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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 08/01/2026, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 232/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
FERLA GIROLAMO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3246/2025 depositato il 28/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2691/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 3 e pubblicata il 14/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239002189435000 SPESE DI GIUDIZ 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239002189435000 SPESE DI GIUDIZ 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239002189435000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2000
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239002189435000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2000 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239002189435000 IRPEF-ALTRO 2000
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239002189435000 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239002189435000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239002189435000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239002189435000 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239002189435000 IVA-ALTRO 1996
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239002189435000 IVA-ALTRO 2000
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239002189435000 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239002189435000 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239002189435000 REGISTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239002189435000 REGISTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239002189435000 IRAP 2000
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239002189435000 TARSU/TIA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239002189435000 TARSU/TIA 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2180/2025 depositato il
02/12/2025
Richieste delle parti:
Il difensore dell'appellante chiede un rinvio per potersi avvalere della rottamazione quinquies, che sarà eventualmente approvata.
Il rappresentante di ADER si riporta agli atti e insiste nelle proprie difese e richieste.
Il difensore dell'appellante, in subordine alla richiesta di rinvio, nella denegata ipotesi che il rinvio per la nuova definizione non sia concesso, chiede un rinvio al fine di esaminare il file relativo alla domanda di definizione agevolata già prodotta, alla luce delle discordanze rilevate da ADER.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_3 impugnava dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa l'Intimazione di pagamento n. 29820239002189435 (notificata il 29.05.2023) riferita plurime cartelle
(meglio di seguito indicate) portanti pretese tributare.
Deduceva l' illegittimità del provvedimento impugnato per difetto del presupposto impositivo: con istanza di “definizione agevolata” (prot. n. 259448 del 30.04.2019) presentata a Riscossione Sicilia spa aveva
“definito” la propria posizione debitoria pagando le relative rate (cfr. ricorso introduttivo in atti).
Pertanto, deduceva che le cartelle (portanti debiti tributari) nn:
298200000118226381,
29820010038346530,
29820080004147669,
29820080006862057,
29820100007638973, 29820110004661643,
29820110024866705,
29820150011580262 erano state “definite” ed i relativi pagamenti erano stati eseguiti (cfr. cartelle e documenti in atti).
Concludeva per l'annullamento del provvedimento impugnato (cfr. ricorso introduttivo).
L'Agenzia delle entrate riscossione e l'Agenzia delle entrate si costituivano e – con distinte memorie ed argomentazioni - contro deducevano.
Il primo Giudice, con sentenza n. 2691/2024, ha dichiarato il difetto di giurisdizione per le cartelle nn.
29820120000355928, 29820000022343772 e 29820130000307484 ed ha accolto il ricorso in riferimento alla cartella n. 29820110024866705: ha annullato in parte l'Intimazione di pagamento impugnata rigettandola per il resto (cfr. sentenza di I grado in atti).
Il Contribuente ha impugnato la citata sentenza chiedendone - per i motivi che di seguito saranno esaminati – la riforma nella parte a se sfavorevole (cfr. appello in atti).
L'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate riscossione non si sono costituiti.
Con Ordinanza n. 2674/25 del 22 settembre 2025 è stato emesso provvedimento cautelare di sospensione
(cfr. Ordinanza in atti).
Il contribuente ha versato memoria chiedendo il rinvio della trattazione al fine di aderire alla c.d. “rottamazione quinques” (cfr. memoria in atti).
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, disattesa la richiesta di rinvio.
Nell'ambito del giudizio tributario vengono in rilievo non solo interessi privati ma anche interessi pubblici, la cui composizione e tutela non rientra nella libera disponibilità delle parti.
Sul piano processuale ciò comporta che una volta che il Giudice sia stato investito della decisione del ricorso, non vi è una norma giuridica o un principio di diritto che attribuiscano alla parte ricorrente (nella fattispecie ricorrente incidentale) il diritto al rinvio della discussione del ricorso (ex plurimis Associazione_1 sez. II 27 febbraio 2028 - Tar Emilia Romagna Bologna sezione II, 31 luglio 2017 n. 564).
Un eventuale differimento potrebbe trovare fondamento soltanto in gravi ragioni idonee a incidere, se non tenute in considerazione, sul diritto di difesa, evenienze queste non riconducibili al caso di specie (Associazione_1, Sez. II, 17 luglio 2018 n. 763).
La Società, infatti, ha chiesto il “rinvio” al fine di potere aderire ad una procedura che - alla data di proposizione dell'istanza e ad oggi non trova alcun riscontro – per stessa ammissione della parte istante
- nell' Ordinamento (cfr. istanza di rinvio in atti).
L'istanza di rinvio va, pertanto, rigettata. In questo giudizio viene dedotta (in estrema sintesi) l'illegittimità della sentenza nella parte in cui il primo
Collegio ha ritenuto che “ … delle 19 cartelle di pagamento oggetto di quella definizione agevolata, chiesta con istanza del 30.04.2019, solo 2 cartelle sono state oggetto dell'Intimazione di pagamento impugnata, cioè le cartelle n. 29820120000355928 e n. 29820110024866705..” (cfr. sentenza di I grado in atti).
Il motivo è fondato: deve ritenersi “assorbente” il motivo riferito all'estinzione delle obbligazioni per adesione alla definizione agevolata.
1.- L'originario ricorrente, già con memoria del 07.10.2024, aveva dedotto che l' intimazione di pagamento n. 29820239002189435, conteneva Cartelle che erano state oggetto di “definizione agevolata” (prot. n.
259448 del 30.04.2019) e che aveva provveduto a pagare i relativi importi e relative integrazioni come richiesto dall'Agente della riscossione (cfr. memoria, ricevute e documentazione in atti – cfr. importi in atti).
2.- Dal riscontro documentale si evince che la “Definizione agevolata” di che trattasi contiene n. 56 cartelle di pagamento (e non 19 come erroneamente ritenuto dal primo Giudice).
Nello specifico, le cartelle nn.
298200000118226381,
29820010038346530,
29820080004147669,
29820080006862057,
29820100007638973,
29820110004661643,
29820110024866705,
29820150011580262 sono state oggetto di “Definizione agevolata” (cfr. documentazione in atti).
3.- Il Contribuente, inoltre, ha versato in atti documentazione dalla quale si evince che con ricorso n.
696/2017 Rg. è stata impugnata la “Comunicazione preventiva di ipoteca” n. 29876201600040027 riferita alle cartelle di pagamento relative a debiti erariali e tributi locali il cui giudizio si è concluso con sentenza n. 3161/2022 pronunciata dalla Commissione tributaria provinciale di Siracusa Sezione V, che dichiarato la “cessazione della materia del contendere” in relazione alla avvenuta adesione del ricorrente alla rottamazione (c.d. “saldo e stralcio” – cfr. documentazione in atti).
4.- L' “assorbimento” di una domanda in senso “proprio” ricorre quando la decisione sulla “domanda assorbita” diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte che, con la pronuncia sulla domanda assorbente, ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, mentre quello in senso “improprio” è ravvisabile quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande (Cassazione, sentenza n. 12193 del
22/06/2020).
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite del doppio grado e della fase cautelare deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, c. 2 c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che nella fattispecie possono essere rinvenute nella molteplicità e complessità delle questioni involte ed esaminate.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Riforma la sentenza gravata.
Spese del doppio grado e della fase cautelare interamente compensate.
Siracusa, 1 Dicembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
ZI GE
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
FERLA GIROLAMO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3246/2025 depositato il 28/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2691/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 3 e pubblicata il 14/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239002189435000 SPESE DI GIUDIZ 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239002189435000 SPESE DI GIUDIZ 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239002189435000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2000
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239002189435000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2000 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239002189435000 IRPEF-ALTRO 2000
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239002189435000 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239002189435000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239002189435000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239002189435000 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239002189435000 IVA-ALTRO 1996
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239002189435000 IVA-ALTRO 2000
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239002189435000 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239002189435000 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239002189435000 REGISTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239002189435000 REGISTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239002189435000 IRAP 2000
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239002189435000 TARSU/TIA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239002189435000 TARSU/TIA 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2180/2025 depositato il
02/12/2025
Richieste delle parti:
Il difensore dell'appellante chiede un rinvio per potersi avvalere della rottamazione quinquies, che sarà eventualmente approvata.
Il rappresentante di ADER si riporta agli atti e insiste nelle proprie difese e richieste.
Il difensore dell'appellante, in subordine alla richiesta di rinvio, nella denegata ipotesi che il rinvio per la nuova definizione non sia concesso, chiede un rinvio al fine di esaminare il file relativo alla domanda di definizione agevolata già prodotta, alla luce delle discordanze rilevate da ADER.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_3 impugnava dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa l'Intimazione di pagamento n. 29820239002189435 (notificata il 29.05.2023) riferita plurime cartelle
(meglio di seguito indicate) portanti pretese tributare.
Deduceva l' illegittimità del provvedimento impugnato per difetto del presupposto impositivo: con istanza di “definizione agevolata” (prot. n. 259448 del 30.04.2019) presentata a Riscossione Sicilia spa aveva
“definito” la propria posizione debitoria pagando le relative rate (cfr. ricorso introduttivo in atti).
Pertanto, deduceva che le cartelle (portanti debiti tributari) nn:
298200000118226381,
29820010038346530,
29820080004147669,
29820080006862057,
29820100007638973, 29820110004661643,
29820110024866705,
29820150011580262 erano state “definite” ed i relativi pagamenti erano stati eseguiti (cfr. cartelle e documenti in atti).
Concludeva per l'annullamento del provvedimento impugnato (cfr. ricorso introduttivo).
L'Agenzia delle entrate riscossione e l'Agenzia delle entrate si costituivano e – con distinte memorie ed argomentazioni - contro deducevano.
Il primo Giudice, con sentenza n. 2691/2024, ha dichiarato il difetto di giurisdizione per le cartelle nn.
29820120000355928, 29820000022343772 e 29820130000307484 ed ha accolto il ricorso in riferimento alla cartella n. 29820110024866705: ha annullato in parte l'Intimazione di pagamento impugnata rigettandola per il resto (cfr. sentenza di I grado in atti).
Il Contribuente ha impugnato la citata sentenza chiedendone - per i motivi che di seguito saranno esaminati – la riforma nella parte a se sfavorevole (cfr. appello in atti).
L'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate riscossione non si sono costituiti.
Con Ordinanza n. 2674/25 del 22 settembre 2025 è stato emesso provvedimento cautelare di sospensione
(cfr. Ordinanza in atti).
Il contribuente ha versato memoria chiedendo il rinvio della trattazione al fine di aderire alla c.d. “rottamazione quinques” (cfr. memoria in atti).
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, disattesa la richiesta di rinvio.
Nell'ambito del giudizio tributario vengono in rilievo non solo interessi privati ma anche interessi pubblici, la cui composizione e tutela non rientra nella libera disponibilità delle parti.
Sul piano processuale ciò comporta che una volta che il Giudice sia stato investito della decisione del ricorso, non vi è una norma giuridica o un principio di diritto che attribuiscano alla parte ricorrente (nella fattispecie ricorrente incidentale) il diritto al rinvio della discussione del ricorso (ex plurimis Associazione_1 sez. II 27 febbraio 2028 - Tar Emilia Romagna Bologna sezione II, 31 luglio 2017 n. 564).
Un eventuale differimento potrebbe trovare fondamento soltanto in gravi ragioni idonee a incidere, se non tenute in considerazione, sul diritto di difesa, evenienze queste non riconducibili al caso di specie (Associazione_1, Sez. II, 17 luglio 2018 n. 763).
La Società, infatti, ha chiesto il “rinvio” al fine di potere aderire ad una procedura che - alla data di proposizione dell'istanza e ad oggi non trova alcun riscontro – per stessa ammissione della parte istante
- nell' Ordinamento (cfr. istanza di rinvio in atti).
L'istanza di rinvio va, pertanto, rigettata. In questo giudizio viene dedotta (in estrema sintesi) l'illegittimità della sentenza nella parte in cui il primo
Collegio ha ritenuto che “ … delle 19 cartelle di pagamento oggetto di quella definizione agevolata, chiesta con istanza del 30.04.2019, solo 2 cartelle sono state oggetto dell'Intimazione di pagamento impugnata, cioè le cartelle n. 29820120000355928 e n. 29820110024866705..” (cfr. sentenza di I grado in atti).
Il motivo è fondato: deve ritenersi “assorbente” il motivo riferito all'estinzione delle obbligazioni per adesione alla definizione agevolata.
1.- L'originario ricorrente, già con memoria del 07.10.2024, aveva dedotto che l' intimazione di pagamento n. 29820239002189435, conteneva Cartelle che erano state oggetto di “definizione agevolata” (prot. n.
259448 del 30.04.2019) e che aveva provveduto a pagare i relativi importi e relative integrazioni come richiesto dall'Agente della riscossione (cfr. memoria, ricevute e documentazione in atti – cfr. importi in atti).
2.- Dal riscontro documentale si evince che la “Definizione agevolata” di che trattasi contiene n. 56 cartelle di pagamento (e non 19 come erroneamente ritenuto dal primo Giudice).
Nello specifico, le cartelle nn.
298200000118226381,
29820010038346530,
29820080004147669,
29820080006862057,
29820100007638973,
29820110004661643,
29820110024866705,
29820150011580262 sono state oggetto di “Definizione agevolata” (cfr. documentazione in atti).
3.- Il Contribuente, inoltre, ha versato in atti documentazione dalla quale si evince che con ricorso n.
696/2017 Rg. è stata impugnata la “Comunicazione preventiva di ipoteca” n. 29876201600040027 riferita alle cartelle di pagamento relative a debiti erariali e tributi locali il cui giudizio si è concluso con sentenza n. 3161/2022 pronunciata dalla Commissione tributaria provinciale di Siracusa Sezione V, che dichiarato la “cessazione della materia del contendere” in relazione alla avvenuta adesione del ricorrente alla rottamazione (c.d. “saldo e stralcio” – cfr. documentazione in atti).
4.- L' “assorbimento” di una domanda in senso “proprio” ricorre quando la decisione sulla “domanda assorbita” diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte che, con la pronuncia sulla domanda assorbente, ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, mentre quello in senso “improprio” è ravvisabile quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande (Cassazione, sentenza n. 12193 del
22/06/2020).
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite del doppio grado e della fase cautelare deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, c. 2 c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che nella fattispecie possono essere rinvenute nella molteplicità e complessità delle questioni involte ed esaminate.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Riforma la sentenza gravata.
Spese del doppio grado e della fase cautelare interamente compensate.
Siracusa, 1 Dicembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
ZI GE