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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 27/01/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
====== REPUBBLICA ITALIANA ======
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE di TRANI Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Francesca Pastore, all'esito della discussione orale ex art.281 sexies c.p.c. ha emesso la seguente
-============== SENTENZA ================ nella causa iscritta al n. 2194 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia finanziaria
-======================TRA=======================
rappresentati e Parte_1 Parte_2 difesi dall'Avv. Maria Franca Berardino, giusta procura in atti---------------------------------------opponenti
===E===
rappresentata e difesa dagli Controparte_1
Avv.ti Vittorio Colomba e Valentina Zanni giusta procura in atti---------------------------------opposta
CONCLUSIONI
Come da verbale odierno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 ha chiesto e ottenuto decreto Controparte_1 ingiuntivo per la somma di € 31.854,12 oltre accessori, relativamente alla restituzione delle somme erogate con pagina 1 di 4 finanziamento dell'8.9.2017 da Agos Ducato s.p.a. (cui era succeduta nel credito) a Controparte_1
e tanto in ragione Parte_1 Parte_2 dell'inadempimento nel pagamento delle rate di ammortamento.
Gli ingiunti proponevano tempestiva opposizione e contestavano che vi fosse prova della titolarità del credito i capo alla cessionaria, per non esservi prova né della cessione né della inclusione del credito fra quelli ceduti in blocco. Quindi, essi contestavano la prova del credito, ritenendo che non fosse sufficiente la produzione del contratto.
La si costituiva per contestare in Controparte_1 toto le difese dell'opponente, evidenziando tra l'altro la genericità della contestazione sulla legittimazione, di avere dato comunque la prova della cessione del credito, la prova del contratto e di ogni condizione pattizia.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, la causa era poi rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c.
2. L'opposizione è infondata e non merita accoglimento.
Il tentativo obbligatorio di mediazione è stato esperito nel corso del processo, quindi non v'è alcuna improcedibilità.
Sulla contestazione della titolarità dal lato attivo del rapporto in capo ad deve Controparte_1 dirsi che vi è in atti la copia della Gazzetta
Ufficiale del 7.4.2022 nella quale si legge l'avviso ex art.58 t.u.b. svolto da circa l'avvenuta CP_1
pagina 2 di 4 cessione da Agos Ducato s.p.a. di una serie di crediti derivanti da finanziamenti variamente collocati temporalmente, nell'ambito dei quali rientra per caratteristiche e tempistica anche quello originato dal finanziamento in questione. A ciò si aggiunga che v'è in atti il contratto scritto di cessione fra Agos
Ducato e del 25.3.2022 che fa richiamo CP_1 alla cessione di crediti aventi le stesse caratteristiche di quello oggetto di causa, vale a dire crediti da finanziamento (credito personale o revolving) con almeno una persona fisica residente in
Italia, in Euro, di durata inferiore ai 180 mesi e per i quali vi sia stata già decadenza dal beneficio del termine (criteri di cui all'allegato A del contratto, da lettar a) ad h).
Quindi, deve anche rilevarsi che la ha avuto CP_1 piena disponibilità della documentazione contrattuale della Agos inerente alla posizione degli ingiunti, cosa che pure si spiega nelle previsioni specifiche del contratto di cessione dei crediti che prevedevano la consegna della stessa al cessionario.
Questi elementi, valutati complessivamente tra loro
(come richiede Cass.n. 4277/2023), danno la prova dell'avvenuta cessione alla del credito in CP_1 oggetto.
Quanto al resto, deve solo osservarsi che, in adempimento del proprio onere probatorio
(SS.UU.n.13533/2001), ha prodotto in questa CP_1 sede il contratto di finanziamento dell'8.9.2017, con le specifiche pattuizioni in ordine ai tassi d'interesse, nonché il piano di ammortamento. A fronte pagina 3 di 4 di ciò l'opponente non ha mai allegato di avere pagato, né ha dimostrato l'esistenza di specifici errori di calcolo sulle somme richieste e la contestazione della quantificazione del credito si rivela del tutto generica.
Ne discende il rigetto dell'opposizione, con il gravame a carico dell'opponente soccombente delle spese di lite, come liquidate in dispositivo secondo d.m.55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando ogni altra eccezione e difesa disattesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n.319/2023, che dichiara esecutivo;
b) condanna e alla Controparte_2 Parte_2 refusione in favore di delle spese Controparte_1 di lite, che liquida in complessivi € 5.500,00 per compensi, oltre iva e c.p.a. e spese generali al 15% come per legge.
Si dà atto che viene data lettura della sentenza allegata al verbale.
Così deciso in Trani il 27/1/2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Pastore
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