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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 24/11/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO
Il Tribunale di Belluno in composizione monocratica, nella persona del giudice dr.ssa Chiara Sandini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 837/2024 R.G. promossa da
con l'avv. TROISI GIUSEPPE, come da mandato Parte_1
in atti
- PARTE ATTRICE
contro
con l'avv. BENZONI MARCO, come da Controparte_1
mandato in atti
- PARTE CONVENUTA
Oggetto: lesione personale
CONCLUSIONI di parte attrice:
“- nel merito
- accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva del (ex art. 2051 Controparte_1
c.c.) nella causazione dell'incidente descritto in narrativa,
- condannare il a risarcire al sig. tutti i Controparte_1 Parte_1 danni conseguentemente subiti sia patrimoniali che non da liquidarsi nell'ammontare complessivo di € 25 mila o in quello diverso che sarà quantificato in corso di causa secondo giustizia o equità, aumentato di interessi legali ex art. 1284, IV comma, c.c., previa rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo;
- spese di causa rifuse;
- in via istruttoria
1 - ammettere prova per testi sui seguenti capitoli:
1) “Vero che il giorno 23.07.2023 il sig. si trovava ad Auronzo di Parte_1
Cadore (BL) ove avrebbe dovuto trascorrere qualche giorno ?”;
2) “Vero che il giorno 23.07.2023 alle ore 20 circa vedeva cadere il sig. al Parte_1 suolo mentre stava percorrendo a piedi il tratto di marciapiede che si trova in corrispondenza della grande bacheca in legno che va dal Municipio ed il vecchio cinema nel centro di CP_1
”;
[...]
3) “Vero che la caduta del sig. descritta al capitolo di prova 1) che precede era stata Parte_1 causata da una sconnessione della profondità di circa 4 cm che si trovava al centro del marciapiede, come da fotografie che si rammostrano al teste (doc. 1 di parte attrice) ?”;
4) “Vero che il gradino descritto al capitolo di prova che precede non era in alcun modo visibile percorrendo il tratto di strada di cui ai capitoli che precedono nella direzione dal Municipio verso il vecchio cinema ?”; si indica quale teste la sig.ra residente a [...]; Testimone_1
- disporre consulenza tecnica d'ufficio al fine di appurare la natura, l'entità ed i postumi delle lesioni sofferte dal sig. ” Parte_1
CONCLUSIONI di parte convenuta:
“NEL MERITO IN PRINCIPALITÀ:
− rigettarsi, per i motivi di cui in narrativa, le domande avversarie perché indimostrate ed infondate.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA:
− nella denegata ipotesi di ritenuta responsabilità del convenuto dichiararsi la CP_1 corresponsabilità del signor nella causazione del sinistro in misura prevalente. Parte_1
IN OGNI CASO:
− con rifusione di spese, e competenze di lite.
IN VIA ISTRUTTORIA:
− ci si oppone all'ammissione della prova per testi ex adverso richiesta in quanto i relativi capitoli vertono su circostanze documentali, generiche e valutative;
− ci si oppone all'ammissione di C.T.U. medico-legale sulla persona dell'attrice stanti le assorbenti contestazioni svolte in punto responsabilità.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato agiva in Parte_1
giudizio nei confronti del chiedendo la Controparte_1
2 condanna del convenuto al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della caduta occorsa in data 23.7.2023, alle ore 20 circa, nei pressi del municipio del predetto comune.
L'attore deduceva che in tale data, mentre stava percorrendo a piedi il tratto di marciapiede in corrispondenza della bacheca in legno situata tra il municipio ed il vecchio cinema nel centro di era caduto a Controparte_1
terra, infortunandosi gravemente al ginocchio destro, a causa di una sconnessione di circa 4 centimetri al centro del marciapiede, totalmente invisibile.
invocava la responsabilità ex art. 2051 c.c. del Parte_1
convenuto. CP_1
Con comparsa depositata in data 7.5.2025 si costituiva in giudizio il
[...]
contestando ogni responsabilità a suo carico e Controparte_1
chiedendo il rigetto delle domande attoree. Il convenuto deduceva che non vi era alcuna sconnessione/insidia nel marciapiede e che la caduta era avvenuta per colpa esclusiva del danneggiato.
All'esito della prima udienza la causa veniva ritenuta matura per la decisione sulla base delle risultanze documentali.
All'udienza del 20.11.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
***
Il caso fortuito, che vale ad escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c., può
essere integrato altresì dalla condotta colposa del danneggiato (Cassazione
civile sez. III, 08/08/2025, n.22864 “La responsabilità ex articolo 2051 del Cc ha
natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale
tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e
può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti
giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla
dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del
3 danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti
umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa exarticolo 1227 del Cc
(bastando la colpa del leso) o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive
imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole”).
Secondo consolidata giurisprudenza, nel valutare la condotta del danneggiato,
occorre considerare il principio di autoresponsabilità desumile dall'art. 2 della
Costituzione; ne consegue che, quanto più il pericolo è suscettibile di essere previsto con l'adozione delle normali cautele, tanto più incidente è l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo, fino alla rottura del nesso eziologico di cui all'art. 2051 c.c. ( “In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c.,
per la ricostruzione dell'incidenza causale nella determinazione del danno occorre tener
conto del comportamento del danneggiato, alla luce del principio di autoresponsabilità,
desumibile dall'art. 2 Cost., che richiede a ciascun consociato l'adempimento dei
“doveri di solidarietà sociale” (indicati come “inderogabili”); nonché dell'art. 1227
comma primo c.c., che impone al giudice di merito di esaminare d'ufficio l'eventuale
incidenza causale del comportamento colposo del danneggiato nella produzione
dell'evento dannoso.” (in questi termini Cassazione civile sez. III, 27/03/2024,
n.8306; v. altresì Cassazione civile sez. VI, 12/04/2022, n.11794 secondo cui
“L'imprevedibilità dell'evento - quale elemento idoneo a rompere il nesso causale tra la
cosa in custodia ed il danno - non va inteso in termini soggettivi ma oggettivi
ponendosi cioè nell'ottica della causalità adeguata rispetto alla quale l'evento assuma,
indipendentemente dalla colpa del custode, caratteristiche di inverosimiglianza.
Quanto più il pericolo è suscettibile di essere previsto con l'adozione delle normali
cautele, in un'ottica di autoresponsabilità, tanto più incidente è l'efficienza causale del
comportamento imprudente del medesimo fino alla rottura del nesso eziologico di cui
all'art. 2051 c.c.. (escluso il diritto al risarcimento per una donna inciampata in un
tombino che sporgeva dalla sede stradale, atteso che il tratto stradale era ben visibile,
anche in ragione dell'ora mattutina e della assenza di particolari condizioni
4 atmosferiche idonee a rendere scivolosa o difficilmente percorribile la pavimentazione
stradale; inoltre, la colorazione del tombino era più scura rispetto a quella del manto
stradale, e ciò rendeva tutto visibile).
Applicando i richiamati principi giurisprudenziali alla fattispecie in esame si deve escludere la ricorrenza di una responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo al convenuto, in relazione alla caduta oggetto di causa. CP_1
Secondo le stesse allegazioni di parte ricorrente la caduta è avvenuta nel periodo estivo (il 23.7.2023), verso le ore 20 circa, in una zona centrale, e si deve pertanto ritenere che ancora vi fosse una buona visibilità.
Diversamente da quanto allegato dall'attore, dall'esame della documentazione fotografica versata in causa non emerge alcuna sconnessione al centro del marciapiede, risultando per contro la sola presenza di un cordolo, che segue l'andamento gradualmente discendente del marciapiede, e delimita le aree della pavimentazione con altezze diverse.
Il cordolo del marciapiede risulta realizzato con pietre di dimensioni differenti rispetto a quelle della pavimentazione, il che lo rendeva agevolmente distinguibile dalla medesima da parte del pedone;
si deve pertanto ritenere che il cordolo fosse sufficientemente visibile e che non rappresentasse un'insidia.
La prova orale richiesta dall'attore in ordine alla dinamica del sinistro non è
stata ammessa in quanto, quand'anche il medesimo avesse dimostrato in giudizio che la caduta era avvenuta nel punto indicato, le suesposte caratteristiche del cordolo non avrebbero consentito di riconoscere l'invocata responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo alla parte convenuta.
In ragione dello stato dei luoghi e della buona visibilità, si deve infatti ritenere che il danneggiato, nel percorrere a piedi i luoghi di causa non abbia prestato la dovuta attenzione, che gli avrebbe consentito di notare la presenza del cordolo, secondo il principio di autoresponsabilità poc'anzi enunciato.
Si impone, pertanto, il rigetto delle domande attoree.
5 Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, nella misura indicata in dispositivo, secondo i valori del D.M. 55/2014, aggiornati al D.M.
147/2022, ridotti rispetto ai valori medi in ragione della natura documentale del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza, domanda ed eccezioni disattese:
1) rigetta le domande attoree;
2) condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto che si liquidano nell'importo di € 3387,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso il 21/11/2025
Il giudice
Dr.ssa Chiara Sandini
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO
Il Tribunale di Belluno in composizione monocratica, nella persona del giudice dr.ssa Chiara Sandini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 837/2024 R.G. promossa da
con l'avv. TROISI GIUSEPPE, come da mandato Parte_1
in atti
- PARTE ATTRICE
contro
con l'avv. BENZONI MARCO, come da Controparte_1
mandato in atti
- PARTE CONVENUTA
Oggetto: lesione personale
CONCLUSIONI di parte attrice:
“- nel merito
- accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva del (ex art. 2051 Controparte_1
c.c.) nella causazione dell'incidente descritto in narrativa,
- condannare il a risarcire al sig. tutti i Controparte_1 Parte_1 danni conseguentemente subiti sia patrimoniali che non da liquidarsi nell'ammontare complessivo di € 25 mila o in quello diverso che sarà quantificato in corso di causa secondo giustizia o equità, aumentato di interessi legali ex art. 1284, IV comma, c.c., previa rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo;
- spese di causa rifuse;
- in via istruttoria
1 - ammettere prova per testi sui seguenti capitoli:
1) “Vero che il giorno 23.07.2023 il sig. si trovava ad Auronzo di Parte_1
Cadore (BL) ove avrebbe dovuto trascorrere qualche giorno ?”;
2) “Vero che il giorno 23.07.2023 alle ore 20 circa vedeva cadere il sig. al Parte_1 suolo mentre stava percorrendo a piedi il tratto di marciapiede che si trova in corrispondenza della grande bacheca in legno che va dal Municipio ed il vecchio cinema nel centro di CP_1
”;
[...]
3) “Vero che la caduta del sig. descritta al capitolo di prova 1) che precede era stata Parte_1 causata da una sconnessione della profondità di circa 4 cm che si trovava al centro del marciapiede, come da fotografie che si rammostrano al teste (doc. 1 di parte attrice) ?”;
4) “Vero che il gradino descritto al capitolo di prova che precede non era in alcun modo visibile percorrendo il tratto di strada di cui ai capitoli che precedono nella direzione dal Municipio verso il vecchio cinema ?”; si indica quale teste la sig.ra residente a [...]; Testimone_1
- disporre consulenza tecnica d'ufficio al fine di appurare la natura, l'entità ed i postumi delle lesioni sofferte dal sig. ” Parte_1
CONCLUSIONI di parte convenuta:
“NEL MERITO IN PRINCIPALITÀ:
− rigettarsi, per i motivi di cui in narrativa, le domande avversarie perché indimostrate ed infondate.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA:
− nella denegata ipotesi di ritenuta responsabilità del convenuto dichiararsi la CP_1 corresponsabilità del signor nella causazione del sinistro in misura prevalente. Parte_1
IN OGNI CASO:
− con rifusione di spese, e competenze di lite.
IN VIA ISTRUTTORIA:
− ci si oppone all'ammissione della prova per testi ex adverso richiesta in quanto i relativi capitoli vertono su circostanze documentali, generiche e valutative;
− ci si oppone all'ammissione di C.T.U. medico-legale sulla persona dell'attrice stanti le assorbenti contestazioni svolte in punto responsabilità.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato agiva in Parte_1
giudizio nei confronti del chiedendo la Controparte_1
2 condanna del convenuto al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della caduta occorsa in data 23.7.2023, alle ore 20 circa, nei pressi del municipio del predetto comune.
L'attore deduceva che in tale data, mentre stava percorrendo a piedi il tratto di marciapiede in corrispondenza della bacheca in legno situata tra il municipio ed il vecchio cinema nel centro di era caduto a Controparte_1
terra, infortunandosi gravemente al ginocchio destro, a causa di una sconnessione di circa 4 centimetri al centro del marciapiede, totalmente invisibile.
invocava la responsabilità ex art. 2051 c.c. del Parte_1
convenuto. CP_1
Con comparsa depositata in data 7.5.2025 si costituiva in giudizio il
[...]
contestando ogni responsabilità a suo carico e Controparte_1
chiedendo il rigetto delle domande attoree. Il convenuto deduceva che non vi era alcuna sconnessione/insidia nel marciapiede e che la caduta era avvenuta per colpa esclusiva del danneggiato.
All'esito della prima udienza la causa veniva ritenuta matura per la decisione sulla base delle risultanze documentali.
All'udienza del 20.11.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
***
Il caso fortuito, che vale ad escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c., può
essere integrato altresì dalla condotta colposa del danneggiato (Cassazione
civile sez. III, 08/08/2025, n.22864 “La responsabilità ex articolo 2051 del Cc ha
natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale
tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e
può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti
giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla
dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del
3 danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti
umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa exarticolo 1227 del Cc
(bastando la colpa del leso) o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive
imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole”).
Secondo consolidata giurisprudenza, nel valutare la condotta del danneggiato,
occorre considerare il principio di autoresponsabilità desumile dall'art. 2 della
Costituzione; ne consegue che, quanto più il pericolo è suscettibile di essere previsto con l'adozione delle normali cautele, tanto più incidente è l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo, fino alla rottura del nesso eziologico di cui all'art. 2051 c.c. ( “In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c.,
per la ricostruzione dell'incidenza causale nella determinazione del danno occorre tener
conto del comportamento del danneggiato, alla luce del principio di autoresponsabilità,
desumibile dall'art. 2 Cost., che richiede a ciascun consociato l'adempimento dei
“doveri di solidarietà sociale” (indicati come “inderogabili”); nonché dell'art. 1227
comma primo c.c., che impone al giudice di merito di esaminare d'ufficio l'eventuale
incidenza causale del comportamento colposo del danneggiato nella produzione
dell'evento dannoso.” (in questi termini Cassazione civile sez. III, 27/03/2024,
n.8306; v. altresì Cassazione civile sez. VI, 12/04/2022, n.11794 secondo cui
“L'imprevedibilità dell'evento - quale elemento idoneo a rompere il nesso causale tra la
cosa in custodia ed il danno - non va inteso in termini soggettivi ma oggettivi
ponendosi cioè nell'ottica della causalità adeguata rispetto alla quale l'evento assuma,
indipendentemente dalla colpa del custode, caratteristiche di inverosimiglianza.
Quanto più il pericolo è suscettibile di essere previsto con l'adozione delle normali
cautele, in un'ottica di autoresponsabilità, tanto più incidente è l'efficienza causale del
comportamento imprudente del medesimo fino alla rottura del nesso eziologico di cui
all'art. 2051 c.c.. (escluso il diritto al risarcimento per una donna inciampata in un
tombino che sporgeva dalla sede stradale, atteso che il tratto stradale era ben visibile,
anche in ragione dell'ora mattutina e della assenza di particolari condizioni
4 atmosferiche idonee a rendere scivolosa o difficilmente percorribile la pavimentazione
stradale; inoltre, la colorazione del tombino era più scura rispetto a quella del manto
stradale, e ciò rendeva tutto visibile).
Applicando i richiamati principi giurisprudenziali alla fattispecie in esame si deve escludere la ricorrenza di una responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo al convenuto, in relazione alla caduta oggetto di causa. CP_1
Secondo le stesse allegazioni di parte ricorrente la caduta è avvenuta nel periodo estivo (il 23.7.2023), verso le ore 20 circa, in una zona centrale, e si deve pertanto ritenere che ancora vi fosse una buona visibilità.
Diversamente da quanto allegato dall'attore, dall'esame della documentazione fotografica versata in causa non emerge alcuna sconnessione al centro del marciapiede, risultando per contro la sola presenza di un cordolo, che segue l'andamento gradualmente discendente del marciapiede, e delimita le aree della pavimentazione con altezze diverse.
Il cordolo del marciapiede risulta realizzato con pietre di dimensioni differenti rispetto a quelle della pavimentazione, il che lo rendeva agevolmente distinguibile dalla medesima da parte del pedone;
si deve pertanto ritenere che il cordolo fosse sufficientemente visibile e che non rappresentasse un'insidia.
La prova orale richiesta dall'attore in ordine alla dinamica del sinistro non è
stata ammessa in quanto, quand'anche il medesimo avesse dimostrato in giudizio che la caduta era avvenuta nel punto indicato, le suesposte caratteristiche del cordolo non avrebbero consentito di riconoscere l'invocata responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo alla parte convenuta.
In ragione dello stato dei luoghi e della buona visibilità, si deve infatti ritenere che il danneggiato, nel percorrere a piedi i luoghi di causa non abbia prestato la dovuta attenzione, che gli avrebbe consentito di notare la presenza del cordolo, secondo il principio di autoresponsabilità poc'anzi enunciato.
Si impone, pertanto, il rigetto delle domande attoree.
5 Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, nella misura indicata in dispositivo, secondo i valori del D.M. 55/2014, aggiornati al D.M.
147/2022, ridotti rispetto ai valori medi in ragione della natura documentale del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza, domanda ed eccezioni disattese:
1) rigetta le domande attoree;
2) condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto che si liquidano nell'importo di € 3387,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso il 21/11/2025
Il giudice
Dr.ssa Chiara Sandini
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