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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 09/12/2025, n. 1471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1471 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione Civile
La Corte di Appello di Ancona – I sezione civile- composta dai seguenti magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente Rel.
Dott. Piergiorgio Palestini Consigliere
Dott. Cesare Marziali Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 782 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e promossa
DA
C.F. e P.IVA: , in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'Avv. Angelo Bonetta (C.F.
) e dell'Avv. M. Francesca Lucisano (C.F. ), i quali C.F._1 C.F._2 richiedono di ricevere le notifiche delle comunicazioni di cancelleria e di ogni altro consentito presso i seguenti recapiti: PEC e Email_1 Em_2 Email_3 pecavvocati.it - Fax 02.77113260, ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio sito in Milano, via Barozzi, n. 1, giusta procura generale allegata all'atto di citazione in appello
-APPELLANTE-
CONTRO (C.F. , corrente in Sonneallee 17-21, DE- Controparte_1 P.IVA_2
06766 Bitterfeld-Wolfen (GER), in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'Avv. Silvia Lazzeretti (C.F. ), la quale richiede di ricevere le C.F._3 notifiche delle comunicazioni di cancelleria e di ogni altro consentito presso i seguenti recapiti: PEC - Fax 0276001618), ed Email_4 elettivamente domiciliata nel domicilio fisico presso lo Studio Macchi di Cellere Gangemi, sito in Milano, via G. Serbelloni, n. 4, nonché nel domicilio digitale presso la sopra citata
PEC, in virtù di procura generale allegata alla comparsa di costituzione in appello
-APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 531/2023 emessa dal Tribunale di Pesaro in data
19/07/2023
Conclusioni: vedi note di p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In accoglimento del ricorso per ATP presentato da (di Parte_1 seguito soltanto ”) nei confronti della (di seguito soltanto Parte_1 Parte_2
), il Tribunale di Pesaro disponeva lo svolgimento di una consulenza tecnica, volta a CP_1 verificare le cause della perdita di rendimento dell'impianto fotovoltaico sito a MO (PU) di proprietà della ricorrente, in relazione al quale era, secondo la prospettazione della CP_1 ricorrente, incorporante di , a sua volta produttrice dei moduli parte dell'impianto, CP_2 acquistati dalla mediante il contratto di compravendita con EN Resources Srl. La Parte_1 relazione del CTU evidenziava la presenza nell'impianto di oltre 800 moduli con gravi difetti,
“imputabili ad un processo produttivo non conforme e di scarsa qualità”.
In seguito all'espletata consulenza tecnica preventiva citava innanzi al Parte_1 CP_1
Tribunale di Pesaro, chiedendo l'accertamento della responsabilità a titolo contrattuale e/o extracontrattuale e conseguente condanna al risarcimento dei danni, quantificandoli in €
479.986,51.
All'esito del giudizio, con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Pesaro rigettava la domanda attorea. Il Giudice di prime cure, ritenuta infondata l'eccezione sollevata dal convenuto di difetto della giurisdizione italiana in favore di quella tedesca, accertava l'assenza di un rapporto contrattuale tra la società attrice e la società convenuta, con conseguente impossibilità di configurare tra le parti un'obbligazione di garanzia di origine pattizia. Il giudicante respingeva la domanda per difetto di legittimazione passiva della convenuta, in quanto l'attrice avrebbe dovuto citare in giudizio EN Resources S.r.l., venditrice da cui aveva acquistato i pannelli fotovoltaici, poi dichiarata fallita.
impugnava tempestivamente la predetta sentenza con atto di citazione in appello, Parte_1 ritualmente notificato, proponeva i motivi che seguono.
Si costituiva in giudizio contestando tutte le deduzioni avversarie in quanto infondate in CP_1 fatto e in diritto e chiedendo, pertanto, il rigetto integrale dell'impugnazione. Contestualmente proponeva appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale, il quale sarà, pertanto, preso in considerazione soltanto nel caso in cui si verifichi detta condizione.
I. Con il primo motivo di gravame impugna la sentenza di primo grado nella Parte_1 parte in cui ha omesso l'esame di un fatto decisivo, individuato nei contatti intervenuti tra e i quali avrebbero determinato un legittimo affidamento in Parte_1 Pt_2 capo alla prima circa la garanzia prestata dalla seconda per i vizi dei moduli, con conseguente configurazione di una responsabilità da contatto sociale in capo all'appellata.
Il motivo è infondato.
In data 25.05.2010 stipulava con EN Resources un contratto per “la fornitura di Parte_1 moduli cristallini della marca (Doc. 3 all. citazione I grado), i quali venivano installati Pt_2 nell'impianto di sua proprietà sito in MO (PU). Il contratto de quo deve essere qualificato come contratto di compravendita di beni mobili, essendo le prestazioni principali quella di trasferimento della proprietà dei moduli destinati alla realizzazione di un impianto fotovoltaico a fronte del pagamento del prezzo.
Il contratto del 25.05.2010 produceva effetto esclusivamente tra la e la EN Parte_1
Resources, la quale era a sua volta legata da un contratto di compravendita, non allegato in atti ma la cui esistenza è incontestata, con la società tedesca produttrice dei moduli. Sicché la Pt_2 vicenda si inserisce nell'ambito delle c.d. “vendite a catena”, laddove l'ultimo sub-venditore (in questo caso EN Resources) non si limita a porre in essere un'attività d'intermediazione tra produttore e utente finale, bensì svolge il ruolo di vero e proprio venditore, essendo parte di un contratto di compravendita, con la conseguenza che è tenuto a garantire l'adempimento nei confronti del compratore le obbligazioni di cui all'art. 1476 c.c., ove è contemplata anche quella della garanzia dai vizi della cosa ai sensi dell'art. 1490 cc. All'adempimento delle medesime obbligazioni, correlate al contratto di vendita, è tenuto il produttore, che svolge il ruolo di venditore nel contratto di vendita con l'intermediario.
Dall'identità di oggetto dell'obbligazioni dedotte nei due contratti di compravendita non consegue alcun obbligo in capo al primo venditore, nonché produttore nei confronti dell'ultimo compratore, i quali non sono reciprocamente avvinti da alcun vincolo contrattuale, essendo i singoli contratti di compravendita autonomi. Ne discende che il produttore a cui è succeduta la (capo Pt_2 CP_1 della sentenza oggetto di appello incidentale condizionato, che pertanto in questa sede, non essendo ancora accolto l'appello principale, l'effetto devolutivo non si è ancora verificato), era tenuto a prestare la garanzia per i vizi esclusivamente nei confronti della EN Resources, la quale era a sua volta tenuta per la medesima obbligazione nei confronti della . Parte_1
Dall'esame della corrispondenza in atti tra la , la EN Resources e la Parte_1 CP_1 emerge che la delineata struttura giuridica contrattuale, insita nell'autonomia dei singoli contratti, ha trovato riscontro nell'esecuzione del contratto, atteso che una prima denuncia dei vizi relativi ai moduli e la relativa richiesta di sostituzione era eseguita dalla EN Resources nei confronti della con la e-mail dell'8.06.2015 (Doc. 6 all. citazione I grado), mediante cui CP_1 Persona_1 di EN Resources contattava di comunicandogli che: “come anticipatole CP_3 CP_1 telefonicamente e come da lei richiesto, sto ad inviarle documentazione relativa per apertura claim di richiesta sostituzione moduli in garanzia”. Di conseguenza si attivava per sostituire i CP_1 moduli difettosi.
In seguito, iniziava una lunga corrispondenza via e-mail, le quali veniva indicato nella sezione
“oggetto”: “EN Resources/low Riso/ Pesaro”, ove il riferimento a EN Resources è chiaramente quello del nome del cliente di in favore del quale prestava la garanzia di CP_1 vendita. A detta corrispondenza partecipava anche la società El.En S.r.l., terza rispetto al giudizio, che ha gestito la sostituzione dei pannelli, quale referente di CP_1
L'unico contatto tra la e la avveniva con la e-mail del 22.01.2016 (Doc. 9 Parte_1 CP_1 all. citazione I grado), in cui di contattava il Sig. di Testimone_1 Parte_1 CP_3
inoltrandogli la corrispondenza da lei intrattenuta con di EN CP_1 Persona_1
Resources (si veda la corrispondenza al Doc. 6 in cui il Sig. in calce alle proprie e-mail Per_1 spende il nome di EN Resources) e pregandolo di contattarla. Non è stata prodotta alcuna risposta di CP_1
Il contenuto della e-mail del 22.01.2016 è irrilevante sotto il profilo giuridico, atteso che consisteva in un mero inoltro della corrispondenza con l'incaricato di EN Resources, corrispondenza che tra l'altro conferma il fatto che la sostituzione dei moduli è sempre stata mediata da quest'ultima, la quale in seguito alla denuncia dei difetti si è rivolta alla propria venditrice per far valere la propria garanzia per i vizi. Ne discende che la non ha mai assunto alcuna obbligazione CP_1 direttamente nei confronti della . Parte_1
Non è configurabile alcun affidamento tutelabile in favore della dall'accoglimento da Parte_1 parte di della suddetta richiesta di sostituzione dei pannelli effettuata da EN Resources, CP_1 che ha portato alla spedizione e sostituzione di 58 pannelli, come da ordine di spedizione del
09.03.2016 (Doc. 8 all. citazione I grado), in quanto non ha mai accolto alcuna richiesta di CP_1
, essendosi interfacciata soltanto con EN Resources. Tutti i riferimenti a Parte_1 Pt_1
o all'impianto di MO in atti sono esclusivamente qualificabili a titolo di
[...] individuazione del luogo di esecuzione della prestazione, che inevitabilmente doveva essere compiuta nei confronti del proprietario dell'impianto, il quale, tuttavia, non vantava alcun diritto nei confronti del produttore.
È inconferente il richiamo alla responsabilità da contatto sociale, la quale è stata riconosciuta dalla giurisprudenza nel caso di relazioni caratterizzate da un'asimmetria intrinseca, tali da far sorgere nel soggetto debole del rapporto un affidamento circa il rispetto di un obbligo di protezione, precipitato del principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost, tale da permettere l'applicazione della disciplina sulla responsabilità contrattuale. Nel caso di specie, non è ravvisabile alcuna asimmetria tra le parti, né un'analogia con la casistica giurisprudenziale in cui generalmente viene riconosciuta la responsabilità da contatto, in cui rientrano, a titolo esemplificativo, la responsabilità dell'insegnante nei confronti dell'alunno, nonché la responsabilità del medico dipendente della struttura sanitaria, prima dell'entrata in vigore della L. n. 24/2017 disciplinante la responsabilità medica.
II. Con il secondo motivo di appello lamenta la violazione dell'art. 93 e ss. L.F., Parte_1 non avendo il Tribunale di Pesaro valutato che un'eventuale azione nei confronti della propria venditrice EN Resources sarebbe stata dichiarata inammissibile o improcedibile in forza di tale disposizione, dovendo essere proposta con il procedimento speciale dell'accertamento del passivo, il quale avrebbe precluso la possibilità della venditrice di chiamare in rivalsa la produttrice Pt_2
Il motivo è infondato.
La disciplina fallimentare, ratione temporis applicabile al caso di specie, impone al creditore del soggetto dichiarato fallito che intenda far valere un credito nei confronti della massa di presentare la domanda di ammissione al passivo con le forme, le modalità ed entro i termini prescritti dall'art. 93 LF. Questa disposizione si pone in deroga ai riti ordinari e speciali previsti dal codice di procedura civile, normalmente utilizzati per l'accertamento di un credito, trovando fondamento nel rispetto della pars conditio creditorum, cardine di tutte le procedure concorsuali.
Orbene, al fatto che il creditore è tenuto a far valere il proprio credito con un rito diverso rispetto a quello ordinario non consegue alcuna modifica soggettiva dal lato passivo dell'obbligazione di garanzia per i vizi della cosa compravenduta, sicché il soggetto tenuto a prestarla era e rimane soltanto EN Resources.
Di alcun pregio giuridico è l'argomentazione spesa dall'appellante circa l'impossibilità in sede di opposizione al passivo di richiedere al giudice di disporre la chiamata del terzo a titolo di garanzia impropria nei confronti del produttore, in quanto l'azione di rivalsa che EN Resources avrebbe potuto compiere nei confronti di avrebbe integrato un'ipotesi di connessione ai sensi CP_1 dell'art. 32 c.p.c., la quale non preclude la trattazione separata delle cause. Ne consegue che in seguito alla domanda di insinuazione al passivo di , il curatore della EN Parte_1
Resources avrebbe potuto richiedere l'autorizzazione al Giudice delegato a citare in giudizio la in un giudizio separato, proponendo nei suoi confronti l'azione di garanzia dei vizi a lei CP_1 spettante in forza del contratto di compravendita con quest'ultima stipulato.
III. Con il terzo motivo di gravame l'appellante censura il vizio di omessa pronuncia circa la domanda di risarcimento del danno a titolo extracontrattuale, proposta nei confronti di che non sarebbe stata esaminata dal primo Giudice, il quale si è limitato CP_1 rigettare la domanda, negando l'esistenza di un vincolo negoziale tra le parti.
Il motivo è infondato.
L'orientamento della giurisprudenza di legittimità, richiamato anche dall'appellante, è consolidato nel riconoscere nell'ipotesi delle vendite c.d. “a catena” un concorso tra responsabilità contrattuale del venditore ed extracontrattuale del produttore nei termini che seguono: “nelle cosiddette vendite
a catena, spettano all'acquirente l'azione contrattuale esclusivamente nei confronti del suo diretto venditore e quella extracontrattuale, esperibile contro il produttore per il danno sofferto in dipendenza dei vizi che rendono la cosa pericolosa”(da ultimo Cass., sez. II, 04/04/2024, n. 8893; cfr. Cass. Sez. 2 27-7-2017 n. 18610 Rv. 644988-01, Cass. Sez. 2 5-2-2015 n. 2115 Rv. 634178-01,
Cass. Sez. 3 31-5-2005 n. 11612 Rv. 58245101, Cass. Sez. 2 15-4-2002 n. 5428 Rv. 553746-01,
Cass. Sez. 2 612-1995 n. 12577 Rv. 494970-01). Ancora: “E' orientamento pacifico in dottrina e nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. n. 11612 del 31/05/2005) che nelle cosiddette vendite "a catena" spettano all'acquirente due azioni: quella contrattuale, che sorge solo nei confronti del diretto venditore, in quanto l'autonomia di ciascun trasferimento non gli consente di rivolgersi contro i precedenti venditori (restando salva l'azione di rivalsa del rivenditore nei confronti del venditore intermedio); quella extracontrattuale, che è esperibile dal compratore contro il produttore, per il danno sofferto in dipendenza dei vizi che rendono la cosa pericolosa, anche quando tale danno si sia verificato dopo il passaggio della cosa nell'altrui sfera giuridica. Ed è, altresì, pacifico anche nella giurisprudenza di questa Corte che nelle cosiddette vendite a catena l'autonomia di ciascuna vendita non impedisce al rivenditore di rivolgersi al proprio venditore per essere rivalso di quanto egli potrà essere costretto a versare a sua volta al sub acquirente, se quanto dovuto a quest'ultimo debba considerarsi come parte integrante del danno da lui risentito, per la violazione degli obblighi contrattuali verso di lui assunti dal primo venditore” (Cassazione civile sez. II, 05/02/2015, n. 2115).
Dalle richiamate sentenze emerge che la responsabilità extracontrattuale del produttore nei confronti del compratore finale è riconosciuta soltanto per i danni sofferti dal compratore in conseguenza della pericolosità della cosa, conseguendone che la responsabilità extracontrattuale tutela situazioni soggettive diverse da quelle che rientrano nel perimetro degli interessi dedotti nel contratto. Gli interessi tutelati dalla responsabilità extracontrattuale del produttore sono i diritti assoluti che possono essere danneggiati dalla pericolosità della cosa, cagionata dal produttore.
A conforto di tale differenza occorre citare la giurisprudenza della S.C. in merito al riconoscimento della responsabilità extracontrattuale del venditore nei confronti del compratore, occasione in cui ha operato la selezione dei danni risarcibili per ogni tipologia di responsabilità, indicando “che appartengono alla categoria dei danni di natura contrattuale "il minor valore obiettivo del bene, la sua distruzione, la mancata realizzazione del lucro nella rivendita del bene stesso", mentre appartengono all'altra categoria (extracontrattuale ndr) "la distruzione o il deterioramento di cose diverse da quella acquistata, il danno alla salute del compratore e simili" (da ultimo Cass., cfr.
Cass., sentenza n. 1696 del 1980; così anche v. Cass. sentenza n. 11410 del 2008; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 3021 del 11/02/2014; Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 16654 del 06/07/2017 e Cass. Sez. 3 -,
Ordinanza n. 4002 del 18/02/2020).
Nel caso di specie, l'appellante, pur allegando che moduli fossero pericolosi per la perdita di isolamento verso terra dei moduli (circostanza confermata dalla CTU eseguita nell'ambito dell'ATP) tale pericolosità è rimasta potenziale, mancando l'allegazione del nesso di causalità della pericolosità con la lesione di suoi diritti, diversi dall'interesse positivo dedotto nel contratto, insito nella funzionalità dei pannelli. Infatti, il danno lamentato consiste nel costo di sostituzione dei pannelli e dal calo di ricavi, derivato dalla ridotta produzione di energia.
All'integrale rigetto dell'appello principale consegue il mancato avveramento della condizione apposta sull'appello incidentale, il quale non deve essere esaminato.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura indicata nel dispositivo, calcolata secondo il valore del disputatum.
Si dà atto della sussistenza di presupposti per il raddoppio del contributo unificato in capo all'appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] nei confronti della avverso la sentenza Parte_1 Controparte_1 in epigrafe, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- Condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del grado di appello, che si liquidano in € 4.389,00 + 2.552,00 + 7.298,00 rispettivamente per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, oltre spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge;
- si dà atto della sussistenza dei presupposti ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del medesimo articolo, comma 1-bis.
Ancona, lì 02.12.2025
IL PRESIDENTE REL.
Dott. Gianmichele Marcelli