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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 27/09/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 3679/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Paola Belvedere Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 3679/2025 promossa da:
nato a [...] il giorno 1 gennaio 1971, rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Antonella Pasquarella del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore;
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Arianna Imbriani Parte_2 del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte conclusive, hanno chiesto accogliersi la domanda di divorzio formulata in ricorso.
Il Pubblico Ministero ha espresso ritualmente parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 19 maggio 2025 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Monchio delle Corti (PR), il 21 ottobre 2000, che dalla loro unione è nata la Per_ figlia , divenuta maggiorenne ed autosufficiente sotto il profilo economico, che la loro separazione era stata oggetto di decreto d'omologa emesso da questo Tribunale in data 21 febbraio 2022 e che, da tale decisione in poi, non aveva avuto luogo alcuna riconciliazione matrimoniale.
In ragione di siffatte premesse, chiedevano dunque dichiararsi lo scioglimento del suddetto matrimonio alle condizioni concordate riportate nel medesimo atto introduttivo (essenzialmente afferenti ad interessi patrimoniali, nonché a questioni a questi accessorie).
Espresso ritualmente parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, gli stessi ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno concluso chiedendo l'accoglimento della domanda formulata in ricorso. pagina 1 di 2 La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e va accolta.
Sussistono anzitutto i presupposti di fatto di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto.
Per quanto univocamente risultante dalle comuni allegazioni, poi, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti, riguardanti diritti disponibili degli interessati, non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Parte_1 Parte_2
Monchio delle Corti (PR) il 21 ottobre 2000, iscritto al Numero 1, Parte 1, anno 2020 del Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Monchio delle Corti (PR), prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti come riportate nel ricorso datato 23 aprile 2025 e depositato il 19 maggio 2025.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma il 26 settembre 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Paola Belvedere Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 3679/2025 promossa da:
nato a [...] il giorno 1 gennaio 1971, rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Antonella Pasquarella del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore;
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Arianna Imbriani Parte_2 del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte conclusive, hanno chiesto accogliersi la domanda di divorzio formulata in ricorso.
Il Pubblico Ministero ha espresso ritualmente parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 19 maggio 2025 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Monchio delle Corti (PR), il 21 ottobre 2000, che dalla loro unione è nata la Per_ figlia , divenuta maggiorenne ed autosufficiente sotto il profilo economico, che la loro separazione era stata oggetto di decreto d'omologa emesso da questo Tribunale in data 21 febbraio 2022 e che, da tale decisione in poi, non aveva avuto luogo alcuna riconciliazione matrimoniale.
In ragione di siffatte premesse, chiedevano dunque dichiararsi lo scioglimento del suddetto matrimonio alle condizioni concordate riportate nel medesimo atto introduttivo (essenzialmente afferenti ad interessi patrimoniali, nonché a questioni a questi accessorie).
Espresso ritualmente parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, gli stessi ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno concluso chiedendo l'accoglimento della domanda formulata in ricorso. pagina 1 di 2 La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e va accolta.
Sussistono anzitutto i presupposti di fatto di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto.
Per quanto univocamente risultante dalle comuni allegazioni, poi, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti, riguardanti diritti disponibili degli interessati, non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Parte_1 Parte_2
Monchio delle Corti (PR) il 21 ottobre 2000, iscritto al Numero 1, Parte 1, anno 2020 del Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Monchio delle Corti (PR), prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti come riportate nel ricorso datato 23 aprile 2025 e depositato il 19 maggio 2025.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma il 26 settembre 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
pagina 2 di 2