TRIB
Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/01/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il giudice unico del Tribunale di Palermo dott. Michele Alajmo ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7777 / 2021 r.g.n. promossa da rappresentato e difeso dall'avv. GERMANÀ Parte_1
FRANCESCO
APPELLANTE
CONTRO
, Agente della Riscossione per la Provincia di Controparte_1
Palermo – oggi per successione Controparte_2 ope legis - rappresentato e difeso dall'avv. DI SALVO GIOVANNI
APPELLATO
n persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_3
difeso dall'avv. Giancarlo Cicala
APPELLATO
in persona del pro tempore, Controparte_4 CP_5 rappresentato e difeso dall'avv. Linda Giambanco
APPELLATO
in persona del Sindaco pro tempore Controparte_6 APPELLATO – Contumace
n persona del Sindaco pro tempore Controparte_7
APPELLATO - Contumace
Udienza di precisazione delle conclusioni:1° luglio 2024
Conclusioni: l'avv. Romano in sostituzione dell'avv. Germanà Francesco per l'appellante insiste nell'appello e ne chiede l'accoglimento.
L'avv. Di Salvo si riporta alle conclusioni precisate come da foglio separato depositato nel fascicolo telematico.
Gli avvocati Giambanco e rispettivamente per il CP_3 CP_3 CP_4
e per il precisano le conclusioni come da atti introduttivi Controparte_3
dell'appello.
Oggetto: accertamento negativo credito esattoriale.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 2475 /2020 emessa dal Giudice di Pace di Palermo dottoressa Carmela Russo il 25/11/2020 depositata il 30/11/2020 con la quale a seguito di opposizione all'esecuzione avente ad oggetto il ruolo portato nelle cartelle nn. nn. 29620130040529673000; 29620130058916076000;
29620160093435504000; 29620180019933320000 e 29620180059016768000, per un totale di complessivi euro 2.675,01 il Giudice di Pace ha rigettato la domanda ritenendo non impugnabile il ruolo per difetto di interesse. Ha proposto cinque motivi: (a) la violazione dei principi e norme procedurali in tema di impugnabilità degli atti tributari ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992;
(b) la mancata integrazione dell'onere probatorio circa la notifica dei titoli esecutivi posto dagli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c; (C) la prescrizione delle cartelle esattoriali ex art. 2948 c.c.; (D) l'insanabilità dei vizi di inesistenza per raggiungimento dello scopo dell'atto in materia di notifica degli atti processuali ex art. 156 e 160 c.p.c. effettuate da operatori privati;
(E) la violazione dei principi circa l 'obbligo di motivazione di cui all'articolo 7 della Legge n. 212/2000 e del diritto di difesa del contribuente (art. 24, Cost.).
, oggi , ha insistito nelle Controparte_1 Controparte_2
difese di primo grado, già puntualizzate in relazione alla dedotta inammissibilità dell'azione per carenza di interesse ex art. 100 c.p.c., in quanto proposta avverso un atto non impugnabile, quale l'estratto di ruolo e non avverso le cartelle di pagamento in esso indicate, regolarmente notificate. Ha evidenziato la validità della documentazione prodotta a prova della notifica delle cartelle di pagamento puntualizzando che nessuna prescrizione si era maturata essendo le cartelle di pagamento state notificate entro i termini di prescrizione. Ha chiesto pertanto respingersi l'appello con declaratoria di inammissibilità o di rigetto.
Gli Enti impositori costituitisi si sono associati alla richiesta di reiezione dell'appello, in quanto proposto avverso un atto non impugnabile, evidenziando in particolar modo la regolarità del loro operato in merito alla notifica dei verbali di contestazione. Il ha altresì Controparte_4
eccepito il difetto di legittimazione passiva in relazione ai motivi riguardanti le cartelle di pagamento.
2 L'appello è infondato.
Con la sentenza gravata il Giudice di Pace ha fatto un'applicazione corretta dei principi di diritto in tema di impugnazione diretta dei ruoli esattoriali, ricavabile dall'excursus degli arresti di legittimità richiamati nella pronuncia.
Il ha instaurato il giudizio innanzi al Giudice di Pace Parte_1 esponendo che a seguito di accesso agli atti con richiesta di estratti di ruolo della propria posizione, rilasciatigli l'11/4/2019, apprendeva della esistenza delle cartelle di pagamento, mai notificategli, così come i verbali sottostanti.
In merito al primo snodo motivazionale della sentenza deve darsi atto dell'evoluzione dei termini della questione e degli effetti che sono derivati dalla interazione delle pronunce Giurisprudenziali e dalle novelle legislative. La Giurisprudenza di merito, ordinaria e tributaria, ha fatto registrare nel tempo approdi motivazionali e pronunciamenti diversi, i quali appaiono tutti radicati, in sintesi : (a) o sulla opzione giuridica, tradizionale, secondo cui l'estratto del ruolo possa essere impugnato soltanto là dove la pretesa esattoriale sia attuale, cioè sia attiva a seguito della notifica degli atti introduttivi costituiti dalla cartella e dalla intimazione di pagamento, con decorrenza e attuazione dei rimedi previsti nelle forme e nei termini della legge (così sostanzialmente Cassazione Civile sez. VI n. 5443 del 25/02/2019, in materia tributaria, in cui si sostiene che non sussiste un interesse concreto e attuale, ex art. 100 c.p.c., ad instaurare una lite nel campo esattoriale, la quale non ammette azioni di accertamento negativo del tributo); ovvero (b) sulla opzione giuridica contraria, secondo cui sarebbero autonomamente impugnabili il ruolo e/o l'estratto di ruolo e la cartella che assertivamente si assumono come non validamente notificati, dei quali il contribuente sia venuto a conoscenza tramite l'estratto di ruolo: in conformità di questa tesi è stata ammessa la possibilità della proposizione di una impugnazione che in realtà, e nonostante l'eventuale qualificazione formale datane dalla parte, è volta non tanto all'annullamento dell'estratto di ruolo ma alla diversa contestazione del contenuto del documento e, in particolare, della validità della notificazione della cartella risultante dalla pratica o dall'estratto, di cui la parte sia venuta aliunde a conoscenza (così Cassazione Civile, sentenza n.
27799 del 31/10/2018). Si tratta a ben vedere di contestazione che finisce col dirigersi all'accertamento preventivo della sopravvivenza o meno della pretesa per la prescrizione che viene ad un tempo sollevata, e a cui si correla la lite, a dimostrazione della estinzione del diritto.
Esisterebbe, in generale, una terza opzione: quella secondo la quale il debitore / contribuente, ottenuta a richiesta la consegna dell'estratto del ruolo, abbia quale unico strumento plausibile di difesa il ricorso all'Ente
Impositore e all'Agente Esattoriale al fine di far valere, in via amministrativa, le istanze di ragione (annullamento, sgravio, rateizzazione).
4- L'opzione esegetica e sistematica in base alla quale l'estratto di ruolo non
è un atto autonomamente impugnabile, in quanto atto interno all'amministrazione ed improduttivo di effetti nella sfera del destinatario – che è invece onerato di impugnare la cartella nei termini di efficacia della sua attivazione - non si porrebbe in contrasto con la tesi, più espansiva, secondo cui il contribuente può far valere immediatamente le sue ragioni avverso un ruolo o una cartella esattoriale che si denunci come mai notificata o invalidamente notificata, e della cui esistenza sia venuto a conoscenza solo attraverso il rilascio, a richiesta, dell'estratto di ruolo;
ovvero per la quale, a cagione del trascorrere del tempo, si denunci l'estinzione della pretesa creditoria in essa incorporata per l'intervenuta prescrizione. Si tratterebbe di una tutela anticipatoria che sarebbe giustificata dall'esigenza di recuperare gli strumenti di impugnazione avverso la cartella esattoriale, non utilmente
“attivabili” e non attivati in precedenza a causa della assertiva assenza o invalidità della notifica;
e si tratterebbe di una tutela conforme sul piano ordinamentale all'esigenza della salvaguardia giurisdizionale dei beni, dei diritti soggettivi e del patrimonio nei confronti della amministrazione erariale. (Cassazione Civile n. 5443/2019 27799).
Questo è un orientamento di principio, già affacciatosi in giurisprudenza in recente passato. L'analisi delle questioni che sono sottese alla condivisione teorica dell'una o dell'altra opzione riflette, prima d'altro, un'esigenza che è
d'ordine prettamente amministrativo e burocratico, cui si correla spesso il problema della sovrapposizione e dell'applicazione in successione delle discipline legislative anche di favore per il contribuente (rottamazioni, rateizzazioni, sgravi, annullamenti poe legis) : da questo punto di vista non dovrebbe ritenersi configurabile un conflitto tra la stasi dell'iniziativa esattoriale dell'Agente e l'iniziativa del contribuente tesa a formalizzare una lite che non è assistita dalle caratteristiche della sua attualità, per la stessa scelta dell'amministrazione esattoriale, nelle more cioè che la stessa decida, e semprechè lo decida, di attivare o riattivare una pretesa creditoria già a ruolo tra i suoi atti di esazione.
Nel 2021 è quindi intervenuto l'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021 convertito dalla legge n. 215 del 2021 il quale ha introdotto l'art. 12, comma 4 bis del d.p.r. n. 602 del 1973, che contiene la regola che “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dalla iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto , per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4 , del Codice dei Contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1 lettera a) del regolamento di cui al decreto del Ministro e dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48 bis o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.”
La Giurisprudenza delle Sezioni Unite ha fatto il resto: con l'obiettivo di contemperare ragioni della P.A. e tutela giurisdizionale e amministrativa del contribuente ha avvertito l'urgenza di conformare il principio stabilendo che la norma di cui al comma 4 bis dell'art. 12 del d.p.r. n. 602 /1973 poiché specifica e concretizza l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata deve trovare applicazione nei processi pendenti. (Cassazione Civile, SS.UU. n. 26283/2022 del
6/9/2022) La Suprema Corte ha osservato che la norma selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, “ha plasmato l'interesse ad agire, che è condizione dell'azione avente natura "dinamica" e, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione).”
Questa è la norma di diritto vivente al quale il G.U. di appello deve uniformare la decisione e che fonda le ragioni intrinseche e processuali della inammissibilità dell'opposizione proposta dal contribuente e, conseguentemente, della reiezione dell'appello avverso la sentenza del
Giudice di Pace, che si è pronunciata in conformità del principio esposto.
Lo scrutinio sul primo motivo di appello è assorbente di quelli proposti in via gradata. Può esser utile tuttavia sottolineare che l'eccezione di inesistenza della notifica perfezionatasi con la consegna della raccomandata informativa da licenziatario privato non è fondato, come è dato evincere da una rapida esposizione dell'excursus e dell'evoluzione a seguire.
Nel quadro delle esigenze comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali il d.lgs. n. 261/1999, art.4, in recepimento della Direttiva
97/67/CE ha mantenuto a un servizio postale universale CP_8 includendo tra i servizi ad esso riservati gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie “. Con successivo d.lgs, il n. 58 del
2011, in attuazione di altra direttiva 2008/6/CE si è stabilito, a modifica dell'art. 4 cit, di mantenere al servizio universale la notificazione di atti a mezzo posta connessi con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge
20 novembre 1982 n. 890, rimanendo esclusa dall'area della riserva gli invii di raccomandate attinenti agli atti della Pubblica Amministrazione. La capacità delle agenzie private di recapitare plichi postali è pertanto ammessa nei rapporti con la P.A., restandone esclusa soltanto l'attività professionale postale spiegata dai già menzionati soggetti per la notifica di atti di giurisdizione.
Si tratta di una capacità che per tutte le agenzie di recapito privato dotate dei requisiti individuali di impresa previsti dalla legge si è attuata, nel tempo, con estensione del riconoscimento dell'attività spiegata dal 2011 al 2018 (da ultimo come sancito nel pronunciamento della Cassazione Civile Ordinanza
n. 10265/'24).
Ne deriva che nel caso delle cartelle di pagamento per l'intimazione dei crediti per violazioni amministrative la notifica, perfezionatasi nei confronti del contribuente con la mediazione del Consorzio / Agenzia Privata è valida, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante (si rinvia per i precedenti di questo stesso Tribunale a sentenza 17/6/2024 resa nel proc. N. 9389/2021,
Riscossione Sicilia c. S.M.).
Le spese seguono secondo il criterio della soccombenza nei rapporti con l' , mentre nei rapporti con gli Enti impositori costituiti Controparte_2 possono compensarsi secondo il regolamento delle spese già statuito dal
Giudice del primo grado.
Nulla nei rapporti con gli enti impositori non costituiti.
Sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Visti gli articoli 341, 352, 359,
p.q.m.
Il Giudice Unico del Tribunale di Palermo ogni diversa istanza difesa ed eccezione disattesa definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Palermo n. 2475/2020 così provvede:
rigetta l'appello.
Condanna alla rifusione delle spese del presente giudizio Parte_1
a favore dell' in persona del legale Controparte_9
rappresentante pro tempore che liquida per compensi di avvocato in complessivi euro 1375,00= oltre alla maggiorazione forfettaria c.p.a. e i.v.a. disponendone la distrazione a favore dell'avv. prof. Di Salvo Givanni.
Compensa le spese nei rapporti con il e il Controparte_3 CP_4
[...]
Dichiara non ripetibili le spese nei rapporti con i Comuni di Palermo e di
CP_7
Sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio, 14/01/2025
Il Giudice
Dott. Michele Alajmo