Articolo 371 del Codice della navigazione
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21 aprile 1942
Art. 371.
(Esercizio dei diritti spettanti agli eredi e agli altri aventi diritto in caso di perdita presunta della nave).

I diritti spettanti agli eredi presunti dell'arruolato e agli altri aventi diritto nel caso in cui la nave, per mancanza di notizie, sia considerata perita possono essere fatti valere soltanto dopo la cancellazione della nave dal registro d'iscrizione.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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