Sentenza 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 25/06/2025, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
IGnori Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 10 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da:
, c.f. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avvocato CAUARNO MICHELA
e
GI AR SA, c.f. , nata a [...] il [...], C.F._2
rappresentata e difesa dagli avvocati GRIGOLON GIULIANA e GLORIOSO CHIARA;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti: i ricorrenti chiedono la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento dei loro figli minori e secondo le seguenti condizioni: Per_1 Per_2
1) Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori (C.F.: ), Per_1 CodiceFiscale_3
nata a [...] il [...], e (C.F.: ), nato a [...]_4
Bassano del Grappa il 8.6.2018, a favore dei genitori con residenza presso la madre con la
1
Nove, in Piazza G. De Fabris n. 76.
2) L'attuale abitazione rimane a disposizione del IG. , al quale è stata concessa Parte_1
in comodato da terzi sino al 31.7.2025.
3) Disporre a carico del IG. , con decorrenza dal mese di gennaio 2025, per il concorso Pt_1
al mantenimento dei figli minori e un assegno mensile di Euro 400,00 (Euro Per_1 Per_2
200,00 per ciascuno), rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, da versarsi alla madre entro il 15 del mese alle coordinate IBAN [...].
4) Dare atto che le parti hanno concordato che la IG.ra BS continuerà a percepire il 100% dell'Assegno Unico per entrambi i figli.
5) Le spese straordinarie restano a carico di entrambi i genitori al 50% con rinvio a quanto stabilito dal Protocollo del Tribunale di Vicenza circa i casi in cui è necessario o meno il preventivo accordo e riguardo alle modalità e ai tempi della richiesta di rimborso.
6) Per la gestione dei figli verrà applicato il seguente piano genitoriale concordato dai genitori: rispetto alla frequenza scolastica si occuperà di portare e andare a prendere a scuola i figli la madre, mentre riguardo agli impegni extrascolastici ludico-sportivi si occuperanno alternativamente i due genitori. Anche le figure di riferimento (nonni, fratelli-sorelle, zii e altri parenti) o eventualmente una babysitter potranno accompagnare a scuola e andare a prendere i due minori, nonché adiuvare i genitori negli impegni extrascolastici dei figli e nei weekend in caso di impegno lavorativo dei genitori.
Il padre vedrà e terrà con sé i figli:
- a weekend alternati, dal venerdì sera al lunedì mattina, con possibilità in caso di impegno lavorativo di sostituire il weekend con altri due giorni interi (e relativi pernotti) infrasettimanali;
- tutti i lunedì, dall'uscita di scuola sino al mattino successivo, quando accompagnerà entrambi a scuola, occupandosi poi la madre di riaccompagnarli a casa all'orario di uscita. La figlia
, che si sposta autonomamente da casa a scuola, potrà andare a pranzare a casa del Per_1
padre durante la settimana quando questi non è impegnato a lavoro;
- una settimana durante le vacanze natalizie comprendenti ad anni alterni i giorni di Natale o di Capodanno;
tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o di lunedì in Albis;
2 - tre settimane durante le vacanze estive, in periodo da concordare tempestivamente, di anno in anno, tra i genitori entro il mese precedente, precisando che le settimane potranno essere continuative o viceversa frazionate in due parti durante il periodo estivo, a seconda degli impegni lavorativi dei genitori;
- alternandosi con la madre, ogni giorno di festività o ponte infrannuale che comporti sospensione della frequenza scolastica, per l'intero ponte (a titolo esemplificativo: il 25 aprile, il 1° maggio, l' ); Persona_3
- i giorni di visita sopra precisati potranno comunque essere modificati concordemente dai genitori in ragione delle loro esigenze lavorative e tenuto conto dell'interesse primario dei figli.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il PM interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 03/01/2025 e GI AR Parte_1
SA hanno chiesto la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento dei loro figli minori e . Per_1 Per_2
All'esito dell'udienza del 08/04/2025 dinanzi al Giudice Relatore sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti, i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori, alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze dei minori.
Le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna
3 pronuncia da parte del Tribunale;
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del
Pubblico Ministero,
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento dei minori e sia Per_1 Per_2
regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
b) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, il 24 giugno 2025
Il Giudice estensore
Dott. Ludovico Rossi
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
4