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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 18/02/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 857/2022
TRIBUNALE DI CASSINO
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. n. 857/2022 rg promosso da:
c. f. e c.f. entrambi Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. Filippo Gargallo di Castel Lentini ed elettivamente domiciliati in Roma
alla Via Oriolo Romano n. 69 presso lo studio di quest'ultimo……………………..……………...Attori
contro c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Masiello con Controparte_1 C.F._3
domicilio digitale eletto al seguente indirizzo pec: Convenuta Email_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati per l'udienza virtuale del 6 novembre 2024,
che qui s'intendono integralmente richiamato e trascritto
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 22 febbraio 2022, gli attori hanno evocato in giudizio innanzi all'intestato Tribunale e hanno esposto di essere gli unici discendenti del sig. Controparte_1
nati all'interno del matrimonio con la loro genitrice, e che a seguito del decesso di CP_2
quest'ultima, ha contratto un secondo matrimonio con dal quale non CP_2 Controparte_3
sono nati figli. Gli attori hanno riferito che durante il vincolo matrimoniale con la i coniugi CP_3
pagina 1 di 7 hanno acquistato in regime di comproprietà, con una quota del 50% ciascuno, un immobile situato in
Formia (LT), località Santo Janni, in Via degli Orti n. 18 e prima di tale matrimonio, il de cuius aveva già acquistato un ulteriore immobile ubicato in Villa Literno (CE), in Via Cimarosa n. 5.
Gli attori hanno altresì riferito che alla sua morte, non ha lasciato disposizioni CP_2
testamentarie, determinando così l'applicazione delle norme sulla successione legittima e di conseguenza, il suo patrimonio è stato ripartito tra gli eredi, ovvero i figli e e Pt_1 Parte_2
la In particolare, la quota del 50% dell'immobile sito in Formia è stata suddivisa con una CP_3
ripartizione del 66,6% in favore della e del restante 33,3% a beneficio di essi stessi quali figli CP_3
del de cuius mentre, l'immobile di Villa Literno, è stato assegnato per il 66,6% a loro e per il 33,3%
alla Successivamente, con il decesso di quest'ultima ha designato quale sua erede CP_3 CP_3
universale sua assistente personale;
quest'ultima è quindi subentrata nella Controparte_1
comunione dei beni immobiliari con i oltre ad aver ereditato tutti i beni mobili della defunta, CP_2
inclusi rilevanti depositi bancari intestati al defunto marito. Gli attori hanno lamentato che attualmente,
la detiene l'immobile in comunione sito in Formia, località Santo Janni, senza aver mai CP_1
richiesto il loro consenso formale e senza corrispondere loro alcuna somma a titolo di indennità di occupazione e che la stessa si oppone alla divisione dei beni immobiliari e risulta CP_1
inadempiente nei confronti dell'amministrazione condominiale dell'immobile in Villa Literno. Tale
situazione ha determinato l'avvio di azioni da parte dell'amministratore per il recupero delle spese condominiali, con conseguenti ripercussioni anche a loro carico che ne rispondono in via solidale. Sul
fondamento di tali presupposti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito,
respinta ogni contraria istanza, sciogliere giudizialmente la comunione dei beni immobiliari
intercorrente tra i Sigg. e e la sig.ra mediante ripartizione tra i Pt_1 Parte_2 CP_1
coeredi del compendio immobiliare, con eventuale conguaglio economico, ovvero vendita dello stesso.
In alternativa, si richiede la divisione degli immobili soggetti a comunione su progetto di apposito
pagina 2 di 7 architetto in seguito ad un'eventuale Consulenza Tecnica d'Ufficio disposta dall'Ill.mo giudice
incaricato. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
Si è costituita la quale ha così concluso: “…Voglia l'ill.mo Giudice del Tribunale Controparte_1
adito contrariis reiectis, per tutto quanto sopra esposto qui da ritenersi integralmente trascritto, per
quanto dedotto, eccepito e rappresentato in premessa, accogliere le seguenti domande: -
Accertare/dichiarare l'inesistenza/nullità dell'atto di citazione con ogni conseguenza di legge;
-
Accertare/dichiarare che relativamente agli immobili per cui è richiesta la divisione giudiziale, ovvero
l'immobile sito in Formia alla Via Degli Orti e quello sito in Villa Literno Rione Ferrovia, la sig.ra
è proprietaria di una quota ideale complessiva del 66,6% periodico, vale a dire del Controparte_1
2/3, di ciascun immobile;
- Procedersi alla divisione degli immobili per cui è causa con espressa
attribuzione esclusiva della proprietà dell'immobile sito in Via degli Orti in Formia alla sig.ra CP_1
- Accertato/dichiarato che la sig.ra è creditrice degli attori della somma
[...] Controparte_1
di € 25.000,00, o di quella maggiore o minore, oltre interessi, che sarà ritenuta di Giustizia dal
Giudice adito, condannare gli attori a corrispondere tale somma in favore della convenuta e/o porla in
compensazione con quanto la stessa dovesse corrispondere in conguaglio per Controparte_1
l'attribuzione esclusiva dell'immobile di Via degli Orti in Formia. - Con vittoria di compensi, spese ed
onorari di lite”.
Instauratosi il contraddittorio il Giudice ha concesso i termini per il deposito delle memorie 183 cpc all'esito del quale ha ritenuto la causa matura per la decisione sollevando una questione rilevabile di ufficio ex art. 101 comma 2 cpc, ossia il mancato deposito della relazione notarile.
All'udienza virtuale del 6 novembre 2024 le parti hanno precisato le conclusioni.
Per questo Giudice le domande proposte dalle parti sono improcedibili.
Preliminarmente non è fondata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione formulata dalla convenuta: il convenuto che intende eccepire la nullità della citazione non deve svolgere difese di merito, pena la pagina 3 di 7 sanatoria dei vizi della citazione (Cass., sez. 3, ordinanza 27 aprile 2017, n. 10400), come ha fatto nella specie la CP_1
Nel merito in un giudizio di divisione, ai fini della dimostrazione della titolarità del diritto di proprietà,
è indispensabile fornire, oltre ai titoli di provenienza dei beni in favore delle parti, un'idonea certificazione notarile attestante le trascrizioni a favore e contro relative agli immobili oggetto della richiesta divisione, a partire dalla data dell'acquisto fino a quella della notificazione dell'atto di citazione. Infatti, solo attraverso tale documentazione è possibile accertare se i beni in questione siano ancora nella titolarità delle parti al momento dell'introduzione del giudizio di scioglimento della comunione. Inoltre, la rituale produzione, nei termini perentori di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. dei certificati storici catastali e, soprattutto, relazione notarile sostitutiva, è indispensabile per verificare la sussistenza delle condizioni dell'azione di divisione, nonché l'esistenza o meno di altri eventuali litisconsorti necessari ex artt. 1113 c.c. e 784 c.p.c. In tal senso si pone la consolidata giurisprudenza di merito secondo la quale la documentazione che deve necessariamente depositarsi al fine di consentire la verifica della qualità di comunista in capo a chi formula la domanda nonché dell'integrità del contraddittorio con riguardo a tutti i possibili litisconsorti necessari. La documentazione richiesta è la medesima che occorre al creditore procedente (oltre al titolo esecutivo) per sottoporre ad esecuzione forzata immobiliare i beni del debitore alla stregua di quanto previsto dall'art. 567 c.p.c., ossia l'estratto del catasto, nonché un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari;
documentazione, quella indicata, per l'appunto necessaria a verificare che le parti stiano dividendo beni effettivamente ed oggettivamente propri (e non semplicemente beni tra le parti incontestatamente propri) e che non vi siano altri soggetti titolari della qualità di litisconsorti necessari
(cfr. App. Roma, 1.6.2011, n. 2480 nonché Trib. Roma 14121/2008, 14618/2008, 16584/2008,
19371/2008, 2075/2009, 2746/2009, 11745/2009, 12063/2009, 14022/2009, 15743/2009, 24123/2009,
25823/2009, 2924/2010, 5387/2010, 12065/2010, 2399/2011). La documentazione necessaria alla esatta individuazione e proprietà del bene ed all'accertamento della eventuale esistenza di iscrizioni e/o pagina 4 di 7 trascrizioni pregiudizievoli, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 1113 c.c., acquista particolare rilevanza, altresì, per l'individuazione delle modalità esecutive della divisione e, segnatamente, per l'accertamento sulla eventuale commerciabilità dei beni.
Ciò posto, deve, altresì, rilevarsi che la produzione in giudizio dei titoli di provenienza dei beni in favore del de cuius, nonché della relazione notarile ventennale, deve avvenire necessariamente entro i termini perentori di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., con la conseguenza che una volta spirati e,
dunque, venutasi a determinare la preclusione processuale di cui alla citata norma - che non a caso qualifica tali termini come perentori - non è più ammessa alcuna produzione documentale. Le norme che prevedono preclusioni assertive ed istruttorie nel processo civile sono preordinate a tutelare interessi generali e la loro violazione è sempre rilevabile d'ufficio (Cass., n. 16800/2018, .n.
25158/2020).
Non può essere condivisa la recente pronuncia della Suprema Corte n. 10067 del 28.5.2020, ad avviso della quale la predetta documentazione non sarebbe richiesta a pena di improcedibilità, in quanto tale arresto non prende debitamente in esame la posizione dei creditori opponenti, che, come sopra rilevato,
sono litisconsorti necessari nel giudizio di divisione per espressa previsione dell'art. 784 c.p.c., e non già soggetti che i condividenti avrebbero il mero interesse a convenire in giudizio per rendere opponibile la divisione nei loro confronti. Né appare persuasivo quanto recentemente osservato dalla
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 21938 del 2021, secondo cui la produzione della predetta documentazione sarebbe soltanto opportuna, ma non necessaria ai fini della procedibilità della domanda. In realtà, con riguardo al corredo motivazionale posto a fondamento della predetta decisione,
deve osservarsi che l'opposizione di terzo, ossia lo strumento dato ai litisconsorti pretermessi,
costituisce una reazione a una patologia della sentenza;
il giudice è invero tenuto a evitare, nei limiti delle previsioni del codice di rito, che si formi una sentenza nulla. Del resto, milita in tal senso un ulteriore argomento di carattere sistematico: rimettere alla fase esecutiva o a quella dell'opposizione di terzo la scoperta di una parte che avrebbe dovuto necessariamente partecipare al giudizio di divisione -
pagina 5 di 7 inevitabilmente dopo numerosi anni - comporta un pregiudizio per le preziose risorse della giustizia.
Ciò, giova ribadirlo, a fronte di un onere che per le parti è di agevole adempimento. Né la questione, ad avviso di questo giudicante, può essere risolta con il richiamo al principio di non contestazione. Si
tratta, a ben vedere, di due aspetti distinti. Un conto è la possibile “relevatio ab onere probandi”
relativamente ai fatti - ossia agli accadimenti empirici enunciati in domanda - di cui possa beneficiare una parte per la non (specifica) contestazione dell'altra, e purché quei fatti ricadano nella sfera di conoscenza di quest'ultima. Diversa è la necessità di verificare d'ufficio se, al di là dell'attenuazione dell'onere probatorio relativamente ai fatti sussumibili nella fattispecie, sia vero che il processo si stia svolgendo tra le giuste parti;
ciò che coinvolge necessariamente valutazioni su elementi giuridici non coperti dal principio di non contestazione, che opera sul piano degli enunciati di fatto.
Nel caso di specie, non vi è neanche documentazione certa sui titoli di provenienza dei beni immobili:
la dichiarazione di successione e le visure catastali non sono documenti idonei a provare la titolarità
degli immobili in capo al de cuius: invero, non è sufficiente la produzione delle dichiarazioni di successione, che hanno rilevanza solo a fini fiscali ma che non provano la proprietà dei beni (Cass. n.
14395/2004) né dalle stesse è possibile desumere l'assenza di successivi atti di alienazione o la presenza di trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli compiute nel frattempo. Lo stesso dicasi con riferimento alle visure catastali prodotte, le quali non costituiscono elementi decisivi per l'accertamento del diritto di proprietà. l'intestazione catastale di un immobile, compiuta dall'autorità amministrativa nell'ambito di accertamenti di carattere fiscale per individuare il titolare della proprietà, non comporta la dimostrazione che l'intestatario, o gli intestatari, abbiano effettivamente esercitato su di esso quel potere di fatto che, unitamente all'indispensabile elemento intenzionale, è idoneo a produrre l'acquisto della proprietà per il decorso del tempo ed il concorso di tutte le altre condizioni a tal fine richieste dalla legge” (Cass. n. 27296/2013).
Peraltro, la carenza documentale investe anche la dichiarazione in ordine ai titoli edilizi dell'immobile,
condizione dell'azione di scioglimento della comunione, tenuto conto che l'assenza di tale pagina 6 di 7 documentazione e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio: gli atti di scioglimento della comunione (sia ordinaria che ereditaria) sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dall'art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001
(già art. 17 della legge n. 47 del 1985) e dall'art. 40, comma 2, della l. n. 47 del 1985, ove da essi non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ovvero ai quali non sia unita dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera è stata iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967 ( Cass. SS.UU. n.
25021/2019 ). L'attore, venendo in rilievo una condizione dell'azione, era tenuto a fornire la documentazione prevista ed a dimostrare la sussistenza della detta condizione a prescindere da qualsiasi avvertimento o sollecitazione del giudicante.
Alla luce delle considerazioni svolte la domanda di divisione proposta dalle parti deve dichiararsi improcedibile e sono conseguentemente da dichiararsi assorbite le loro ulteriori domande subordinate alla pronuncia sulla divisione.
L'esito del giudizio che ha visto la soccombenza reciproca e le ragioni della decisione in rapporto alle difese svolte giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
-definitivamente pronunciando
DICHIARA
l'improcedibilità delle domande dispiegate da e Pt_1 Parte_2
DICHIARA
l'improcedibilità delle domande dispiegate da . Controparte_1
Dichiara la compensazione delle spese.
Cassino, 17 febbraio 2025
Il Giudice Unico
Dott. Federico Eramo
pagina 7 di 7
TRIBUNALE DI CASSINO
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. n. 857/2022 rg promosso da:
c. f. e c.f. entrambi Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. Filippo Gargallo di Castel Lentini ed elettivamente domiciliati in Roma
alla Via Oriolo Romano n. 69 presso lo studio di quest'ultimo……………………..……………...Attori
contro c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Masiello con Controparte_1 C.F._3
domicilio digitale eletto al seguente indirizzo pec: Convenuta Email_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati per l'udienza virtuale del 6 novembre 2024,
che qui s'intendono integralmente richiamato e trascritto
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 22 febbraio 2022, gli attori hanno evocato in giudizio innanzi all'intestato Tribunale e hanno esposto di essere gli unici discendenti del sig. Controparte_1
nati all'interno del matrimonio con la loro genitrice, e che a seguito del decesso di CP_2
quest'ultima, ha contratto un secondo matrimonio con dal quale non CP_2 Controparte_3
sono nati figli. Gli attori hanno riferito che durante il vincolo matrimoniale con la i coniugi CP_3
pagina 1 di 7 hanno acquistato in regime di comproprietà, con una quota del 50% ciascuno, un immobile situato in
Formia (LT), località Santo Janni, in Via degli Orti n. 18 e prima di tale matrimonio, il de cuius aveva già acquistato un ulteriore immobile ubicato in Villa Literno (CE), in Via Cimarosa n. 5.
Gli attori hanno altresì riferito che alla sua morte, non ha lasciato disposizioni CP_2
testamentarie, determinando così l'applicazione delle norme sulla successione legittima e di conseguenza, il suo patrimonio è stato ripartito tra gli eredi, ovvero i figli e e Pt_1 Parte_2
la In particolare, la quota del 50% dell'immobile sito in Formia è stata suddivisa con una CP_3
ripartizione del 66,6% in favore della e del restante 33,3% a beneficio di essi stessi quali figli CP_3
del de cuius mentre, l'immobile di Villa Literno, è stato assegnato per il 66,6% a loro e per il 33,3%
alla Successivamente, con il decesso di quest'ultima ha designato quale sua erede CP_3 CP_3
universale sua assistente personale;
quest'ultima è quindi subentrata nella Controparte_1
comunione dei beni immobiliari con i oltre ad aver ereditato tutti i beni mobili della defunta, CP_2
inclusi rilevanti depositi bancari intestati al defunto marito. Gli attori hanno lamentato che attualmente,
la detiene l'immobile in comunione sito in Formia, località Santo Janni, senza aver mai CP_1
richiesto il loro consenso formale e senza corrispondere loro alcuna somma a titolo di indennità di occupazione e che la stessa si oppone alla divisione dei beni immobiliari e risulta CP_1
inadempiente nei confronti dell'amministrazione condominiale dell'immobile in Villa Literno. Tale
situazione ha determinato l'avvio di azioni da parte dell'amministratore per il recupero delle spese condominiali, con conseguenti ripercussioni anche a loro carico che ne rispondono in via solidale. Sul
fondamento di tali presupposti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito,
respinta ogni contraria istanza, sciogliere giudizialmente la comunione dei beni immobiliari
intercorrente tra i Sigg. e e la sig.ra mediante ripartizione tra i Pt_1 Parte_2 CP_1
coeredi del compendio immobiliare, con eventuale conguaglio economico, ovvero vendita dello stesso.
In alternativa, si richiede la divisione degli immobili soggetti a comunione su progetto di apposito
pagina 2 di 7 architetto in seguito ad un'eventuale Consulenza Tecnica d'Ufficio disposta dall'Ill.mo giudice
incaricato. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
Si è costituita la quale ha così concluso: “…Voglia l'ill.mo Giudice del Tribunale Controparte_1
adito contrariis reiectis, per tutto quanto sopra esposto qui da ritenersi integralmente trascritto, per
quanto dedotto, eccepito e rappresentato in premessa, accogliere le seguenti domande: -
Accertare/dichiarare l'inesistenza/nullità dell'atto di citazione con ogni conseguenza di legge;
-
Accertare/dichiarare che relativamente agli immobili per cui è richiesta la divisione giudiziale, ovvero
l'immobile sito in Formia alla Via Degli Orti e quello sito in Villa Literno Rione Ferrovia, la sig.ra
è proprietaria di una quota ideale complessiva del 66,6% periodico, vale a dire del Controparte_1
2/3, di ciascun immobile;
- Procedersi alla divisione degli immobili per cui è causa con espressa
attribuzione esclusiva della proprietà dell'immobile sito in Via degli Orti in Formia alla sig.ra CP_1
- Accertato/dichiarato che la sig.ra è creditrice degli attori della somma
[...] Controparte_1
di € 25.000,00, o di quella maggiore o minore, oltre interessi, che sarà ritenuta di Giustizia dal
Giudice adito, condannare gli attori a corrispondere tale somma in favore della convenuta e/o porla in
compensazione con quanto la stessa dovesse corrispondere in conguaglio per Controparte_1
l'attribuzione esclusiva dell'immobile di Via degli Orti in Formia. - Con vittoria di compensi, spese ed
onorari di lite”.
Instauratosi il contraddittorio il Giudice ha concesso i termini per il deposito delle memorie 183 cpc all'esito del quale ha ritenuto la causa matura per la decisione sollevando una questione rilevabile di ufficio ex art. 101 comma 2 cpc, ossia il mancato deposito della relazione notarile.
All'udienza virtuale del 6 novembre 2024 le parti hanno precisato le conclusioni.
Per questo Giudice le domande proposte dalle parti sono improcedibili.
Preliminarmente non è fondata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione formulata dalla convenuta: il convenuto che intende eccepire la nullità della citazione non deve svolgere difese di merito, pena la pagina 3 di 7 sanatoria dei vizi della citazione (Cass., sez. 3, ordinanza 27 aprile 2017, n. 10400), come ha fatto nella specie la CP_1
Nel merito in un giudizio di divisione, ai fini della dimostrazione della titolarità del diritto di proprietà,
è indispensabile fornire, oltre ai titoli di provenienza dei beni in favore delle parti, un'idonea certificazione notarile attestante le trascrizioni a favore e contro relative agli immobili oggetto della richiesta divisione, a partire dalla data dell'acquisto fino a quella della notificazione dell'atto di citazione. Infatti, solo attraverso tale documentazione è possibile accertare se i beni in questione siano ancora nella titolarità delle parti al momento dell'introduzione del giudizio di scioglimento della comunione. Inoltre, la rituale produzione, nei termini perentori di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. dei certificati storici catastali e, soprattutto, relazione notarile sostitutiva, è indispensabile per verificare la sussistenza delle condizioni dell'azione di divisione, nonché l'esistenza o meno di altri eventuali litisconsorti necessari ex artt. 1113 c.c. e 784 c.p.c. In tal senso si pone la consolidata giurisprudenza di merito secondo la quale la documentazione che deve necessariamente depositarsi al fine di consentire la verifica della qualità di comunista in capo a chi formula la domanda nonché dell'integrità del contraddittorio con riguardo a tutti i possibili litisconsorti necessari. La documentazione richiesta è la medesima che occorre al creditore procedente (oltre al titolo esecutivo) per sottoporre ad esecuzione forzata immobiliare i beni del debitore alla stregua di quanto previsto dall'art. 567 c.p.c., ossia l'estratto del catasto, nonché un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari;
documentazione, quella indicata, per l'appunto necessaria a verificare che le parti stiano dividendo beni effettivamente ed oggettivamente propri (e non semplicemente beni tra le parti incontestatamente propri) e che non vi siano altri soggetti titolari della qualità di litisconsorti necessari
(cfr. App. Roma, 1.6.2011, n. 2480 nonché Trib. Roma 14121/2008, 14618/2008, 16584/2008,
19371/2008, 2075/2009, 2746/2009, 11745/2009, 12063/2009, 14022/2009, 15743/2009, 24123/2009,
25823/2009, 2924/2010, 5387/2010, 12065/2010, 2399/2011). La documentazione necessaria alla esatta individuazione e proprietà del bene ed all'accertamento della eventuale esistenza di iscrizioni e/o pagina 4 di 7 trascrizioni pregiudizievoli, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 1113 c.c., acquista particolare rilevanza, altresì, per l'individuazione delle modalità esecutive della divisione e, segnatamente, per l'accertamento sulla eventuale commerciabilità dei beni.
Ciò posto, deve, altresì, rilevarsi che la produzione in giudizio dei titoli di provenienza dei beni in favore del de cuius, nonché della relazione notarile ventennale, deve avvenire necessariamente entro i termini perentori di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., con la conseguenza che una volta spirati e,
dunque, venutasi a determinare la preclusione processuale di cui alla citata norma - che non a caso qualifica tali termini come perentori - non è più ammessa alcuna produzione documentale. Le norme che prevedono preclusioni assertive ed istruttorie nel processo civile sono preordinate a tutelare interessi generali e la loro violazione è sempre rilevabile d'ufficio (Cass., n. 16800/2018, .n.
25158/2020).
Non può essere condivisa la recente pronuncia della Suprema Corte n. 10067 del 28.5.2020, ad avviso della quale la predetta documentazione non sarebbe richiesta a pena di improcedibilità, in quanto tale arresto non prende debitamente in esame la posizione dei creditori opponenti, che, come sopra rilevato,
sono litisconsorti necessari nel giudizio di divisione per espressa previsione dell'art. 784 c.p.c., e non già soggetti che i condividenti avrebbero il mero interesse a convenire in giudizio per rendere opponibile la divisione nei loro confronti. Né appare persuasivo quanto recentemente osservato dalla
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 21938 del 2021, secondo cui la produzione della predetta documentazione sarebbe soltanto opportuna, ma non necessaria ai fini della procedibilità della domanda. In realtà, con riguardo al corredo motivazionale posto a fondamento della predetta decisione,
deve osservarsi che l'opposizione di terzo, ossia lo strumento dato ai litisconsorti pretermessi,
costituisce una reazione a una patologia della sentenza;
il giudice è invero tenuto a evitare, nei limiti delle previsioni del codice di rito, che si formi una sentenza nulla. Del resto, milita in tal senso un ulteriore argomento di carattere sistematico: rimettere alla fase esecutiva o a quella dell'opposizione di terzo la scoperta di una parte che avrebbe dovuto necessariamente partecipare al giudizio di divisione -
pagina 5 di 7 inevitabilmente dopo numerosi anni - comporta un pregiudizio per le preziose risorse della giustizia.
Ciò, giova ribadirlo, a fronte di un onere che per le parti è di agevole adempimento. Né la questione, ad avviso di questo giudicante, può essere risolta con il richiamo al principio di non contestazione. Si
tratta, a ben vedere, di due aspetti distinti. Un conto è la possibile “relevatio ab onere probandi”
relativamente ai fatti - ossia agli accadimenti empirici enunciati in domanda - di cui possa beneficiare una parte per la non (specifica) contestazione dell'altra, e purché quei fatti ricadano nella sfera di conoscenza di quest'ultima. Diversa è la necessità di verificare d'ufficio se, al di là dell'attenuazione dell'onere probatorio relativamente ai fatti sussumibili nella fattispecie, sia vero che il processo si stia svolgendo tra le giuste parti;
ciò che coinvolge necessariamente valutazioni su elementi giuridici non coperti dal principio di non contestazione, che opera sul piano degli enunciati di fatto.
Nel caso di specie, non vi è neanche documentazione certa sui titoli di provenienza dei beni immobili:
la dichiarazione di successione e le visure catastali non sono documenti idonei a provare la titolarità
degli immobili in capo al de cuius: invero, non è sufficiente la produzione delle dichiarazioni di successione, che hanno rilevanza solo a fini fiscali ma che non provano la proprietà dei beni (Cass. n.
14395/2004) né dalle stesse è possibile desumere l'assenza di successivi atti di alienazione o la presenza di trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli compiute nel frattempo. Lo stesso dicasi con riferimento alle visure catastali prodotte, le quali non costituiscono elementi decisivi per l'accertamento del diritto di proprietà. l'intestazione catastale di un immobile, compiuta dall'autorità amministrativa nell'ambito di accertamenti di carattere fiscale per individuare il titolare della proprietà, non comporta la dimostrazione che l'intestatario, o gli intestatari, abbiano effettivamente esercitato su di esso quel potere di fatto che, unitamente all'indispensabile elemento intenzionale, è idoneo a produrre l'acquisto della proprietà per il decorso del tempo ed il concorso di tutte le altre condizioni a tal fine richieste dalla legge” (Cass. n. 27296/2013).
Peraltro, la carenza documentale investe anche la dichiarazione in ordine ai titoli edilizi dell'immobile,
condizione dell'azione di scioglimento della comunione, tenuto conto che l'assenza di tale pagina 6 di 7 documentazione e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio: gli atti di scioglimento della comunione (sia ordinaria che ereditaria) sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dall'art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001
(già art. 17 della legge n. 47 del 1985) e dall'art. 40, comma 2, della l. n. 47 del 1985, ove da essi non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ovvero ai quali non sia unita dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera è stata iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967 ( Cass. SS.UU. n.
25021/2019 ). L'attore, venendo in rilievo una condizione dell'azione, era tenuto a fornire la documentazione prevista ed a dimostrare la sussistenza della detta condizione a prescindere da qualsiasi avvertimento o sollecitazione del giudicante.
Alla luce delle considerazioni svolte la domanda di divisione proposta dalle parti deve dichiararsi improcedibile e sono conseguentemente da dichiararsi assorbite le loro ulteriori domande subordinate alla pronuncia sulla divisione.
L'esito del giudizio che ha visto la soccombenza reciproca e le ragioni della decisione in rapporto alle difese svolte giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
-definitivamente pronunciando
DICHIARA
l'improcedibilità delle domande dispiegate da e Pt_1 Parte_2
DICHIARA
l'improcedibilità delle domande dispiegate da . Controparte_1
Dichiara la compensazione delle spese.
Cassino, 17 febbraio 2025
Il Giudice Unico
Dott. Federico Eramo
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