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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 28/10/2025, n. 1610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1610 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in persona del
Presidente della Sezione, dott.ssa Antonella Stilo, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4101/2018 del Registro Generale Contenzioso, introitata per la decisione all'udienza del 27.10.2025, secondo il modulo di cui all'art. 281 sexies comma 3 c.p.c., vertente
TRA
(c.f.: ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. AT LO, attrice
E in persona del procuratore dott. , CP_1 Controparte_2
con sede in Milano, via G. Negri n. 1 (c.f. ), rappresentata e P.IVA_1
difesa dall'avv. Mariangela Rao, convenuta
Oggetto: lesione personale
Conclusioni delle parti:
Come da verbale dell'udienza del 27.10.2025.
IN FATTO ED IN DIRITTO
§1. La controversia verte sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti della per sentire accertare e statuire che il sinistro CP_1 verificatosi il giorno 02.01.2018 sulla via Cipollaccio di Gallina (quando, secondo l'assunto dell'attrice, la stessa, nel percorrere a bordo dello scooter
-di proprietà di la suddetta via, in direzione mare- Controparte_3
monte, giunta al km 1200 dall'ingresso principale del cimitero di Gallina, è Con entrata in collisione con un palo telefonico con annessi fili, caduto sulla strada durante la marcia dello scooter per effetto del cattivo stato di manutenzione) è ascrivibile ad esclusiva responsabilità della società convenuta e per conseguirne la condanna al risarcimento dei danni subiti, determinati nella misura di €10.176,00, “comprensivi del danno biologico e morale nonché delle spese mediche sostenute”, o nella somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché al pagamento delle spese di lite, da distrarsi a favore del procuratore ex art. 93 del codice di rito.
§2. Si è costituita in giudizio la resistendo alla domanda e CP_1
chiedendo: a) in via principale e nel merito, di rigettarla in quanto infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata;
in via subordinata, in ipotesi di ravvisata responsabilità di essa convenuta, di “accertare e dichiarare che la condotta colposa della sig.ra ha concorso a Parte_1
cagionargli il danno lamentato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 cod. civ. e, per l'effetto, accertare la misura di responsabilità dell'attrice nell'accadimento del sinistro de quo e graduare, conseguentemente,
l'eventuale risarcimento”.
§3. La causa, istruita mediante la documentazione in atti, l'assunzione di prova testimoniale e l'espletamento di consulenza medico-legale, è stata introitata per la decisione all'udienza del 27 ottobre 2025 secondo il modulo di cui all'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
pag. 2/15 §4. Giova premettere ai fini della decisione che la domanda, a differenza di quanto eccepito dalla convenuta, non deve essere dichiarata improponibile in applicazione dei principi in materia di abusivo frazionamento del credito.
Come è noto, secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, non è consentito al danneggiato, in presenza di un danno derivante da un unico fatto illecito, riferito alle cose ed alla persona, già verificatosi nella sua completezza, di frazionare la tutela giurisdizionale mediante la proposizione di distinte domande, parcellizzando l'azione extracontrattuale davanti al giudice di pace ed al tribunale in ragione delle rispettive competenze per valore, e ciò neppure mediante riserva di far valere ulteriori e diverse voci di danno in altro procedimento. Tale disarticolazione dell'unitario rapporto sostanziale nascente dallo stesso fatto illecito, infatti, oltre ad essere lesiva del generale dovere di correttezza e buona fede, per l'aggravamento della posizione del danneggiante-debitore, si risolve anche in un abuso dello strumento processuale (così Cass. 28286 del 2011; Cass. n. 21318 del 2015; Cass. ord.
n. 22503 del 2016 e n. 17019 del 2018; Cass. n. 8530 del 2020). E ciò a meno che non sussista un interesse obiettivo al frazionamento, interesse che non può consistere in una scelta soggettiva dettata da criteri di mera opportunità e neppure dalla maggiore speditezza del procedimento davanti ad uno piuttosto che ad un altro dei giudici aditi (così Cass. n. 2278 del
2023).
Tale orientamento presuppone che si tratti di più giudizi instaurati per danni diversi derivanti dal medesimo fatto illecito alla stessa persona, ossia di danni ascrivibili al medesimo ambito sia oggettivo che soggettivo, a pag. 3/15 fronte dei quali non è per l'appunto - di regola - consentito al danneggiato di frazionare la tutela giurisdizionale mediante la proposizione di distinte domande.
Diverso è, invece, il discorso qualora dall'illecito siano scaturiti danni a soggetti diversi perché in tal caso non si discute di una domanda abusivamente frazionata, bensì di più domande spiegate da distinti danneggiati (per quanto oggettivamente connesse), di talché l'instaurazione di separati giudizi non è espressione, di per sé, di un abuso del processo.
Ora, nel caso in esame, il primo procedimento è stato promosso, per conseguire il risarcimento dei danni al mezzo, da Controparte_3
(padre dell'odierna attrice), quale proprietario dello scooter, davanti al
Giudice di Pace di Reggio Calabria, con atto di citazione datato 6 aprile
2018, successivamente non iscritto a ruolo, mentre il presente giudizio è stato incardinato (con citazione notificata il 2 novembre 2018) da CP_4
che era alla guida dello scooter, per ottenere il risarcimento dei
[...]
danni alla persona.
Ne deriva pertanto che, difettando i presupposti dell'abusivo frazionamento del credito, la domanda in esame non può essere dichiarata improponibile.
§5. Ciò premesso, la domanda è meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
§5.1- È bene anzitutto rammentare che, secondo l'ormai consolidato orientamento della Corte di cassazione, l'art. 2051 c.c. prevede una forma di responsabilità a carattere oggettivo, integrata dalla sussistenza di due distinti presupposti, consistenti, da un lato, nella necessità che il soggetto la cui responsabilità si vuole affermare disponga di un effettivo potere fisico pag. 4/15 sulla cosa e, dall'altro, nella circostanza che la cosa abbia svolto un ruolo attivo nella causazione del danno.
In specie, perché tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, prescindendo dall'accertamento del carattere colposo dell'attività
o del comportamento del custode, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire.
Funzione della norma è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di vigilare sui rischi inerenti alla cosa, dovendo dunque considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione.
Per l'effetto, sull'attore che agisce per il risarcimento dei danni ex art. 2051 c.c. grava l'onere di provare il danno, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima (così Cass., sez. un., n. 20943 del
2022), ed il potere fisico effettivo sulla cosa in custodia da parte del custode.
Tale tipo di responsabilità è, inoltre, escluso solo dal caso fortuito, fattore che attiene al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa
(che ne è fonte immediata) ma ad un elemento esterno, che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato.
Il caso fortuito è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro, le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere pag. 5/15 del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere.
In particolare, il caso fortuito rappresentato dalla condotta del danneggiato è caratterizzato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1, e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; precisamente, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (v., oltre alla citata
Cass., sez. un., n. 20943 del 2022, Cass. n. 822 del 2024, Cass. n. 11152 del
2023, Cass. n. 27724 del 2023 e Cass. n. 21675 del 2023).
Ne discende che la responsabilità del custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c.,
“può essere esclusa solo dall'accertamento positivo che il danno è stato causato dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato, il quale deve avere avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno, con la conseguenza che, mentre nel caso in cui sia certo l'effettivo ruolo
pag. 6/15 del terzo nella produzione dell'evento, la sua individuazione precisa non costituisce elemento essenziale per la prova dell'interruzione del nesso eziologico, qualora persista l'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, pur essendo certo che essa derivi dalla cosa, la responsabilità rimane a carico del custode, non essendo il fatto ignoto idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento, difettando in concreto la prova del caso fortuito” (Cass.
n. 7789 del 2024).
Ciò posto, sul piano probatorio, fermo restando che, come già detto, è onere del danneggiato provare il fatto storico ed il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno (Cass., sez. un., n. 20943 del 2022; Cass. n.
21399 del 2021; Cass. n. 27724 del 2018), grava, invece, sul danneggiante - ai fini dell'esclusione della responsabilità - la dimostrazione del caso fortuito, che coincide con l'esistenza di un fattore estraneo (che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato) avente, per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr. Cass. n. 28811 del 2008
e n. 11227 del 2008).
§5.2- In applicazione delle coordinate che precedono alla fattispecie concreta (ed a prescindere dal pagamento dei danni al mezzo da parte della compagnia di assicurazione della in via transattiva, a CP_1 [...]
, che non ha valore confessorio in ordine alla Controparte_3
responsabilità del sinistro, né si appalesa vincolante nel presente giudizio, promosso per l'appunto da un diverso danneggiato), risulta comprovato che: a) La MA AN è entrata in collisione con il palo telefonico: b) al momento dell'incidente c'era vento forte;
c) il fondo stradale era pag. 7/15 bagnato;
d) l'illuminazione artificiale e naturale era assente;
e) era assente anche la segnaletica.
Ora, è pur vero che i verbalizzanti, e Testimone_1 [...]
sentiti come testi all'udienza del 14.04.2022, Testimone_2
sono intervenuti dopo l'incidente, ma, avuto riguardo alle loro dichiarazioni, nonché al rapporto di incidente stradale in atti, ai rilievi effettuati nell'immediatezza del sinistro, ai danni riportati dallo scooter ed alle dichiarazioni rese da sul luogo dell'evento, l'incidente Tes_3
deve ritenersi dimostrato.
Inoltre, il fatto che il palo contro cui ha urtato la fosse “a CP_3
terra … in parte … riverso nella vallata e in parte nella strada” (v. dichiarazioni del teste è, di per sé, sufficiente ad integrare la Tes_2
responsabilità ex art. 2051 c.c. della non occorrendo anche, CP_1
contrariamento a quanto assunto dalla stessa, la prova da parte dell'attrice del cattivo stato di manutenzione del palo, ossia di una condotta colposa della controparte, vertendosi -come già chiarito- in tema di responsabilità oggettiva.
Parimenti irrilevante ai fini di causa è la circostanza afferente alla mancanza di illuminazione e di segnaletica, per quanto non imputabile alla convenuta, giacché non si tratta di elementi atti ad integrare un'ipotesi di caso fortuito, né dall'istruttoria è emerso un fatto, addebitabile a terzi, idoneo a causare il cedimento del palo della CP_1
Ed allora, alla luce di tutto quanto sopra, può ritenersi pienamente provata la responsabilità della società convenuta, che, in quanto proprietaria del palo telefonico in questione, ha violato l'obbligo di custodia di cui all'art. 2051 c.c., omettendo di effettuare la periodica dovuta pag. 8/15 manutenzione dello stesso, proprio allo scopo di verificare l'efficace ancoraggio al terreno.
Sul punto, peraltro, è bene ulteriormente sottolineare che non era onere dell'istante provare l'omessa manutenzione del palo, posto che, come anticipato, grava sul danneggiato solo l'onere di dimostrare il fatto storico ed il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, mentre il custode ha l'onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, e ciò in ragione sia degli obblighi di vigilanza, controllo e diligenza, in base ai quali è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire e impedire la produzione dei danni a terzi, sia in ossequio al principio cd. della vicinanza della prova [cfr., ex multis, Cass. n. 30394 del 2023, secondo cui “La responsabilità ex articolo 2051 del codice civile ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex articolo 1227 del codice civile e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevedibilità rispetto all'evento pregiudizievole”].
Deve, quindi, ribadirsi che, sulla scorta dei rilievi fotografici allegati al rapporto di incidente stradale e delle dichiarazioni testimoniali degli agenti intervenuti, ha assolto al proprio onere probatorio, Parte_1
potendo oltretutto il nesso causale tra le condizioni instabili del palo pag. 9/15 telefonico e il sinistro considerarsi provato presuntivamente, quale conseguenza logica secondo un criterio di normalità, essendo il palo caduto sul manto stradale e non essendo l'evento prevedibile né prevenibile.
A diversa conclusione deve invece addivenirsi per la società convenuta, che non ha dimostrato la sussistenza degli estremi del caso fortuito.
A ciò deve aggiungersi che non è emerso nello specifico neppure un comportamento colposo della idoneo ad integrare il concorso di CP_3
cui all'art. 1227, comma 1, c.c. Invero, le circostanze di fatto non consentono di affermare che la condotta dell'istante sia in alcun modo valutabile come negligente od imprudente.
§5.3- Ciò detto sull'an debeatur, con riferimento al quantum debeatur giova mettere in evidenza che nel caso in esame, in mancanza di criteri legali, deve aversi riguardo alle Tabelle del Tribunale di Milano, in ossequio all'orientamento della S.C. (v. Cass. n. 13982 del 2015) secondo cui “In tema di danno biologico è precluso il ricorso in via analogica al criterio di liquidazione del danno non patrimoniale da micropermanente derivante dalla circolazione di veicoli a motore e natanti ovvero mediante il rinvio al decreto emanato annualmente dal
Ministro delle attività produttive, mentre è congruo il riferimento ai valori inclusi nella tabella elaborata, ai fini della liquidazione del danno alla persona, dal Tribunale di Milano, in quanto assunti come valore "equo", in grado di garantire la parità di trattamento in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o a ridurne
l'entità” (nello stesso senso anche Cass. n. 12408 del 2011: “I criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 cod. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una
pag. 10/15 previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali”).
È bene, altresì, rimarcare che il danno non patrimoniale derivante da lesione della salute, ancorché costituisca categoria giuridicamente unitaria
(cfr. Cass., S.U., n. 26972 del 2008; Cass. n. 7513 del 2018), comprende - alla luce delle recenti ma ormai consolidate specificazioni del Supremo
Collegio (cfr. Cass. n. 11851 del 2015; Cass. n. 7513 del 2018; Cass. n.
25164 del 2020) - le due (fenomenologicamente) distinte voci del danno biologico, quale compromissione delle attività quotidiane e degli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, e del danno morale, che “non è suscettibile di accertamento medico-legale” e “si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico- relazionali della vita del danneggiato” (Cass. n. 25164 del 2020).
La voce di danno morale mantiene, dunque, “la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi” (così Cass. n. 28989 del 2019).
§5.4- Tanto chiarito, essendo pienamente condivisibili le risultanze della
CTU (a firma del dott. , deve concludersi che Persona_1
l'attrice, in seguito all'incidente, ha riportato una “Sindrome algica da esiti anatomici di frattura di una costa radiologicamente rilevati” e che è conseguita una inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 30 (trenta), una inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 20 (venti) ed una inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 25 (venticinque).
pag. 11/15 È, inoltre, residuato un danno biologico minimo, quantificato dal CTU nel 2%.
Ed allora, alla luce delle ultime tabelle del Tribunale di Milano, il danno biologico temporaneo è pari ad €2.857,50 per ITP al 75%, ad €1.150,00 per
ITP al 50% e ad €718,75 per ITP al 25%.
Il danno biologico permanente, in rapporto all'età della al CP_3
momento del sinistro (17 anni), ammonta poi ad €2.724,00.
Ciò posto, occorre verificare, in applicazione dell'orientamento suindicato, se sia ravvisabile un concorso del danno biologico con il danno morale e se si debba procedere alla c.d. personalizzazione.
Sotto il primo profilo, va richiamato il recente e condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 25164 del 2020, §5.2), secondo il quale l'attore danneggiato ha il preciso onere di allegare puntualmente le sofferenze interiori di cui pretende il risarcimento;
se, cioè, per la prova del danno morale può farsi ampio ricorso alla prova presuntiva, nondimeno il danneggiato è onerato di una puntuale allegazione di quei “fatti” in cui si esplica e manifesta il danno morale lamentato
(tristezza, patema d'animo, vergogna, disistima etc.).
Nel caso in esame, il danno biologico è stato compiutamente allegato e risulta dimostrato dalla documentazione medica in atti nonché dalle risultanze della CTU medico legale (v. supra).
Manca invece qualunque allegazione di sofferenze interiori, eziologicamente connesse all'evento di danno per cui è causa, e foriere di danno morale risarcibile;
nulla ha dedotto, infatti, in Controparte_4
ordine a propri turbamenti d'animo connessi alle lesioni subite, limitandosi pag. 12/15 ad invocare il danno morale solo nelle conclusioni formulate nell'atto di citazione.
Deve escludersi pertanto il riconoscimento di detto pregiudizio, potendosi liquidare il solo danno biologico.
Né vi è spazio per procedere alla c.d. personalizzazione, non emergendo
“circostanze eccezionali e specifiche” (Cass. n. 10912 del 2018) atte a sorreggere alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle “tabelle”.
La somma dovuta, determinata all'attualità, è quindi pari ad €7.450,25, cui sono da aggiungere le spese sanitarie nella misura di €27,00, per un totale di €7.477,25.
Sulla somma così liquidata sono dovuti gli interessi al tasso legale, che, secondo la giurisprudenza consolidata della S.C. (Cass., sez. un., n. 1712 del 1995; Cass. n. 21396 del 2014), al fine di evitare ingiuste locupletazioni in favore del danneggiato, non possono essere liquidati sulla somma rivalutata, ma vanno computati sulla somma devalutata all'epoca del fatto, ovvero al 2 gennaio 2018, e poi rivalutata anno per anno sino alla data della presente pronuncia.
Dalla pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo pag. 13/15 degli interessi maturati fino alla data predetta (cfr., in tal senso, Cass. n.
13470 del 1999; Cass. n. 4030 del 1998).
§6. Infine, dato l'esito del giudizio, la convenuta deve essere condannata a pagare le spese di lite, liquidate come da dispositivo in conformità ai parametri previsti dal D.M. 55/2014, sì come modificati dal D.M. n. 147 del 2022, in vigore dal 23 ottobre 2022 (con riguardo a tutte e quattro le fasi e tenuto conto di quanto riconosciuto a titolo di danni derivanti dall'incidente), con distrazione del relativo importo in favore dell'avv.
AT LO.
Anche le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, nei rapporti interni vanno poste per intero a carico della ferma CP_1
restando la solidarietà di tutte le parti nei confronti del consulente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, così provvede:
a) accoglie la domanda di parte attrice per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la al pagamento, per le causali di cui in CP_1
parte motiva, in favore di della somma di €7.477,25, Parte_1
oltre interessi legali da computare nei termini specificati nel paragrafo 5.4;
b) condanna la convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in €264,00 per esborsi ed in €3.808,50 per compensi, oltre rimborso spese forf., CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. AT LO;
c) pone in via definitiva le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico della nei rapporti tra le parti. CP_1
pag. 14/15 Sentenza redatta e trasmessa alla Cancelleria con l'applicativo Consolle del magistrato in data 28 ottobre 2025.
Il Giudice dr.ssa Antonella Stilo
pag. 15/15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in persona del
Presidente della Sezione, dott.ssa Antonella Stilo, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4101/2018 del Registro Generale Contenzioso, introitata per la decisione all'udienza del 27.10.2025, secondo il modulo di cui all'art. 281 sexies comma 3 c.p.c., vertente
TRA
(c.f.: ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. AT LO, attrice
E in persona del procuratore dott. , CP_1 Controparte_2
con sede in Milano, via G. Negri n. 1 (c.f. ), rappresentata e P.IVA_1
difesa dall'avv. Mariangela Rao, convenuta
Oggetto: lesione personale
Conclusioni delle parti:
Come da verbale dell'udienza del 27.10.2025.
IN FATTO ED IN DIRITTO
§1. La controversia verte sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti della per sentire accertare e statuire che il sinistro CP_1 verificatosi il giorno 02.01.2018 sulla via Cipollaccio di Gallina (quando, secondo l'assunto dell'attrice, la stessa, nel percorrere a bordo dello scooter
-di proprietà di la suddetta via, in direzione mare- Controparte_3
monte, giunta al km 1200 dall'ingresso principale del cimitero di Gallina, è Con entrata in collisione con un palo telefonico con annessi fili, caduto sulla strada durante la marcia dello scooter per effetto del cattivo stato di manutenzione) è ascrivibile ad esclusiva responsabilità della società convenuta e per conseguirne la condanna al risarcimento dei danni subiti, determinati nella misura di €10.176,00, “comprensivi del danno biologico e morale nonché delle spese mediche sostenute”, o nella somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché al pagamento delle spese di lite, da distrarsi a favore del procuratore ex art. 93 del codice di rito.
§2. Si è costituita in giudizio la resistendo alla domanda e CP_1
chiedendo: a) in via principale e nel merito, di rigettarla in quanto infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata;
in via subordinata, in ipotesi di ravvisata responsabilità di essa convenuta, di “accertare e dichiarare che la condotta colposa della sig.ra ha concorso a Parte_1
cagionargli il danno lamentato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 cod. civ. e, per l'effetto, accertare la misura di responsabilità dell'attrice nell'accadimento del sinistro de quo e graduare, conseguentemente,
l'eventuale risarcimento”.
§3. La causa, istruita mediante la documentazione in atti, l'assunzione di prova testimoniale e l'espletamento di consulenza medico-legale, è stata introitata per la decisione all'udienza del 27 ottobre 2025 secondo il modulo di cui all'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
pag. 2/15 §4. Giova premettere ai fini della decisione che la domanda, a differenza di quanto eccepito dalla convenuta, non deve essere dichiarata improponibile in applicazione dei principi in materia di abusivo frazionamento del credito.
Come è noto, secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, non è consentito al danneggiato, in presenza di un danno derivante da un unico fatto illecito, riferito alle cose ed alla persona, già verificatosi nella sua completezza, di frazionare la tutela giurisdizionale mediante la proposizione di distinte domande, parcellizzando l'azione extracontrattuale davanti al giudice di pace ed al tribunale in ragione delle rispettive competenze per valore, e ciò neppure mediante riserva di far valere ulteriori e diverse voci di danno in altro procedimento. Tale disarticolazione dell'unitario rapporto sostanziale nascente dallo stesso fatto illecito, infatti, oltre ad essere lesiva del generale dovere di correttezza e buona fede, per l'aggravamento della posizione del danneggiante-debitore, si risolve anche in un abuso dello strumento processuale (così Cass. 28286 del 2011; Cass. n. 21318 del 2015; Cass. ord.
n. 22503 del 2016 e n. 17019 del 2018; Cass. n. 8530 del 2020). E ciò a meno che non sussista un interesse obiettivo al frazionamento, interesse che non può consistere in una scelta soggettiva dettata da criteri di mera opportunità e neppure dalla maggiore speditezza del procedimento davanti ad uno piuttosto che ad un altro dei giudici aditi (così Cass. n. 2278 del
2023).
Tale orientamento presuppone che si tratti di più giudizi instaurati per danni diversi derivanti dal medesimo fatto illecito alla stessa persona, ossia di danni ascrivibili al medesimo ambito sia oggettivo che soggettivo, a pag. 3/15 fronte dei quali non è per l'appunto - di regola - consentito al danneggiato di frazionare la tutela giurisdizionale mediante la proposizione di distinte domande.
Diverso è, invece, il discorso qualora dall'illecito siano scaturiti danni a soggetti diversi perché in tal caso non si discute di una domanda abusivamente frazionata, bensì di più domande spiegate da distinti danneggiati (per quanto oggettivamente connesse), di talché l'instaurazione di separati giudizi non è espressione, di per sé, di un abuso del processo.
Ora, nel caso in esame, il primo procedimento è stato promosso, per conseguire il risarcimento dei danni al mezzo, da Controparte_3
(padre dell'odierna attrice), quale proprietario dello scooter, davanti al
Giudice di Pace di Reggio Calabria, con atto di citazione datato 6 aprile
2018, successivamente non iscritto a ruolo, mentre il presente giudizio è stato incardinato (con citazione notificata il 2 novembre 2018) da CP_4
che era alla guida dello scooter, per ottenere il risarcimento dei
[...]
danni alla persona.
Ne deriva pertanto che, difettando i presupposti dell'abusivo frazionamento del credito, la domanda in esame non può essere dichiarata improponibile.
§5. Ciò premesso, la domanda è meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
§5.1- È bene anzitutto rammentare che, secondo l'ormai consolidato orientamento della Corte di cassazione, l'art. 2051 c.c. prevede una forma di responsabilità a carattere oggettivo, integrata dalla sussistenza di due distinti presupposti, consistenti, da un lato, nella necessità che il soggetto la cui responsabilità si vuole affermare disponga di un effettivo potere fisico pag. 4/15 sulla cosa e, dall'altro, nella circostanza che la cosa abbia svolto un ruolo attivo nella causazione del danno.
In specie, perché tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, prescindendo dall'accertamento del carattere colposo dell'attività
o del comportamento del custode, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire.
Funzione della norma è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di vigilare sui rischi inerenti alla cosa, dovendo dunque considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione.
Per l'effetto, sull'attore che agisce per il risarcimento dei danni ex art. 2051 c.c. grava l'onere di provare il danno, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima (così Cass., sez. un., n. 20943 del
2022), ed il potere fisico effettivo sulla cosa in custodia da parte del custode.
Tale tipo di responsabilità è, inoltre, escluso solo dal caso fortuito, fattore che attiene al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa
(che ne è fonte immediata) ma ad un elemento esterno, che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato.
Il caso fortuito è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro, le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere pag. 5/15 del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere.
In particolare, il caso fortuito rappresentato dalla condotta del danneggiato è caratterizzato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1, e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; precisamente, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (v., oltre alla citata
Cass., sez. un., n. 20943 del 2022, Cass. n. 822 del 2024, Cass. n. 11152 del
2023, Cass. n. 27724 del 2023 e Cass. n. 21675 del 2023).
Ne discende che la responsabilità del custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c.,
“può essere esclusa solo dall'accertamento positivo che il danno è stato causato dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato, il quale deve avere avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno, con la conseguenza che, mentre nel caso in cui sia certo l'effettivo ruolo
pag. 6/15 del terzo nella produzione dell'evento, la sua individuazione precisa non costituisce elemento essenziale per la prova dell'interruzione del nesso eziologico, qualora persista l'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, pur essendo certo che essa derivi dalla cosa, la responsabilità rimane a carico del custode, non essendo il fatto ignoto idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento, difettando in concreto la prova del caso fortuito” (Cass.
n. 7789 del 2024).
Ciò posto, sul piano probatorio, fermo restando che, come già detto, è onere del danneggiato provare il fatto storico ed il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno (Cass., sez. un., n. 20943 del 2022; Cass. n.
21399 del 2021; Cass. n. 27724 del 2018), grava, invece, sul danneggiante - ai fini dell'esclusione della responsabilità - la dimostrazione del caso fortuito, che coincide con l'esistenza di un fattore estraneo (che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato) avente, per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr. Cass. n. 28811 del 2008
e n. 11227 del 2008).
§5.2- In applicazione delle coordinate che precedono alla fattispecie concreta (ed a prescindere dal pagamento dei danni al mezzo da parte della compagnia di assicurazione della in via transattiva, a CP_1 [...]
, che non ha valore confessorio in ordine alla Controparte_3
responsabilità del sinistro, né si appalesa vincolante nel presente giudizio, promosso per l'appunto da un diverso danneggiato), risulta comprovato che: a) La MA AN è entrata in collisione con il palo telefonico: b) al momento dell'incidente c'era vento forte;
c) il fondo stradale era pag. 7/15 bagnato;
d) l'illuminazione artificiale e naturale era assente;
e) era assente anche la segnaletica.
Ora, è pur vero che i verbalizzanti, e Testimone_1 [...]
sentiti come testi all'udienza del 14.04.2022, Testimone_2
sono intervenuti dopo l'incidente, ma, avuto riguardo alle loro dichiarazioni, nonché al rapporto di incidente stradale in atti, ai rilievi effettuati nell'immediatezza del sinistro, ai danni riportati dallo scooter ed alle dichiarazioni rese da sul luogo dell'evento, l'incidente Tes_3
deve ritenersi dimostrato.
Inoltre, il fatto che il palo contro cui ha urtato la fosse “a CP_3
terra … in parte … riverso nella vallata e in parte nella strada” (v. dichiarazioni del teste è, di per sé, sufficiente ad integrare la Tes_2
responsabilità ex art. 2051 c.c. della non occorrendo anche, CP_1
contrariamento a quanto assunto dalla stessa, la prova da parte dell'attrice del cattivo stato di manutenzione del palo, ossia di una condotta colposa della controparte, vertendosi -come già chiarito- in tema di responsabilità oggettiva.
Parimenti irrilevante ai fini di causa è la circostanza afferente alla mancanza di illuminazione e di segnaletica, per quanto non imputabile alla convenuta, giacché non si tratta di elementi atti ad integrare un'ipotesi di caso fortuito, né dall'istruttoria è emerso un fatto, addebitabile a terzi, idoneo a causare il cedimento del palo della CP_1
Ed allora, alla luce di tutto quanto sopra, può ritenersi pienamente provata la responsabilità della società convenuta, che, in quanto proprietaria del palo telefonico in questione, ha violato l'obbligo di custodia di cui all'art. 2051 c.c., omettendo di effettuare la periodica dovuta pag. 8/15 manutenzione dello stesso, proprio allo scopo di verificare l'efficace ancoraggio al terreno.
Sul punto, peraltro, è bene ulteriormente sottolineare che non era onere dell'istante provare l'omessa manutenzione del palo, posto che, come anticipato, grava sul danneggiato solo l'onere di dimostrare il fatto storico ed il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, mentre il custode ha l'onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, e ciò in ragione sia degli obblighi di vigilanza, controllo e diligenza, in base ai quali è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire e impedire la produzione dei danni a terzi, sia in ossequio al principio cd. della vicinanza della prova [cfr., ex multis, Cass. n. 30394 del 2023, secondo cui “La responsabilità ex articolo 2051 del codice civile ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex articolo 1227 del codice civile e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevedibilità rispetto all'evento pregiudizievole”].
Deve, quindi, ribadirsi che, sulla scorta dei rilievi fotografici allegati al rapporto di incidente stradale e delle dichiarazioni testimoniali degli agenti intervenuti, ha assolto al proprio onere probatorio, Parte_1
potendo oltretutto il nesso causale tra le condizioni instabili del palo pag. 9/15 telefonico e il sinistro considerarsi provato presuntivamente, quale conseguenza logica secondo un criterio di normalità, essendo il palo caduto sul manto stradale e non essendo l'evento prevedibile né prevenibile.
A diversa conclusione deve invece addivenirsi per la società convenuta, che non ha dimostrato la sussistenza degli estremi del caso fortuito.
A ciò deve aggiungersi che non è emerso nello specifico neppure un comportamento colposo della idoneo ad integrare il concorso di CP_3
cui all'art. 1227, comma 1, c.c. Invero, le circostanze di fatto non consentono di affermare che la condotta dell'istante sia in alcun modo valutabile come negligente od imprudente.
§5.3- Ciò detto sull'an debeatur, con riferimento al quantum debeatur giova mettere in evidenza che nel caso in esame, in mancanza di criteri legali, deve aversi riguardo alle Tabelle del Tribunale di Milano, in ossequio all'orientamento della S.C. (v. Cass. n. 13982 del 2015) secondo cui “In tema di danno biologico è precluso il ricorso in via analogica al criterio di liquidazione del danno non patrimoniale da micropermanente derivante dalla circolazione di veicoli a motore e natanti ovvero mediante il rinvio al decreto emanato annualmente dal
Ministro delle attività produttive, mentre è congruo il riferimento ai valori inclusi nella tabella elaborata, ai fini della liquidazione del danno alla persona, dal Tribunale di Milano, in quanto assunti come valore "equo", in grado di garantire la parità di trattamento in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o a ridurne
l'entità” (nello stesso senso anche Cass. n. 12408 del 2011: “I criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 cod. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una
pag. 10/15 previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali”).
È bene, altresì, rimarcare che il danno non patrimoniale derivante da lesione della salute, ancorché costituisca categoria giuridicamente unitaria
(cfr. Cass., S.U., n. 26972 del 2008; Cass. n. 7513 del 2018), comprende - alla luce delle recenti ma ormai consolidate specificazioni del Supremo
Collegio (cfr. Cass. n. 11851 del 2015; Cass. n. 7513 del 2018; Cass. n.
25164 del 2020) - le due (fenomenologicamente) distinte voci del danno biologico, quale compromissione delle attività quotidiane e degli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, e del danno morale, che “non è suscettibile di accertamento medico-legale” e “si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico- relazionali della vita del danneggiato” (Cass. n. 25164 del 2020).
La voce di danno morale mantiene, dunque, “la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi” (così Cass. n. 28989 del 2019).
§5.4- Tanto chiarito, essendo pienamente condivisibili le risultanze della
CTU (a firma del dott. , deve concludersi che Persona_1
l'attrice, in seguito all'incidente, ha riportato una “Sindrome algica da esiti anatomici di frattura di una costa radiologicamente rilevati” e che è conseguita una inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 30 (trenta), una inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 20 (venti) ed una inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 25 (venticinque).
pag. 11/15 È, inoltre, residuato un danno biologico minimo, quantificato dal CTU nel 2%.
Ed allora, alla luce delle ultime tabelle del Tribunale di Milano, il danno biologico temporaneo è pari ad €2.857,50 per ITP al 75%, ad €1.150,00 per
ITP al 50% e ad €718,75 per ITP al 25%.
Il danno biologico permanente, in rapporto all'età della al CP_3
momento del sinistro (17 anni), ammonta poi ad €2.724,00.
Ciò posto, occorre verificare, in applicazione dell'orientamento suindicato, se sia ravvisabile un concorso del danno biologico con il danno morale e se si debba procedere alla c.d. personalizzazione.
Sotto il primo profilo, va richiamato il recente e condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 25164 del 2020, §5.2), secondo il quale l'attore danneggiato ha il preciso onere di allegare puntualmente le sofferenze interiori di cui pretende il risarcimento;
se, cioè, per la prova del danno morale può farsi ampio ricorso alla prova presuntiva, nondimeno il danneggiato è onerato di una puntuale allegazione di quei “fatti” in cui si esplica e manifesta il danno morale lamentato
(tristezza, patema d'animo, vergogna, disistima etc.).
Nel caso in esame, il danno biologico è stato compiutamente allegato e risulta dimostrato dalla documentazione medica in atti nonché dalle risultanze della CTU medico legale (v. supra).
Manca invece qualunque allegazione di sofferenze interiori, eziologicamente connesse all'evento di danno per cui è causa, e foriere di danno morale risarcibile;
nulla ha dedotto, infatti, in Controparte_4
ordine a propri turbamenti d'animo connessi alle lesioni subite, limitandosi pag. 12/15 ad invocare il danno morale solo nelle conclusioni formulate nell'atto di citazione.
Deve escludersi pertanto il riconoscimento di detto pregiudizio, potendosi liquidare il solo danno biologico.
Né vi è spazio per procedere alla c.d. personalizzazione, non emergendo
“circostanze eccezionali e specifiche” (Cass. n. 10912 del 2018) atte a sorreggere alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle “tabelle”.
La somma dovuta, determinata all'attualità, è quindi pari ad €7.450,25, cui sono da aggiungere le spese sanitarie nella misura di €27,00, per un totale di €7.477,25.
Sulla somma così liquidata sono dovuti gli interessi al tasso legale, che, secondo la giurisprudenza consolidata della S.C. (Cass., sez. un., n. 1712 del 1995; Cass. n. 21396 del 2014), al fine di evitare ingiuste locupletazioni in favore del danneggiato, non possono essere liquidati sulla somma rivalutata, ma vanno computati sulla somma devalutata all'epoca del fatto, ovvero al 2 gennaio 2018, e poi rivalutata anno per anno sino alla data della presente pronuncia.
Dalla pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo pag. 13/15 degli interessi maturati fino alla data predetta (cfr., in tal senso, Cass. n.
13470 del 1999; Cass. n. 4030 del 1998).
§6. Infine, dato l'esito del giudizio, la convenuta deve essere condannata a pagare le spese di lite, liquidate come da dispositivo in conformità ai parametri previsti dal D.M. 55/2014, sì come modificati dal D.M. n. 147 del 2022, in vigore dal 23 ottobre 2022 (con riguardo a tutte e quattro le fasi e tenuto conto di quanto riconosciuto a titolo di danni derivanti dall'incidente), con distrazione del relativo importo in favore dell'avv.
AT LO.
Anche le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, nei rapporti interni vanno poste per intero a carico della ferma CP_1
restando la solidarietà di tutte le parti nei confronti del consulente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, così provvede:
a) accoglie la domanda di parte attrice per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la al pagamento, per le causali di cui in CP_1
parte motiva, in favore di della somma di €7.477,25, Parte_1
oltre interessi legali da computare nei termini specificati nel paragrafo 5.4;
b) condanna la convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in €264,00 per esborsi ed in €3.808,50 per compensi, oltre rimborso spese forf., CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. AT LO;
c) pone in via definitiva le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico della nei rapporti tra le parti. CP_1
pag. 14/15 Sentenza redatta e trasmessa alla Cancelleria con l'applicativo Consolle del magistrato in data 28 ottobre 2025.
Il Giudice dr.ssa Antonella Stilo
pag. 15/15