CASS
Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 5396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5396 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da RB LI CC - 16/12/2025 MA GR ON - Relatore - ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: avverso l'ordinanza del 24/09/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Catania lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo che chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di sorveglianza di Catania, con provvedimento del 24 settembre 2025, in parziale accoglimento dell’appello avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza che aveva disposto la libertà vigilata nei confronti di TO OS per anni due, riduceva la durata della misura di sicurezza ad anni uno, eliminando l’obbligo di avvisare le Forze dell’ordine in caso di abbandono del domicilio.
2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso il condannato a mezzo del sostituto processuale del difensore di fiducia, lamentando quale unica doglianza la violazione degli artt. 203 cod. pen. e 679 cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione. Nel provvedimento impugnato non è stato tenuto conto delle tipologie di reati per i quali TO è stato condannato, della condotta tenuta dopo i fatti, durante l’espiazione della pena e ancor prima in costanza di misura e neppure della risalenza nel tempo dei fatti. Penale Sent. Sez. 1 Num. 5396 Anno 2026 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: ON MA GR Data Udienza: 16/12/2025 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei temini meglio specificati. Il Tribunale di sorveglianza, infatti, censura il provvedimento del Magistrato di sorveglianza nella parte in cui ritiene operante una presunzione di pericolosità senza procedere ad un accertamento in concreto ai sensi dell’art. 203 cod. pen., e poi, ritenendo scemata la pericolosità sociale, riduce la durata della misura di sicurezza. Il giudizio sulla pericolosità sociale rilevante ai fini dell'applicazione di una misura di sicurezza postula la valutazione congiunta di tutte le circostanze indicate dall'art. 133 cod. pen., come prescritto dall'art. 203, comma secondo, cod. pen. (Sez. 3, n. 6596 del 23/01/2023, M., Rv. 284142 – 01 : fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione che, inferendo il pericolo di recidiva unicamente dalle modalità di commissione del reato e dai disturbi psichiatrici dell'imputato, aveva applicato la misura di sicurezza di cui all'art. 219 cod. pen., senza valutare gli altri parametri indicati dall'art. 133 cod. pen.). Anzi, l’affermazione è che dall’istruttoria svolta è emerso che la pericolosità si sia attenuata: ma non è esplicitato in che maniera e rispetto a quali parametri. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catania. Così deciso il 16 dicembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AR RE ZO EP SA
2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso il condannato a mezzo del sostituto processuale del difensore di fiducia, lamentando quale unica doglianza la violazione degli artt. 203 cod. pen. e 679 cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione. Nel provvedimento impugnato non è stato tenuto conto delle tipologie di reati per i quali TO è stato condannato, della condotta tenuta dopo i fatti, durante l’espiazione della pena e ancor prima in costanza di misura e neppure della risalenza nel tempo dei fatti. Penale Sent. Sez. 1 Num. 5396 Anno 2026 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: ON MA GR Data Udienza: 16/12/2025 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei temini meglio specificati. Il Tribunale di sorveglianza, infatti, censura il provvedimento del Magistrato di sorveglianza nella parte in cui ritiene operante una presunzione di pericolosità senza procedere ad un accertamento in concreto ai sensi dell’art. 203 cod. pen., e poi, ritenendo scemata la pericolosità sociale, riduce la durata della misura di sicurezza. Il giudizio sulla pericolosità sociale rilevante ai fini dell'applicazione di una misura di sicurezza postula la valutazione congiunta di tutte le circostanze indicate dall'art. 133 cod. pen., come prescritto dall'art. 203, comma secondo, cod. pen. (Sez. 3, n. 6596 del 23/01/2023, M., Rv. 284142 – 01 : fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione che, inferendo il pericolo di recidiva unicamente dalle modalità di commissione del reato e dai disturbi psichiatrici dell'imputato, aveva applicato la misura di sicurezza di cui all'art. 219 cod. pen., senza valutare gli altri parametri indicati dall'art. 133 cod. pen.). Anzi, l’affermazione è che dall’istruttoria svolta è emerso che la pericolosità si sia attenuata: ma non è esplicitato in che maniera e rispetto a quali parametri. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catania. Così deciso il 16 dicembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AR RE ZO EP SA