Cass. pen., sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 5396
CASS
Sentenza 10 febbraio 2026

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  • Accolto
    Violazione degli artt. 203 cod. pen. e 679 cod. proc. pen. e vizio di motivazione

    La Corte ritiene che il Tribunale di sorveglianza abbia censurato il provvedimento del Magistrato di sorveglianza per aver presunto la pericolosità senza accertamento in concreto. Tuttavia, il Tribunale stesso, pur ritenendo scemata la pericolosità e riducendo la misura, non ha esplicitato in che maniera e rispetto a quali parametri ciò sia avvenuto, violando l'obbligo di valutare congiuntamente tutte le circostanze indicate dall'art. 133 cod. pen. come prescritto dall'art. 203, comma secondo, cod. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 5396
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5396
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

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