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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 25/06/2025, n. 1841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1841 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott. Andrea Basta, all'esito dell'udienza del 25.06.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex ART.127 TER C.P.C. nelle cause riunite iscritte al n.1352/2022 R.G. (cui è riunito il proc. n.3115/2022 R.G.)
tra
nata il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Inguscio come da procura Parte_1 speciale in calce al ricorso
RICORRENTE
ed in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dagli Avv.ti M.T. Petrucci, S. Graziuso, M. Raho, R. CP_1
Bauer, F. Florio come da procura generale richiamata nella memoria difensiva
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con un primo ricorso depositato il 03.02.2022 la ricorrente indicata in epigrafe, premesso di aver lavorato quale bracciante agricola alle dipendenze della , con sede in Leverano alla Parte_2
C.da Calieri, negli anni dal 2018 al 2019, rispettivamente per n.10 e n.102 giornate, esponeva che l' CP_1 aveva disconosciuto i suoi rapporti di lavoro in agricoltura per gli anni indicati, per l'effetto cancellandola dagli elenchi anagrafici del Comune di residenza. Ritenuta ingiustificata siffatta determinazione, stante la genuinità dei rapporti di lavoro in agricoltura intrattenuti nel periodo in considerazione, chiedeva annullarsi il provvedimento di cancellazione e confermarsi la sua iscrizione negli elenchi per il numero di giornate indicato.
Instaurato il contraddittorio, l' contestava la fondatezza della domanda richiamando le risultanze del CP_1 verbale di accertamento ispettivo del 15.12.2020.
Con successivo ricorso depositato il 16.03.2022 parte istante chiedeva condannarsi l' al pagamento CP_1 dell'indennità di disoccupazione agricola negatale in relazione agli anni 2019/2020, sul presupposto della mancata iscrizione negli elenchi predetti.
Riuniti i procedimenti per evidenti ragioni di connessione ed espletata la prova testimoniale, all'esito dell'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
L'art. 32 della legge n. 264 del 1949 prevede che “ai lavoratori agricoli che prestano la loro opera retribuita alle altrui dipendenze (…) spetta l'indennità di disoccupazione qualora risultino iscritti negli elenchi di cui all'art.12 del R.D.
24 settembre 1940, n.1949 e successive modificazioni, per almeno un anno oltre che per quello per il quale è richiesta l'indennità ed abbiano conseguito nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri”.
La prestazione, dunque, non può essere erogate qualora l'interessato non dimostri l'esistenza della condizione relativa alla iscrizione nei suddetti elenchi (o dell'equipollente certificato). L'iscrizione, infatti, costituisce una vera e propria condizione per l'erogazione delle prestazioni economiche, potendosi asserire che la registrazione ha efficacia costitutiva dello status di assicurato, con diritto alla relativa tutela (cfr. Cass. n.
16667/2004).
Com'è noto, il sistema previdenziale per i lavoratori agricoli è gestito dall' (subentrato allo dal CP_1 Per_1
01.07.1995), il quale - sulla base delle dichiarazioni trimestrali dei datori di lavoro - provvede a compilare gli elenchi in questione. Una volta avvenuta, l'iscrizione può essere oggetto di controlli (artt. 8, 16 e 19 del d.lgs.
11 agosto 1993, n. 375) e di cancellazione. Infatti l'Istituto, ove sulla base di accertamenti ispettivi accerti l'inesistenza del rapporto, emette un atto di disconoscimento della prestazione di lavoro ed adotta il conseguente atto di cancellazione (art. 9 del d.lgs. cit.).
Ai fini della prova circa la sussistenza del rapporto, considerato che l'iscrizione avviene senza alcun controllo preventivo in ordine alla effettiva ricorrenza delle condizioni legittimanti (svolgendo una funzione di agevolazione probatoria destinata a venir meno qualora l' a seguito di controllo, disconosca l'esistenza CP_1 del rapporto di lavoro), una volta che l' abbia disconosciuto la sussistenza del rapporto, disponendo la CP_1 cancellazione del lavoratore dagli elenchi, è onere dell'interessato provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto (cfr. ad es. Cass. Sez. L., n.12001/2018: “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli assolve una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l a seguito di un controllo, disconosca CP_1
l'esistenza di un rapporto di lavoro esercitando una propria facoltà, che trova fondamento nell'art. 9 del d.lgs. n. 375 del 1993, con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio”).
Nel caso di specie, l' ha disconosciuto il rapporto di lavoro dedotto in giudizio sulla scorta CP_1 dell'accertamento ispettivo conclusosi in data 15.12.2020, prodotto in allegato alla memoria difensiva.
In tale verbale gli ispettori hanno diffusamente dato conto delle irregolarità riscontrate, incrociando i dati relativi alle giornate di manodopera denunciate dal datore di lavoro negli anni dal 2015 al Parte_2
2020 con quelle necessarie per la esecuzione delle colture praticate sui fondi secondo le comuni tecniche di stima agraria;
verificando quali fondi, tra quelli denunciati dal datore di lavoro come costituenti la propria azienda agricola, fossero o meno effettivamente posseduti dallo stesso, alla luce dei documenti e delle dichiarazioni raccolte;
ponendo in rilievo l'assoluta sproporzione tra gli esborsi per retribuzioni ed i ricavi dichiarati, nonché le contraddizioni emerse dalle dichiarazioni dei lavoratori in ordine alle lavorazioni effettuate.
Riguardo a detto verbale possono svolgersi le seguenti considerazioni.
Per quanto le stima condotta in sede ispettiva debba essere considerata un dato tendenziale, nel senso di ammettere ragionevoli discrepanze tra detta stima e le giornate denunciate dall'azienda, specie laddove vengano offerti dei seri elementi di valutazione a sostegno della effettività del maggior fabbisogno aziendale,
l'accertamento effettuato dagli ispettori costituisce pur sempre un serio elemento probatorio da tenere presente ai fini della decisione., In particolare, “Nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all' l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva, che l'Istituto fondi su CP_1 rapporto ispettivo. A tal fine, il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori” (Cass. Sez. L., sent. n.14965/2012).
Nella specie, la sproporzione - invero macroscropica e non giustificata né dal datore di lavoro, né dalla odierna parte ricorrente - sussiste non già tra le giornate di manodopera denunciate ai fini previdenziali da
(rispettivamente nn.5060, 6217, 7408, 5506, 5505 e 1397 in ciascuno degli anni dal 2015 al Parte_2
2020, per quest'ultimo anno limitatamente ai primi due trimestri) e le giornate stimate dagli ispettori come necessarie a soddisfare il fabbisogno di coltivazione dei terreni (non più di 459 giornate all'anno), bensì tra le giornate denunciate da e quelle preventivate da egli stesso nelle denunce aziendali presentate Parte_2 all' (550 nell'ultima denuncia). CP_1
Al riscontro in esame, allora, è doveroso attribuire la massima serietà ai fini probatori atteso che lo stesso non si fonda su di una stima teorica del fabbisogno di manodopera ma sui dati oggettivi forniti dallo stesso datore di lavoro, senza che né egli (in sede ispettiva), né l'odierna parte istante, abbiano mai dato conto delle ragioni per le quali l'azienda abbia necessitato di più manodopera rispetto al fabbisogno previsto.
Quanto alle altre irregolarità riscontrate dagli ispettori (mancanza di titoli giustificativi del possesso di terreni, antieconomicità della gestione, insoluto contributivo pari al 100% in tutti gli anni), delle stesse deve tenersi conto quantomeno quali gravi elementi indiziari nell'ambito di una valutazione presuntiva ai sensi e per gli effetti di cui all'art.2729 c.c.
Per non dire poi delle dichiarazioni rese in sede ispettiva dallo stesso datore di lavoro, il quale ha riferito testualmente che “I dipendenti degli ultimi 5 anni sono stati sempre gli stessi: , Persona_2 Persona_3
e . Persona_4 Persona_5 Per_6
In presenza di un quadro istruttorio di tal fatta, l'abnorme sproporzione tra la manodopera denunciata e quella indicata come necessaria prima dallo stesso datore di lavoro nelle denunce aziendali, poi dagli ispettori autori dell'accertamento (sproporzione in rapporto di 1/10 circa), non ha trovato e non trova nessuna spiegazione, con l'unica conseguenza possibile di ritenere che una larghissima parte dei rapporti lavorativi denunciati siano fittizi e formalmente instaurati al solo di fine di consentire la fruizione di prestazioni previdenziali.
Tanto premesso, sebbene i testimoni escussi abbiano pressoché integralmente confermato la prospettazione attorea per ciò che concerne l'esistenza dei rapporti di lavoro oggetto di giudizio, deve considerarsi che le dichiarazioni rilasciate dagli stessi risultano estremamente generiche in ordine alla effettiva durata dei rapporti, dato che nessuno dei testi ha indicato il numero di giornate di lavoro svolto da parte istante.
Inoltre, la teste ha riferito di aver lavorato con la parte ricorrente da ottobre a dicembre del Testimone_1
2018, mentre la stessa ricorrente ha dichiarato di aver lavorato solo a dicembre.
Tutti i testimoni hanno riferito di essere stati destinatari di provvedimenti di disconoscimento del rapporto di lavoro e di aver incardinato analoghi giudizi, per cui la loro attendibilità – che pure non può essere per ciò solo esclusa - è fortemente ridimensionata.
In definitiva, pure in presenza di elementi di valutazione gravi, precisi e concordanti quali quelli emergenti dal verbale di accertamento e sopra richiamati, non è stato fornito al Tribunale alcun elemento sulla scorta del quale poter giungere ad una ricostruzione alternativa rispetto a quella effettuata dagli ispettori, che risulta essere l'unica possibile alla luce delle (allo stato insuperate) osservazioni circa l'impossibilità di ricondurre al datore di lavoro la disponibilità di una azienda sufficiente a giustificare il numero enorme di assunzioni denunciate.
La vicenda resta eccessivamente incerta nei suoi contorni e non può escludersi che parte istante abbia lavorato per un numero ridotto ed imprecisato di giornate, ma facendo applicazione delle regole sulla ripartizione dell'onere della prova di cui all'art.2967 c.c, i ricorsi devono essere conclusivamente rigettati.
Le spese processuali possono essere compensate tra le parti in considerazione della particolarità della vicenda esaminata.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa richiesta od eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese processuali tra le parti.
Lecce, 25.06.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott. Andrea Basta, all'esito dell'udienza del 25.06.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex ART.127 TER C.P.C. nelle cause riunite iscritte al n.1352/2022 R.G. (cui è riunito il proc. n.3115/2022 R.G.)
tra
nata il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Inguscio come da procura Parte_1 speciale in calce al ricorso
RICORRENTE
ed in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dagli Avv.ti M.T. Petrucci, S. Graziuso, M. Raho, R. CP_1
Bauer, F. Florio come da procura generale richiamata nella memoria difensiva
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con un primo ricorso depositato il 03.02.2022 la ricorrente indicata in epigrafe, premesso di aver lavorato quale bracciante agricola alle dipendenze della , con sede in Leverano alla Parte_2
C.da Calieri, negli anni dal 2018 al 2019, rispettivamente per n.10 e n.102 giornate, esponeva che l' CP_1 aveva disconosciuto i suoi rapporti di lavoro in agricoltura per gli anni indicati, per l'effetto cancellandola dagli elenchi anagrafici del Comune di residenza. Ritenuta ingiustificata siffatta determinazione, stante la genuinità dei rapporti di lavoro in agricoltura intrattenuti nel periodo in considerazione, chiedeva annullarsi il provvedimento di cancellazione e confermarsi la sua iscrizione negli elenchi per il numero di giornate indicato.
Instaurato il contraddittorio, l' contestava la fondatezza della domanda richiamando le risultanze del CP_1 verbale di accertamento ispettivo del 15.12.2020.
Con successivo ricorso depositato il 16.03.2022 parte istante chiedeva condannarsi l' al pagamento CP_1 dell'indennità di disoccupazione agricola negatale in relazione agli anni 2019/2020, sul presupposto della mancata iscrizione negli elenchi predetti.
Riuniti i procedimenti per evidenti ragioni di connessione ed espletata la prova testimoniale, all'esito dell'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
L'art. 32 della legge n. 264 del 1949 prevede che “ai lavoratori agricoli che prestano la loro opera retribuita alle altrui dipendenze (…) spetta l'indennità di disoccupazione qualora risultino iscritti negli elenchi di cui all'art.12 del R.D.
24 settembre 1940, n.1949 e successive modificazioni, per almeno un anno oltre che per quello per il quale è richiesta l'indennità ed abbiano conseguito nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri”.
La prestazione, dunque, non può essere erogate qualora l'interessato non dimostri l'esistenza della condizione relativa alla iscrizione nei suddetti elenchi (o dell'equipollente certificato). L'iscrizione, infatti, costituisce una vera e propria condizione per l'erogazione delle prestazioni economiche, potendosi asserire che la registrazione ha efficacia costitutiva dello status di assicurato, con diritto alla relativa tutela (cfr. Cass. n.
16667/2004).
Com'è noto, il sistema previdenziale per i lavoratori agricoli è gestito dall' (subentrato allo dal CP_1 Per_1
01.07.1995), il quale - sulla base delle dichiarazioni trimestrali dei datori di lavoro - provvede a compilare gli elenchi in questione. Una volta avvenuta, l'iscrizione può essere oggetto di controlli (artt. 8, 16 e 19 del d.lgs.
11 agosto 1993, n. 375) e di cancellazione. Infatti l'Istituto, ove sulla base di accertamenti ispettivi accerti l'inesistenza del rapporto, emette un atto di disconoscimento della prestazione di lavoro ed adotta il conseguente atto di cancellazione (art. 9 del d.lgs. cit.).
Ai fini della prova circa la sussistenza del rapporto, considerato che l'iscrizione avviene senza alcun controllo preventivo in ordine alla effettiva ricorrenza delle condizioni legittimanti (svolgendo una funzione di agevolazione probatoria destinata a venir meno qualora l' a seguito di controllo, disconosca l'esistenza CP_1 del rapporto di lavoro), una volta che l' abbia disconosciuto la sussistenza del rapporto, disponendo la CP_1 cancellazione del lavoratore dagli elenchi, è onere dell'interessato provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto (cfr. ad es. Cass. Sez. L., n.12001/2018: “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli assolve una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l a seguito di un controllo, disconosca CP_1
l'esistenza di un rapporto di lavoro esercitando una propria facoltà, che trova fondamento nell'art. 9 del d.lgs. n. 375 del 1993, con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio”).
Nel caso di specie, l' ha disconosciuto il rapporto di lavoro dedotto in giudizio sulla scorta CP_1 dell'accertamento ispettivo conclusosi in data 15.12.2020, prodotto in allegato alla memoria difensiva.
In tale verbale gli ispettori hanno diffusamente dato conto delle irregolarità riscontrate, incrociando i dati relativi alle giornate di manodopera denunciate dal datore di lavoro negli anni dal 2015 al Parte_2
2020 con quelle necessarie per la esecuzione delle colture praticate sui fondi secondo le comuni tecniche di stima agraria;
verificando quali fondi, tra quelli denunciati dal datore di lavoro come costituenti la propria azienda agricola, fossero o meno effettivamente posseduti dallo stesso, alla luce dei documenti e delle dichiarazioni raccolte;
ponendo in rilievo l'assoluta sproporzione tra gli esborsi per retribuzioni ed i ricavi dichiarati, nonché le contraddizioni emerse dalle dichiarazioni dei lavoratori in ordine alle lavorazioni effettuate.
Riguardo a detto verbale possono svolgersi le seguenti considerazioni.
Per quanto le stima condotta in sede ispettiva debba essere considerata un dato tendenziale, nel senso di ammettere ragionevoli discrepanze tra detta stima e le giornate denunciate dall'azienda, specie laddove vengano offerti dei seri elementi di valutazione a sostegno della effettività del maggior fabbisogno aziendale,
l'accertamento effettuato dagli ispettori costituisce pur sempre un serio elemento probatorio da tenere presente ai fini della decisione., In particolare, “Nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all' l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva, che l'Istituto fondi su CP_1 rapporto ispettivo. A tal fine, il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori” (Cass. Sez. L., sent. n.14965/2012).
Nella specie, la sproporzione - invero macroscropica e non giustificata né dal datore di lavoro, né dalla odierna parte ricorrente - sussiste non già tra le giornate di manodopera denunciate ai fini previdenziali da
(rispettivamente nn.5060, 6217, 7408, 5506, 5505 e 1397 in ciascuno degli anni dal 2015 al Parte_2
2020, per quest'ultimo anno limitatamente ai primi due trimestri) e le giornate stimate dagli ispettori come necessarie a soddisfare il fabbisogno di coltivazione dei terreni (non più di 459 giornate all'anno), bensì tra le giornate denunciate da e quelle preventivate da egli stesso nelle denunce aziendali presentate Parte_2 all' (550 nell'ultima denuncia). CP_1
Al riscontro in esame, allora, è doveroso attribuire la massima serietà ai fini probatori atteso che lo stesso non si fonda su di una stima teorica del fabbisogno di manodopera ma sui dati oggettivi forniti dallo stesso datore di lavoro, senza che né egli (in sede ispettiva), né l'odierna parte istante, abbiano mai dato conto delle ragioni per le quali l'azienda abbia necessitato di più manodopera rispetto al fabbisogno previsto.
Quanto alle altre irregolarità riscontrate dagli ispettori (mancanza di titoli giustificativi del possesso di terreni, antieconomicità della gestione, insoluto contributivo pari al 100% in tutti gli anni), delle stesse deve tenersi conto quantomeno quali gravi elementi indiziari nell'ambito di una valutazione presuntiva ai sensi e per gli effetti di cui all'art.2729 c.c.
Per non dire poi delle dichiarazioni rese in sede ispettiva dallo stesso datore di lavoro, il quale ha riferito testualmente che “I dipendenti degli ultimi 5 anni sono stati sempre gli stessi: , Persona_2 Persona_3
e . Persona_4 Persona_5 Per_6
In presenza di un quadro istruttorio di tal fatta, l'abnorme sproporzione tra la manodopera denunciata e quella indicata come necessaria prima dallo stesso datore di lavoro nelle denunce aziendali, poi dagli ispettori autori dell'accertamento (sproporzione in rapporto di 1/10 circa), non ha trovato e non trova nessuna spiegazione, con l'unica conseguenza possibile di ritenere che una larghissima parte dei rapporti lavorativi denunciati siano fittizi e formalmente instaurati al solo di fine di consentire la fruizione di prestazioni previdenziali.
Tanto premesso, sebbene i testimoni escussi abbiano pressoché integralmente confermato la prospettazione attorea per ciò che concerne l'esistenza dei rapporti di lavoro oggetto di giudizio, deve considerarsi che le dichiarazioni rilasciate dagli stessi risultano estremamente generiche in ordine alla effettiva durata dei rapporti, dato che nessuno dei testi ha indicato il numero di giornate di lavoro svolto da parte istante.
Inoltre, la teste ha riferito di aver lavorato con la parte ricorrente da ottobre a dicembre del Testimone_1
2018, mentre la stessa ricorrente ha dichiarato di aver lavorato solo a dicembre.
Tutti i testimoni hanno riferito di essere stati destinatari di provvedimenti di disconoscimento del rapporto di lavoro e di aver incardinato analoghi giudizi, per cui la loro attendibilità – che pure non può essere per ciò solo esclusa - è fortemente ridimensionata.
In definitiva, pure in presenza di elementi di valutazione gravi, precisi e concordanti quali quelli emergenti dal verbale di accertamento e sopra richiamati, non è stato fornito al Tribunale alcun elemento sulla scorta del quale poter giungere ad una ricostruzione alternativa rispetto a quella effettuata dagli ispettori, che risulta essere l'unica possibile alla luce delle (allo stato insuperate) osservazioni circa l'impossibilità di ricondurre al datore di lavoro la disponibilità di una azienda sufficiente a giustificare il numero enorme di assunzioni denunciate.
La vicenda resta eccessivamente incerta nei suoi contorni e non può escludersi che parte istante abbia lavorato per un numero ridotto ed imprecisato di giornate, ma facendo applicazione delle regole sulla ripartizione dell'onere della prova di cui all'art.2967 c.c, i ricorsi devono essere conclusivamente rigettati.
Le spese processuali possono essere compensate tra le parti in considerazione della particolarità della vicenda esaminata.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa richiesta od eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese processuali tra le parti.
Lecce, 25.06.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)