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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 15/12/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
dott. Maria Donata Garambone Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
nella camera di consiglio del 30/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 252/2025 promossa da
, c.f. , residente a [...], piazza San Parte_1 C.F._1
Giovanni 16, con il patrocinio dell'avv. Nicoletta Verardo;
parte attrice
nei confronti di
, c.f. , residente a [...], strada Antica per Biella 2, CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Roberta Mania;
parte convenuta
atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto:
scioglimento / cessazione degli effetti civili del matrimonio regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni:
per la madre: divorzio, affidamento super esclusivo, collocamento mamma, visite come da separazione con possibilità di ampliamento tramite l'intervento dei SS, mantenimento € 400,00 +
50% spese straordinarie, spese vinte.
per il padre: divorzio, affidamento, collocamento e visite come da separazione, con possibilità di ampliamento tramite l'intervento dei SS, mantenimento come da separazione.
per i seguenti MOTIVI
FATTO
FI e hanno contratto matrimonio civile in Ponderano il 14 Parte_1 CP_1 novembre 2012, atto iscritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del
Comune di Biella, numero 66, parte II, serie C, anno 2012. Dall'unione è nato a [...] il [...] il figlio . Fra le parti è intervenuta separazione giudiziale con sentenza Per_1 del Tribunale di Biella numero 5/2023 pronunciata il 28 dicembre 2022 e irrevocabile dal 24 luglio
2023.
Detta sentenza affidava in via esclusiva alla madre, con collocamento presso la madre e con Per_1 facoltà di incontrare il padre tre domeniche al mese dalle 10.00 alle 16.00 e tutti i mercoledì dall'uscita da scuola alle 20.00, disponeva la prosecuzione della presa in carico del nucleo da parte dei Servizi
Sociali e del minore da parte della Neuropsichiatria Infantile e poneva a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio versando alla madre € 220,00 mensili rivalutabili (oggi rivalutati in € 246,00) e sostenendo la metà delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale.
il 14 marzo 2025 ha depositato ricorso per la pronuncia di divorzio. Parte_1
il 9 giugno 2025 si è costituito nel procedimento. All'udienza del 9 luglio 2025 le CP_1 parti chiedevano un breve rinvio per il deposito di note congiunte. All'udienza del 25 luglio 2025 le parti chiedevano un altro rinvio per il deposito di note congiunte. All'udienza del 18 settembre 2025 le parti comunicavano di non essere pervenute ad un accordo in quanto medio tempore il minore aveva iniziato a rifiutare di incontrare il padre.
Con ordinanza del 2 ottobre 2025 il collegio invitava i Servizi Sociali ad approfondire i motivi della perdurante conflittualità genitoriale e del rifiuto del minore di incontrare il padre. L'11 novembre
2025 i Servizi Sociali depositavano una relazione. All'udienza del 13 novembre 2025 la giudice sentiva le parti e invitava il dott. a riferire in merito al percorso terapeutico del Controparte_2 minore. All'udienza del 27 novembre 2025 la giudice sentiva nuovamente le parti e sentiva il dott.
; le parti rassegnavano le proprie conclusioni con rinuncia ai termini per memorie. Controparte_2
DIRITTO
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, numero 2, lett. b), l. 898/1970 il divorzio può essere concesso quando
“è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero
è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.” Nel presente caso, le parti si sono separate il 28 dicembre 2022 e non si sono mai riconciliate. Sussistono pertanto i presupposti per accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio.
Ai sensi degli artt. 337ter e quater c.c. l'affido esclusivo o c.d. super esclusivo del minore a un solo genitore può essere disposto quando l'affido condiviso contrasta con l'interesse dello stesso. Nel caso in esame, la CTU nominata nel procedimento di separazione, dott. i Persona_2
Servizi Sociali e lo psicologo e psicoterapeuta della Neuropsichiatria Infantile, dott. , Controparte_2 hanno ritenuto le competenze genitoriali materne pienamente adeguate, mentre hanno valutato quelle paterne parzialmente insufficienti.
La dott. ha osservato che il sig. prova un affetto sincero per , ma subisce forti Per_2 CP_1 Per_1 condizionamenti da parte dei propri genitori, che gli impediscono di coltivare adeguatamente la relazione col minore.
I Servizi Sociali hanno poi riferito che dopo la sentenza di separazione il sig. ha incontrato CP_1 regolarmente , dapprima in modo protetto, quindi in modo liberalizzato, senza tuttavia riuscire Per_1
a consolidare il legame con il bambino, che durante l'estate 2025 ha espresso il desiderio di non proseguire le frequentazioni.
Il dott. ha poi riferito che prova un profondo disagio a rapportarsi con il padre, sia CP_2 Per_1 perché costui gli propone attività non adeguate ai suoi interessi, sia soprattutto perché gli rivolge domande incalzanti sulle abitudini e le frequentazioni della madre e, più in generale, gli tiene discorsi inopportuni.
Ad avviso dei Servizi Sociali e della Neuropsichiatria Infantile, inoltre, il sig. avrebbe CP_1 puntualmente ignorato i suggerimenti e gli aiuti proposti per migliorare il suo rapporto con il bambino
(per es., andare a vedere una delle sue partite di calcio o coinvolgerlo in un'altra attività divertente).
Ad avviso della sig. inoltre, il sig. già condannato per atti persecutori nei suoi Parte_1 CP_1 confronti in grado d'appello e in via definitiva, avrebbe ripreso a seguirla, a spiarla e a molestarla, nonché a infastidire il bambino;
per tali fatti ella ha peraltro ritenuto di presentare denuncia ai carabinieri.
Nel corso del presente procedimento, infine, il sig. ha richiesto di approfondire i motivi del CP_1 rifiuto di di incontrarlo e di poter riprendere appena possibile il calendario di frequentazioni;
Per_1 all'ultima udienza, tuttavia, dopo il confronto con il dott. , ha dichiarato di rinunciare a tali CP_2 richieste, ma di essere comunque disponibile a incontrare il figlio quando questi si sentirà pronto (“In questo momento non vorrei più litigare, manterrò mio figlio e poi se vorrà mi chiamerà lui. Io sono disponibile a firmare e pagare, poi il minore saprà che io c'ero. Non sono più interessato a fare un percorso di ripresa degli incontri, perché tanto so che non si risolverà mai niente.”).
Alla luce delle evidenze raccolte nel corso del procedimento e delle dichiarazioni rese dal sig. CP_1 in udienza, il Tribunale osserva che il padre nutre un sincero affetto per;
al momento, tuttavia, Per_1 egli non è in grado di relazionarsi adeguatamente al minore e di far parte della sua quotidianità, fatta eccezione per l'aspetto (comunque fondamentale) del mantenimento economico. Per tali ragioni, si ritiene inevitabile, allo stato, disporre l'affido super esclusivo del minore alla madre, con collocamento presso quest'ultima e con possibilità del padre di riprendere ad incontrare il minore su sua iniziativa, previo positivo superamento di un percorso di riflessione in merito alla funzione genitoriale, previa valutazione dei desideri e dei bisogni del minore, con l'iniziale intermediazione dei Servizi Sociali e con progressivi ampliamento e liberalizzazione degli incontri.
Il Tribunale, ritenendo autentico l'amore del sig. per suo figlio, lo invita a intraprendere quanto CP_1 prima un percorso di rafforzamento delle competenze genitoriali, in modo da farsi trovare preparato quando sarà nuovamente disponibile a incontrare il padre. Per_1
In considerazione della sofferenza e della fragilità ancora manifestate da , si ritiene poi Per_1 indispensabile mantenere la presa in carico del nucleo e del minore da parte dei Servizi Sociali e della
Neuropsichiatria Infantile, i quali proseguiranno gli interventi in atto. Ai sensi dell'art. 337ter c.c. gli oneri di mantenimento del minore devono essere stabiliti in relazione alle esigenze dello stesso e alle possibilità di ciascun genitore.
Nel caso in esame, entrambe le parti percepiscono un reddito annuo lordo da lavoro dipendente di circa tredicimila euro;
la madre sostiene costi locatizi, mentre il padre convive con la famiglia d'origine; inoltre, fino al mese di agosto 2025 il padre teneva con sé il minore per sette pomeriggi al mese, mentre dal mese di settembre 2025 la madre sopporta interamente i costi per il mantenimento diretto del minore. Per tali motivi, si ritiene di stabilire un contributo al mantenimento del minore a carico del padre in favore della madre di € 260,00 mensili rivalutabili;
i genitori sosterranno le spese straordinarie necessarie al minore nella misura della metà come da protocollo in uso presso il tribunale;
l'assegno unico universale verrà infine assegnato come per legge nei casi di affido esclusivo a un solo genitore.
Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., tenuto conto della reciproca soccombenza, si ritiene di disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Biella, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile
RG 252 2025, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
in Ponderano il 14 novembre 2012, atto iscritto nei Registri degli atti di matrimonio
[...] presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Biella, numero 66, parte II, serie C, anno 2012;
2) Affida il minore in via esclusiva alla madre, con facoltà per quest'ultima di Per_1 adottare in via autonoma anche le decisioni di maggior interesse per il minore;
3) Mantiene il collocamento e la residenza del minore presso la madre;
4) Dispone che il padre possa nuovamente incontrare il minore, previo positivo superamento di un percorso di riflessione in merito alla funzione genitoriale, previa valutazione dei desideri e dei bisogni del minore, con l'iniziale intermediazione dei Servizi Sociali e con progressivi ampliamento e liberalizzazione degli incontri;
invita il padre a contattare i Servizi Sociali per l'attivazione del percorso indicato;
5) Dispone la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali, con mantenimento dell'intervento educativo in corso, nonché da parte della Neuropsichiatria Infantile, con mantenimento dell'intervento di sostegno psicologico in corso;
6) Dispone che il padre provveda al mantenimento del minore versando alla madre € 260,00 mensili rivalutabili per spese ordinarie e sostenendo la metà delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo tribunale;
assegno unico come per legge.
7) Compensa le spese di lite.
8) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Biella, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Biella, 10 dicembre 2025
la giudice rel. il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Emanuele Migliore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
dott. Maria Donata Garambone Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
nella camera di consiglio del 30/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 252/2025 promossa da
, c.f. , residente a [...], piazza San Parte_1 C.F._1
Giovanni 16, con il patrocinio dell'avv. Nicoletta Verardo;
parte attrice
nei confronti di
, c.f. , residente a [...], strada Antica per Biella 2, CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Roberta Mania;
parte convenuta
atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto:
scioglimento / cessazione degli effetti civili del matrimonio regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni:
per la madre: divorzio, affidamento super esclusivo, collocamento mamma, visite come da separazione con possibilità di ampliamento tramite l'intervento dei SS, mantenimento € 400,00 +
50% spese straordinarie, spese vinte.
per il padre: divorzio, affidamento, collocamento e visite come da separazione, con possibilità di ampliamento tramite l'intervento dei SS, mantenimento come da separazione.
per i seguenti MOTIVI
FATTO
FI e hanno contratto matrimonio civile in Ponderano il 14 Parte_1 CP_1 novembre 2012, atto iscritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del
Comune di Biella, numero 66, parte II, serie C, anno 2012. Dall'unione è nato a [...] il [...] il figlio . Fra le parti è intervenuta separazione giudiziale con sentenza Per_1 del Tribunale di Biella numero 5/2023 pronunciata il 28 dicembre 2022 e irrevocabile dal 24 luglio
2023.
Detta sentenza affidava in via esclusiva alla madre, con collocamento presso la madre e con Per_1 facoltà di incontrare il padre tre domeniche al mese dalle 10.00 alle 16.00 e tutti i mercoledì dall'uscita da scuola alle 20.00, disponeva la prosecuzione della presa in carico del nucleo da parte dei Servizi
Sociali e del minore da parte della Neuropsichiatria Infantile e poneva a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio versando alla madre € 220,00 mensili rivalutabili (oggi rivalutati in € 246,00) e sostenendo la metà delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale.
il 14 marzo 2025 ha depositato ricorso per la pronuncia di divorzio. Parte_1
il 9 giugno 2025 si è costituito nel procedimento. All'udienza del 9 luglio 2025 le CP_1 parti chiedevano un breve rinvio per il deposito di note congiunte. All'udienza del 25 luglio 2025 le parti chiedevano un altro rinvio per il deposito di note congiunte. All'udienza del 18 settembre 2025 le parti comunicavano di non essere pervenute ad un accordo in quanto medio tempore il minore aveva iniziato a rifiutare di incontrare il padre.
Con ordinanza del 2 ottobre 2025 il collegio invitava i Servizi Sociali ad approfondire i motivi della perdurante conflittualità genitoriale e del rifiuto del minore di incontrare il padre. L'11 novembre
2025 i Servizi Sociali depositavano una relazione. All'udienza del 13 novembre 2025 la giudice sentiva le parti e invitava il dott. a riferire in merito al percorso terapeutico del Controparte_2 minore. All'udienza del 27 novembre 2025 la giudice sentiva nuovamente le parti e sentiva il dott.
; le parti rassegnavano le proprie conclusioni con rinuncia ai termini per memorie. Controparte_2
DIRITTO
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, numero 2, lett. b), l. 898/1970 il divorzio può essere concesso quando
“è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero
è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.” Nel presente caso, le parti si sono separate il 28 dicembre 2022 e non si sono mai riconciliate. Sussistono pertanto i presupposti per accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio.
Ai sensi degli artt. 337ter e quater c.c. l'affido esclusivo o c.d. super esclusivo del minore a un solo genitore può essere disposto quando l'affido condiviso contrasta con l'interesse dello stesso. Nel caso in esame, la CTU nominata nel procedimento di separazione, dott. i Persona_2
Servizi Sociali e lo psicologo e psicoterapeuta della Neuropsichiatria Infantile, dott. , Controparte_2 hanno ritenuto le competenze genitoriali materne pienamente adeguate, mentre hanno valutato quelle paterne parzialmente insufficienti.
La dott. ha osservato che il sig. prova un affetto sincero per , ma subisce forti Per_2 CP_1 Per_1 condizionamenti da parte dei propri genitori, che gli impediscono di coltivare adeguatamente la relazione col minore.
I Servizi Sociali hanno poi riferito che dopo la sentenza di separazione il sig. ha incontrato CP_1 regolarmente , dapprima in modo protetto, quindi in modo liberalizzato, senza tuttavia riuscire Per_1
a consolidare il legame con il bambino, che durante l'estate 2025 ha espresso il desiderio di non proseguire le frequentazioni.
Il dott. ha poi riferito che prova un profondo disagio a rapportarsi con il padre, sia CP_2 Per_1 perché costui gli propone attività non adeguate ai suoi interessi, sia soprattutto perché gli rivolge domande incalzanti sulle abitudini e le frequentazioni della madre e, più in generale, gli tiene discorsi inopportuni.
Ad avviso dei Servizi Sociali e della Neuropsichiatria Infantile, inoltre, il sig. avrebbe CP_1 puntualmente ignorato i suggerimenti e gli aiuti proposti per migliorare il suo rapporto con il bambino
(per es., andare a vedere una delle sue partite di calcio o coinvolgerlo in un'altra attività divertente).
Ad avviso della sig. inoltre, il sig. già condannato per atti persecutori nei suoi Parte_1 CP_1 confronti in grado d'appello e in via definitiva, avrebbe ripreso a seguirla, a spiarla e a molestarla, nonché a infastidire il bambino;
per tali fatti ella ha peraltro ritenuto di presentare denuncia ai carabinieri.
Nel corso del presente procedimento, infine, il sig. ha richiesto di approfondire i motivi del CP_1 rifiuto di di incontrarlo e di poter riprendere appena possibile il calendario di frequentazioni;
Per_1 all'ultima udienza, tuttavia, dopo il confronto con il dott. , ha dichiarato di rinunciare a tali CP_2 richieste, ma di essere comunque disponibile a incontrare il figlio quando questi si sentirà pronto (“In questo momento non vorrei più litigare, manterrò mio figlio e poi se vorrà mi chiamerà lui. Io sono disponibile a firmare e pagare, poi il minore saprà che io c'ero. Non sono più interessato a fare un percorso di ripresa degli incontri, perché tanto so che non si risolverà mai niente.”).
Alla luce delle evidenze raccolte nel corso del procedimento e delle dichiarazioni rese dal sig. CP_1 in udienza, il Tribunale osserva che il padre nutre un sincero affetto per;
al momento, tuttavia, Per_1 egli non è in grado di relazionarsi adeguatamente al minore e di far parte della sua quotidianità, fatta eccezione per l'aspetto (comunque fondamentale) del mantenimento economico. Per tali ragioni, si ritiene inevitabile, allo stato, disporre l'affido super esclusivo del minore alla madre, con collocamento presso quest'ultima e con possibilità del padre di riprendere ad incontrare il minore su sua iniziativa, previo positivo superamento di un percorso di riflessione in merito alla funzione genitoriale, previa valutazione dei desideri e dei bisogni del minore, con l'iniziale intermediazione dei Servizi Sociali e con progressivi ampliamento e liberalizzazione degli incontri.
Il Tribunale, ritenendo autentico l'amore del sig. per suo figlio, lo invita a intraprendere quanto CP_1 prima un percorso di rafforzamento delle competenze genitoriali, in modo da farsi trovare preparato quando sarà nuovamente disponibile a incontrare il padre. Per_1
In considerazione della sofferenza e della fragilità ancora manifestate da , si ritiene poi Per_1 indispensabile mantenere la presa in carico del nucleo e del minore da parte dei Servizi Sociali e della
Neuropsichiatria Infantile, i quali proseguiranno gli interventi in atto. Ai sensi dell'art. 337ter c.c. gli oneri di mantenimento del minore devono essere stabiliti in relazione alle esigenze dello stesso e alle possibilità di ciascun genitore.
Nel caso in esame, entrambe le parti percepiscono un reddito annuo lordo da lavoro dipendente di circa tredicimila euro;
la madre sostiene costi locatizi, mentre il padre convive con la famiglia d'origine; inoltre, fino al mese di agosto 2025 il padre teneva con sé il minore per sette pomeriggi al mese, mentre dal mese di settembre 2025 la madre sopporta interamente i costi per il mantenimento diretto del minore. Per tali motivi, si ritiene di stabilire un contributo al mantenimento del minore a carico del padre in favore della madre di € 260,00 mensili rivalutabili;
i genitori sosterranno le spese straordinarie necessarie al minore nella misura della metà come da protocollo in uso presso il tribunale;
l'assegno unico universale verrà infine assegnato come per legge nei casi di affido esclusivo a un solo genitore.
Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., tenuto conto della reciproca soccombenza, si ritiene di disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Biella, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile
RG 252 2025, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
in Ponderano il 14 novembre 2012, atto iscritto nei Registri degli atti di matrimonio
[...] presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Biella, numero 66, parte II, serie C, anno 2012;
2) Affida il minore in via esclusiva alla madre, con facoltà per quest'ultima di Per_1 adottare in via autonoma anche le decisioni di maggior interesse per il minore;
3) Mantiene il collocamento e la residenza del minore presso la madre;
4) Dispone che il padre possa nuovamente incontrare il minore, previo positivo superamento di un percorso di riflessione in merito alla funzione genitoriale, previa valutazione dei desideri e dei bisogni del minore, con l'iniziale intermediazione dei Servizi Sociali e con progressivi ampliamento e liberalizzazione degli incontri;
invita il padre a contattare i Servizi Sociali per l'attivazione del percorso indicato;
5) Dispone la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali, con mantenimento dell'intervento educativo in corso, nonché da parte della Neuropsichiatria Infantile, con mantenimento dell'intervento di sostegno psicologico in corso;
6) Dispone che il padre provveda al mantenimento del minore versando alla madre € 260,00 mensili rivalutabili per spese ordinarie e sostenendo la metà delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo tribunale;
assegno unico come per legge.
7) Compensa le spese di lite.
8) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Biella, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Biella, 10 dicembre 2025
la giudice rel. il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Emanuele Migliore