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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 03/07/2025, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, ha pronunciato all'esito dell'udienza dello 03 luglio 2025 mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr. 491/2024 R.G. Lavoro e vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Antonio Rosania e con questa elett.te domiciliato in
Teora (AV), al Corso Plebiscito n. 17, giusta mandato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
(c.f. )
[...] P.IVA_1 in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
Sergio Parrella e con questo elett.te domiciliato in Avellino alla via
Iannaccone n.12/14, giusta mandato come in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe a seguito dell'infortunio sul lavoro verificatosi in data 07.11.2022, chiede, previo riconoscimento del danno biologico nella misura dello 08% o nella diversa misura riconosciuta in corso di causa, la condanna dell' al pagamento CP_1 della relativa indennità. L' si è costituito. CP_1
2) Il ricorrente, dipendente della società Irpiniambiente Spa con la mansione di autista, asserisce che a seguito del sinistro stradale verificatosi in data 07.11.2022 e nell'espletamento della sua attività lavorativa, subiva una menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura dello 08%, come da CTP depositata.
A ciò si aggiungeva uno sviluppo psichico, con tono dell'umore deflesso compatibile con una diagnosi di disturbo post-traumatico da stress.
Asserisce di essere rientrato a lavoro in data 14.03.2023.
L' ha accertato una inabilità assoluta al lavoro sino al 13.03.2023 CP_1 riconoscendo una percentuale di menomazione dell'integrità psico- fisica dello 04%.
3) Nel corso del giudizio è stata disposta la consulenza tecnica d'ufficio, dalla quale è risultato che il ricorrente risulta affetto da:
“affetto da esiti di frattura di rotula destra trattata conservativamente e di lesione parziale del menisco laterale del ginocchio destro.
Il grado di menomazione dell'integrità psico-fisica derivante dall'infortunio sul lavoro per cui è causa è pari al 6 % di danno biologico, con decorrenza dal 13.3.2023, per i motivi illustrati nella parte dell'elaborato peritale dedicata alla valutazione medico-legale”.
La ctu disposta risulta pienamente attendibile, e dalla quale non v'è motivo per discostarsi.
La consulenza, difatti, è chiara, precisa, scevra da vizi logici e illogicità evidenti, e quindi può essere posta a fondamento della decisione.
Il Giudice, anche in assenza di specifiche contestazioni, la condivide e la fa propria.
4) Il ricorso è, quindi, parzialmente fondato: va accertato e dichiarato che il ricorrente presenta un grado di inabilità nella misura dello
#06%# (sei) con decorrenza dal 13.03.2023 e, per l'effetto, l' va CP_1
Pag. 2 di 3 condannato al pagamento delle relative provvidenze, con accessori nella misura di legge sui singoli ratei dalla data del riconoscimento e fino al soddisfo.
5) Le spese di lite vanno compensate in ragione dell'accoglimento parziale del ricorso.
6) Le spese del Ctu vanno poste a carico di CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n.
491/2024 R.G Lavoro, proposto da nei confronti Parte_1 di ogni contraria istanza deduzione ed eccezione disattesa, così CP_1 provvede:
1) Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara che ha un grado di inabilità nella misura dello Parte_1
#06%# (sei) con decorrenza dal 13.03.2023;
2) Condanna al pagamento a favore di delle CP_1 Parte_1 relative provvidenze, con accessori nella misura di legge sui singoli ratei dalla data del riconoscimento e fino al soddisfo;
3) Compensa tra le parti le spese di lite;
4) Pone le spese di ctu, separatamente liquidate, a carico dell' CP_1
Avellino, udienza dello 03 luglio 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, ha pronunciato all'esito dell'udienza dello 03 luglio 2025 mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr. 491/2024 R.G. Lavoro e vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Antonio Rosania e con questa elett.te domiciliato in
Teora (AV), al Corso Plebiscito n. 17, giusta mandato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
(c.f. )
[...] P.IVA_1 in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
Sergio Parrella e con questo elett.te domiciliato in Avellino alla via
Iannaccone n.12/14, giusta mandato come in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe a seguito dell'infortunio sul lavoro verificatosi in data 07.11.2022, chiede, previo riconoscimento del danno biologico nella misura dello 08% o nella diversa misura riconosciuta in corso di causa, la condanna dell' al pagamento CP_1 della relativa indennità. L' si è costituito. CP_1
2) Il ricorrente, dipendente della società Irpiniambiente Spa con la mansione di autista, asserisce che a seguito del sinistro stradale verificatosi in data 07.11.2022 e nell'espletamento della sua attività lavorativa, subiva una menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura dello 08%, come da CTP depositata.
A ciò si aggiungeva uno sviluppo psichico, con tono dell'umore deflesso compatibile con una diagnosi di disturbo post-traumatico da stress.
Asserisce di essere rientrato a lavoro in data 14.03.2023.
L' ha accertato una inabilità assoluta al lavoro sino al 13.03.2023 CP_1 riconoscendo una percentuale di menomazione dell'integrità psico- fisica dello 04%.
3) Nel corso del giudizio è stata disposta la consulenza tecnica d'ufficio, dalla quale è risultato che il ricorrente risulta affetto da:
“affetto da esiti di frattura di rotula destra trattata conservativamente e di lesione parziale del menisco laterale del ginocchio destro.
Il grado di menomazione dell'integrità psico-fisica derivante dall'infortunio sul lavoro per cui è causa è pari al 6 % di danno biologico, con decorrenza dal 13.3.2023, per i motivi illustrati nella parte dell'elaborato peritale dedicata alla valutazione medico-legale”.
La ctu disposta risulta pienamente attendibile, e dalla quale non v'è motivo per discostarsi.
La consulenza, difatti, è chiara, precisa, scevra da vizi logici e illogicità evidenti, e quindi può essere posta a fondamento della decisione.
Il Giudice, anche in assenza di specifiche contestazioni, la condivide e la fa propria.
4) Il ricorso è, quindi, parzialmente fondato: va accertato e dichiarato che il ricorrente presenta un grado di inabilità nella misura dello
#06%# (sei) con decorrenza dal 13.03.2023 e, per l'effetto, l' va CP_1
Pag. 2 di 3 condannato al pagamento delle relative provvidenze, con accessori nella misura di legge sui singoli ratei dalla data del riconoscimento e fino al soddisfo.
5) Le spese di lite vanno compensate in ragione dell'accoglimento parziale del ricorso.
6) Le spese del Ctu vanno poste a carico di CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n.
491/2024 R.G Lavoro, proposto da nei confronti Parte_1 di ogni contraria istanza deduzione ed eccezione disattesa, così CP_1 provvede:
1) Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara che ha un grado di inabilità nella misura dello Parte_1
#06%# (sei) con decorrenza dal 13.03.2023;
2) Condanna al pagamento a favore di delle CP_1 Parte_1 relative provvidenze, con accessori nella misura di legge sui singoli ratei dalla data del riconoscimento e fino al soddisfo;
3) Compensa tra le parti le spese di lite;
4) Pone le spese di ctu, separatamente liquidate, a carico dell' CP_1
Avellino, udienza dello 03 luglio 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
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