Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 08/01/2026, n. 232
CGT2
Sentenza 8 gennaio 2026

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  • Accolto
    Avvenuta definizione agevolata delle cartelle

    La Corte ha ritenuto fondato il motivo di appello relativo all'estinzione delle obbligazioni per adesione alla definizione agevolata, accertando che un numero maggiore di cartelle rispetto a quanto ritenuto dal primo giudice erano state incluse nella definizione agevolata e che il contribuente aveva versato la documentazione comprovante tale definizione.

  • Rigettato
    Richiesta di rinvio per definizione agevolata

    La Corte ha rigettato la richiesta di rinvio, motivando che gli interessi pubblici nel giudizio tributario non sono nella libera disponibilità delle parti e che un differimento è concesso solo per gravi ragioni che incidano sul diritto di difesa, non riconducibili al caso di specie in assenza di riscontro normativo per la procedura invocata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 08/01/2026, n. 232
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 232
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

    Testo completo