione della domanda amministrativa (20.11.2019), si ritiene giusto ed equo compensare interamente fra le parti in lite le spese del procedimento de quo
e della fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio.
Le spese, invece, della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel presente giudizio, liquidate come da separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico dell' CP_1
Infine, anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio devono essere definitivamente poste a carico dell'ente resistente.
P.Q.M.
il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice UC VO, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1751/2022, così provvede:
- in accoglimento del ricorso introduttivo della lite proposto ai sensi dell'art. 445 bis, comma VI,
c.p.c., dichiara che il sig. è affetto da patologie che lo rendono invalido nella Parte_1 misura del 79% a decorrere dal mese di marzo 2022;
- compensa, per le argomentazioni meglio sopra illustrate, interamente fra le parti in causa le spese del presente giudizio e della fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio;
- pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio di entrambe CP_1 le fasi del giudizio, liquidate con separati decreti.
Così deciso in Agrigento il 09/12/2025.
Il Giudice Onorario
UC VO
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice UC VO, in esito alle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del giorno 09/12/2025 depositate, ex art. 127 ter c.p.c., dalla parte ricorrente il 02.12.2025 e dalla parte resistente il 12.03.2025, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 1751 dell'anno 2022 del Ruolo Generale, promossa da
(c.f.: ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
08/11/1960, ivi residente e ivi elettivamente domiciliato in via Gela n. 17, presso lo studio dell'avv. Nicolò Avanzato che lo rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* RICORRENTE * contro
(c.f.: ) Controparte_1 P.IVA_1 con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'Ente in Agrigento, via Picone nn. 20/30, rappresentato e difeso dall'avv.
IA IS, giusta procura generale alle liti in notar in atti Persona_1
* RESISTENTE *
- Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione -
1. Con ricorso depositato in data 10 giugno 2022 ai sensi dell'art. 445 bis, comma VI, c.p.c., il signor dopo avere presentato la prevista dichiarazione di dissenso Parte_1 contestando le conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dalla citata norma, promuoveva il presente giudizio di merito con cui chiedeva il riconoscimento dei requisiti sanitari ai fini della concessione e della fruizione
1 dell'assegno mensile di invalidità civile, di cui all'art. 13 della Legge 30 marzo 1971 n. 118 dalla data di presentazione della relativa domanda amministrativa.
L' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, si costituiva nel presente giudizio depositando il 07 luglio 2022 il proprio fascicolo contenente la memoria di risposta. In tale scritto difensivo contestava nel merito la domanda avversaria e ne chiedeva il rigetto.
Nel corso del presente giudizio veniva disposta ed espletata C.T.U. medico-legale, affidata da ultimo alla dott.ssa . Persona_2
In data 09 dicembre 2024, il presente procedimento veniva assegnato all'odierno decidente che fissava l'udienza per la discussione, poi differita al 09.12.2025 per esigenze di carico di ruolo.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del 09.12.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuto dalla parte ricorrente il 02.12.2025 e dalla parte resistente il 12.03.2025, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza.
2. Il ricorso introduttivo del presente procedimento è giuridicamente legittimo e fondato e merita di essere accolto per quanto di ragione.
L'art. 13 della Legge 30 marzo 1971 n. 118, così come sostituito dall'art. 1, comma 36, della Legge 24.12.2007 n. 247, prevede al primo comma che: “Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall' un assegno mensile di euro 242,84 per tredici mensilità, con le stesse CP_1 condizioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo 12”.
Orbene, nel caso di specie la consulenza tecnica d'ufficio espletata dalla dott.ssa
[...]
nel presente giudizio, ritenuta immune da vizi logici e giuridici e, quindi, pienamente Per_2 condivisibile, ha accertato che, le patologie da cui è affetto il sig. comportano una Parte_1 invalidità del 79% “a far data dal mese di marzo 2022, epoca in cui, dal racconto anamnestico e dalla certificazione neurologica, le patologie presenti hanno subito un peggioramento” (cfr. relazione tecnica d'ufficio).
La conclusione alla quale è pervenuta la menzionata C.T.U. risulta in contrasto con l'accertamento medico che è stato effettuato nella fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio. Ragion per cui, alla luce delle considerazioni formulate nella consulenza tecnica d'ufficio predisposta nel corso della lite che ci occupa, la domanda spiegata dall'odierno ricorrente si palesa accoglibile, avendo esso diritto all'assegno mensile di invalidità di cui all'art. 13 della
2 Legge 30.03.1971 n. 118 dal momento superiormente indicato.
Considerato che la sussistenza dell'enunciato requisito sanitario è stata individuata in un momento successivo a quello di proposizione della domanda amministrativa (20.11.2019), si ritiene giusto ed equo compensare interamente fra le parti in lite le spese del procedimento de quo
e della fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio.
Le spese, invece, della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel presente giudizio, liquidate come da separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico dell' CP_1
Infine, anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio devono essere definitivamente poste a carico dell'ente resistente.
P.Q.M.
il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice UC VO, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1751/2022, così provvede:
- in accoglimento del ricorso introduttivo della lite proposto ai sensi dell'art. 445 bis, comma VI,
c.p.c., dichiara che il sig. è affetto da patologie che lo rendono invalido nella Parte_1 misura del 79% a decorrere dal mese di marzo 2022;
- compensa, per le argomentazioni meglio sopra illustrate, interamente fra le parti in causa le spese del presente giudizio e della fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio;
- pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio di entrambe CP_1 le fasi del giudizio, liquidate con separati decreti.
Così deciso in Agrigento il 09/12/2025.
Il Giudice Onorario
UC VO
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