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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 119/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 2, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CHIARO DOMENICO, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 841/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cologne - Piazza Garibaldi, 31 25033 Cologne BS
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8944-2025 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8945-2025 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8946-2025 IMU 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8947-2025 IMU 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 54/2026 depositato il 20/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 25.07.2025 e depositato il 31.07.2025 la contribuente impugnava quattro avvisi di accertamento IMU emessi dal Comune di Cologne, relativi agli anni d'imposta 2020, 2021, 2022 e 2023, con richieste di imposta rispettivamente pari ad euro 88,00, 528,00, 793,00 e 1.057,00.
La ricorrente deduceva, in sintesi, la nullità/illegittimità degli atti per carenza assoluta di motivazione, nonché
l'infondatezza della pretesa, sostenendo che l'immobile (in particolare il Daticatastali_1 costituirebbe fabbricato rurale strumentale e richiamando la Risoluzione MEF n. 4/DF del 16.11.2023 e l'art. 1, comma 750, L. n. 160/2019.
Il Comune di Cologne si costituiva depositando controdeduzioni e chiedendo il rigetto del ricorso, con conseguente condanna alle spese;
in via subordinata, chiedeva comunque la conferma degli avvisi quanto ai cespiti non contestati (Daticatastali_ 2).
La parte ricorrente depositava memoria illustrativa in data 3.2.26, eccependo l'inammissibilità delle controdeduzioni per tardività rispetto alla precedente udienza camerale fissata al 12.12.2025 e contestando altresì la ritualità dell'istanza di pubblica udienza formulata dal Comune;
insisteva, inoltre, per la trattazione in camera di consiglio e per l'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 20.02.2026 il difensore insisteva a verbale nell'eccezione proposta in merito alla ritualità dell'istanza di pubblica udienza e preso atto del rigetto a verbale di tale eccezione dichiarava di non volere partecipare all'udienza allontanandosi;
dopo l'intervento del difensore del Comune la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va respinta l'eccezione di inammissibilità delle controdeduzioni formulata nell'interesse della ricorrente, posto che, in generale, per l'omesso rispetto del termine di cui all'art. 23, D.Lgs. n. 546/1992 non è espressamente prevista alcuna decadenza con la conseguenza che il termine in questione deve considerarsi ordinatorio. Nella stessa memoria di parte ricorrente, peraltro, si dà atto che l'udienza originariamente fissata al 12.12.2025 è stata rinviata con provvedimento fuori udienza, con ricalendarizzazione della stessa alla data odierna del 20.2.2026. Ne consegue che la costituzione del Comune
(avvenuta in data 4.12.2025) deve considerarsi tempestiva rispetto alla nuova udienza, essendosi determinato con il citato provvedimento di rinvio fuori udienza una rimessione in termini a favore dell'ente resistente. Per le medesime ragioni, peraltro, deve confermarsi in questa sede l'ordinanza a verbale con la quale, a fronte della rinnovata eccezione del difensore della ricorrente, lo scrivente Giudice unico ha disposto la prosecuzione nel giudizio nelle forme della pubblica udienza, essendovi stata tempestiva ed efficace istanza in tal senso da parte del Comune.
Nel merito, il ricorso non è fondato.
Quanto al dedotto difetto di motivazione, gli avvisi impugnati indicano la contestazione (omesso o incapiente versamento), richiamano la disciplina applicata e riportano gli elementi essenziali per la comprensione della pretesa, inclusa l'identificazione dei cespiti e i prospetti riepilogativi di determinazione dell'imposta e dei versamenti. Ciò è sufficiente, in materia IMU, a porre il contribuente in condizione di conoscere l'an e il quantum della pretesa, così da poterla contestare in giudizio. Del resto, la stessa articolazione del ricorso e la specifica focalizzazione della contestazione sul subalterno n. 8 rendono evidente che la contribuente ha compreso l'oggetto dell'accertamento e le ragioni della ripresa.
Quanto alla pretesa infondatezza dell'imposizione sul subalterno n. 8, la ricorrente deduce che si tratterebbe di fabbricato rurale strumentale, valorizzando la destinazione agricola e alcuni profili urbanistico-edilizi dell'immobile (“Immobile_1, oltre al richiamo alla Risoluzione MEF n. 4/DF del 16.11.2023 e alla disciplina dell'aliquota ridotta per i fabbricati rurali strumentali. Tuttavia, dagli atti emerge che il cespite oggetto del contendere risulta iscritto in catasto come C/2 e che la domanda di agevolazione è sostanzialmente ancorata alla destinazione d'uso di fatto e al contesto agricolo, senza che sia fornita prova del presupposto catastale costitutivo richiesto ai fini dell'applicazione del regime IMU agevolato per i fabbricati rurali strumentali, ossia l'annotazione di ruralità (“requisiti di ruralità accertati”) ovvero l'accatastamento nella categoria D/10, secondo le forme proprie della normativa catastale. Sul punto, è condivisibile l'impostazione difensiva del Comune, secondo cui l'ente locale non può discostarsi dalle risultanze catastali e la ruralità, ai fini IMU, non può essere riconosciuta in giudizio in base alla sola destinazione agricola “di fatto” in difetto delle prescritte formalità catastali.
Le allegazioni descrittive della ricorrente non risultano quindi idonee, di per sé, a paralizzare la pretesa impositiva, poiché non sostituiscono il requisito formale necessario per l'accesso al trattamento IMU agevolato del fabbricato rurale strumentale. Né giova alla tesi attorea il fatto che il bene sia stato dichiarato conforme allo stato di fatto nell'atto di acquisto richiamato dal Comune, elemento che rafforza l'affidamento dell'amministrazione sulle risultanze catastali poste a base del calcolo.
In conclusione, non sussistono i denunciati vizi di motivazione e non risulta dimostrato il presupposto per l'invocata agevolazione IMU sul subalterno n. 8; la pretesa del Comune deve pertanto essere confermata, con conseguente rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia, in funzione di giudice unico, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessive euro 1.061,45.
Così deciso in Brescia il 20.2.2026
Il Giudice unico
D.Chiaro
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 2, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CHIARO DOMENICO, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 841/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cologne - Piazza Garibaldi, 31 25033 Cologne BS
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8944-2025 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8945-2025 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8946-2025 IMU 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8947-2025 IMU 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 54/2026 depositato il 20/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 25.07.2025 e depositato il 31.07.2025 la contribuente impugnava quattro avvisi di accertamento IMU emessi dal Comune di Cologne, relativi agli anni d'imposta 2020, 2021, 2022 e 2023, con richieste di imposta rispettivamente pari ad euro 88,00, 528,00, 793,00 e 1.057,00.
La ricorrente deduceva, in sintesi, la nullità/illegittimità degli atti per carenza assoluta di motivazione, nonché
l'infondatezza della pretesa, sostenendo che l'immobile (in particolare il Daticatastali_1 costituirebbe fabbricato rurale strumentale e richiamando la Risoluzione MEF n. 4/DF del 16.11.2023 e l'art. 1, comma 750, L. n. 160/2019.
Il Comune di Cologne si costituiva depositando controdeduzioni e chiedendo il rigetto del ricorso, con conseguente condanna alle spese;
in via subordinata, chiedeva comunque la conferma degli avvisi quanto ai cespiti non contestati (Daticatastali_ 2).
La parte ricorrente depositava memoria illustrativa in data 3.2.26, eccependo l'inammissibilità delle controdeduzioni per tardività rispetto alla precedente udienza camerale fissata al 12.12.2025 e contestando altresì la ritualità dell'istanza di pubblica udienza formulata dal Comune;
insisteva, inoltre, per la trattazione in camera di consiglio e per l'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 20.02.2026 il difensore insisteva a verbale nell'eccezione proposta in merito alla ritualità dell'istanza di pubblica udienza e preso atto del rigetto a verbale di tale eccezione dichiarava di non volere partecipare all'udienza allontanandosi;
dopo l'intervento del difensore del Comune la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va respinta l'eccezione di inammissibilità delle controdeduzioni formulata nell'interesse della ricorrente, posto che, in generale, per l'omesso rispetto del termine di cui all'art. 23, D.Lgs. n. 546/1992 non è espressamente prevista alcuna decadenza con la conseguenza che il termine in questione deve considerarsi ordinatorio. Nella stessa memoria di parte ricorrente, peraltro, si dà atto che l'udienza originariamente fissata al 12.12.2025 è stata rinviata con provvedimento fuori udienza, con ricalendarizzazione della stessa alla data odierna del 20.2.2026. Ne consegue che la costituzione del Comune
(avvenuta in data 4.12.2025) deve considerarsi tempestiva rispetto alla nuova udienza, essendosi determinato con il citato provvedimento di rinvio fuori udienza una rimessione in termini a favore dell'ente resistente. Per le medesime ragioni, peraltro, deve confermarsi in questa sede l'ordinanza a verbale con la quale, a fronte della rinnovata eccezione del difensore della ricorrente, lo scrivente Giudice unico ha disposto la prosecuzione nel giudizio nelle forme della pubblica udienza, essendovi stata tempestiva ed efficace istanza in tal senso da parte del Comune.
Nel merito, il ricorso non è fondato.
Quanto al dedotto difetto di motivazione, gli avvisi impugnati indicano la contestazione (omesso o incapiente versamento), richiamano la disciplina applicata e riportano gli elementi essenziali per la comprensione della pretesa, inclusa l'identificazione dei cespiti e i prospetti riepilogativi di determinazione dell'imposta e dei versamenti. Ciò è sufficiente, in materia IMU, a porre il contribuente in condizione di conoscere l'an e il quantum della pretesa, così da poterla contestare in giudizio. Del resto, la stessa articolazione del ricorso e la specifica focalizzazione della contestazione sul subalterno n. 8 rendono evidente che la contribuente ha compreso l'oggetto dell'accertamento e le ragioni della ripresa.
Quanto alla pretesa infondatezza dell'imposizione sul subalterno n. 8, la ricorrente deduce che si tratterebbe di fabbricato rurale strumentale, valorizzando la destinazione agricola e alcuni profili urbanistico-edilizi dell'immobile (“Immobile_1, oltre al richiamo alla Risoluzione MEF n. 4/DF del 16.11.2023 e alla disciplina dell'aliquota ridotta per i fabbricati rurali strumentali. Tuttavia, dagli atti emerge che il cespite oggetto del contendere risulta iscritto in catasto come C/2 e che la domanda di agevolazione è sostanzialmente ancorata alla destinazione d'uso di fatto e al contesto agricolo, senza che sia fornita prova del presupposto catastale costitutivo richiesto ai fini dell'applicazione del regime IMU agevolato per i fabbricati rurali strumentali, ossia l'annotazione di ruralità (“requisiti di ruralità accertati”) ovvero l'accatastamento nella categoria D/10, secondo le forme proprie della normativa catastale. Sul punto, è condivisibile l'impostazione difensiva del Comune, secondo cui l'ente locale non può discostarsi dalle risultanze catastali e la ruralità, ai fini IMU, non può essere riconosciuta in giudizio in base alla sola destinazione agricola “di fatto” in difetto delle prescritte formalità catastali.
Le allegazioni descrittive della ricorrente non risultano quindi idonee, di per sé, a paralizzare la pretesa impositiva, poiché non sostituiscono il requisito formale necessario per l'accesso al trattamento IMU agevolato del fabbricato rurale strumentale. Né giova alla tesi attorea il fatto che il bene sia stato dichiarato conforme allo stato di fatto nell'atto di acquisto richiamato dal Comune, elemento che rafforza l'affidamento dell'amministrazione sulle risultanze catastali poste a base del calcolo.
In conclusione, non sussistono i denunciati vizi di motivazione e non risulta dimostrato il presupposto per l'invocata agevolazione IMU sul subalterno n. 8; la pretesa del Comune deve pertanto essere confermata, con conseguente rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia, in funzione di giudice unico, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessive euro 1.061,45.
Così deciso in Brescia il 20.2.2026
Il Giudice unico
D.Chiaro