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Sentenza 23 novembre 2025
Sentenza 23 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 23/11/2025, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE
In persona del giudice, dott. Gabriella Canto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 259/2025 R.G, promossa
DA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Ignazio Parte_1
Fiore, IU Lo Giudice e MA LE.
ATTRICE
CONTRO
, in persona del , rappresentata e difesa Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di . CP_1
COVEVNUTO
E CONTRO
, in persona del Ministro in carica. Controparte_3
CONVENUTO
Conclusioni delle parti.
Per l'attore: “Con le presenti note parte attrice, preso atto dell'intervenuta cancellazione del diritto di livello solo nelle more del presente giudizio, chiede che l'Ill.mo Giudicante voglia statuire in ordine alla condanna di parte convenuta alla refusione delle spese di lite, secondo il principio della soccombenza virtuale, da distrarsi in favore dei procuratori di parte attrice. Più specificamente si chiede che il Giudice voglia liquidare le spese del presente giudizio tenuto conto del valore dell'odierna controversia, nonché in considerazione del comportamento processuale di parte convenuta la quale, nonostante plurime diffide ed un precedente procedimento di mediazione, si è determinata ad accogliere le richieste della sig.ra Pt_1 solamente all'esito dell'introduzione del presente procedimento. Salvo ogni diritto”.
Per la convenuta di : “L'Ufficio prefettizio, come sopra Controparte_1 CP_1 rappresentato e difeso, deposita copia del provvedimento prefettizio adottato per la cancellazione del livello sui beni immobili oggetto di giudizio. Rappresenta, inoltre, che il provvedimento è stato notificato alla controparte in data 17 marzo 2025. Pertanto, chiede al su intestato Tribunale di voler dichiarare la cessazione della materia del contendere. Quanto alle spese, questa Difesa erariale si rimette alle valutazioni dell'adito Giudicante, che vorranno tener conto della intervenuta soddisfazione della pretesa attorea antecedentemente all'udienza di comparizione delle parti, nonché della particolare complessità del procedimento di verifica dell'esistenza delle condizioni per addivenire alla cancellazione”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi a questo Tribunale, il e la , esponendo: Controparte_3 Controparte_1
- di essere piena proprietaria del terreno, con relativo fabbricato, sito a nella CP_1
Contrada Bulgarella, censito nel N.C.E.U. del suddetto Comune al foglio 166, particella 416,
Zona 2, Cat. A/10, Cl. 1, acquistato, per metà, in forza di atto pubblico di compravendita rogato dal Notaio il 13.6.1978 (rep. n. 9721), unitamente al marito, , Persona_1 Controparte_4
e, per la rimanente metà, per successione ereditaria da quest'ultimo, in forza di testamento pubblico del 7.9.15, ai rogiti del Notaio di (rep. n. 716); Persona_1 CP_1
-che, avendo verificato, in occasione di alcuni accertamenti tecnici catastali, che sull'immobile risultava iscritto un diritto di livello in favore dell'Amministrazione del Fondo per il Culto, indicata quale concedente, in data 17.7.2019, unitamente al marito, aveva inoltrato alla
Prefettura di richiesta di cancellazione del diritto in questione, in quanto non CP_1 corrispondente alla realtà;
-che, non avendo ricevuto riscontro positivo, con nota prot. n. 0012909 del 2.3.2020, si era rivolta al
[...]
Controparte_5
, ed all' , trasmettendo gli atti notarili da cui
[...] CP_1 CP_1 evincere la fondatezza della propria pretesa e chiedendo le conseguenti determinazioni;
-che il non aveva accolto la richiesta;
CP_3
-che, pertanto, in vista della instaurazione del presente giudizio, aveva esperito il procedimento di mediazione, conclusosi in data 10.4.2024 con esito negativo, essendo l'Amministrazione rimasta ferma nella propria posizione.
Conclusivamente, l'attrice chiedeva: in via principale, l'accertamento e la dichiarazione della piena ed esclusiva proprietà, in proprio favore, del fabbricato e del terreno sopra descritti, con contestuale accertamento ex art. 949 c.c. della insussistenza della proprietà, o di altro diritto reale limitato, in capo all'Amministrazione convenuta;
in via subordinata, l'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione, da parte sua, del fondo e del fabbricato in parola, per possesso pacifico ed ultradecennale e, addirittura, ultraventennale.
A sostengo della domanda, la difesa produceva certificazione notarile sostitutiva della documentazione ipocatastale e gli altri documenti richiamati in citazione.
Costituitasi, la rappresentava che, successivamente al procedimento di CP_1 mediazione, era stato adottato decreto con cui era stata disposta la cancellazione dai registri catastali dei diritti del concedente, Amministrazione del Fondo per il Culto, sugli immobili oggetto di giudizio, allegando il relativo decreto, protocollo n. 16296, in data 14.3.2025
(notificato il 17.3.2025).
Conclusivamente, quindi, l'Avvocatura dello Stato chiedeva che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere e, in ordine alle spese, che si tenesse conto della soddisfazione della pretesa dell'attrice, in data anteriore a quella dell'udienza di comparizione delle parti, nonché della particolare complessità del procedimento di verifica dell'esistenza delle condizioni per addivenire alla cancellazione del diritto di livello.
All'esito della prima udienza questo giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del giorno 11 novembre 2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
La difesa dell'attrice aderiva alla richiesta di cessazione della materia del contendere, chiedendo però la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite, in forza del principio della soccombenza virtuale.
Alla stregua delle concordi dichiarazioni delle parti e di quanto emerge dalla documentazione prodotta dall'Avvocatura dello Stato, si ritiene che sia venuto meno l'interesse dell'attrice a coltivare la domanda, in quanto la pretesa azionata è stata soddisfatta mediante il decreto del Prefetto di cancellazione dai registri catastali dei diritti del concedente.
In considerazione della fondatezza della domanda, ma anche della condotta dell'Amministrazione, che ha soddisfatto la pretesa azionata, ponendo in essere l'attività a tal fine necessaria subito dopo la notificazione della citazione ed anteriormente alla prima udienza, si ravvisano i presupposti per la compensazione, in ragione di metà, delle spese del giudizio, con condanna della predetta convenuta al pagamento della rimanente metà, che per tale quota si liquidano come in dispositivo, disponendosene la distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti del Parte_1
e della , disattesa ogni contraria Controparte_3 Controparte_1 domanda, eccezione e difesa: dichiara cessata la materia del contendere tra le parti;
compensa tra le predette, in ragione di metà, le spese del giudizio, condannando i convenuti alla rifusione, in favore dell'attrice, della rimanente metà, che per tale quota liquida in euro 4.000,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A, come per legge;
con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Caltanissetta, il 22 novembre 2025.
IL GIUDICE
Dott. Gabriella Canto